Archivio della categoria: Notifiche in proprio

Vademecum sul PCT

Segnalo che alla pagina http://www.ordineavvocati.bari.it/default.asp?idlingua=1&idContenuto=3196 ho provveduto ad aggiornare tutti i vademecum sul PCT esistenti, che sostituiscono anche i precedenti già pubblicati su questa pagina. Ai vecchi vademecum si sono aggiunti e se ne aggiungeranno dei nuovi grazie al fondamentale apporto della Commissione Informativa dell’Ordine degli Avvocati di Bari.

Sempre a proposito di vademecum segnalo il lavoro del Centro Studi Processo Telematico sulle attestazioni di conformità dopo la legge 132/2015 e le specifiche tecniche del 28.12.2015 http://cspt.pro/component/attachments/download/21.html

to be continued…

Nicola Gargano

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Vademecum PCT aggiornato alle notifiche a mezzo PEC e iscrizione a ruolo nelle procedure esecutive

Vi avevo promesso un uovo di pasqua virtuale con tanto di sorpesa e, al rientro da questo breve ponte pasquale, ho deciso di tener fede alle promesse. Di seguito trovate infatti il link per scaricare una versione aggiornata del vademecum sul PCT arrichito da una sezione di domande e risposte ai dubbi più comuni oltre ai vademecum sulle notifiche a mezzo PEC e iscrizione a ruolo delle procedure esecutive.

Vademecum PCT aggaprile2015

To be continued…

Nicola Gargano

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Le regole tecniche in materia di copie e duplicati di documenti informatici e conseguenze nelle notifiche in proprio a mezzo PEC e attestazioni di conformità

Febbraio 2015. Tra poco più di un mese festeggeremo il decimo compleanno del Codice dell’Amministrazione Digitale e, per festeggiare al meglio questa ricorrenza lo scorso 12 gennaio è stato pubblicato il DPCM 13 novembre 2014 recante le “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo n. 82 del 2005”.

Insieme a cari amici e colleghi che, come me, si occupano di studiare la normativa del processo civile telematico, ci si è chiesti quale sarà l’impatto di questo regolamento sul processo civile telematico ed in particolare sulle notificazioni a mezzo PEC.

Fino ad oggi, infatti, in mancanza di regole tecniche, quell’articolo 22 del codice dell’amministrazione digitale, che consente ad un notaio o altro pubblico ufficiale di attestare la conformità all’originale di una copia per immagine di un originale cartaceo è rimasto inattuato o quasi, proprio per la mancanza delle regole tecniche richiamate nell’articolo in commento.

Tuttavia, pur in mancanza di regole tecniche, da quasi due anni gli avvocati effettuavano notifiche in proprio a mezzo PEC di atti scansionati, in forza della disposizione di cui al comma 2 dell’art. 3bis delle legge 53/1994 che statuisce che, quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all’originale a norma dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale, di seguito per brevità CAD). La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

La novità più eclatante è sicuramente costituita dal riconoscimento all’avvocato della qualifica di pubblico ufficiale anche nel momento in cui attesta la conformità della copia informatica all’originale cartaceo, qualora l’atto da notificare non sia un documento informatico. Tale qualifica è espressamente attribuita dall’articolo 6 che, nella versione aggiornata, prevede che “l’avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto”.

Ricordiamoci bene questa espressa previsione poiché, le fattispecie in cui l’avvocato può considerarsi pubblico ufficiale possono contarsi sulle dita di una mano e, una di queste è quando attesta la conformità di una copia per immagine di un documento cartaceo da notificare a mezzo PEC.

Tuttavia il DL 90/2014 e il Dl 132/2014 hanno allargato i poteri di certificazione dell’avvocato agli atti e provvedimenti scaricati dal fascicolo informatico e agli atti restituiti dall’ufficiale giudiziario all’avvocato (titolo esecutivo, precetto, atto/verbale di pignoramento, nota di trascrizione) che, ai fini dell’iscrizione a ruolo vengono depositati in copia conforme attestata dall’avvocato.

Tuttavia mentre non si pongono problemi circa le attestazioni di conformità effettuate sulle stampe cartacee di predetti documenti (le regole tecniche ineriscono sono le copie da digitale a digitale e da cartaceo a digitale), si pongono numerosi dubbi e problematiche laddove la conformità debba essere attestata su copie per immagine di documenti cartacei o copie informatiche.

Ebbene in questi ultimi casi si premette che, non essendovi alcun richiamo specifico all’articolo 22 del CAD, e non essendo l’avvocato espressamente qualificato pubblico ufficiale vi è più di un ragionevole dubbio che possano trovare applicazione le nuove regole tecniche. E’ pacifico poi che ciò che l’avvocato estrae dal fascicolo informatico non è un originale bensì una copia di un originale che, per una fictio juris equivale ed assume valore di originale pur non essendolo. Successivamente, la norma precisa che l’avvocato può estrarre le copie attestandone però non la conformità all’originale, ma attestando di averle estratte dal fascicolo informatico, certificando di conseguenza la conformità di una copia ad una copia. Trattasi cioè di una dichiarazione che attiene allo svolgimento di una attività : accedo al fascicolo informatico e rilevo la presenza del documento che prelevo. Questo è il contenuto della attestazione !

