Archivio della categoria: Eventi

Quando il processo non è più telematico (Ma solo per le vacanze natalizie!) [AVVISO IMPORTANTE!!!]

Mi scuserete se, anche nel comunicare una cosa così importante, non ho mantenuto la serietà. Saprete però apprezzare il lato piacevole della notizia e cioè che, con lo scoccare della vigilia di natale di quest’anno e per i successivi 3 giorni, volenti o nolenti saremo costretti a chiudere gli studi e disinteressarci di depositi telematici e comunicazioni a mezzo PEC. Ferie forzate direte voi? Esattamente rispondo io. Perchè questa mattina è stata comunicata dal ministero l’interruzione di tutti i serivizi telematici dalle ore 14 di Giovedì 24 dicembre alle ore 8 di lunedì 28 dicembre. A differenza di altre interuzzioni, che di solito mi astengo dal segnalare per evitare di creare inutili patemi d’animo, questa volta l’interruzione riguarderà anche il gestore PEC del ministero della giustizia e pertanto non sarà possibile neppure inviare depositi telematici per i quali non si riceverà neppure la ricevuta di consegna.

Si consiglia pertanto di anticipare le proprie scadenze del giorno 24 al giorno 23 inviando i propri depositi massimo entro le ore 14 di giovedì 24 dicembre.

Nessun problema invece per i depositi da effettuarsi nella giornata di lunedì 28 dicembre che potranno essere effettuati già a partire dalle ore 8.

Per meglio comprendere la portata degli aggiornamenti vi riportiamo di seguito un estratto della comunicazione estratta dal blog di Luca Sileni mentre il testo integrale potete scaricarlo dal sito di Maurizio Reale http://maurizioreale.it/wp-content/uploads/2015/12/doc08744220151209123824.pdf

“In ossequio a quanto previsto dall’art. 83 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, questa Direzione generale deve procedere alla migrazione del servizio di posta elettronica certificata (PEC) utilizzato dal Ministero della Giustizia verso il fornitore dei Servizi Pubblici di Connettività.
Oltre che consentire il pieno rispetto della normativa vigente, il nuovo servizio di posta elettronica certificata: introduce essenziali misure di sicurezza (come, ad esempio, la scadenza periodica della password di accesso); garantisce una maggior capacità (4 Gbytes) consente il pieno rispetto delle norme in materia di conservazione documentale.
Al fine di minimizzare l’impatto sul lavoro di tutti gli uffici giudiziari e delle articolazioni ministeriali le operazioni verranno concentrate tra le ore 14.00 del 24 dicembre e le ore 8.00 del 28 dicembre 2015.
Durante tale periodo non saranno attivi:
* i seguenti applicativi del settore civile: Sicid, Siecic, Sigp, Portale dei servizi telematici, Reginde, Servizio di verifica certificati, Pagamenti telematici, depositi telematici e connessione ai servizi telematici da parte degli applicativi per i magistrati; 
* i servizi di comunicazione e notificazione da parte di tutti gli uffici giudiziari
* l’invio e la ricezione di PEC da parte di S.N. T (salvo quanto oltre precisato);
* le funzionalità di invio PEC del SIAMM
* la ricezione di fatture elettroniche da parte degli Uffici degli Archivi Notarili;
* gli applicativi in uso agli uffici UNEP;
* i servizi di invio e ricezione via PEC del protocollo;
* tutte le caselle PEC in uso al Ministero della giustizia (ed alle sue articolazioni), agli Uffici giudiziari di ogni ordine e grado, al Dipartimento dell Amministrazione Penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
* le caselle PEC assegnate dal Ministero della giustizia al CSM ed alla Scuola Superiore della Magistratura;

Non sarà quindi possibile:

– inviare e/o ricevere, messaggi di Posta Elettronica Certificata;

– utilizzare le funzioni del Portale dei Servizi Telematici;

– consultare e/o compiere operazioni sui registri civili;

– effettuare depositi telematici nell’ambito del PCT;

– effettuare notifiche e/o comunicazioni telematiche;”

P.S: Lo so! Mentre leggete queste righe starete già maledicendo il PCT, ma mentre lo fate provate a porvi questa domanda: “Quando il processo era di carta avrei mai potuto depositare un atto il pomeriggio della vigilia di Natale o il giorno di Natale stesso o a Santo Stefano o di domenica?”

To be continued…

Nicola Gargano

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Convegni e dintorni

Rientati dalle vacanze ricomincia la stagione dei convegni e, come sempre, cercherò di segnalarvi i convegni in cui sarò presente come relatore.

Il primo convegno della stagione si è tenuto a Bari lo scorso 18 settembre in collaborazione con Amadir e Movimento Forense vi segnalo che le slide sono disponibili qui:

http://www.movimentoforense.it/redazione/2015/09/19/bari-convegno-del-18-settembre-2015-esecuzioni-e-notifiche-mezzo-pec-area-download/

I prossimi appuntamenti invece saranno:

Il PCT Dalla A alla Z, Grosseto Venerdì 25 Settembre organizzato dall’associazione CSPT di cui mi onoro di far parte. Insieme a me relazioneranno gli amici e colleghi Luca Sileni e Andrea Pontecorvo in convegno in cui saranno mostrate in tempo reale tutte le operazioni di deposito telematico simulando le vicende di un intero processo dal decreto ingiuntivo sino alla fase esecutiva.

