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Le regole tecniche in materia di copie e duplicati di documenti informatici e conseguenze nelle notifiche in proprio a mezzo PEC e attestazioni di conformità

Febbraio 2015. Tra poco più di un mese festeggeremo il decimo compleanno del Codice dell’Amministrazione Digitale e, per festeggiare al meglio questa ricorrenza lo scorso 12 gennaio è stato pubblicato il DPCM 13 novembre 2014 recante le “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo n. 82 del 2005”.

Insieme a cari amici e colleghi che, come me, si occupano di studiare la normativa del processo civile telematico, ci si è chiesti quale sarà l’impatto di questo regolamento sul processo civile telematico ed in particolare sulle notificazioni a mezzo PEC.

Fino ad oggi, infatti, in mancanza di regole tecniche, quell’articolo 22 del codice dell’amministrazione digitale, che consente ad un notaio o altro pubblico ufficiale di attestare la conformità all’originale di una copia per immagine di un originale cartaceo è rimasto inattuato o quasi, proprio per la mancanza delle regole tecniche richiamate nell’articolo in commento.

Tuttavia, pur in mancanza di regole tecniche, da quasi due anni gli avvocati effettuavano notifiche in proprio a mezzo PEC di atti scansionati, in forza della disposizione di cui al comma 2 dell’art. 3bis delle legge 53/1994 che statuisce che, quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all’originale a norma dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale, di seguito per brevità CAD). La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

La novità più eclatante è sicuramente costituita dal riconoscimento all’avvocato della qualifica di pubblico ufficiale anche nel momento in cui attesta la conformità della copia informatica all’originale cartaceo, qualora l’atto da notificare non sia un documento informatico. Tale qualifica è espressamente attribuita dall’articolo 6 che, nella versione aggiornata, prevede che “l’avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto”.

Ricordiamoci bene questa espressa previsione poiché, le fattispecie in cui l’avvocato può considerarsi pubblico ufficiale possono contarsi sulle dita di una mano e, una di queste è quando attesta la conformità di una copia per immagine di un documento cartaceo da notificare a mezzo PEC.

Tuttavia il DL 90/2014 e il Dl 132/2014 hanno allargato i poteri di certificazione dell’avvocato agli atti e provvedimenti scaricati dal fascicolo informatico e agli atti restituiti dall’ufficiale giudiziario all’avvocato (titolo esecutivo, precetto, atto/verbale di pignoramento, nota di trascrizione) che, ai fini dell’iscrizione a ruolo vengono depositati in copia conforme attestata dall’avvocato.

Tuttavia mentre non si pongono problemi circa le attestazioni di conformità effettuate sulle stampe cartacee di predetti documenti (le regole tecniche ineriscono sono le copie da digitale a digitale e da cartaceo a digitale), si pongono numerosi dubbi e problematiche laddove la conformità debba essere attestata su copie per immagine di documenti cartacei o copie informatiche.

Ebbene in questi ultimi casi si premette che, non essendovi alcun richiamo specifico all’articolo 22 del CAD, e non essendo l’avvocato espressamente qualificato pubblico ufficiale vi è più di un ragionevole dubbio che possano trovare applicazione le nuove regole tecniche. E’ pacifico poi che ciò che l’avvocato estrae dal fascicolo informatico non è un originale bensì una copia di un originale che, per una fictio juris equivale ed assume valore di originale pur non essendolo. Successivamente, la norma precisa che l’avvocato può estrarre le copie attestandone però non la conformità all’originale, ma attestando di averle estratte dal fascicolo informatico, certificando di conseguenza la conformità di una copia ad una copia. Trattasi cioè di una dichiarazione che attiene allo svolgimento di una attività : accedo al fascicolo informatico e rilevo la presenza del documento che prelevo. Questo è il contenuto della attestazione !

Infatti, dalla lettura dell’art. 22 II comma del CAD si evince che le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71. A proposito invece delle copie informatiche di documenti informatici l’art. 23bis comma II statuisce che le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta.

Ne consegue che, qualora l’avvocato non possa essere considerato pubblico ufficiale nell’attestare la conformità ai sensi del DL 90/2014 per ciò che concerne gli atti estrapolati dal fascicolo informatico e del dl 132/2014 con riguardo alle attestazioni di conformità nel processo esecutivo, nulla cambierebbe e potremo continuare ad attestare la conformità degli atti come abbiamo sempre consigliato sulle pagine di questo blog (cfr. http://www.quandoilprocessoetelematico.it/wp-content/uploads/2014/12/vademecum-processo-telematico.pdf ) Ma con quali conseguenze?

Sicuramente i documenti così asseverati non avrebbero valore fino a querela di falso imponendo il deposito del documento originale nel caso ad esempio ogni qualvolta tali copie venissero disconosciute. Immaginiamo ad esempio l’iscrizione a ruolo delle procedure esecutive laddove un eventuale semplice disconoscimento del debitore imporrebbe il deposito dell’originale del titolo esecutivo, precetto nonchè atto o verbale di pignoramento.

Che succederebbe invece nel caso di una notifica di un provvedimento estratto dal fascicolo informatico? Anche in quest’ultimo caso, vi sarebbe la possibilità per il destinatario di disconoscere la conformità dell’atto notificato senza proporre querela di falso, potendo però agevolmente verificarsi la corrispondenza dell’atto notificato con quello presente nel fascicolo informatico.

E se invece si dovesse accedere alla tesi secondo cui l’avvocato è pubblico ufficiale anche nel caso di attestazione di conformità del documento originariamente informatico? Ebbene in quest’ultimo caso si applicherebbero senza alcun dubbio le nuove regole tecniche richiamate in epigrafe. In quest’ultimo caso dobbiamo distinguere tra 4 principali ipotesi:

  • Attestazione di conformità di atto estratto dal fascicolo informatico effettuata su supporto cartaceo

Non cambia nulla l’avvocato stampa la copia dell’atto dal fascicolo informatico inserendo in calce l’attestazione di conformità

  • Attestazione di conformità di atto estratto dal fascicolo informatico per uso telematico (ad esempio in caso di notifica a mezzo PEC o allegazione di copia conforme all’interno di un deposito telematico)

In questo caso, volendo applicare le nuove regole tecniche considerando dunque l’avvocato pubblico ufficiale ci si dovrà rifare alla procedura prevista dall’art. 6 delle regole tecniche:

  1. La copia e gli estratti informatici di un documento informatico di cui all’art. 23-bis, comma 2, del Codice sono prodotti attraverso l’utilizzo di uno dei formati idonei di cui all’allegato 2 al presente decreto, mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell’estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell’originale e della copia.
  2. La copia o l’estratto di uno o piu’ documenti informatici di cui al comma 1, se sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia ha la stessa efficacia probatoria dell’originale, salvo che la conformita’ allo stesso non sia espressamente disconosciuta.
  3. Laddove richiesta dalla natura dell’attivita’, l’attestazione di conformita’ delle copie o dell’estratto informatico di un documento informatico di cui al comma 1, puo’ essere inserita nel documento informatico contenente la copia o l’estratto. Il documento informatico cosi’ formato e’ sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a cio’ autorizzato. L’attestazione di conformita’ delle copie o dell’estratto informatico di uno o piu’ documenti informatici puo’ essere altresi’ prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l’impronta di ogni copia o estratto informatico. Il documento informatico cosi’ prodotto e’ sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a cio’ autorizzato.
  • Attestazione di conformità ai fini dell’iscrizione a ruolo nelle procedure esecutive ai sensi dell’art. 16bis comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 come modificato dal dl. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge N. 162/2014

In questo caso, volendo applicare le nuove regole tecniche considerando dunque l’avvocato pubblico ufficiale ci si dovrà rifare alla procedura prevista dall’art. 4 delle regole tecniche:

  1. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all’art. 22, commi 2 e 3, del Codice e’ prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e’ tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia.
  2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 22, comma 3, del Codice, la copia per immagine di uno o piu’ documenti analogici puo’ essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia.
  3. Laddove richiesta dalla natura dell’attivita’, l’attestazione di conformita’ delle copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all’art. 22, comma 2, del Codice, puo’ essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine. Il documento informatico cosi’ formato e’ sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a cio’ autorizzato. L’attestazione di conformita’ delle copie per immagine su supporto informatico di uno o piu’ documenti analogici puo’ essere altresi’ prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l’impronta di ogni copia per immagine. Il documento informatico cosi’ prodotto e’ sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a cio’ autorizzato.
  • Notifica a mezzo PEC di copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, con attestazione di conformità all’originale a norma dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD).