Infatti, dalla lettura dell’art. 22 II comma del CAD si evince che le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71. A proposito invece delle copie informatiche di documenti informatici l’art. 23bis comma II statuisce che le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta.

Ne consegue che, qualora l’avvocato non possa essere considerato pubblico ufficiale nell’attestare la conformità ai sensi del DL 90/2014 per ciò che concerne gli atti estrapolati dal fascicolo informatico e del dl 132/2014 con riguardo alle attestazioni di conformità nel processo esecutivo, nulla cambierebbe e potremo continuare ad attestare la conformità degli atti come abbiamo sempre consigliato sulle pagine di questo blog (cfr. http://www.quandoilprocessoetelematico.it/wp-content/uploads/2014/12/vademecum-processo-telematico.pdf ) Ma con quali conseguenze?

Sicuramente i documenti così asseverati non avrebbero valore fino a querela di falso imponendo il deposito del documento originale nel caso ad esempio ogni qualvolta tali copie venissero disconosciute. Immaginiamo ad esempio l’iscrizione a ruolo delle procedure esecutive laddove un eventuale semplice disconoscimento del debitore imporrebbe il deposito dell’originale del titolo esecutivo, precetto nonchè atto o verbale di pignoramento.

Che succederebbe invece nel caso di una notifica di un provvedimento estratto dal fascicolo informatico? Anche in quest’ultimo caso, vi sarebbe la possibilità per il destinatario di disconoscere la conformità dell’atto notificato senza proporre querela di falso, potendo però agevolmente verificarsi la corrispondenza dell’atto notificato con quello presente nel fascicolo informatico.

E se invece si dovesse accedere alla tesi secondo cui l’avvocato è pubblico ufficiale anche nel caso di attestazione di conformità del documento originariamente informatico? Ebbene in quest’ultimo caso si applicherebbero senza alcun dubbio le nuove regole tecniche richiamate in epigrafe. In quest’ultimo caso dobbiamo distinguere tra 4 principali ipotesi:

  • Attestazione di conformità di atto estratto dal fascicolo informatico effettuata su supporto cartaceo

Non cambia nulla l’avvocato stampa la copia dell’atto dal fascicolo informatico inserendo in calce l’attestazione di conformità

  • Attestazione di conformità di atto estratto dal fascicolo informatico per uso telematico (ad esempio in caso di notifica a mezzo PEC o allegazione di copia conforme all’interno di un deposito telematico)

In questo caso, volendo applicare le nuove regole tecniche considerando dunque l’avvocato pubblico ufficiale ci si dovrà rifare alla procedura prevista dall’art. 6 delle regole tecniche:

  1. La copia e gli estratti informatici di un documento informatico di cui all’art. 23-bis, comma 2, del Codice sono prodotti attraverso l’utilizzo di uno dei formati idonei di cui all’allegato 2 al presente decreto, mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell’estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell’originale e della copia.
  2. La copia o l’estratto di uno o piu’ documenti informatici di cui al comma 1, se sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia ha la stessa efficacia probatoria dell’originale, salvo che la conformita’ allo stesso non sia espressamente disconosciuta.
  3. Laddove richiesta dalla natura dell’attivita’, l’attestazione di conformita’ delle copie o dell’estratto informatico di un documento informatico di cui al comma 1, puo’ essere inserita nel documento informatico contenente la copia o l’estratto. Il documento informatico cosi’ formato e’ sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a cio’ autorizzato. L’attestazione di conformita’ delle copie o dell’estratto informatico di uno o piu’ documenti informatici puo’ essere altresi’ prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l’impronta di ogni copia o estratto informatico. Il documento informatico cosi’ prodotto e’ sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a cio’ autorizzato.
  • Attestazione di conformità ai fini dell’iscrizione a ruolo nelle procedure esecutive ai sensi dell’art. 16bis comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 come modificato dal dl. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge N. 162/2014

In questo caso, volendo applicare le nuove regole tecniche considerando dunque l’avvocato pubblico ufficiale ci si dovrà rifare alla procedura prevista dall’art. 4 delle regole tecniche:

  1. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all’art. 22, commi 2 e 3, del Codice e’ prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e’ tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia.
  2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 22, comma 3, del Codice, la copia per immagine di uno o piu’ documenti analogici puo’ essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia.
  3. Laddove richiesta dalla natura dell’attivita’, l’attestazione di conformita’ delle copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all’art. 22, comma 2, del Codice, puo’ essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine. Il documento informatico cosi’ formato e’ sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a cio’ autorizzato. L’attestazione di conformita’ delle copie per immagine su supporto informatico di uno o piu’ documenti analogici puo’ essere altresi’ prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l’impronta di ogni copia per immagine. Il documento informatico cosi’ prodotto e’ sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a cio’ autorizzato.
  • Notifica a mezzo PEC di copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, con attestazione di conformità all’originale a norma dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD).

