Quando il processo è prorogato

Ok lo ammetto il titolo è troppo scontato o forse no, visto che la proroga in realtà è stata travestita da qualcos’altro, ovvero da una modifica all’art. 16 bis introdotta con il decreto legge n. 90 del 24.6.2014, che di fatto esclude l’obbligatorietà del deposito telematico per tutti i giudizi in corso, rendendo esclusivo il deposito telematico solo per quei procedimenti iscritti a ruolo dopo il 30 giugno. Tutto il resto diverrà obbligatorio solo a partire dal 31 dicembre 2014.

Restando ferme invece le esclusioni per gli atti introduttivi, l’obbligatorietà scatterà solo per le parti precedentemente costituite, eccezion fatta per il ricorso per decreto ingiuntivo.

Ne consegue che tra qualche giorno (lunedì 30 giugno 2014) chi dovrà depositare un decreto ingiuntivo potrà farlo esclusivamente in via telematica, mentre, chi dovrà iscrivere a ruolo una causa o costituirsi in giudizio potrà, a seconda del decreto dirigenziale presente nell’ufficio giudiziario (si ricorda il precedente foggiano), scegliere il deposito cartaceo o telematico.

Di fatto, tale previsione di legge, è una vera e propria proroga se si pensa che, iscrivendo una causa a ruolo dopo il 30 giugno e considerando la sospensione feriale, i primi atti in corso di causa andranno presumibilmente a scadere dopo il 31 dicembre 2014, termine fissato per l’obbligatorietà totale.

Si rammenta inoltre che l’obbligatorietà riguarderà solo i giudizi civili e di volontaria giurisdizione  dinanzi ai Tribunali, poiché per le corti d’appello il termine dell’obbligatorietà è stato fissato per la data del 30 giugno 2015 (art. 16quinquies). Quanto alle esecuzioni e agli atti del professionista delegato invece rimane tutto invariato, fermo restando che, l’obbligatorietà totale, scatterà anche nei predetti procedimenti solo a partire dal 31 dicembre 2014, rimanendo fermo il termine del 30 giugno solo per i giudizi nuovi.

In ogni caso si segnala che a partire dal 30 giugno 2014 sarà comunque possibile depositare con modalità telematica ed  valore legale tutti gli atti previsti dalla legge come obbligatori e, i singoli Tribunali potranno chiedere l’anticipazione dell’obbligatorietà del deposito telematico.

Il decreto legge tuttavia, non ci porta solo notizie di proroga, ma recepisce numerose indicazioni contenuti nei protocolli locali, nonché alcuni suggerimenti del Consiglio Nazionale Forense.

In particolare all’avvocato viene data la possibilità, ai sensi dell’art. 16bis comma 9bis del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179 inserito dal decreto legge in commento, di autenticare le copie informatiche presenti nel fascicolo telematico limitatamente ai procedimenti richiamati dall’art 16bis (civili conteziosi e di volontaria giurisdizione pendenti innanzi a Tribunali e Corti di Appello, nonché procedure esecutive), con esclusione dei provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice.

Ad avviso di chi scrive tale attestazione di conformità in caso di utilizzo telematico potrà essere effettuata nella relata di notifica o nell’indice dei documenti esibiti sottoscritte con firma digitale, mentre in caso di produzione in forma analogica potrà essere apposta sul retro del documento, munita in questo caso di firma autografa.

Suggeriamo, al fine di iniziare fin da subito ad autenticare le copie dei provvedimenti estratti da polisweb, di utilizzare la seguente formula: Si produce e/o notifica copia informatica del ______, di cui si attesta la conformità  al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico ai sensi dell’art. 16bis comma 9bis del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 come modificato dall’articolo 52 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014.

Si precisa che, tale facoltà esonera l’avvocato dal pagamento dei diritti di copia a fronte di un ulteriore aumento del contributo unificato.

Tra le ulteriori novità previste dal decreto vi è l’abilitazione a notificare a mezzo PEC per tutti gli avvocati, risolvendo di fatto la discussa problematica dell’elezione di domicilio per l’avvocato fuori distretto che potrà e dovrà ricevere tutte le notificazioni, anche quelle del difensore, al proprio indirizzo PEC comunicato al consiglio dell’ordine ed inserito nel ReGinde.

Risolta infine la discrasia dell’orario del deposito telematico degli atti, che potranno essere inviati fino alle ore 24 del giorno della scadenza e, qualora gli stessi fossero troppo pesanti, potranno inviarsi ulteriori buste telematiche contenenti i documenti che, per motivi di spazio, non possono rientrare in un’unica busta che, si ricorda, non può superare i 30 megabyte.

Tra le modifiche si segnala anche quella apportata agli articoli 207 e 126 del codice di procedura civile laddove viene eliminato l’obbligo di sottoscrizione delle parti, dei testimoni e di altri intervenuti.

Tra le notizie del giorno, inoltre, si segnala che, sul portale dei servizi telematici, è stato pubblicato un ennesimo aggiornamento degli schemi atto, che consentirà all’avvocato non costituito in giudizio di depositare per via telematica la procura alle liti corredata di una istanza di accesso al fascicolo telematico. Tale modalità, per la verità già prevista dai protocolli di alcuni Tribunali come quello di Bari e Teramo, consentirà dunque all’avvocato di estrarre copia del fascicolo telematico senza recarsi in cancelleria per esibire il mandato.

Si può dire dunque che, l’amaro in bocca lasciato dal rinvio dei festeggiamenti per l’obbligatorietà all’inizio del nuovo anno, può essere compensato dalle interessanti previsioni di semplificazione che consentiranno all’avvocato telematico di accedere con sempre meno frequenza negli uffici giudiziari.

Si riporta di seguito una breve tabella riassuntiva dei nuovi tempi previsti per l’obbligatorietà del deposito telematico se siete invece interessati ad approfondire nel dettaglio le novità potete leggere il dl 90/2014 a questo link:

30 giugno 2014

31 dicembre 2014

30 giugno 2015

Atti endoprocessuali nei procedimenti civili e di volontaria giurisdizione nelle cause iscritte a ruolo dopo tale termine Atti endoprocessuali in tutti i giudizi pendenti Atti endoprocessuali in tutti i giudizi pendenti presso le Corti d’Appello
Ricorso per decreto ingiuntivo
Atti successivi al pignoramento nelle procedure esecutive iniziate dopo tale termine Atti successivi al pignoramento in tutte le procedure esecutive pendenti
Atti del professionista delegato nelle procedure iniziate dopo tale termine Atti del professionista delegato in tutte le procedure pendenti

 

 

To be continued….

 

Nicola Gargano

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