In quest’ultimo caso a parere di chi scrive non si può sostenere l’inapplicabilità delle regole tecniche atteso che vi è un espresso richiamo all’art. 22 del CAD essendovi peraltro una necessità di coordinamento anche con l’art. 18 del DM 44/2011 (regole tecniche del processo telematico) che prescrive che, l’avvocato che estrae copia informatica per  immagine  dell’atto formato  su  supporto  analogico,  compie  l’asseverazione   prevista dall’articolo 22, comma 2, del codice dell’amministrazione  digitale, inserendo  la  dichiarazione  di  conformità  all’originale   nella relazione di notificazione, a norma  dell’articolo  3-bis,  comma  5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

In quest’ultimo caso pertanto dovrà seguirsi necessariamente la procedura di cui al comma 3 dell’art. 4 delle regole tecniche inserendo quindi in una relata di notifica, necessariamente su documento informatico separato, l’impronta del file scansionato e il riferimento temporale.

Si segnala tuttavia che parte della dottrina (Sileni, Arcella, Salomone, Reale) e giurisprudenza (TAR Lazio sent. 396/2015 del 14/1/2015) ritengono che l’art. 18 del DM 44/2011 si ponga in rapporto di specialità rispetto alle regole tecniche del CAD escludendone di fatto l’applicabilità.

Il quadro normativo dunque appare sicuramente confuso e si segnala che, anche il Consiglio Nazionale Forense in una lettera inviata al Ministero della Giustizia ha richiesto urgenti interventi normativi volti ad escludere l’applicabilità delle predette regole tecniche (DPCM 13/11/2014, n.78954 – Gazzetta Uff. 12/01/2015, n.8) al Processo Civile Telematico.

Il predetto DPCM entrerà in vigore il prossimo 11 febbraio 2015 e, dopo tale data, sarà lecito chiedersi se, le attestazioni di conformità prive degli elementi sopracitati quale impronta e riferimento temporale siano da considerarsi ancora legittime o se dobbiamo allargare le nostre conoscenze informatiche onde evitare pretestuose eccezioni.

Quanto alle conseguenze come ho specificato nella prima parte di questa trattazione non vi possono sicuramente esservi conseguenze pregiudizievoli per tutto il procedimento notificatorio o di deposito telematico in quanto una semplice scansione di un documento cartaceo conserverà sempre la sua validità ai sensi dell’art. 2712 c.c. fino a quando non viene disconosciuta e, la stessa sorte avrà la semplice copia di un documento informatico sottoscritto dall’avvocato che effettua la copia e successivamente notifica ai sensi del comma II dell’art. 6 del DPCM che statuisce che, la copia o l’estratto di uno o piu’ documenti informatici di cui al comma 1, se sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia ha la stessa efficacia probatoria dell’originale, salvo che la conformita’ allo stesso non sia espressamente disconosciuta.

Si aggiunga poi, a riprova della possibile inapplicabilità del CAD alle ipotesi 2 e 3, che, laddove il legislatore ha inteso richiamare il CAD lo ha fatto espressamente, pertanto rimangono ben pochi dubbi, fatta salva la prudenza di voler comunque adottare le nuove regole tecniche tout court e senza distinzioni.

Tuttavia, prima di procedere ad una analisi delle modalità di certificazione secondo le nuove norme non si può non analizzare l’inciso “laddove richiesto dalla natura dell’attività” che sembrerebbe aprire il campo ad ogni possibile interpretazione escludendo la necessità di apporre l’impronta ed il riferimento temporale laddove “la natura dell’attività non lo richieda”.

Per meglio intendere il significato di quell’inciso, occorrere analizzare la ratio della stessa norma che evidentemente punta a creare un inscindibile vincolo e connessione univoca tra l’attestazione di conformità e i documenti di cui si attesta la conformità.

Occorre dunque chiedersi se nel processo civile telematico la ratio della norma non sia già rispettata dalla circostanza che tutti gli atti e documenti viaggiano all’interno di una busta telematica o all’interno della pec con cui viene effettuata la notifica.

Inoltre l’attestazione, pur essendo separata dal documento informatico di cui si attesta la conformità, verrà firmata digitalmente con la stessa firma digitale con cui verranno firmati i documenti di cui si attesta la conformità. È evidente pertanto che tale procedura assicura la volontà dell’asseverante di attestare la conformità di quei documenti descritti nell’attestazione, nonchè la connessione univoca tra attestazione e documento attestato a patto che i documenti informatici così formati siano contenuti all’interno di una stessa busta telematica o di una stessa PEC. (cfr. sullo stesso punto si è espressa favorevolmente parte della dottrina Vitrani-Senor http://www.ilcaso.it/articoli/dpc.php?id_cont=781.php)

Tale considerazione trova peraltro conforto relativamente a quanto statuito dall’articolo 83 c.p.c. laddove si statuisce che la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Sullo stesso punto poi l’articolo 18 del DM 44/2011 (regole tecniche del processo civile telematico) precisa che la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.

Si aggiunga poi che, in tema di notificazioni di atto formato in origine su supporto cartaceo, ai sensi dell’art. 3bis le regole tecniche del processo civile telematico già specificano (art. 18 dm 44/2011) quali debbano essere i passaggi da compiere per asseverare tale conformità di tali atti, potendosi dunque ritenere che, in tali ipotesi, la natura della attività non richieda l’inserimento di impronta e riferimento temporale.

Ben si potrebbe dunque, de jure condendo, inserire quest’ultima modalità di autenticazione oppure interpretare quel “laddove richiesto dalla natura dell’attività” addivenendo alla conclusione che nel processo civile telematico la ratio della norma è già rispettata dalla firma digitale di attestazione e documento attestato e dall’inserimento di questi elementi all’interno della stessa busta telematica e/o messaggio PEC.

E se invece volessi stare tranquillo? E’ così difficile apporre sulla attestazione di conformità una impronta e un riferimento temporale? Ad avviso di chi scrive il procedimento non è così difficile e soprattutto, quantomeno nelle ipotesi di deposito telematico di copia conforme di titolo, precetto e pignoramento nell’iscrizione a ruolo delle procedure esecutive sarà possibile ai sensi della prima parte del terzo comma dell’art. 4 del DPCM inserire l’attestazione di conformità nel documento informatico contenente la copia per immagine. Il documento informatico cosi’ formato e’ sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a cio’ autorizzato.

La procedura potrà essere agevolmente compiuta installando sul proprio computer l’ultima versione di Adobe PDF Reader (XI). Dopo aver scansionato il documento (prestando attenzione a che il vostro scanner non generi un PDF protetto) potrete cliccare sul bottone evidenziato dal cerchietto rosso e cliccare su aggiungi testo. Il testo racchiuso nella casella è il testo da me aggiunto al pdf e rappresenta la classica dicitura per attestare la conformità nelle iscrizioni a ruolo delle procedure esecutive.

attestazione

E se invece volessi procedere con una attestazione su foglio separato? In tal caso sarà necessario preliminarmente chiarire i concetti di impronta, hash e riferimento temporale riportando di seguito le definizioni estrapolate dall’allegato 1 del DPCM:

Impronta : La sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l’applicazione alla prima di una apposita funzione di hash

Funzione di hash: una funzione matematica che genera, a partire da una evidenza informatica, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire l’evidenza informatica originaria e generare impronte uguali a partire da evidenze informatiche differenti

Riferimento temporale: informazione contenente la data e l’ora con riferimento al Tempo Universale Coordinato (UTC), della cui apposizione è responsabile il soggetto che forma il documento

Dovremo dunque calcolare l’hash utilizzando una delle numerose utility presenti on line o (meglio onde evitare problemi di privacy) scaricare un apposito software (ve ne sono in giro di comodi e gratuiti) che ci consentirà di acquisire l’impronta del documento informatico sotto forma di Hash.