In quest’ultimo caso a parere di chi scrive non si può sostenere l’inapplicabilità delle regole tecniche atteso che vi è un espresso richiamo all’art. 22 del CAD essendovi peraltro una necessità di coordinamento anche con l’art. 18 del DM 44/2011 (regole tecniche del processo telematico) che prescrive che, l’avvocato che estrae copia informatica per  immagine  dell’atto formato  su  supporto  analogico,  compie  l’asseverazione   prevista dall’articolo 22, comma 2, del codice dell’amministrazione  digitale, inserendo  la  dichiarazione  di  conformità  all’originale   nella relazione di notificazione, a norma  dell’articolo  3-bis,  comma  5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

In quest’ultimo caso pertanto dovrà seguirsi necessariamente la procedura di cui al comma 3 dell’art. 4 delle regole tecniche inserendo quindi in una relata di notifica, necessariamente su documento informatico separato, l’impronta del file scansionato e il riferimento temporale.

Si segnala tuttavia che parte della dottrina (Sileni, Arcella, Salomone, Reale) e giurisprudenza (TAR Lazio sent. 396/2015 del 14/1/2015) ritengono che l’art. 18 del DM 44/2011 si ponga in rapporto di specialità rispetto alle regole tecniche del CAD escludendone di fatto l’applicabilità.

Il quadro normativo dunque appare sicuramente confuso e si segnala che, anche il Consiglio Nazionale Forense in una lettera inviata al Ministero della Giustizia ha richiesto urgenti interventi normativi volti ad escludere l’applicabilità delle predette regole tecniche (DPCM 13/11/2014, n.78954 – Gazzetta Uff. 12/01/2015, n.8) al Processo Civile Telematico.

Il predetto DPCM entrerà in vigore il prossimo 11 febbraio 2015 e, dopo tale data, sarà lecito chiedersi se, le attestazioni di conformità prive degli elementi sopracitati quale impronta e riferimento temporale siano da considerarsi ancora legittime o se dobbiamo allargare le nostre conoscenze informatiche onde evitare pretestuose eccezioni.

Quanto alle conseguenze come ho specificato nella prima parte di questa trattazione non vi possono sicuramente esservi conseguenze pregiudizievoli per tutto il procedimento notificatorio o di deposito telematico in quanto una semplice scansione di un documento cartaceo conserverà sempre la sua validità ai sensi dell’art. 2712 c.c. fino a quando non viene disconosciuta e, la stessa sorte avrà la semplice copia di un documento informatico sottoscritto dall’avvocato che effettua la copia e successivamente notifica ai sensi del comma II dell’art. 6 del DPCM che statuisce che, la copia o l’estratto di uno o piu’ documenti informatici di cui al comma 1, se sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia ha la stessa efficacia probatoria dell’originale, salvo che la conformita’ allo stesso non sia espressamente disconosciuta.

Si aggiunga poi, a riprova della possibile inapplicabilità del CAD alle ipotesi 2 e 3, che, laddove il legislatore ha inteso richiamare il CAD lo ha fatto espressamente, pertanto rimangono ben pochi dubbi, fatta salva la prudenza di voler comunque adottare le nuove regole tecniche tout court e senza distinzioni.

Tuttavia, prima di procedere ad una analisi delle modalità di certificazione secondo le nuove norme non si può non analizzare l’inciso “laddove richiesto dalla natura dell’attività” che sembrerebbe aprire il campo ad ogni possibile interpretazione escludendo la necessità di apporre l’impronta ed il riferimento temporale laddove “la natura dell’attività non lo richieda”.

Per meglio intendere il significato di quell’inciso, occorrere analizzare la ratio della stessa norma che evidentemente punta a creare un inscindibile vincolo e connessione univoca tra l’attestazione di conformità e i documenti di cui si attesta la conformità.

Occorre dunque chiedersi se nel processo civile telematico la ratio della norma non sia già rispettata dalla circostanza che tutti gli atti e documenti viaggiano all’interno di una busta telematica o all’interno della pec con cui viene effettuata la notifica.

Inoltre l’attestazione, pur essendo separata dal documento informatico di cui si attesta la conformità, verrà firmata digitalmente con la stessa firma digitale con cui verranno firmati i documenti di cui si attesta la conformità. È evidente pertanto che tale procedura assicura la volontà dell’asseverante di attestare la conformità di quei documenti descritti nell’attestazione, nonchè la connessione univoca tra attestazione e documento attestato a patto che i documenti informatici così formati siano contenuti all’interno di una stessa busta telematica o di una stessa PEC. (cfr. sullo stesso punto si è espressa favorevolmente parte della dottrina Vitrani-Senor http://www.ilcaso.it/articoli/dpc.php?id_cont=781.php)

Tale considerazione trova peraltro conforto relativamente a quanto statuito dall’articolo 83 c.p.c. laddove si statuisce che la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Sullo stesso punto poi l’articolo 18 del DM 44/2011 (regole tecniche del processo civile telematico) precisa che la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.

Si aggiunga poi che, in tema di notificazioni di atto formato in origine su supporto cartaceo, ai sensi dell’art. 3bis le regole tecniche del processo civile telematico già specificano (art. 18 dm 44/2011) quali debbano essere i passaggi da compiere per asseverare tale conformità di tali atti, potendosi dunque ritenere che, in tali ipotesi, la natura della attività non richieda l’inserimento di impronta e riferimento temporale.

Ben si potrebbe dunque, de jure condendo, inserire quest’ultima modalità di autenticazione oppure interpretare quel “laddove richiesto dalla natura dell’attività” addivenendo alla conclusione che nel processo civile telematico la ratio della norma è già rispettata dalla firma digitale di attestazione e documento attestato e dall’inserimento di questi elementi all’interno della stessa busta telematica e/o messaggio PEC.