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Lecce,  Giovedì 1 Ottobre 2015 (programma in corso di definizione)

Bari, Lunedì 5 Ottobre 2015 (nel seminario a cura della Commissione informatica del COA di Bari)

Matera 8 Ottobre 2015 (Organizzato da Giuffrè editore)

Potenza 9 Ottobre 2015 (Organizzato da Giuffrè editore)

Bolzano 23 Ottobre 2015 (Organizzato da Giuffrè editore)

Arezzo 28 Ottobre 2015 organizzato dall’associazione CSPT di cui mi onoro di far parte. Insieme a me relazioneranno gli amici e colleghi Luca Sileni e Andrea Pontecorvo in convegno in cui saranno mostrate in tempo reale tutte le operazioni di deposito telematico simulando le vicende di un intero processo dal decreto ingiuntivo sino alla fase esecutiva.

 

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Convegni e dintorni

Ancora processo esecutivo, hash e notifiche a mezzo pec. Saranno questi i temi che tratterò nei convegni pugliesi di giugno e precisamente venerdì 19 giugno a Trani con Agifor, giovedì 25 Giugno a Bari con il Commentario del Merito, Giuffre Editore e Centro Studi Processo Telematico e per finire giovedi 26 giugno a Brindisi con la Camera Civile di Brindisi in una tavola rotonda sul processo esecutivo.

per info e iscrizioni trovate tutte le info sulle locandine  allegate:

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Convegni e dintorni: Deposito telematico di atti introduttivi e prossimi convegni (Perugia 23.10, Ancona 25.10 e Bari 28.10)

Nell’ultimo post di questo blog segnalavo la mozione sull’allargamento del PCT agli atti introduttivi e di costituzione in giudizio e mi sento pertanto in dovere di aggiornare i miei lettori, rimandandovi alla lettura del post eventum del congresso nazionale forense sul sito web Amadir,  in cui è contenuto anche il resoconto di ciò che è accaduto alla #mozione34

http://www.amadir.it/documenti/archivio/materiale-vario/quando-il-congresso-e-nazionale-e-lo-spritz-e-telematico-il-congresso-nazionale-forense-visto-da-amadir/

l’invito è far girare questo link sui social utilizzando l’apposito hashtag #mozione34

Vi segnalo inoltre un mio commento sulla rivista on line Diritto e Giustizia ad una recentissima ordinanza del Tribunale di Milano che ammette il deposito degli atti costituzione in giudizio a prescindere dal decreto DGSIA: http://www.dirittoegiustizia.it/news/8/0000070304/Il_PCT_non_e_nato_il_30_giugno_2014.html?cnt=1

Infine vi allego le locandine di 3 eventi in cui sarò relatore e che si terranno rispettivamente a Perugia 23.10, Ancona 25.10 e Bari 28.10.

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Quando lo spritz è telematico: un aperitivo insieme per discutere di processo civile telematico, per trovare e proporre soluzioni

Dopo la mozione non potevamo mancare con un evento ad HOC!.

Tre associazioni Amadir, Il Commentario de Merito e Movimento Forense con il sostegno di Giuffrè Editore saranno presenti al congresso con un aperitivo telematico che si terrà Giovedì 9 Ottobre 2014 dalle ore 18 presso la Prosciutteria Dall’Ava a Rialtro – Sestiere San Marco, 3989. L’evento sponsorizzato da Giuffrè informatica sarà gratuito sino all’esaurimento dei 40 posti disponibili. Per informazioni e iscrizioni info@giuffrevenezia.it. Sarà inoltre possibile prenotare il proprio intervento programmato inviando una mail all’indirizzo info@amadir.it. Nell’occasione presenteremo la nostra mozione congressuale volta ad estendere il deposito telematico degli atti processuali a tutti gli atti del processo.

VI ricordiamo che i testo della mozione è disponibile al seguente link:

http://www.amadir.it/documenti/archivio/materiale-vario/mozione-congressuale-sull2019introduzione-della-facolta2019-di-deposito-telematico-di-tutti-gli-atti-processuali

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MOZIONE SULL’INTRODUZIONE DELLA FACOLTA’ DI DEPOSITO TELEMATICO DI TUTTI GLI ATTI PROCESSUALI

Come sapete la prossima settimana si terrà a Venezia il XXII congresso forense. I temi esulano dal PCT ma, il titolo del congresso “Oltre il Mercato – La nuova avvocatura per la società del cambiamento”, credo lasci spazio ad argomenti che vadano ben oltre la cosiddetta rappresentanza politica dell’avvocatura e che possano essere trasversali, come quello che sto per proporre. Partendo proprio dal titolo del congresso, credo che il cambiamento principe con cui l’avvocatura sta facendo i conti e proprio il tanto amato e odiato PCT, tema di questo blog. Tra i tanti dubbi e paure quella affrontata più volte qui è la famosa questione del deposito telematico degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio, di cui peraltro si è tanto dibattuto in dottrina. Ad oggi, infatti, pur iniziando a poter contare su una giurispruenza favorevole quale quella di Vercelli, dopo le scellerate pronuncie di Pavia, Foggia, Torino e Padova, rimane da abbattere l’ultimo muro! Un articolo di legge che chiarisca con certezza che possiamo depositare telematicamente qualsiasi cosa, ponendo fine ad ogni dubbio e polemica. Per questo motivo io e la collega Maela Coccato rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione Amadir abbiamo pensato, con il sostegno di altre associazioni forensi (Il Commentario del Merito, Movimento Forense e UDAI) di preparare questa bozza di mozione che trovate in calce a questo post e che potete trovare anche al seguente link accompagnata da un nostro comunicato http://www.amadir.it/documenti/archivio/articoli/amadir-verso-il-xxxii-congresso-nazionale-forense-mozione-congressuale-sull2019introduzione-della-facolta2019-di-deposito-telematico-di-tutti-gli-atti-processuali
Ai lettori di questo blog chiedo di farsi portavoci nei rispettivi fori di appartenenza e condividendo tramite i social il link della mozione. In ogni caso, se potete, vi pregherei di condividere e sostenere l’iniziativa per il bene di tutti, per essere liberi da dubbi amletici su cosa si può fare e cosa non si può fare in telematico, per dire addio alla indegne file al di fuori delle cancellerie e raggiungere finalmente il traguardo di una completa digitalizzazione della giustizia.

to be continueed……..