Per il calcolo sarà bene selezionare l’algoritmo Sha-256 (standard delle firme digitali) e, dopo aver caricato il file di cui desideriamo estrarre l’impronta, otterremo il codice alfanumerico di 64 caratteri che inseriremo nella relata di notifica insieme al riferimento temporale che dovrà essere inserito nel seguente formato HH:MM:SS del GG.MM.AAAA (UTC +1.00) (l’orario è attestato da noi e potremo tranquillamente inserire l’ora del computer avendo cura di sincronizzarla cosa che in genere avviene in automatico per impostazione del sistema operativo)

hash

Una relata di notifica tipo (si è scelto per l’esempio una relata di notifica di provvedimento cartaceo) potrà dunque essere costruita così:

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Ad istanza del sig. ______ (CF:______) rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, io sottoscritto avvocato ______ del Foro di _____ (CF: ______), ho notificato ad ogni effetto di legge, copia informatica della copia conforme all’originale di______ n.____ emessa dal Tribunale di ______ sezione ______ GI dott.______ nel procedimento di cui al n. di RG:__ estratta dal sottoscritto difensore alle ore 01:06:17 del 13.1.2015 (UTC +1.00) nome file: decretoingiuntivo.pdf.p7m con il seguente hash calcolato mediante algoritmo sha-256 ______di cui si attesta la conformità̀ alla copia conforme all’originale cartacea ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 a:

1) ______(CF:____________),rappresentata e difesa dall’avv._________(CF:_______)ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. _______ (CF: ______), in Milano, alla via _______ n. _____trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PECAVVOCATO@PEC.IT estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici tenuto presso il ministero della giustizia

Avv. _________                                                                                   Luogo e data

Ovviamente io per primo come voi lettori, spero di non dover mai utilizzare la seguente procedura. Auspicandomi, invece, un imminente chiarimento da parte del ministero, magari con un intervento legislativo ad hoc, che possa recepire le istanze del CNF, dello scrivente e di tutti gli amici e colleghi che con me ogni giorno si battono per l’efficienza e semplificazione del processo civile telematico, in un’ottica orientata all’utenza e non ad una burocratizzazione telematica che potrà portare solamente ad ingolfare ancor più i tribunali nello sforzo di interpretare pericoloso eccezioni.

 

To be continued…

 

Nicola Gargano

 

 

 

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Se la copia esecutiva del decreto ingiuntivo non viene rilasciata su quella notificata dal difensore il processo diventa psicopatico!

Ci sono delle mattine in cui, nella tua normale attività di avvocato ti trovi all’ufficio notifiche a notificare un atto, nella specie un pignoramento presso terzi presentando all’ufficiale giudiziario oltre al pignoramento il titolo esecutivo, in questo caso costituito da un decreto ingiuntivo non opposto. Tutto normale fin qui direte voi. Tutto normale se non ci trovassimo dinnanzi all’ennesima incongruenza e follia di norme scritte male e circolari che, nell’interpretare norme che dovrebbero semplificare, non tengono conto delle aberranti conseguenze che invece di semplificare portano l’avvocato ad aumentare gli accesi agli uffici anziché diminuirli.

Vi siete dunque chiesti quali possono essere le conseguenze della circolare del 28 ottobre 2014 volta ad interpretare il dl 90/2014 in tema di rilascio copie? Cosa succede se dopo aver attestato la conformità del ricorso e decreto ingiuntivo estratti da polisweb li notifico e con mia grande gioia scopro che il predetto decreto ingiuntivo non viene opposto? Richiedo la formula esecutiva (rigorosamente in via telematica!) e dopo?

Fino a ieri mi recavo in cancelleria e, su quella copia che io stesso avevo notificato veniva apposta la formula esecutiva facendo divenire così titolo esecutivo quella stessa copia notificata.

Com’è noto ai sensi dell’articolo 654 cpc l’esecutorietà è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l’ingiunzione scritto in calce all’originale del decreto d’ingiunzione. Il secondo comma dispone poi Ai fini dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula.”

Ciò basterebbe ad escludere la necessità di esibire all’ufficiale giudiziario che esegue il pignoramento copia del Decreto ingiuntivo notificato al debitore, attesa l’esistenza di un provvedimento del giudice che, verificata la regolarità della notifica, dichiara esecutivo il decreto con conseguente rilascio della formula esecutiva. Evidentemente però la prassi di apporre la formula esecutiva sulla copia notificata ha portato alcuni ufficiali giudiziari a dare per scontata l’esistenza della prova della notifica sul decreto ingiuntivo dichiaro esecutivo.

Oggi però le prassi sono cambiate. Infatti la Circolare ministeriale del 28 ottobre 2014 -Adempimenti di cancelleria conseguenti all’entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. 179/2012 e 90/2014 – chiarisce le modalità di rilascio della formula esecutiva atteso che il difensore notifica non più una copia conforme rilasciata dalla cancelleria ma una copia conforme estratta in autonomia dal fascicolo informatico.

A tal proposito la circolare recita: “Si sono registrate, presso diversi Uffici Giudiziari, le richieste, rivolte dai difensori alle Cancellerie, di apposizione della  formula esecutiva (c.d. Comandiamo) su copie cartacee di provvedimenti giurisdizionali tratti dal fascicolo informatico, autenticate dal difensore avvalendosi della facoltà attribuitagli dall’art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n.179/2012, introdotto dall’art. 52 d.l. n. 90 n.2014, come convertito in legge.

Ci si chiede, quindi, se la Cancelleria debba proseguire ad osservare le consuete modalità di rilascio di copia esecutiva, provvedendo essa stessa, su richiesta di parte, all’estrazione della copia stessa, alla sua certificazione di conformità all’originale con contestuale spedizione in forma esecutiva, o, se, piuttosto sia possibile, per il difensore, provvedere in autonomia all’estrazione di copia ed alla sua autenticazione, rivolgendosi alla Cancelleria solo per l’apposizione della formula esecutiva, con conseguente esonero dal versamento di qualsiasi diritto.

Questa Direzione Generale ritiene che  tale ultima modalità operativa debba essere esclusa, alla luce di quanto disposto dall’art. 153 disp. Att. C.p.c. – norma che non è stata interessata da alcuna recente modifica – che mantiene in capo alla cancelliere l’attività di rilascio  della copia in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c.

Tale interpretazione ha trovato conforto nel parere dell’Ufficio Legislativo, che,  con nota prot. 8921  del 15.10.2014  ha chiarito che “ le attività di spedizione e di rilascio della copia esecutiva sono proprie del cancelliere, che deve individuare la parte a favore della quale rilascia la copia ”.

A tale interpretazione vorranno attenersi gli Uffici di cancelleria, astenendosi dall’apporre la formula esecutiva su copie di provvedimenti giudiziari autenticate ai sensi dell’art. 16-bis comma 9-bis d.l. n.179/2012, ed attenendosi, invece, alla nota procedura disciplinata dal codice di procedura civile.

Ne consegue che, per il rilascio della copia, in forma esecutiva, di un provvedimento, devono essere percepiti i diritti percepiti di cui all’art. 268 D.P.R. n.115/2002.”

L’orientamento del ministero dunque “salvando” il diritto di copia per la richiesta di copia esecutiva, non affronta il delicato problema di cui ci si occupa ovvero, nel caso specifico del decreto ingiuntivo, l’opportunità di prevedere il rilascio della formula esecutiva sulla copia notificata dal difensore e non su una nuova copia priva di relata e prova della notifica. C’è il provvedimento del giudice che attesta la regolarità della notifica direte voi! Purtroppo però questa mattina l’ufficio Unep di Milano non ha voluto sentire ragioni, e ha rifiutato la ricezione di un atto di pignoramento in mancanza della prova delle notifica del ricorso per decreto ingiuntivo! Follia??? Il personale dell’ufficio presso la Corte di Appello di Milano non si fida di ciò che ha dichiarato un giudice??? Sicuramente si ma il tempo tiranno, la coda dietro di me e la mancata voglia di sentire le ragioni descritte in questo articolo, mi ha portato a dire ok “per quieto vivere, ma solo per questo” torno con la copia del DI notificato, conscio che magari le prassi spesso si confondono con le norme e prevalendo pericolosamente su quest’ultime. Quid Juris poi se il precetto fosse stato in scadenza? Non lo so sicuramente avrei provato a richiedere di esporre più a lungo le mie ragioni ma, nell’attesa di arrivare a tanto probabilmente sarebbe auspicabile valutare il problema “pratico” nei prossimi aggiornamenti della Circolare Mancinetti o quantomeno istruire adeguatamente il personale degli uffici giudiziari sulle nozioni “liberamente tratte dal codice di procedura civile” citate in questo articolo.

 

To be continued…

 

Nicola Gargano

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PCT: Processo Civile Traballante! PECcato!

Come sapete pur ritenendomi un Fan sfegatato del processo civile telematico non ho mai mancato di sottolineare anche in maniera pesante le sue incongruenze e mal funzionamenti, situazioni denunciate spesso sulle pagine di questo blog ed in particolare nel processo al processo telematico pubblicato su queste pagine qualche mese fa.