E se invece volessi stare tranquillo? E’ così difficile apporre sulla attestazione di conformità una impronta e un riferimento temporale? Ad avviso di chi scrive il procedimento non è così difficile e soprattutto, quantomeno nelle ipotesi di deposito telematico di copia conforme di titolo, precetto e pignoramento nell’iscrizione a ruolo delle procedure esecutive sarà possibile ai sensi della prima parte del terzo comma dell’art. 4 del DPCM inserire l’attestazione di conformità nel documento informatico contenente la copia per immagine. Il documento informatico cosi’ formato e’ sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a cio’ autorizzato.

La procedura potrà essere agevolmente compiuta installando sul proprio computer l’ultima versione di Adobe PDF Reader (XI). Dopo aver scansionato il documento (prestando attenzione a che il vostro scanner non generi un PDF protetto) potrete cliccare sul bottone evidenziato dal cerchietto rosso e cliccare su aggiungi testo. Il testo racchiuso nella casella è il testo da me aggiunto al pdf e rappresenta la classica dicitura per attestare la conformità nelle iscrizioni a ruolo delle procedure esecutive.

attestazione

E se invece volessi procedere con una attestazione su foglio separato? In tal caso sarà necessario preliminarmente chiarire i concetti di impronta, hash e riferimento temporale riportando di seguito le definizioni estrapolate dall’allegato 1 del DPCM:

Impronta : La sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l’applicazione alla prima di una apposita funzione di hash

Funzione di hash: una funzione matematica che genera, a partire da una evidenza informatica, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire l’evidenza informatica originaria e generare impronte uguali a partire da evidenze informatiche differenti

Riferimento temporale: informazione contenente la data e l’ora con riferimento al Tempo Universale Coordinato (UTC), della cui apposizione è responsabile il soggetto che forma il documento

Dovremo dunque calcolare l’hash utilizzando una delle numerose utility presenti on line o (meglio onde evitare problemi di privacy) scaricare un apposito software (ve ne sono in giro di comodi e gratuiti) che ci consentirà di acquisire l’impronta del documento informatico sotto forma di Hash.

Per il calcolo sarà bene selezionare l’algoritmo Sha-256 (standard delle firme digitali) e, dopo aver caricato il file di cui desideriamo estrarre l’impronta, otterremo il codice alfanumerico di 64 caratteri che inseriremo nella relata di notifica insieme al riferimento temporale che dovrà essere inserito nel seguente formato HH:MM:SS del GG.MM.AAAA (UTC +1.00) (l’orario è attestato da noi e potremo tranquillamente inserire l’ora del computer avendo cura di sincronizzarla cosa che in genere avviene in automatico per impostazione del sistema operativo)

hash

Una relata di notifica tipo (si è scelto per l’esempio una relata di notifica di provvedimento cartaceo) potrà dunque essere costruita così:

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Ad istanza del sig. ______ (CF:______) rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, io sottoscritto avvocato ______ del Foro di _____ (CF: ______), ho notificato ad ogni effetto di legge, copia informatica della copia conforme all’originale di______ n.____ emessa dal Tribunale di ______ sezione ______ GI dott.______ nel procedimento di cui al n. di RG:__ estratta dal sottoscritto difensore alle ore 01:06:17 del 13.1.2015 (UTC +1.00) nome file: decretoingiuntivo.pdf.p7m con il seguente hash calcolato mediante algoritmo sha-256 ______di cui si attesta la conformità̀ alla copia conforme all’originale cartacea ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 a:

1) ______(CF:____________),rappresentata e difesa dall’avv._________(CF:_______)ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. _______ (CF: ______), in Milano, alla via _______ n. _____trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PECAVVOCATO@PEC.IT estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici tenuto presso il ministero della giustizia

Avv. _________                                                                                   Luogo e data

Ovviamente io per primo come voi lettori, spero di non dover mai utilizzare la seguente procedura. Auspicandomi, invece, un imminente chiarimento da parte del ministero, magari con un intervento legislativo ad hoc, che possa recepire le istanze del CNF, dello scrivente e di tutti gli amici e colleghi che con me ogni giorno si battono per l’efficienza e semplificazione del processo civile telematico, in un’ottica orientata all’utenza e non ad una burocratizzazione telematica che potrà portare solamente ad ingolfare ancor più i tribunali nello sforzo di interpretare pericoloso eccezioni.

 

To be continued…

 

Nicola Gargano

 

 

 

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Se la copia esecutiva del decreto ingiuntivo non viene rilasciata su quella notificata dal difensore il processo diventa psicopatico!

Ci sono delle mattine in cui, nella tua normale attività di avvocato ti trovi all’ufficio notifiche a notificare un atto, nella specie un pignoramento presso terzi presentando all’ufficiale giudiziario oltre al pignoramento il titolo esecutivo, in questo caso costituito da un decreto ingiuntivo non opposto. Tutto normale fin qui direte voi. Tutto normale se non ci trovassimo dinnanzi all’ennesima incongruenza e follia di norme scritte male e circolari che, nell’interpretare norme che dovrebbero semplificare, non tengono conto delle aberranti conseguenze che invece di semplificare portano l’avvocato ad aumentare gli accesi agli uffici anziché diminuirli.