Nicola Gargano

MOZIONE CONGRESSUALE SULL’INTRODUZIONE DELLA FACOLTA’ DI DEPOSITO TELEMATICO DI TUTTI GLI ATTI PROCESSUALI

Proposta da associazione A.Ma.Di.R. Alumni Master Diritto della Rete (nelle persone del presidente Avv. Nicola Gargano del foro di Bari e vicepresidente Avv. Maela Coccato del foro di Venezia)

E con il sostegno di:

Il commentario del Merito                        Movimento Forense                            U.D.A.I.

Premesso

–          Che l’art. 16bis del decreto legge 179/2014, coordinato con l’art. 44 del decreto legge 90/2014 prevede che, a decorrere dal  30  giugno 2014 per i giudizi iniziati dopo tale termine, e dal 31 dicembre 2014 per tutti i giudizi pendenti,  nei  procedimenti   civili,   contenziosi   o   di   volontaria giurisdizione,  innanzi  al  tribunale,  il   deposito   degli   atti processuali e dei  documenti  da  parte  dei  difensori  delle  parti precedentemente costituite  ha  luogo  esclusivamente  con  modalità telematiche,  nel  rispetto  della  normativa   anche   regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei documenti informatici.

–          Che l’articolo 44 del dl 90/2014 prevede altresì che, prima del 31 dicembre 2014 nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con modificazioni, dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  gli  atti processuali ed i documenti possono essere  depositati  con  modalità telematiche e in tal caso il deposito  si  perfeziona  esclusivamente con tali modalità.

–          Che tale formulazione esclude la facoltà di deposito telematico degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio, tutt’ora possibile solo in quei Tribunali provvisti di decreti dirigenziali del Ministero della Giustizia emessi ai sensi dell’art.35 D.M. 21.2.2011 n.44,  che contemplino l’attivazione del processo civile telematico (trasmissione dei documenti informatici) anche per quegli atti non previsti dalla legge come obbligatori.

–          Che, tale grave limitazione, pone gli avvocati in una situazione di assoluta incertezza allorquando, al momento di depositare un atto introduttivo o di costituzione in giudizio, li costringe a verificare di volta in volta attraverso il portale ministeriale (pst.giustizia.it) i tribunali realmente abilitati al deposito telematico di tali atti.

–          Che non vi è alcun impedimento o filtro tecnico ostativo affinché tali atti siano effettivamente depositati e successivamente accettati dal cancelliere che dovrà inserirli nel fascicolo informatico e sottoporli all’attenzione del magistrato.

–          Che la stessa circolare del ministero della giustizia del 27.6.2014 prevede che, nelle ipotesi in cui le parti procedano al deposito telematico dell’atto introduttivo o di costituzione in giudizio in assenza di specifica abilitazione per il tribunale in cui si procede, la valutazione circa la legittimità di tali depositi, involgendo profili prettamente processuali, sarà di esclusiva competenza del giudice. Di conseguenza non spetta al cancelliere la possibilità di rifiutare il deposito degli atti introduttivi (e/o di costituzione in giudizio) inviati dalle parti, anche presso quelle sedi che non abbiano ottenuto l’abilitazione ex art. 35 d.m. n.44/11.

–          Che tuttavia in giurisprudenza si sono sviluppate opinioni contrastanti in tema di legittimità di tali depositi, in taluni casi dichiarando la contumacia del convenuto costituitosi telematicamente. (cfr. Tribunale di Foggia, ordinanza 10.04.2014[1]; Tribunale di Pavia, sez. Civile, ordinanza 22 luglio 2014; Tribunale di Torino, sez. I Civile, ordinanza 15 luglio 2014[2]; in particolare sulla contumacia cfr. Tribunale Padova, ordinanza 28.08.2014[3]; Tribunale di Vercelli 31.7.2014[4])

–          Che non sussiste alcuna motivazione tecnico-giuridica ostativa ad estendere la facoltà di deposito telematico a tutti gli atti e in tutti  procedimenti   civili,   contenziosi, di   volontaria giurisdizione ed esecutivi, in ragione anche delle recenti modifiche, apportante in sede di conversione del d.l. 90, agli articoli 111 e 137 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, per cui se ne esclude l’applicabilità nell’eventualità di deposito telematico[5].

In ragione di quanto esposto i delegati firmatari della presente mozione

C H I E D O N O

Al congresso Nazionale Forense e al CNF di approvare e fare i propri i contenuti della presente mozione sollecitando un intervento normativo, affinché in sede di conversione in legge del decreto legge 132 del 12 settembre 2014 si specifichi che l’art. 16 bis del D.L. 179/2012, convertito con legge 221/2012 deve essere interpretato nel senso che, fermi restando i casi di obbligatorietà del deposito telematico previsti dal predetto articolo, è sempre in facoltà delle parti depositare telematicamente gli atti introduttivi o di costituzione in giudizio, anche in assenza di D.M. emesso ai sensi dell’art. 35 del D.M. 44/2011 presso i Tribunali e le Corti di Appello.  Si auspica altresì che l’applicazione della predetta norma possa essere estesa agli uffici del Giudice di Pace e alla Corte Suprema di Cassazione non appena le circostanze tecniche la rendano applicabile ai predetti uffici.