La domanda che mi sono posto allora fu sostanzialmente una. Quanti sono gli avvocati telematici in Italia? Secondo le statistiche ministeriali nell’ottobre 2014 gli avvocati che hanno depositato almeno un atto in via telematica sono stati poco più di 65.000. Un numero decisamente inferiore a quello totale degli avvocati in Italia che supera al momento le 250.000 unità. Sicuramente non tutti i 250.000, sono avvocati civilisti ma sicuramente, considerando che i dati qui riportati si riferiscono al 2012 e che il numero degli avvocati è in costante aumento, possiamo immaginare che almeno 200.000 avvocati dal 31 dicembre 2015 sono obbligati a depositare telematicamente i propri atti. Parliamo dunque di un numero di depositi telematici che in pochi mesi si è quantomeno triplicato se non addirittura quadruplicato.

Ebbene la domanda che mi pongo da molti mesi è sempre la stessa. Le infrastrutture ministeriali reggeranno?

La risposta a queste domande è aimè stata scritta in questi mesi sulle pagine di questo blog. Su queste pagine infatti segnalai la notizia del blocco del gestore PEC del ministero lo scorso 27.11.2014. Un blocco che fortunatamente causò il danno di termini persi come ci si poteva attendere e, salvo un ingente spavento per quegli avvocati che si sono visti recapitare la propria ricevuta di avvenuta consegna oltre il termine della scadenza, non vi sono stati particolari problemi poiché, nonostante abbia messo a disposizione di tutti i miei lettori una istanza di rimessione in termini pronta all’uso, tutto fu messo prontamente a tacere.

Le cancellerie infatti retrodatarono tutti i depositi telematici alla data della ricevuta di accettazione salvando ogni termine e rendendo di fatto impossibile a chiunque di conoscere la reale entità di quanto accaduto.

In ogni caso quel maledetto 27 novembre 2014 un comunicato comparso sul Portale dei Servizi Telematici rese noto l’accaduto, tranquillizzando nei limiti del possibile gli avvocati che in quella data scelsero di essere telematici.

Dal 31 dicembre 2014 però essere telematici non è più una scelta e, a quanto pare quel campanello di allarme (o meglio quella sirena) scattata lo scorso novembre, non è servita ad evitare un nuovo disastro questa volta annunciato.

Mi riferisco infatti allo sfratto esecutivo che ha costretto il ministero a trovare in fretta e furia una nuova allocazione a dei server, non dei server qualsiasi, bensì i server che gestiscono tutto il flusso di posta elettronica certificata del processo civile telematico in Italia.

Non vi nascondo infatti che, quando ho letto quella comunicazione del ministero proprio mentre ero seduto al tavolo dei relatori in un convegno sul PCT, la prima cosa che speravo di vedere era un telone in fondo alla sala con su scritto: “siete su scherzi a parte”. La seconda invece è stata: “ok prendiamo il lato positivo viva la trasparenza e chissà che non sia solo una comunicazione fatta in via prudenziale”. In effetti sia per esperienza personale e sia per quanto appreso da colleghi, i depositi effettuati nel weekend sono filati lisci e non vi era alcun presagio di quello che sarebbe stato il “lunedì nero del processo telematico”.

Ieri infatti il telefono mio e di tutti gli amici che si occupano di PCT sono diventati roventi e la domanda era sempre la stessa: “perché non arriva la ricevuta di consegna?”. Difficile rispondere a questa domanda se collegandosi su http://pst.giustizia.it/ l’ultima news pubblicata prometteva un ripristino della situazione entro le ore 8 del 19.1.2015, orario invece in cui è iniziata l’apocalisse.

E’ successo di nuovo ci siamo detti! E’ successo di nuovo e, questa volta, non si possono fare depositi di carta, a meno che non si ricorra all’ottavo comma dell’art. 16 bis ovvero “fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.”

Purtroppo le tempistiche dell’anomalia hanno impedito l’emanazione di decreti presidenziali ai sensi del predetto comma, fatto salvo il decreto presidenziale del tribunale di Torino http://www.tribunale.torino.giustizia.it/FileTribunali/70/Sito/Comunicazioni%20importanti/Problematiche%20relative%20al%20PCT.pdf (Si ringrazia l’avv. Giuseppe Vitrani per la segnalazione)

Che fare allora? In assenza di comunicazioni ufficiali non possiamo che affidarci alla cara vecchia istanza di rimessione in termini o alla bacchetta magica delle cancellerie che, come mi segnala l’amico e collega Francesco Minazzi, stanno accettando i depositi retrodatandoli alla data e ora della RdA (ricevuta di accettazione).

Nel frattempo per essere ancora più tranquilli non possiamo poi che rimetterci al consiglio degli avvocati telematici di Napoli ovvero di depositare non troppo sotto la scadenza, anche in considerazione della circostanza che i disservizi sono ancora in corso e, nella mia personale esperienza ho ricevuto la ricevuta di consegna di un deposito effettuato presso il Tribunale di Monza dopo quasi un’ora dall’accettazione.

De iure condendo invece non posso che auspicarmi un intervento legislativo che sposti il momento perfezionativo del deposito alla data e ora di ricezione della ricevuta di accettazione, come già auspicato su queste pagine in tempi non sospetti, nel frattempo posso solo riproporvi l’istanza di rimessione in termini:

T R I B U N A L E   D I  ______

RG:______ – G.I. _______  – Udienza ________

Istanza di rimessione in termini ex art. 153, Co. 2, C.p.c.

____________________, rappresentato e difeso dall’avv.___________ (C.F. ____________)

c o n t r o

_____________, con l’Avv. _________

 

P r e m e s s o

 

–          che l’istante in data____ depositava per via telematica la memoria_______ ottenendo la ricevuta di avvenuta accettazione in data___ alle ore ____ (cfr. all. 1 memoria e 2 ricevuta di accettazione)

–          Che l’istante non si vedeva recapitare la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC ministeriale per un  malfunzionamento del gestore PEC del Ministero

–          Che pur non perfezionandosi il deposito ai sensi dell’art. 16 bis settimo comma del D.l. 179 del 2012, deve ritenersi che il malfunzionamento non può imputarsi alla parte istante.

–          Che, in ogni caso la ricevuta di accettazione generata dal gestore PEC dell’istante, generata in un momento antecedente al termine della scadenza, è idonea a provare l’avvenuto invio dell’atto entro i termini.

–          Che nessuna colpa può essere addebitata all’odierno istante circa il mancato rilascio della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del ministero giustizia, il cui malfunzionamento non è stato neppure segnalato  rendendo impossibile l’eventuale deposito in forma cartacea.

–          Che, ai sensi del secondo comma dell’art. 153 del codice di procedura civile ovvero, la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.

Tutto ciò premesso, l’istante, ut supra rappresentato e difeso,

C H I E D E

Che l’Ill.mo Giudice adito, accertata la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità al caso di specie dell’art. 153 c.p.c., co. 2, voglia, previo ogni opportuno provvedimento e declaratoria, disponga la rimessione in termini per il deposito della _______ nel procedimento RG ________ ritenendo valido e tempestivo il deposito effettuato in data___ alle ore____

All.ti:

1)      Comparsa_____

2)      Ricevuta di accettazione rilasciata in data___ alle ore____

con osservanza

Data,_________________                                Avv. ___________

to be continued…

Nicola Gargano

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Quando il processo non è più telematico! PECcato!

E fu così che dopo mezza giornata di segnalazioni di malfunzionamenti e di ricevute di avvenuta consegna non restituite al mittente sul portale dei servizi telematici comparve il seguente avviso:

“Problemi gestore PEC – 27/11/14

Si informa che i problemi di connettività subiti dal gestore di PEC del Ministero nella giornata di oggi sono rientrati a partire dalle ore 15.45 di oggi stesso. A causa del grande numero di messaggi rimasti in coda, l’elaborazione delle ricevute è rallentata.

http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=homepage&contentId=NEW1716

E’ legittimo a questo punto chiedersi cosa potrebbe succedere se le ricevute di avvenuta consegna dei malcapitati colleghi che hanno depositato telematicamente i propri atti in scadenza oggi, dovessero giungere come una cenerentola telematica oltre la mezzanotte?

Probabilmente gli atti si trasformerebbero non in zucche, bensì in atti depositati fuori termine e, poichè ai sensi del comma 7 del’art. 16bis del D.l. 179/2012 il deposito telematico si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia, si dovrà ricorrere al secondo comma dell’art. 153 del codice di procedura civile ovvero, la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma.