Vi siete dunque chiesti quali possono essere le conseguenze della circolare del 28 ottobre 2014 volta ad interpretare il dl 90/2014 in tema di rilascio copie? Cosa succede se dopo aver attestato la conformità del ricorso e decreto ingiuntivo estratti da polisweb li notifico e con mia grande gioia scopro che il predetto decreto ingiuntivo non viene opposto? Richiedo la formula esecutiva (rigorosamente in via telematica!) e dopo?

Fino a ieri mi recavo in cancelleria e, su quella copia che io stesso avevo notificato veniva apposta la formula esecutiva facendo divenire così titolo esecutivo quella stessa copia notificata.

Com’è noto ai sensi dell’articolo 654 cpc l’esecutorietà è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l’ingiunzione scritto in calce all’originale del decreto d’ingiunzione. Il secondo comma dispone poi Ai fini dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula.”

Ciò basterebbe ad escludere la necessità di esibire all’ufficiale giudiziario che esegue il pignoramento copia del Decreto ingiuntivo notificato al debitore, attesa l’esistenza di un provvedimento del giudice che, verificata la regolarità della notifica, dichiara esecutivo il decreto con conseguente rilascio della formula esecutiva. Evidentemente però la prassi di apporre la formula esecutiva sulla copia notificata ha portato alcuni ufficiali giudiziari a dare per scontata l’esistenza della prova della notifica sul decreto ingiuntivo dichiaro esecutivo.

Oggi però le prassi sono cambiate. Infatti la Circolare ministeriale del 28 ottobre 2014 -Adempimenti di cancelleria conseguenti all’entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. 179/2012 e 90/2014 – chiarisce le modalità di rilascio della formula esecutiva atteso che il difensore notifica non più una copia conforme rilasciata dalla cancelleria ma una copia conforme estratta in autonomia dal fascicolo informatico.

A tal proposito la circolare recita: “Si sono registrate, presso diversi Uffici Giudiziari, le richieste, rivolte dai difensori alle Cancellerie, di apposizione della  formula esecutiva (c.d. Comandiamo) su copie cartacee di provvedimenti giurisdizionali tratti dal fascicolo informatico, autenticate dal difensore avvalendosi della facoltà attribuitagli dall’art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n.179/2012, introdotto dall’art. 52 d.l. n. 90 n.2014, come convertito in legge.

Ci si chiede, quindi, se la Cancelleria debba proseguire ad osservare le consuete modalità di rilascio di copia esecutiva, provvedendo essa stessa, su richiesta di parte, all’estrazione della copia stessa, alla sua certificazione di conformità all’originale con contestuale spedizione in forma esecutiva, o, se, piuttosto sia possibile, per il difensore, provvedere in autonomia all’estrazione di copia ed alla sua autenticazione, rivolgendosi alla Cancelleria solo per l’apposizione della formula esecutiva, con conseguente esonero dal versamento di qualsiasi diritto.

Questa Direzione Generale ritiene che  tale ultima modalità operativa debba essere esclusa, alla luce di quanto disposto dall’art. 153 disp. Att. C.p.c. – norma che non è stata interessata da alcuna recente modifica – che mantiene in capo alla cancelliere l’attività di rilascio  della copia in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c.

Tale interpretazione ha trovato conforto nel parere dell’Ufficio Legislativo, che,  con nota prot. 8921  del 15.10.2014  ha chiarito che “ le attività di spedizione e di rilascio della copia esecutiva sono proprie del cancelliere, che deve individuare la parte a favore della quale rilascia la copia ”.

A tale interpretazione vorranno attenersi gli Uffici di cancelleria, astenendosi dall’apporre la formula esecutiva su copie di provvedimenti giudiziari autenticate ai sensi dell’art. 16-bis comma 9-bis d.l. n.179/2012, ed attenendosi, invece, alla nota procedura disciplinata dal codice di procedura civile.

Ne consegue che, per il rilascio della copia, in forma esecutiva, di un provvedimento, devono essere percepiti i diritti percepiti di cui all’art. 268 D.P.R. n.115/2002.”

L’orientamento del ministero dunque “salvando” il diritto di copia per la richiesta di copia esecutiva, non affronta il delicato problema di cui ci si occupa ovvero, nel caso specifico del decreto ingiuntivo, l’opportunità di prevedere il rilascio della formula esecutiva sulla copia notificata dal difensore e non su una nuova copia priva di relata e prova della notifica. C’è il provvedimento del giudice che attesta la regolarità della notifica direte voi! Purtroppo però questa mattina l’ufficio Unep di Milano non ha voluto sentire ragioni, e ha rifiutato la ricezione di un atto di pignoramento in mancanza della prova delle notifica del ricorso per decreto ingiuntivo! Follia??? Il personale dell’ufficio presso la Corte di Appello di Milano non si fida di ciò che ha dichiarato un giudice??? Sicuramente si ma il tempo tiranno, la coda dietro di me e la mancata voglia di sentire le ragioni descritte in questo articolo, mi ha portato a dire ok “per quieto vivere, ma solo per questo” torno con la copia del DI notificato, conscio che magari le prassi spesso si confondono con le norme e prevalendo pericolosamente su quest’ultime. Quid Juris poi se il precetto fosse stato in scadenza? Non lo so sicuramente avrei provato a richiedere di esporre più a lungo le mie ragioni ma, nell’attesa di arrivare a tanto probabilmente sarebbe auspicabile valutare il problema “pratico” nei prossimi aggiornamenti della Circolare Mancinetti o quantomeno istruire adeguatamente il personale degli uffici giudiziari sulle nozioni “liberamente tratte dal codice di procedura civile” citate in questo articolo.