[1] in Altalex, 18 giugno 2014. Nota di Maurizio Reale (http://www.altalex.com/index.php?idnot=67989)

[3] In Altalex, 8 settembre 2014. Nota di Maurizio Reale (http://www.altalex.com/index.php?idnot=68683 )

[5] L’art. 111 disp. Att. c.p.c infatti prevede che  il cancelliere non deve  consentire  che  s’inseriscano nei  fascicoli  di  parte  comparse   che   non   risultano comunicate  alle  altre  parti  e  di  cui  non  gli   sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera  per il fascicolo  d’ufficio  e  per  gli  altri  componenti  il collegio. Ebbene tra le modifiche introdotte dalla legge di conversione si prevede che  quando le comparse sono depositate con  modalità telematiche, il presente comma non si applica. Disposizione speculare è stata prevista per i procedimenti pendenti presso la Suprema Corte di Cassazione laddove, l’art. 137 delle disposizioni di attuazione prevede che le parti debbono depositare insieme col ricorso  o  col controricorso almeno tre copie in carta  libera  di  questi atti e della sentenza  o  decisione  impugnata. Ebbene anche in questo caso è stata posta una determinante aggiunta che prevede che, quando  il ricorso o il controricorso sono  depositati  con  modalità telematiche, il presente comma non si applica.

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Convegni e dintorni: E-Privacy spring edition 2014

Vi segnalo che, il prossimo sabato 5 aprile, presenterò all’annuale convegno e-privacy una relazione dal titolo: “ll processo al processo telematico. Problemi, vulnerabilità, soluzioni e prospettive nel processo civile telematico a pochi mesi dell’obbligatorietà”. Come si intuirà dal titolo è una relazione diversa dal solito, dove non si parlerà neanche per un attimo dell’ospite tanto atteso in tutti i convegni sul processo telematico ovvero sua maestà “La busta”.

Piuttosto questa volta ho pensato di orientarmi su qualcosa di diverso, cercando di raccontare tuto quello che avreste voluto sapere sul processo telematico e nessuno vi ha mai detto.

Ovvero quali saranno gli effettivi flussi? I sistemi riusciranno a reggere l’improvvisa molte di dati?

I numeri ci dicono che, nel 2013, gli avvocati che hanno effettuato depositi telematici sono passati dai 5.415 nel mese di Gennaio fino ai 10.204 nel dicembre del 2013. Numeri ancora troppo bassi, se si pensa che gli avvocati in tutta Italia sono poco meno di 250.000 e, dal 30 giugno 2014, saranno tutti inevitabilmente obbligati a depositare i propri atti per via telematica.

Tutto questo e altro ancora lo racconterò il prossimo sabato 5 aprile ad E-Privacy che si terrà a Firenze, presso Palazzo Vecchio, Sala della Miniatura (III piano), Piazza della Signoria 1.

La partecipazione sarà libera e gratuità. Di seguito allego il programma completo del convegno che inizierà venerdì 4 aprile alle ore 14 per concludersi sabato 5 aprile alle 18 e 30. Ulteriri info sono reperibili sul sito della manifestazione http://e-privacy.winstonsmith.org/

Inizio Fine Relatore Titolo
Venerdi 4 – Pomeriggio
14:00 14:10 Marco Calamari, Tommaso Grassi Saluto degli organizzatori
14:10 14:40 Diego Giorio Quale privacy verrà dalle grandi banche-dati pubbliche?
14:40 14:55 Carola Moncada Impact of relationship sicurezza e privacy nei social network (JUST/2011-2012/DAP/AG/3255)
14:55 15:25 Avv. Giuseppe Nicosia Processo telematico, avvocati telematici e privacy.
15:25 16:05 Andrea Rui I giovani, la Privacy ed il loro (e nostro) futuro
16:05 16:20 Intervallo
16:20 17:00 Avv. Marcello Bergonzi Perrone La controversa giurisprudenza sui reati di opinione a mezzo internet, e sulla responsabilità del provider
17:00 17:30 Epto OnionMail
17:30 18:10 Simone Bonavita, Carlo Bernardi, Mattia Reggiani Frontiere future e futuribili della Social Media Security
18:10 18:40 Avv. Valentina Longo Educazione Digitale: un efficace antivirus contro il cyberbullismo
   
Sabato 5 – Mattina
09:30 10:00 Avv. Marco Ciurcina Corpo digitale e sovranità tecnologica
10:00 10:30 Avv. Prof. Stefano Aterno Il Privacy Officer: questo sconosciuto.
10:30 10:55 Avv. Fulvio Sarzana di S.Ippolito La privacy dei cittadini e delle imprese negli ordini di blocco all’accesso nei confronti degli intermediari delle autorità penali ed amministrative
10:55 11:25 Avv. Nicola Gargano Il processo al processo telematico. Problemi, vulnerabilità, soluzioni e prospettive nel processo civile telematico a pochi mesi dell’obbligatorietà
16:05 16:20 Intervallo
11:40 12:00 Avv. Nicola Fabiano Il futuro della privacy: dalla Privacy by Design ad uno standard
12:00 12:40 Dott. Francesco Stabile B.Y.O.D. ­ Utilizzare i propri dispositivi in ambito lavorativo
12:40 13:00 Fernanda Faini Quale equilibrio fra trasparenza, apertura e privacy nello scenario del d.lgs. 33/2013?
   