Infatti, in questo caso, con l’allegazione della ricevuta di accettazione e della notizia allegata all’inzio del post, si potrà concretamente dimostrare di non essere incorsi nel termine decadenziale per causa a noi imputabile ed ottenere una sacrosanta rimessione in termini. (cfr.Tribunale di Ivrea, sentenza del 18.7.2014 , Ordinanza , Tribunale di Bari – Sezione Lavoro – dott.sa Procoli – 30.4.2014)

Si aggiunga poi che in quest’ultimo caso ci si ritroverà anche nella casistica prevista dall’ottavo comma dell’art. 16 bis ovvero “fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.”

Ma tutto ciò e legittimo?

Ai sensi dell’articolo 13 del D.P.R. dell’11 febbraio 2005, n. 68 evidentemente no! Infatti il predetto articolo I gestori di posta elettronica certificata sono tenuti ad assicurare il livello minimo di servizio previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 17.

Ma quali sono questi livelli minimi di servizio? L’articolo 12 delle regole tecniche (Decreto 2 novembre 2005 “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica  certificata”  in G.U. 15 novembre 2005, n. 266) prevede rispettivamente ai commi 3,4 e 5 prevede quanto di seguito:

3. La disponibilità nel tempo del servizio di posta elettronica certificata deve essere maggiore o  uguale al 99,8% del periodo temporale di riferimento.

4. Il periodo temporale di riferimento, per il calcolo della disponibilità del servizio di posta  elettronica certificata, è  pari ad un quadrimestre.

5. La durata massima di ogni evento di indisponibilità del servizio di posta elettronica certificata deve essere minore, o uguale, al 50% del totale previsto per l’intervallo di tempo  di riferimento.

Che significa tradotto in lancette di orologio? Non sono bravo in matematica ma, calcolando che un quadrimestre è composto da 120 giorni ovvero 2880 ore, dovrà calcolarsi lo 0,2% di tale tempo che equivale a circa 6 ore. Ma vi è di più, poiché il comma cinque prevede che il periodo di ogni evento di indisponibilità non può superare il 50% del totale e quindi 3 ore deve dedursi che siamo ben oltre i livelli minimi di servizio che devono essere assicurati dal gestore PEC, in questo caso quello del ministero.

Non sappiamo al momento quali saranno le sorti dei depositi telematici effettuati in data odierna e se effettivamente giungeranno agli avvocati telematici ricevute di consegna o (presumibilmente) di mancata consegna, essendo talmente eccessiva la mole di dati in sospeso che, al riavvio dei server alcuni atti telematici potrebbero non giungere neanche a destinazione.  E’ lecito dunque attendersi già nel corso della giornata di domani una valanga di istanze di rimessione in termini in tutti i Tribunali italiani.

nel frattempo non possiamo far altro che incrociare le dita e ripassare ciò che in realtà avevamo già detto sulle pagine di questo blog “il processo al processo telematico” e in una ormai famosa relazione con l’amico Massimiliano Ponchio http://youtu.be/diCxHTja4I4  ed è lecito chiedersi il 31.12.2014 i sistemi informatici ministeriali reggeranno al sopravvenuto carico di atti?

to be continued….

Aggiornamento alle ore 19:26: A quanto ci risulta alcune ricevute di avvenuta consegna sono state recapitate ma ancora adesso risultano disservizi in ordine a depositi effettuati pochi minuti fa contrariamente alla comunicazione del ministero che annunciava la risoluzione del problema alle ore 15.45 di oggi

Aggiornamento 28.11.2014 ho predispostoun modello di istanza di rimessione in termini scaricabile al seguente link

Nicola Gargano

 

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Quando il decreto è convertito: le novità introdotte dalla legge di conversione del D.l. 90/2014

Avevo annunciato gli straordinari del blog e puntualmente non si sono fatti attendere. Con la legge n. 114 dell’11 agosto 2014, il D.L. 90/2014 è legge e con esso sono salve, oltre alla proroga del PCT, anche le altri importanti misure previste nel testo originario del decreto.

Le novità rispetto al testo originario sono in realtà poche e, prima di riassumerle non posso non sottolineare il disappunto verso quella che era, a mio avviso, una splendida occasione per fare chiarezza su molte zone grigie del PCT.

In primo luogo si è persa l’occasione per disciplinare definitivamente e con chiarezza i depositi telematici degli atti non obbligatori, magari rendendoli finalmente facoltativi in tutti i tribunali a prescindere dall’esistenza o meno dei decreti dirigenziali risolvendo definitivamente una problematica che ha interessato non pochi Tribunali, con precedenti come quello foggiano e del Tribunale di Pavia, sicuramente poco confortanti per chi, come me spera in un processo sempre più telematico riducendo, se non addirittura eliminando l’accesso fisico alle cancellerie.

Tuttavia entrando nel merito delle modifiche apportate dalla legge di conversione sicuramente vi sono segnali positivi e, sicuramente, si possono riscontrare dei piccoli passi verso una sempre più necessaria integrazione tra le norme speciali sul processo telematico e il codice di procedura civile.

Determinanti infatti, a mio avviso, le modifiche agli articoli 111 e 137 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nella misura in cui escludono l’applicabilità di alcuni rigidi formalismi del processo cartaceo all’eventualità di deposito telematico.

Il 111 infatti prevede che  il cancelliere non deve  consentire  che  s’inseriscano nei  fascicoli  di  parte  comparse   che   non   risultano comunicate  alle  altre  parti  e  di  cui  non  gli   sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera  per il fascicolo  d’ufficio  e  per  gli  altri  componenti  il collegio. Ebbene tra le modifiche introdotte dalla legge di conversione si prevede che  quando le comparse sono depositate con  modalità telematiche, il presente comma non si applica.

Disposizione speculare è stata prevista per i procedimenti pendenti presso la Suprema Corte di Cassazione laddove, l’art. 137 delle disposizioni di attuazione prevede che le parti debbono depositare insieme col ricorso  o  col controricorso almeno tre copie in carta  libera  di  questi atti e della sentenza  o  decisione  impugnata. Ebbene anche in questo caso è stata posta una determinante aggiunta che prevede che, quando  il ricorso o il controricorso sono  depositati  con  modalità telematiche, il presente comma non si applica.

Una disposizione quest’ultima che fa ben sperare in un imminente avvio del processo telematico in Cassazione.

La previsione del 111 invece, unitamente alla modifica del comma 7 dell’art. 16bis del dl 179 del 2012 lascia intravedere la volontà del legislatore di non disciplinare i soli depositi telematici previsti dalla legge come obbligatori, ma quella di riconoscere l’effettiva esistenza di una facoltà più ampia di deposito degli atti allargando anche a questi ultimi il beneficio di poter depositare fino alle ore 24 nel rispetto dei principi dettati dal codice di procedura civile.

Il comma 7 infatti prevede che il deposito con  modalita’  telematiche  si  ha  per avvenuto al momento in cui viene generata  la  ricevuta  di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il  deposito  e’ tempestivamente eseguito quando  la  ricevuta  di  avvenuta consegna e’ generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’art. 155, quarto  e quinto comma, del codice di  procedura  civile.  Quando  il messaggio  di  posta  elettronica  certificata  eccede   la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche  del responsabile per i sistemi  informativi  automatizzati  del ministero della giustizia, il deposito  degli  atti  o  dei documenti puo’ essere eseguito mediante gli invii  di  piu’ messaggi di posta elettronica certificata. Il  deposito  e’ tempestivo quando e’ eseguito entro la fine del  giorno  di scadenza.

Nella versione precedente infatti il riferimento esplicito ai soli depositi di cui ai commi da 1 a 4 limitava l’applicabilità dell’art. 155 cpc ai soli depositi previsti dalla legge come obbligatori, lasciano nell’incertezza i depositi telematici non previsti dalla legge come obbligatori ai quali si sarebbe continuata ad applicare la discutibile limitazione delle ore 14 prevista dalle regole tecniche.

E’ evidente inoltre che, pur non inserendo una esplicita indicazione sulla disciplina dei depositi telematici di atti non previsti dalla legge come obbligatori, il legislatore ha implicitamente riconosciuto la possibilità che tali depositi possano essere effettuati preoccupandosi addirittura di disciplinarne gli orari.

Quanto alle ulteriori novità invece deve essere segnalata la modifica all’art. 133, secondo comma, laddove oltre a specificarsi che la sentenza deve essere comunicata per intero si aggiunto l’inciso per cui, tale comunicazione  non  e’ idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui  all’art. 325 c.p.c., inciso a mio avviso ultroneo, poiché la stessa lettura dell’art. 285 c.p.c. chiarisce che la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’articolo 170.