 

To be continued…

 

Nicola Gargano

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Quando il processo è sempre più telematico

Non scrivo da molto sul blog e precisamente da quasi un mese ma, per fortuna, ogni tanto anche io devo fare l’avvocato e il tempo per tenere aggiornato questo spazio a volte manca.

In verità avrei voluto scriverne tanti di post, perché tante sono le novità di questi giorni, e fortunatamente non solo sul fronte processo civile.

In ordine di tempo la prima riguarda la pubblicazione, lo scorso venerdì 14 febbraio, del del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze  n. 163 del  23 dicembre 2013  in Gazzetta Ufficiale.

L’argomento, visto il tema del blog è facilmente intuibile, ovvero il PTT che sta per Processo Tributario Telematico. Per la verità il predetto decreto, che si compone di venti articoli, non è del tutto esauriente rimandando a sua volta a “uno o piu’  decreti  del  Ministero  dell’economia  e  delle finanze, sentiti l’Agenzia per l’Italia Digitale e, limitatamente  ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il  Garante  per la  protezione  dei  dati  personali,  sono  individuate  le   regole tecnico-operative per  le  operazioni  relative  all’abilitazione  al S.I.Gi.T., alla costituzione  in  giudizio  mediante  deposito,  alla comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al  rilascio di copie del fascicolo informatico, all’assegnazione  dei  ricorsi  e all’accesso dei soggetti di cui al comma  2  del  presente  articolo, nonche’ alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze.  Con  i  medesimi  decreti  sono   stabilite   le   regole tecnico-operative finalizzate all’archiviazione e alla  conservazione dei documenti informatici,  in  conformita’  a  quanto  disposto  dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni.”

Come per il Processo Civile, si dovranno attendere ulteriori provvedimenti che definiranno, tanto le commissioni tributarie che inizieranno a sperimentare il cosiddetto PTT, tanto le regole tecniche per l’invio degli atti che, stando a quanto si legge, avverrà tramite la piattaforma proprietaria S.I.Gi.T. gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Tanto viene confermato anche dall’art. 20 che, ai comma 1 e 2, recita: “le disposizioni del presente regolamento si applicano ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al  decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del primo  decreto  di  cui  all’articolo  3,  comma  3,  e depositati  presso  le  Commissioni  tributarie  individuate  con  il medesimo decreto. Con successivi  decreti  del  Ministero  dell’economia  e  delle finanze sono individuate le ulteriori Commissioni tributarie  per  lequali trovano gradualmente applicazione le disposizioni del  presente regolamento.”

Proseguendo con la lettura delle novità, in data 17 febbraio 2014 sul portale dei servizi telematici sono comparsi i seguenti avvisi:

Avvio test Deposito Atti presso il Model Office della Corte di Cassazione

Facendo seguito alla comunicazione del 30/07/2013, si comunica che a decorrere dal 03/03/2014 sarà disponibile il sistema di Model Office della Cassazione per eseguire test di Deposito telematico di atti giudiziari quali Ricorso, Controricorso, Controricorso con ricorso incidentale e Atti successivi per i procedimenti civili presso la Corte Suprema di Cassazione.

A tale scopo si informa che gli schemi XSD a disposizione delle software house per sviluppare o aggiornare gli applicativi messi a disposizione dei professionisti sono messi a disposizione nella sezione Download dei File Ufficiali del Processo Civile Telematico.

Per le modalità di esecuzione dei test fare riferimento alla nuova versione dei documenti disponibili nell’area Documenti.

Processo telematico – Aggiornamento Specifiche tecniche deposito atti

Al fine di consentire di sviluppare o aggiornare gli applicativi messi a disposizione dei professionisti si rilascia una nuova versione, da intendersi come una “beta release”, degli schemi XSD del Processo Telematico riguardanti alcune nuove funzionalità che vengono descritte nel seguente documento PDF.

Si comunica che il Model Office DGSIA è stato già predisposto e quindi disponibile per eseguire test di trasmissione di atti telematici al fine di accertarsi dell’idoneità degli strumenti informatici realizzati.

Si informa infine che tutti i sistemi di produzione degli uffici giudiziari di primo e secondo grado verranno allineati alle seguenti specifiche a decorrere dal 24 febbraio p.v.

La prima novità di fatto apre la nuova era del processo telematico presso la Corte di Cassazione per la felicità di tutti gli avvocati cassazionisti che, finalmente, potranno depositare tutti gli atti per via telematica senza dover ricorrere ad un domiciliatario. Stando a quanto si legge dal comunicato, per ora verrà avviata solo la fase di test e, a conclusione di questa fase, si concluderà un processo iniziato con la modifica dell’art. 366 cpc che consente, in luogo dell’elezione di domicilio in Roma di eleggere il domicilio presso la propria casella PEC comunicata al consiglio dell’ordine di appartenenza.