Sabato 5 – Pomeriggio
14:00 14:30 Carlo Blengino e Monica A. Senor Una ragionevole aspettativa di privacy
14:30 15:05 Ing. Giovanni Pellerano Whistleblowing: GlobaLeaks ed i suoi utilizzatori
15:05 15:45 Avv. Francesco Paolo Micozzi Il d.lgs. 33/2013. Trasparenza e privacy: una coesistenza possibile?
16:05 16:20 Intervallo
16:00 16:40 Avv. Giovanni Battista Gallus Là dove osano i Droni, part 2
16:40 17:15 Avv. Valerio Vertua Ipad come strumento di lavoro: tutela della privacy
17:15 17:45 Avv, Monica Gobbato #oltrelaprivacy ossessione, perversione ma anche reputazione di una vita-connessa
17:45 18:15 Maria Grazia Porcedda Presentazione dei risultati del progetto “SURPRISE”
18:15 18:30 Giulia Petragnani Gelosi Geotagging e privacy locazionale: vantaggi e rischi

Organizzazione

La manifestazione e’ organizzata dal Progetto Winston Smith e da HERMES – Centro Studi Trasparenza e Diritti Umani Digitali.

Progetto Winston Smith è un’associazione senza fini di lucro che si occupa della difesa del diritto alla privacy in Rete e fuori

HERMES – Centro Studi Trasparenza e Diritti Umani Digitali.

Contatti

Per contatti generali e per la stampa: eprivacy@winstonsmith.org , per i relatori coordinamento-eprivacy@winstonsmith.org .

Organizzatori, sponsor e partecipanti di e-privacy

 

 

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Quando il processo è sempre più telematico

Non scrivo da molto sul blog e precisamente da quasi un mese ma, per fortuna, ogni tanto anche io devo fare l’avvocato e il tempo per tenere aggiornato questo spazio a volte manca.

In verità avrei voluto scriverne tanti di post, perché tante sono le novità di questi giorni, e fortunatamente non solo sul fronte processo civile.

In ordine di tempo la prima riguarda la pubblicazione, lo scorso venerdì 14 febbraio, del del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze  n. 163 del  23 dicembre 2013  in Gazzetta Ufficiale.

L’argomento, visto il tema del blog è facilmente intuibile, ovvero il PTT che sta per Processo Tributario Telematico. Per la verità il predetto decreto, che si compone di venti articoli, non è del tutto esauriente rimandando a sua volta a “uno o piu’  decreti  del  Ministero  dell’economia  e  delle finanze, sentiti l’Agenzia per l’Italia Digitale e, limitatamente  ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il  Garante  per la  protezione  dei  dati  personali,  sono  individuate  le   regole tecnico-operative per  le  operazioni  relative  all’abilitazione  al S.I.Gi.T., alla costituzione  in  giudizio  mediante  deposito,  alla comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al  rilascio di copie del fascicolo informatico, all’assegnazione  dei  ricorsi  e all’accesso dei soggetti di cui al comma  2  del  presente  articolo, nonche’ alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze.  Con  i  medesimi  decreti  sono   stabilite   le   regole tecnico-operative finalizzate all’archiviazione e alla  conservazione dei documenti informatici,  in  conformita’  a  quanto  disposto  dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni.”

Come per il Processo Civile, si dovranno attendere ulteriori provvedimenti che definiranno, tanto le commissioni tributarie che inizieranno a sperimentare il cosiddetto PTT, tanto le regole tecniche per l’invio degli atti che, stando a quanto si legge, avverrà tramite la piattaforma proprietaria S.I.Gi.T. gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Tanto viene confermato anche dall’art. 20 che, ai comma 1 e 2, recita: “le disposizioni del presente regolamento si applicano ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al  decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del primo  decreto  di  cui  all’articolo  3,  comma  3,  e depositati  presso  le  Commissioni  tributarie  individuate  con  il medesimo decreto. Con successivi  decreti  del  Ministero  dell’economia  e  delle finanze sono individuate le ulteriori Commissioni tributarie  per  lequali trovano gradualmente applicazione le disposizioni del  presente regolamento.”

Proseguendo con la lettura delle novità, in data 17 febbraio 2014 sul portale dei servizi telematici sono comparsi i seguenti avvisi:

Avvio test Deposito Atti presso il Model Office della Corte di Cassazione

Facendo seguito alla comunicazione del 30/07/2013, si comunica che a decorrere dal 03/03/2014 sarà disponibile il sistema di Model Office della Cassazione per eseguire test di Deposito telematico di atti giudiziari quali Ricorso, Controricorso, Controricorso con ricorso incidentale e Atti successivi per i procedimenti civili presso la Corte Suprema di Cassazione.

A tale scopo si informa che gli schemi XSD a disposizione delle software house per sviluppare o aggiornare gli applicativi messi a disposizione dei professionisti sono messi a disposizione nella sezione Download dei File Ufficiali del Processo Civile Telematico.

Per le modalità di esecuzione dei test fare riferimento alla nuova versione dei documenti disponibili nell’area Documenti.

Processo telematico – Aggiornamento Specifiche tecniche deposito atti

Al fine di consentire di sviluppare o aggiornare gli applicativi messi a disposizione dei professionisti si rilascia una nuova versione, da intendersi come una “beta release”, degli schemi XSD del Processo Telematico riguardanti alcune nuove funzionalità che vengono descritte nel seguente documento PDF.