Di rilevante importanza invece appare l’inserimento nel d.l. 179/2012 dell’articolo 16-septies riguardante il tempo delle notificazioni con modalità telematiche che, se effettuate dopo le ore 21, si considereranno perfezionate il giorno successivo. Una modifica quest’ultima che probabilmente trova la sua ratio, come nelle notifiche cartacee nell’esigenza di tutela della tranquillità e del riposo dei cittadini, una tutela che continua ad essere assicurata da una finestra notturna di tranquillità (dalle 21 alle 7) in qui potremo ritenerci esonerati dal controllo nella nostra PEC poiché qualsiasi notificazione dovesse giungere dopo il predetto orario spiegherà i suoi effetti dalle ore 7 del giorno successivo.

Un ulteriore importante novità invece è finalmente l’eliminazione dell’indicazione della PEC negli atti introduttivi, prescrizione ultronea poiché il domicilio informatico dell’avvocato non è costituito dalla PEC indicata in atti, bensì da quella comunicata al REGINDE.

Rimane tuttavia ferma l’ipotesi prevista per il ricorso per cassazione nel quale, ai sensi dell’art. 366 cpc, il ricorrente potrà indicare il proprio indirizzo PEC in luogo dell’indicazione di domicilio in Roma, onde poter ricevere le comunicazioni e notifiche presso il proprio indirizzo PEC comunicato mediante inserimento nell’atto.

Tornando alle novità previste dalla legge di conversione, non meno importanti sono i chiarimenti sul concetto di duplicato informatico che, nel contesto del comma 9bis dell’art. 16bis sui poteri di autentica del difensore, viene definito come documento  informatico che deve  essere  prodotto  mediante  processi  e strumenti che assicurino che, il documento informatico ottenuto  sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso, contenga  la stessa sequenza di bit del documento informatico di  origine. 

In ultimo la legge di conversione chiarisce un ulteriore problematica sulla effettiva portata del potere dell’avvocato di asseverare la conformità all’originale informatico della stampa della prova della notifica telematica che, stando alla littera legis (art. 9 legge 53/1994) sembrava limitata ai soli casi in cui il cancelliere debba prendere nota sull’originale del provvedimento della avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione.

Invece, con l’aggiunta del comma 1-ter viene chiarito che In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalita’ telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis ovvero estraendo su supporto analogico il messaggio PEC i suoi allegati e le relative ricevute di accettazione e avvenuta consegna asseverandone la conformità ai sensi dell’articolo 23 del codice dell’amministrazione digitale.

Queste dunque le novità introdotte dalla legge di conversione in tema di processo civile telematico che completano le novità già introdotte nel decreto del 24 giugno scorso e di qui avevamo già parlato nei precdenti post. 

Detto ciò non posso far altro che riprendere a godermi la sospensione feriale 😉

to be continued…

Nicola Gargano

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Quando il processo non ha orari

Ok, questa volta arrivo tardi, visto che la notizia è di venerdì e ha già fatto il giro dell’Italia digitale, ma, è talmente eclatante da meritare una breve menzione. Si può partire dal presupposto che, nel PCT, ci sono delle certezze tra cui un orario di chiusura della cancelleria telematica.

Infatti, l’articolo 13 terzo comma del DM 44/11 sancisce che, quando la ricevuta di avvenuta consegna dell’atto inviato telematicamente è rilasciata dopo le ore 14, il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.

Fino ad oggi ho sempre detto nei convegni di prestare molta attenzione al termine delle ore 14 e, soprattutto di inviare prudenzialmente le proprie comparse per via telematica non troppo a ridosso delle ore 14 considerato che, in caso di mail pesanti, vi è il concreto rischio di una discrasia di qualche minuto tra la ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna.

Nei post precedenti avevo inoltre rielaborato questa nota massima:

Ore 11.30. L’avvocato analogico esce dallo studio e sa che dovrà correre più veloce del cancelliere che non vede l’ora di chiudere la cancelleria (alle ore 12). Ore 11.30. L’avvocato digitale sa che non deve correre perché la cancelleria telematica chiude alle ore 14! Non importa che tu sia analogico o digitale comincia a depositare (telematicamente!).

In pratica un invito a depositare gli atti telematicamente, in modo da poter avere comunque qualche ora in più rispetto all’orario di apertura di cancelleria.

Il Tribunale di Milano però, con sentenza 19 febbraio 2014, depositata il 3 marzo 2014, n. 3115 (Pres. Manfredini, est. Rosa Muscio), è andato ben oltre e ha, di fatto, disapplicato l’articolo 13 del DM 44/2011, sostenendo che, tale norma deve considerarsi di naturare regolamentare e pertanto di rango inferiore rispetto alla norma primaria, che nulla statuisce circa gli orari di deposito.

L’art. 155 del codice di procedura civile statuisce infatti che, la scadenza del termine a giorni, coincide con lo spirare dell’ultimo giorno utile.

Dobbiamo dunque ipotizzare che, qualora la cancelleria fosse aperta fino a mezzanotte, ben potremmo depositare in termini un atto in scadenza in forma cartacea, come per la verità, in alcuni Tribunali, vengono regolarmente accettati gli atti in scadenza ove il deposito venga effettuato nei pomeriggi di Martedì e Giovedì, giornate di rientro pomeridiano per le cancellerie.

Nel caso di specie, il Tribunale meneghino, ha sancito la validità del deposito di una comparsa conclusionale per via telematica la cui ricevuta di avvenuta consegna è stata rilasciata dopo le ore 14 del giorno del scadenza.

La giurisprudenza dunque ha anticipato di gran lunga le nuove regole tecniche che, stando a ricorrenti voci, prorogherebbero il termine previsto dall’art. 13 del dm 44/2011 dalle ore 14 alle ore 24. Permettetemi però di consigliarvi massima prudenza in merito al predetto orientamento attendendo magari che, l’orientamento del Tribunale di Milano possa essere confermato da una revisione delle regole tecniche.

Prima di lasciarvi inoltre vi ricordo alcuni appuntamenti sul processo telematico che mi vedranno protagonista in qualità di relatore nei prossimi giorni:

Lodi c/o Sala dei comuni della Provincia di Lodi, 11 marzo 2014, IL PROCESSO TELEMATICO (Ordine avvocati di Lodi  e Giuffrè Editore)

Vigevano, 12.3.2014

Vi ricordo poi che il prossimo venerdì 14 marzo e sabato 15 marzo si terrà a Carpi (MO) presso il Cinema Corso, Corso Manfredo Fanti, 91 la seconda edizione del convegno Agenda Digitale Giustizia, un appuntamento importantissimo anche alla luce della prossima scadenza del 30.6.2014. Pur non partecipando in qualità di relatore ritengo importante segnalare l’evento assicurando la massima diffusione.

http://www.agendadigitalegiustizia.it/

To be continued

Nicola Gargano

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notifiche a mezzo PEC e organizzazione

Può capitare che devi notificare un appello a 18 controparti. Cosa succede se devi farlo a mezzo PEC? Io mi sono organizzato così. Ovviamente il tasto invia verrà premuto domani mattina, rigorosamente dopo le ore 8 😉

Immagine

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Sotto l’albero la possibilità di notificare via PEC senza rischi

Non è un caso che questo post compaia sul blog oggi 16.12.2013 data storica per gli avvocati già abilitati a notificare in proprio ai sensi della legge 53 del 1994, che finalmente potranno definitivamente mettere da parte anche le code presso gli uffici postali.

Tutto ciò grazie all’articolo 1 della legge che prevede espressamente che l’avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell’articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto a norma dell’articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.

La notificazione, come già saprà chi ha seguito il passato il blog, si esegue all’indirizzo di posta elettronica certificata da pubblici elenchi che allo stato sono i seguenti:

–          ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente a regime dal 31.12.2014)

–          INI-PEC (www.inipec.gov.it) (a regime dal 19.12.2013)

–          ReGinDe (http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2.wp)

–          Registro Imprese (http://www.registroimprese.it/ricerca-libera-e-acquisto )

–          Indice PA (http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php)

Come già anticipato nei precedenti post sulla pubblicità di tali elenchi prima del 15.12.2013 sono già sorti numerosi dubbi affrontati da una non unanime giurisprudenza di merito. Ad oggi però, tali dubbi, sono definitivamente dipanati dalla lettera dell’articolo 16 ter del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, che specifica che, a partire dal 15.12.2013, dovranno essere intesi come pubblici ai fini delle notificazioni gli elenchi sopra elencati.