La seconda novità riguarda invece l’inserimento nelle specifiche tecniche della possibilità di depositare file con estensione .eml e .msg.

Una grande novità che ci consentirà di superare la problematica indicata nei precedenti post ovvero la impossibilità, allo stato di allegare tramite busta telematica le ricevute di avvenuta consegna e accettazione di una notifica effettuata in proprio dall’avvocato a mezzo PEC.

Stando al testo della new le predette modifiche saranno implementate nei sistemi informatici degli uffici giudiziari a partire dal prossimo 24 febbario. Tuttavia,dal comunicato non si comprende se le specifiche di cui al DM 44/2011 siano già state aggiornate o se si debba attendere un ulteriore comunicazione in tal senso. Ad ogni buon conto i passi verso un processo sempre più telematico si compiono e il 30 giugno fa sempre meno paura.

Vi segnalo infine alcuni prossime eventi in cui sarò presente in qualità di relatore:

Barletta C/O Hotel “La Terrazza”, Venerdì 21 Febbraio 2014, IL PROCESSO TELEMATICO (UDAI B.A.T. e Giuffrè Editore)

Salerno, Mercoledì 26 Febbraio 2014 (Ordine avvocati di Salerno  e Giuffrè Editore)

Bari c/o Sala delle Adunanze del Consiglio dell’Ordine di Bari, Venerdì 28 Febbraio 2014, Le notifiche per via telematica: Le notifiche a mezzo PEC; le nottiche dirette dell’avvocato (Fondazione Scuola Forense Barese – Scuola di Aggiornamento Professionale e Commissione Informatica dell’Ordine degli Avvocati di Bari)

Lodi c/o Sala dei comuni della Provincia di Lodi, 11 marzo 2014, IL PROCESSO TELEMATICO (Ordine avvocati di Lodi  e Giuffrè Editore)

Nicola Gargano

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notifiche a mezzo PEC e organizzazione

Può capitare che devi notificare un appello a 18 controparti. Cosa succede se devi farlo a mezzo PEC? Io mi sono organizzato così. Ovviamente il tasto invia verrà premuto domani mattina, rigorosamente dopo le ore 8 😉

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Sotto l’albero la possibilità di notificare via PEC senza rischi

Non è un caso che questo post compaia sul blog oggi 16.12.2013 data storica per gli avvocati già abilitati a notificare in proprio ai sensi della legge 53 del 1994, che finalmente potranno definitivamente mettere da parte anche le code presso gli uffici postali.

Tutto ciò grazie all’articolo 1 della legge che prevede espressamente che l’avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell’articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto a norma dell’articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.

La notificazione, come già saprà chi ha seguito il passato il blog, si esegue all’indirizzo di posta elettronica certificata da pubblici elenchi che allo stato sono i seguenti:

–          ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente a regime dal 31.12.2014)

–          INI-PEC (www.inipec.gov.it) (a regime dal 19.12.2013)

–          ReGinDe (http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2.wp)

–          Registro Imprese (http://www.registroimprese.it/ricerca-libera-e-acquisto )

–          Indice PA (http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php)

Come già anticipato nei precedenti post sulla pubblicità di tali elenchi prima del 15.12.2013 sono già sorti numerosi dubbi affrontati da una non unanime giurisprudenza di merito. Ad oggi però, tali dubbi, sono definitivamente dipanati dalla lettera dell’articolo 16 ter del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, che specifica che, a partire dal 15.12.2013, dovranno essere intesi come pubblici ai fini delle notificazioni gli elenchi sopra elencati.

Ma come si effettua una notifica in proprio a mezzo Pec? Anche di questo abbiamo già parlato ma forse può essere utile rinfrescare la memoria ripercorrendo i passaggi principali del procedimento.

In primo luogo è opportuno ricordare che, per eseguire la notifica, non è necessario un redattore atti come per il deposito degli atti telematici ma potremo utilizzare il software di firma presente sul nostro PC o sul nostro dispositivo di firma (se si tratta di business key) e la nostra PEC tramite client o web mail.

L’atto da notificare e la relata di notifica dovranno essere redatti con un elaboratore testi e poi convertiti in formato PDF testuale che allegheremo al messaggio PEC dopo averli firmati digitalmente.

Anche per le notifiche in proprio a mezzo PEC, ai sensi dell’articolo 18 del Dm 44/2011 la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.

Qualora l’atto non dovesse consiste in un documento informatico (ad esempio una copia conforme di una sentenza rilasciata in formato cartaceo), l’avvocato, ai sensi dell’art. 3bis comma 2  provvederà ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all’originale a norma dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

La legge 53 del 94 conferisce all’avvocato la qualifica di pubblico ufficiale anche nel momento in cui attesta la conformità della copia informatica all’originale cartaceo, qualora l’atto da notificare non sia un documento informatico. Tale qualifica è espressamente attribuita dall’articolo 6 che, nella versione aggiornata, prevede che l’avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà poi obbligatoriamente riportare nell’oggetto la dicitura «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994», mentre non sarà necessario riportare alcuna dicitura nel corpo del messaggio, poiché inseriremo l’atto principale, la relata di notifica e l’eventuale procura alle liti, come file allegati firmati digitalmente in formato .p7m e, a mio parere, anche una copia di cortesia degli atti non firmati digitalmente.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 3bis della legge 53 del 1994 La relazione di notificazione dovrà contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;

b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto;

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;

f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo.”