Si comunica che il Model Office DGSIA è stato già predisposto e quindi disponibile per eseguire test di trasmissione di atti telematici al fine di accertarsi dell’idoneità degli strumenti informatici realizzati.

Si informa infine che tutti i sistemi di produzione degli uffici giudiziari di primo e secondo grado verranno allineati alle seguenti specifiche a decorrere dal 24 febbraio p.v.

La prima novità di fatto apre la nuova era del processo telematico presso la Corte di Cassazione per la felicità di tutti gli avvocati cassazionisti che, finalmente, potranno depositare tutti gli atti per via telematica senza dover ricorrere ad un domiciliatario. Stando a quanto si legge dal comunicato, per ora verrà avviata solo la fase di test e, a conclusione di questa fase, si concluderà un processo iniziato con la modifica dell’art. 366 cpc che consente, in luogo dell’elezione di domicilio in Roma di eleggere il domicilio presso la propria casella PEC comunicata al consiglio dell’ordine di appartenenza.

La seconda novità riguarda invece l’inserimento nelle specifiche tecniche della possibilità di depositare file con estensione .eml e .msg.

Una grande novità che ci consentirà di superare la problematica indicata nei precedenti post ovvero la impossibilità, allo stato di allegare tramite busta telematica le ricevute di avvenuta consegna e accettazione di una notifica effettuata in proprio dall’avvocato a mezzo PEC.

Stando al testo della new le predette modifiche saranno implementate nei sistemi informatici degli uffici giudiziari a partire dal prossimo 24 febbario. Tuttavia,dal comunicato non si comprende se le specifiche di cui al DM 44/2011 siano già state aggiornate o se si debba attendere un ulteriore comunicazione in tal senso. Ad ogni buon conto i passi verso un processo sempre più telematico si compiono e il 30 giugno fa sempre meno paura.

Vi segnalo infine alcuni prossime eventi in cui sarò presente in qualità di relatore:

Barletta C/O Hotel “La Terrazza”, Venerdì 21 Febbraio 2014, IL PROCESSO TELEMATICO (UDAI B.A.T. e Giuffrè Editore)

Salerno, Mercoledì 26 Febbraio 2014 (Ordine avvocati di Salerno  e Giuffrè Editore)

Bari c/o Sala delle Adunanze del Consiglio dell’Ordine di Bari, Venerdì 28 Febbraio 2014, Le notifiche per via telematica: Le notifiche a mezzo PEC; le nottiche dirette dell’avvocato (Fondazione Scuola Forense Barese – Scuola di Aggiornamento Professionale e Commissione Informatica dell’Ordine degli Avvocati di Bari)

Lodi c/o Sala dei comuni della Provincia di Lodi, 11 marzo 2014, IL PROCESSO TELEMATICO (Ordine avvocati di Lodi  e Giuffrè Editore)

Nicola Gargano

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Sotto l’albero la possibilità di notificare via PEC senza rischi

Non è un caso che questo post compaia sul blog oggi 16.12.2013 data storica per gli avvocati già abilitati a notificare in proprio ai sensi della legge 53 del 1994, che finalmente potranno definitivamente mettere da parte anche le code presso gli uffici postali.

Tutto ciò grazie all’articolo 1 della legge che prevede espressamente che l’avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell’articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto a norma dell’articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.

La notificazione, come già saprà chi ha seguito il passato il blog, si esegue all’indirizzo di posta elettronica certificata da pubblici elenchi che allo stato sono i seguenti:

–          ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente a regime dal 31.12.2014)

–          INI-PEC (www.inipec.gov.it) (a regime dal 19.12.2013)

–          ReGinDe (http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2.wp)

–          Registro Imprese (http://www.registroimprese.it/ricerca-libera-e-acquisto )

–          Indice PA (http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php)

Come già anticipato nei precedenti post sulla pubblicità di tali elenchi prima del 15.12.2013 sono già sorti numerosi dubbi affrontati da una non unanime giurisprudenza di merito. Ad oggi però, tali dubbi, sono definitivamente dipanati dalla lettera dell’articolo 16 ter del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, che specifica che, a partire dal 15.12.2013, dovranno essere intesi come pubblici ai fini delle notificazioni gli elenchi sopra elencati.

Ma come si effettua una notifica in proprio a mezzo Pec? Anche di questo abbiamo già parlato ma forse può essere utile rinfrescare la memoria ripercorrendo i passaggi principali del procedimento.

In primo luogo è opportuno ricordare che, per eseguire la notifica, non è necessario un redattore atti come per il deposito degli atti telematici ma potremo utilizzare il software di firma presente sul nostro PC o sul nostro dispositivo di firma (se si tratta di business key) e la nostra PEC tramite client o web mail.

L’atto da notificare e la relata di notifica dovranno essere redatti con un elaboratore testi e poi convertiti in formato PDF testuale che allegheremo al messaggio PEC dopo averli firmati digitalmente.

Anche per le notifiche in proprio a mezzo PEC, ai sensi dell’articolo 18 del Dm 44/2011 la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.