Ma come si effettua una notifica in proprio a mezzo Pec? Anche di questo abbiamo già parlato ma forse può essere utile rinfrescare la memoria ripercorrendo i passaggi principali del procedimento.

In primo luogo è opportuno ricordare che, per eseguire la notifica, non è necessario un redattore atti come per il deposito degli atti telematici ma potremo utilizzare il software di firma presente sul nostro PC o sul nostro dispositivo di firma (se si tratta di business key) e la nostra PEC tramite client o web mail.

L’atto da notificare e la relata di notifica dovranno essere redatti con un elaboratore testi e poi convertiti in formato PDF testuale che allegheremo al messaggio PEC dopo averli firmati digitalmente.

Anche per le notifiche in proprio a mezzo PEC, ai sensi dell’articolo 18 del Dm 44/2011 la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.

Qualora l’atto non dovesse consiste in un documento informatico (ad esempio una copia conforme di una sentenza rilasciata in formato cartaceo), l’avvocato, ai sensi dell’art. 3bis comma 2  provvederà ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all’originale a norma dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

La legge 53 del 94 conferisce all’avvocato la qualifica di pubblico ufficiale anche nel momento in cui attesta la conformità della copia informatica all’originale cartaceo, qualora l’atto da notificare non sia un documento informatico. Tale qualifica è espressamente attribuita dall’articolo 6 che, nella versione aggiornata, prevede che l’avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà poi obbligatoriamente riportare nell’oggetto la dicitura «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994», mentre non sarà necessario riportare alcuna dicitura nel corpo del messaggio, poiché inseriremo l’atto principale, la relata di notifica e l’eventuale procura alle liti, come file allegati firmati digitalmente in formato .p7m e, a mio parere, anche una copia di cortesia degli atti non firmati digitalmente.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 3bis della legge 53 del 1994 La relazione di notificazione dovrà contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;

b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto;

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;

f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo.”

E’ opportuno ricordare poi che all’articolo 8 si aggiunge il comma 4bis che prevede che, alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata, non si applichino le disposizioni relative alla tenuta del registro cronologico, con la logica conseguenza che le notifiche effettuate a mezzo PEC non dovranno essere annotate sullo stesso.

A differenza degli atti telematici la legge prevede che la notifica si perfezioni, per il notificante con la ricevuta di accettazione (cd. RdA), mentre per il destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (cd. RdAC) che, stando alla littera legis, dovrà essere quella completa ovvero contenere il messaggio di posta elettronica e i suoi allegati per intero.

E’ importante inoltre porre l’attenzione sull’esistenza della norma dell’art. 147 c.p.c. che stabilisce che le notificazioni possono farsi dalle ore 7 alle ore 21. E’ evidentemente discutibile se tale norma possa trovare applicazione per le notifiche telematiche, poiché, la ratio della suddetta norma è garantire il rispetto della quiete negli orari destinati al riposo. Tuttavia, a mio prudente avviso, è opportuno tenere presente l’esistenza di tale norma che, seppur desueta, non è stata neanche implicitamente abrogata.

Sarà poi importante conservare le ricevute di presa in carico, consegna e relativi allegati che potranno essere stampate ed esibite in giudizio, preferibilmente in formato elettronico via PCT, allegando ricevuta di pagamento della marca per diritti di notifica da corrispondersi in via telematica. Come per le notifiche a mezzo posta le marche per diritti di notifica dovranno essere così corrisposte :

  • Euro 2,60 per le notifiche fino a due destinatari
  • Euro 7,70 per le notifiche da tre a sei destinatari
  • Euro 12,40 per atti aventi sei o più destinatari.

E’ opportuno rilevare che, attualmente, non è ancora possibile depositare via PCT la PEC, gli allegati e le relative ricevute, non essendo ancora incluso il formato .eml tra i tipi di file consentiti nei depositi telematici che, tuttavia possono essere allegate all’interno di un file .zip (soluzione da me testata con successo e utilizzata per prassi nel foro di Milano).

Resta tuttavia qualche dubbio su quest’ultima soluzione che, seppure tecnicamente corretta, a rigor di norma non pare percorribile, poiché le regole tecniche non consentono di inserire all’interno di file compressi documenti redatti in formati di file non consenti.

Ne consegue che, l’unica soluzione allo stato percorribile, è quella prospettata dall’articolo 9 della legge 53 del 1994 che prescrive che, qualora non fosse possibile depositare il messaggio di posta elettronica certificata i suoi allegati e le ricevute, è comunque possibile depositare copia analogica asseverandone la conformità ai sensi dell’articolo 23 del codice dell’amministrazione digitale, ipotesi che allo stato attuale dovrebbe essere la più frequente. In questo ulteriore caso dunque provvederemo a stampare copia di integrale del messaggio di posta elettronica con i relativi allegati e le due ricevute (RdA e RdAC) allegando in questo caso la marca per diritti di notifica in forma cartacea e non telematica. Non sembrerebbe infatti di carattere perentorio la norma che impone il pagamento dei diritti di notifica in forma telematica.

Per completare questa breve guida vi allego un esempio di relata di notifica a mezzo PEC, nonché di attestazione di conformità ai sensi degli articoli 22 e 23 del CAD. Allego poi le locandine di due eventi in cui sarò presente come relatore domani 17.12.2013 presso il Tribunale di Bari ex sezione distaccata di Rutigliano e mercoledì 18.12.2013 a Napoli presso il Centro Congressi Tiempo – Centro Direzionale is. E5.

Nicola Gargano

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Ad istanza del sig. ______ (CF:______) ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, io sottoscritto avvocato ______ del Foro di _____ (CF: ______), giusta autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di _____ datata ______, rilasciata in data _____, ho notificato ad ogni effetto di legge, copia informatica firmata digitalmente dal sottoscritto avvocato della copia conforme all’originale di______ emessa dal Tribunale di ______ sezione ______ GI dott.______ nel procedimento di cui al n. di _______ di cui si attesta la conformità alla copia conforme all’originale cartacea ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 a:

1)      ______ (CF: ____________), rappresentata e difesa dall’avv. _________ (CF: _______) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. _______ (CF: ______), in Milano, alla via _______ n. _____trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PECAVVOCATO@PEC.IT estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici tenuto presso il ministero della giustizia

Avv. _________

2)      Tizio Spa (P. IVA/CF:_______), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in ______ alla via _______ trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC@PEC.IT estratto dal registro degli indirizzi PEC delle imprese tenuto dal registro delle imprese

Avv. ________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ AI SENSI DELL’ARTICOLO 23 COMMA 1 DEL CAD

 

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1 bis e 6 comma 1 della L.  53/94 e dell’art. 23 comma 1 del  Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta.

 

Bari, 30.10.2013                                                                              Avv. Nicola Gargano

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Prime riflessioni telematiche sul disegno di legge di stabilità

In genere commentare i disegni di legge non è un bene, ma il disegno di legge di stabilità oggi al vaglio del Senato contiene novità importanti in relazione agli argomenti trattati da questo blog. Prima di esaminare le due novità, come sempre una buona e una cattiva, pongo ai lettori una domanda retorica: quando il processo è telematico i costi si abbassano?

Teoricamente si e, quanto meno lato avvocati, non ho mai smesso di sottolineare questo aspetto. Depositare un atto per via telematica infatti ci consente di risparmiare benzina per raggiungere un tribunale e risparmiare tempo in inutili e lunghe code in cancelleria.

E lato cancelleria invece? In una indagine del ministero della giustizia risalente all’aprile del 2012 (http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/resources/Diffusione_PCT_aprile_2012.pdf) veniva stimato un risparmio di costi delle comunicazioni di cancelleria trasmesse a mezzo ufficiale giudiziario stimabile in 84.000.0000 di euro l’anno riferendosi a tutto il territorio italiano. Numeri che già di per se giustificherebbero una sensibile diminuzione dei costi vivi per l’accesso alla giustizia. Tuttavia, il dato in controtendenza è invece di un aumento progressivo degli importi del contributo unificato.

Se c’era un costo invece che, quantomeno sino ad oggi, si manteneva stabile era proprio la famosa “marca da 8 euro” prevista dall’art 30 del testo unico sulle spese di giustizia che prevede che la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l´assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all´ufficio, in modo forfettizzato.