E’ opportuno ricordare poi che all’articolo 8 si aggiunge il comma 4bis che prevede che, alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata, non si applichino le disposizioni relative alla tenuta del registro cronologico, con la logica conseguenza che le notifiche effettuate a mezzo PEC non dovranno essere annotate sullo stesso.

A differenza degli atti telematici la legge prevede che la notifica si perfezioni, per il notificante con la ricevuta di accettazione (cd. RdA), mentre per il destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (cd. RdAC) che, stando alla littera legis, dovrà essere quella completa ovvero contenere il messaggio di posta elettronica e i suoi allegati per intero.

E’ importante inoltre porre l’attenzione sull’esistenza della norma dell’art. 147 c.p.c. che stabilisce che le notificazioni possono farsi dalle ore 7 alle ore 21. E’ evidentemente discutibile se tale norma possa trovare applicazione per le notifiche telematiche, poiché, la ratio della suddetta norma è garantire il rispetto della quiete negli orari destinati al riposo. Tuttavia, a mio prudente avviso, è opportuno tenere presente l’esistenza di tale norma che, seppur desueta, non è stata neanche implicitamente abrogata.

Sarà poi importante conservare le ricevute di presa in carico, consegna e relativi allegati che potranno essere stampate ed esibite in giudizio, preferibilmente in formato elettronico via PCT, allegando ricevuta di pagamento della marca per diritti di notifica da corrispondersi in via telematica. Come per le notifiche a mezzo posta le marche per diritti di notifica dovranno essere così corrisposte :

  • Euro 2,60 per le notifiche fino a due destinatari
  • Euro 7,70 per le notifiche da tre a sei destinatari
  • Euro 12,40 per atti aventi sei o più destinatari.

E’ opportuno rilevare che, attualmente, non è ancora possibile depositare via PCT la PEC, gli allegati e le relative ricevute, non essendo ancora incluso il formato .eml tra i tipi di file consentiti nei depositi telematici che, tuttavia possono essere allegate all’interno di un file .zip (soluzione da me testata con successo e utilizzata per prassi nel foro di Milano).

Resta tuttavia qualche dubbio su quest’ultima soluzione che, seppure tecnicamente corretta, a rigor di norma non pare percorribile, poiché le regole tecniche non consentono di inserire all’interno di file compressi documenti redatti in formati di file non consenti.

Ne consegue che, l’unica soluzione allo stato percorribile, è quella prospettata dall’articolo 9 della legge 53 del 1994 che prescrive che, qualora non fosse possibile depositare il messaggio di posta elettronica certificata i suoi allegati e le ricevute, è comunque possibile depositare copia analogica asseverandone la conformità ai sensi dell’articolo 23 del codice dell’amministrazione digitale, ipotesi che allo stato attuale dovrebbe essere la più frequente. In questo ulteriore caso dunque provvederemo a stampare copia di integrale del messaggio di posta elettronica con i relativi allegati e le due ricevute (RdA e RdAC) allegando in questo caso la marca per diritti di notifica in forma cartacea e non telematica. Non sembrerebbe infatti di carattere perentorio la norma che impone il pagamento dei diritti di notifica in forma telematica.

Per completare questa breve guida vi allego un esempio di relata di notifica a mezzo PEC, nonché di attestazione di conformità ai sensi degli articoli 22 e 23 del CAD. Allego poi le locandine di due eventi in cui sarò presente come relatore domani 17.12.2013 presso il Tribunale di Bari ex sezione distaccata di Rutigliano e mercoledì 18.12.2013 a Napoli presso il Centro Congressi Tiempo – Centro Direzionale is. E5.

Nicola Gargano

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Ad istanza del sig. ______ (CF:______) ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, io sottoscritto avvocato ______ del Foro di _____ (CF: ______), giusta autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di _____ datata ______, rilasciata in data _____, ho notificato ad ogni effetto di legge, copia informatica firmata digitalmente dal sottoscritto avvocato della copia conforme all’originale di______ emessa dal Tribunale di ______ sezione ______ GI dott.______ nel procedimento di cui al n. di _______ di cui si attesta la conformità alla copia conforme all’originale cartacea ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 a:

1)      ______ (CF: ____________), rappresentata e difesa dall’avv. _________ (CF: _______) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. _______ (CF: ______), in Milano, alla via _______ n. _____trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PECAVVOCATO@PEC.IT estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici tenuto presso il ministero della giustizia

Avv. _________

2)      Tizio Spa (P. IVA/CF:_______), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in ______ alla via _______ trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC@PEC.IT estratto dal registro degli indirizzi PEC delle imprese tenuto dal registro delle imprese

Avv. ________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ AI SENSI DELL’ARTICOLO 23 COMMA 1 DEL CAD

 

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1 bis e 6 comma 1 della L.  53/94 e dell’art. 23 comma 1 del  Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta.

 

Bari, 30.10.2013                                                                              Avv. Nicola Gargano

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