Qualora l’atto non dovesse consiste in un documento informatico (ad esempio una copia conforme di una sentenza rilasciata in formato cartaceo), l’avvocato, ai sensi dell’art. 3bis comma 2  provvederà ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all’originale a norma dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

La legge 53 del 94 conferisce all’avvocato la qualifica di pubblico ufficiale anche nel momento in cui attesta la conformità della copia informatica all’originale cartaceo, qualora l’atto da notificare non sia un documento informatico. Tale qualifica è espressamente attribuita dall’articolo 6 che, nella versione aggiornata, prevede che l’avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà poi obbligatoriamente riportare nell’oggetto la dicitura «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994», mentre non sarà necessario riportare alcuna dicitura nel corpo del messaggio, poiché inseriremo l’atto principale, la relata di notifica e l’eventuale procura alle liti, come file allegati firmati digitalmente in formato .p7m e, a mio parere, anche una copia di cortesia degli atti non firmati digitalmente.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 3bis della legge 53 del 1994 La relazione di notificazione dovrà contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;

b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto;

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;

f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo.”

E’ opportuno ricordare poi che all’articolo 8 si aggiunge il comma 4bis che prevede che, alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata, non si applichino le disposizioni relative alla tenuta del registro cronologico, con la logica conseguenza che le notifiche effettuate a mezzo PEC non dovranno essere annotate sullo stesso.

A differenza degli atti telematici la legge prevede che la notifica si perfezioni, per il notificante con la ricevuta di accettazione (cd. RdA), mentre per il destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (cd. RdAC) che, stando alla littera legis, dovrà essere quella completa ovvero contenere il messaggio di posta elettronica e i suoi allegati per intero.

E’ importante inoltre porre l’attenzione sull’esistenza della norma dell’art. 147 c.p.c. che stabilisce che le notificazioni possono farsi dalle ore 7 alle ore 21. E’ evidentemente discutibile se tale norma possa trovare applicazione per le notifiche telematiche, poiché, la ratio della suddetta norma è garantire il rispetto della quiete negli orari destinati al riposo. Tuttavia, a mio prudente avviso, è opportuno tenere presente l’esistenza di tale norma che, seppur desueta, non è stata neanche implicitamente abrogata.

Sarà poi importante conservare le ricevute di presa in carico, consegna e relativi allegati che potranno essere stampate ed esibite in giudizio, preferibilmente in formato elettronico via PCT, allegando ricevuta di pagamento della marca per diritti di notifica da corrispondersi in via telematica. Come per le notifiche a mezzo posta le marche per diritti di notifica dovranno essere così corrisposte :

  • Euro 2,60 per le notifiche fino a due destinatari
  • Euro 7,70 per le notifiche da tre a sei destinatari
  • Euro 12,40 per atti aventi sei o più destinatari.

E’ opportuno rilevare che, attualmente, non è ancora possibile depositare via PCT la PEC, gli allegati e le relative ricevute, non essendo ancora incluso il formato .eml tra i tipi di file consentiti nei depositi telematici che, tuttavia possono essere allegate all’interno di un file .zip (soluzione da me testata con successo e utilizzata per prassi nel foro di Milano).

Resta tuttavia qualche dubbio su quest’ultima soluzione che, seppure tecnicamente corretta, a rigor di norma non pare percorribile, poiché le regole tecniche non consentono di inserire all’interno di file compressi documenti redatti in formati di file non consenti.

Ne consegue che, l’unica soluzione allo stato percorribile, è quella prospettata dall’articolo 9 della legge 53 del 1994 che prescrive che, qualora non fosse possibile depositare il messaggio di posta elettronica certificata i suoi allegati e le ricevute, è comunque possibile depositare copia analogica asseverandone la conformità ai sensi dell’articolo 23 del codice dell’amministrazione digitale, ipotesi che allo stato attuale dovrebbe essere la più frequente. In questo ulteriore caso dunque provvederemo a stampare copia di integrale del messaggio di posta elettronica con i relativi allegati e le due ricevute (RdA e RdAC) allegando in questo caso la marca per diritti di notifica in forma cartacea e non telematica. Non sembrerebbe infatti di carattere perentorio la norma che impone il pagamento dei diritti di notifica in forma telematica.

Per completare questa breve guida vi allego un esempio di relata di notifica a mezzo PEC, nonché di attestazione di conformità ai sensi degli articoli 22 e 23 del CAD. Allego poi le locandine di due eventi in cui sarò presente come relatore domani 17.12.2013 presso il Tribunale di Bari ex sezione distaccata di Rutigliano e mercoledì 18.12.2013 a Napoli presso il Centro Congressi Tiempo – Centro Direzionale is. E5.

Nicola Gargano

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Ad istanza del sig. ______ (CF:______) ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, io sottoscritto avvocato ______ del Foro di _____ (CF: ______), giusta autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di _____ datata ______, rilasciata in data _____, ho notificato ad ogni effetto di legge, copia informatica firmata digitalmente dal sottoscritto avvocato della copia conforme all’originale di______ emessa dal Tribunale di ______ sezione ______ GI dott.______ nel procedimento di cui al n. di _______ di cui si attesta la conformità alla copia conforme all’originale cartacea ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 a:

1)      ______ (CF: ____________), rappresentata e difesa dall’avv. _________ (CF: _______) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. _______ (CF: ______), in Milano, alla via _______ n. _____trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PECAVVOCATO@PEC.IT estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici tenuto presso il ministero della giustizia

Avv. _________

2)      Tizio Spa (P. IVA/CF:_______), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in ______ alla via _______ trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC@PEC.IT estratto dal registro degli indirizzi PEC delle imprese tenuto dal registro delle imprese

Avv. ________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ AI SENSI DELL’ARTICOLO 23 COMMA 1 DEL CAD

 

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1 bis e 6 comma 1 della L.  53/94 e dell’art. 23 comma 1 del  Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta.