Dalla lettura testuale sembrerebbe un vero PECcato non aver eliminato questo pagamento forfettizzato, in un un’epoca in cui indennità di trasferta e spese di spedizione sono anacronistiche dal momento che ufficiali giudiziari e postini bussano sempre meno alla porta dei nostri studi sostituiti da una più economica PEC. Purtroppo invece non solo questo “pagamento forfettizzato” non è stato mai eliminato o ridotto ma, nel disegno di legge di stabilità all’esame del Senato, si è pensato di portarlo a ben 25 euro promuovendolo, evidentemente, a vero e proprio balzello.

Fin qui dunque la notizia cattiva ma, fortunatamente, nel disegno di legge di stabilità è contenuta anche una buona notizia (o meglio più che buona neutra!) ovvero la previsione del mancato pagamento dei diritti di copia non autentica per le parti che si costituiscono con modalità telematiche e che con le stesse modalità accedono al fascicolo elettronico.

Tradotto in soldoni, purtroppo non c’è nulla di nuovo, se non il consolidamento di una prassi già in uso presso molti tribunali di non far pagare i diritti di copia sulle copie semplici e la legittimazione del pieno diritto da parte dell’avvocato di scaricare liberamente le copie di atti, provvedimenti del giudice e sentenze da polisweb. Rimane tuttavia ancora aperto il problema di cui abbiamo parlato prima della pausa estiva sulla possibilità di richiedere copie autentiche ed esecutive per via telematica, funzionalità già attiva ma di fatto inapplicata, sia sul portale dei servizi telematici e su alcuni punti di accesso.

E’ auspicabile poi un chiarimento sul requisito della costituzione con modalità telematica poiché, ad oggi, la costituzione per via telematica è possibile solo per il convenuto o per il ricorrente, mentre non è ancora possibile iscrivere a ruolo una causa per via telematica se la stessa viene introitata con citazione. E’ auspicabile dunque che, nel testo di legge definitivo, venga mantenuto solo il secondo requisito onde evitare una ingiustificata disparità di trattamento e una difficile regolamentazione tecnica nell’impostare i permessi di accesso ai dati via punto di accesso.

Via libera dunque ad upload e dowload di tutti gli atti nel fascicolo telematico che si spera diventi sempre più sostituto del fascicolo cartaceo.

Come sempre questo articolo è “to be continued” nel frattempo vi segnalo che questa sera sarò in diretta su Radio Radicale nel corso della trasmissione “Prersi per il web” condotta da Marco Perduca, Fulvio Sarzana e Marco Scialdone per parlare di digitalizzazione della giustizia. Per chi mi volesse ascoltare l’appuntamento è dalle 19 e 45 alle 20.30 sulle frequenze di Radio Radicale. Stay Tunned!!!

Nicola Gargano

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Quando il Tribunale chiude

Il titolo del post può sembrare un controsenso rispetto alla data in cui viene scritto ma, aimè, alla vigilia della ripresa a pieno regime delle attività dei Tribunali italiani, il mondo giustizia si trova a fare i conti con un cambiamento epocale, ovvero l’attuazione del d. lgs. 155/2012 e la conseguente chiusura di alcuni Tribunali circondariali e di tutte le sezioni distaccate dei Tribunali circondariali.

Lasciando da parte le mille polemiche sulla chiusura dei tribunali, polemiche che probabilmente si trascineranno per ancora molto tempo, cercheremo oggi di occuparci dei problemi legati all’accorpamento e, ovviamente, cercheremo di farlo dal nostro punto di vista, ovvero quello telematico.

Infatti, se da una parte il personale degli uffici giudiziari accorpati si trova a fare i conti con un trasloco fisico non si può non pensare ad un “trasloco” non meno importante, ovvero quello telematico.

Ma cosa succede quando il trasloco è telematico?

Ce lo siamo chiesti sicuramente in molti durante questa calda estate e, soprattutto, ci siamo chiesti cosa ne sarà di quei migliaia di numeri di ruolo delle sezioni distaccate, che sicuramente non potrebbero essere trasferiti tout court nei registri di cancelleria dei tribunali di distrettuali.

Cosa succederà poi in quegli uffici che di fatto sono stati cancellati ma di fatto continueranno ad essere aperti per i prossimi 5 anni come articolazione del Tribunale circondariale e non più come sezione distacca del Tribunale circondariale. (cfr. Per il Tribunale di Bari http://www.ordineavvocati.bari.it/fckeditor/userfiles/file/savino%282%29.pdf)

Qualche risposta la fornisce il portale dei servizi telematici che, nella giornata di oggi ci avvisa che i servizi telematici erogati dal dominio Giustizia non saranno disponibili dalle ore 14.00 di venerdì 13 settembre e fino alle ore 11.00 di lunedì 16 settembre, per consentire l’aggiornamento tecnico a seguito di entrata in vigore della nuova organizzazione degli Uffici Giudiziari di cui al d. lgs. 155/2012.

In attesa di lunedì 16 però, qualche informazione in più possiamo ricavarla dalle indicazioni della DGSIA pubblicate qualche giorno fa qui: http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/AccorpamentoUUGGistruzioniservizitelematiciv51.pdf

Per quanto riguarda le sezioni distaccate verranno dunque dismessi gli indirizzi PEC, e le comunicazioni e le notificazioni relative ai procedimenti pendenti saranno inviate dall’indirizzo di PEC dell’ufficio accorpante, mentre, stando a quanto si legge nella nota rimarranno attivi gli archivi informatici che cambieranno la denominazione ufficio assumendo la denominazione del Tribunale circondariale affiancato dalla dicitura “ex sezione distacca di”.

I fascicoli in corso risulteranno “definiti per trasferimento ad altra sede” ed assumeranno un nuovo numero di ruolo che sarà costituito dal vecchio numero di ruolo con l’aggiunta di un suffisso numerico fisso associato alla sezione distaccata soppressa.

Purtroppo, allo stato non vi è modo di evincere i suffissi delle sezioni distaccate e, pertanto, sarebbe auspicabile che venga quantomeno inviato un biglietto di cancelleria con l’indicazione del nuovo numero di ruolo, in modo da non dover costringere l’avvocato a verificare il nuovo numero di ruolo fascicolo per fascicolo.

Quanto ai depositi telematici invece, si legge nella nota, che gli stessi dovranno essere indirizzati sempre all’indirizzo PEC del Tribunale circondariale con il nuovo numero di ruolo.

La stessa regola andrà evidentemente rispettata nella compilazione della nota di iscrizione a ruolo, in cui dovrà essere indicato come ufficio giudiziario il Tribunale circondariale.

Quanto alle sezioni distaccate rimaste sotto il nome di articolazioni, la nota non prevede alcuna regola differente ed è pertanto presumibile che, il personale di cancelleria delle sezioni distaccate sopravvissute (ora diventate articolazioni), abbia accesso ai registri di cancelleria del Tribunale circondariale e che i numeri di ruolo dei fascicoli vengano assegnati secondo le regole sin qui esaminate.

Quanto invece ai Tribunali circondariali soppressi la nota non prevede alcuna modifica, sia per gli indirizzi PEC e sia i registri di cancelleria, salvo che per la denominazione dell’ufficio che, nel registro informatico, assumerà il nome di “Tribunale ordinario di (Tribunale accorpante) – ex Tribunale di (Tribunale soppresso)”. Non verrà dunque effettuata alcuna migrazione dei fascicoli e, i numeri di ruolo dei procedimenti in corso, rimarranno invariati prevedendo che, sia i depositi telematici e sia le comunicazioni e notificazioni, avvengano tramite l’indirizzo PEC del Tribunale circondariale soppresso. Depositi e iscrizioni a ruolo inerenti nuovi procedimenti, invece, dovranno invece essere indirizzati alle caselle di PEC  del Tribunale accorpante in base alla competenza.

In ultimo richiamiamo l’ultimo paragrafo della nota ministeriale che ci ricorda che, a decorrere dalla data di soppressione di un ufficio giudiziario, il valore legale relativo ai depositi telematici è conferito dal decreto ministeriale (ai sensi dell’art. 35 comma 1 del D.M. 44/2011) emesso per l’ufficio accorpante.

Ne consegue che, i vantaggi offerti dal processo telematico si estenderanno anche ai Tribunali soppressi qualora nel Tribunale accorpante fosse già possibile depositare telematicamente a valore legale, indubbiamente un vantaggio che, almeno in parte, potrà coprire i disagi subiti dagli avvocati che esercitano abitualmente nei Tribunali soppressi.

Quanto invece ai disagi e alle altre novità apportate dal “trasloco telematico” non ci resta che attendere l’ora X, ovvero le ore 11 del 16 settembre 2013.

(to be continued)

Nicola Gargano

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