 

Bari, 30.10.2013                                                                              Avv. Nicola Gargano

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Post Eventum, varie ed eventuali

Sperando di fare un gradito regalo ai miei lettori pubblico anche su questo Blog il Post Eventum del convegno Tenutosi a Bari in data 11.10.2013 presso l’aula V dell’Università degli Studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza in collaborazione con Amadir e il Commentario del Merito. Alla fine del post eventum troverete anche le slide del mio intervento e i link ai video con le relazioni integrali. Approfitto del post per segnalarvi che corrono voci incontrastate su un ulteriore aumento della marca per le iscrizioni a ruolo da 25 a 27 di cui si è parlato nel post precedente e nel corso del mio intevento su Radio Radicale nella trasmissione Presi per il Web del 21 ottobre scorso.

Per quanto mi riguarda preferisco rinviare ogni ulteriore commento dopo aver letto quanto meno una bozza di testo di legge. Ad oggi infatti mi sembra che vi sia ancora troppa confusione, sopratutto in ordine alla presunta notizia (purtroppo non verificabile da fonti ufficiali) che la marca/balzello non sarebbe dovuta in caso di costituzione con modalità informatica, cosa però ad oggi possibile sono nei procedimenti iniziati con ricorso.

Chiusa questa piccolissima parentesi vi lascio al post eventum:

Venerdì 11 Ottobre 2013 nell’aula V della Facoltà di Girurirsprudenza dell’Università degli Studi di Bari si è tenuto il convegno: Quando il Processo è Telematico Istruzioni per l’uso, in collaborazione con il Commentario del Merito. Prima di tutto mi preme segnalare l’eccellente risposta di tutti i colleghi del foro di Bari e in particolare dei nostri soci baresi, che hanno partecipato con entusiasmo al convegno. Un convegno a dire il vero che, pur riproponendo un tema ripetutamente trattato, ha richiamato quasi 200 persone nell’aula V della facoltà di giurisprudenza di Bari, regalando, a questa terza puntata degli eventi baresi sul tema dell’avvocato digitale, una atmosfera unica. Un ringraziamento particolare è doveroso anche all’avv. Giuseppe Basciani e al Commentario del Merito, un grandissimo gruppo al servizio dell’avvocatura che come noi propone formazione animati dallo “spirito di servizio”, “spirito di servizio” che, come ha ricordato l’avv. Giovanni Stefanì portando i saluti dell’Ordine degli Avvocati di Bari, deve essere l’elemento fondamentale che anima associazioni come le nostre.

Dopo il saluti dell’avv. Stefanì il convegno è proseguito con l’avv. Nicola Frivoli che, dopo aver portato i saluti del Commentario del Merito, ha passato la parola all’avv. Giorgio Poli, assegnista di ricerca presso l’università degli Studi di Roma Tre e moderatore dell’incontro. L’avv. Poli ha introdotto l’argomento del giorno ricordando che il processo telematico non è più un qualcosa di astratto come qualche anno fa, ma una realtà regolata da tante nuove norme di legge, come ad esempio l’obbligatorietà del deposito degli atti dal 2014 e la novità, introdotta dal decreto sviluppo del 2012, della possibilità per gli avvocati abilitati ai sensi della legge 53/1994 di notificare in proprio a mezzo PEC. La parola è passata poi al Dott. Pierpaolo Beluzzi (Giudice presso il Tribunale di Cremona, componente della struttura tecnica organizzativa del CSM (SO) e responsabile del progetto Digit Cremona), che ha illustrato ad una entusiasta platea il progetto DigitCremona consistente nella dematerializzazione del fascicolo cartaceo e all’introduzione di forme di “collaboration on line” basate sulla teleconferenza e telepresenza. Il dott. Beluzzi ha inoltre spiegato come, l’attuale architettura del processo telematico, potrebbe essere migliorata nell’ottica di rendere il servizio più facilmente fruibile. Il tutto è stato supportato poi da una interessante relazione accompagnata, oltre che dalle consuete slides, anche da filmati, rappresentando una realtà realmente nuova, possibile e sostenibile in grado peraltro di sopperire alla recente chiusura di alcuni Tribunali. Dopo lo sguardo al futuro il convegno è proseguito con la mia relazione, che ho ovviamente aperto portando il saluto di Amadir e spiegando brevemente le nostre attività. Ho ricordato inoltre che l’evento si è svolto a distanza di un anno esatto dall’ultimo evento pugliese di Amadir e che, in questi 12 mesi, anche a Bari siamo passati da una fase di sperimentazione del PCT ad una fase pratica in cui è finalmente possibile depositare, con pieno valore legale, la stragrande maggioranza degli atti presso Tribunale e Corte d’Appello. Ho aperto la presentazione con una dimostrazione pratica effettuando in tempo reale il deposito di un decreto ingiuntivo telematico e affrontando, in rapida successione, le problematiche tecniche e giuridiche correlate al deposito. Prima di passare la parola alla dott.sa Attolino ho effettuato una panoramica sulle notificazioni in proprio a mezzo PEC analizzando le problematiche ma anche i vantaggi in un imminente futuro. La dott.sa Attolino (Giudice presso il Tribunale di Bari) ha infine illustrato qualche problematica lato ufficio giudiziario rimarcando l’attenzione sull’utilizzo consapevole di strumenti quali la firma digitale e la PEC. Infine, dopo oltre tre ore di intense relazioni, c’è stato anche il tempo per qualche domanda utile a stimolare un interessante dibattito.

Di seguito pubblichiamo le slide e i link alle registrazioni del convegno:

Intervento Dott. Beluzzi: Video

Intervento Avv. Gargano: video slides

Intervento Dott.sa Attollino: Video 

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