Se la copia esecutiva del decreto ingiuntivo non viene rilasciata su quella notificata dal difensore il processo diventa psicopatico!

Ci sono delle mattine in cui, nella tua normale attività di avvocato ti trovi all’ufficio notifiche a notificare un atto, nella specie un pignoramento presso terzi presentando all’ufficiale giudiziario oltre al pignoramento il titolo esecutivo, in questo caso costituito da un decreto ingiuntivo non opposto. Tutto normale fin qui direte voi. Tutto normale se non ci trovassimo dinnanzi all’ennesima incongruenza e follia di norme scritte male e circolari che, nell’interpretare norme che dovrebbero semplificare, non tengono conto delle aberranti conseguenze che invece di semplificare portano l’avvocato ad aumentare gli accesi agli uffici anziché diminuirli.

Vi siete dunque chiesti quali possono essere le conseguenze della circolare del 28 ottobre 2014 volta ad interpretare il dl 90/2014 in tema di rilascio copie? Cosa succede se dopo aver attestato la conformità del ricorso e decreto ingiuntivo estratti da polisweb li notifico e con mia grande gioia scopro che il predetto decreto ingiuntivo non viene opposto? Richiedo la formula esecutiva (rigorosamente in via telematica!) e dopo?

Fino a ieri mi recavo in cancelleria e, su quella copia che io stesso avevo notificato veniva apposta la formula esecutiva facendo divenire così titolo esecutivo quella stessa copia notificata.

Com’è noto ai sensi dell’articolo 654 cpc l’esecutorietà è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l’ingiunzione scritto in calce all’originale del decreto d’ingiunzione. Il secondo comma dispone poi Ai fini dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula.”

Ciò basterebbe ad escludere la necessità di esibire all’ufficiale giudiziario che esegue il pignoramento copia del Decreto ingiuntivo notificato al debitore, attesa l’esistenza di un provvedimento del giudice che, verificata la regolarità della notifica, dichiara esecutivo il decreto con conseguente rilascio della formula esecutiva. Evidentemente però la prassi di apporre la formula esecutiva sulla copia notificata ha portato alcuni ufficiali giudiziari a dare per scontata l’esistenza della prova della notifica sul decreto ingiuntivo dichiaro esecutivo.

Oggi però le prassi sono cambiate. Infatti la Circolare ministeriale del 28 ottobre 2014 -Adempimenti di cancelleria conseguenti all’entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. 179/2012 e 90/2014 – chiarisce le modalità di rilascio della formula esecutiva atteso che il difensore notifica non più una copia conforme rilasciata dalla cancelleria ma una copia conforme estratta in autonomia dal fascicolo informatico.

A tal proposito la circolare recita: “Si sono registrate, presso diversi Uffici Giudiziari, le richieste, rivolte dai difensori alle Cancellerie, di apposizione della  formula esecutiva (c.d. Comandiamo) su copie cartacee di provvedimenti giurisdizionali tratti dal fascicolo informatico, autenticate dal difensore avvalendosi della facoltà attribuitagli dall’art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n.179/2012, introdotto dall’art. 52 d.l. n. 90 n.2014, come convertito in legge.

Ci si chiede, quindi, se la Cancelleria debba proseguire ad osservare le consuete modalità di rilascio di copia esecutiva, provvedendo essa stessa, su richiesta di parte, all’estrazione della copia stessa, alla sua certificazione di conformità all’originale con contestuale spedizione in forma esecutiva, o, se, piuttosto sia possibile, per il difensore, provvedere in autonomia all’estrazione di copia ed alla sua autenticazione, rivolgendosi alla Cancelleria solo per l’apposizione della formula esecutiva, con conseguente esonero dal versamento di qualsiasi diritto.

Questa Direzione Generale ritiene che  tale ultima modalità operativa debba essere esclusa, alla luce di quanto disposto dall’art. 153 disp. Att. C.p.c. – norma che non è stata interessata da alcuna recente modifica – che mantiene in capo alla cancelliere l’attività di rilascio  della copia in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c.

Tale interpretazione ha trovato conforto nel parere dell’Ufficio Legislativo, che,  con nota prot. 8921  del 15.10.2014  ha chiarito che “ le attività di spedizione e di rilascio della copia esecutiva sono proprie del cancelliere, che deve individuare la parte a favore della quale rilascia la copia ”.

A tale interpretazione vorranno attenersi gli Uffici di cancelleria, astenendosi dall’apporre la formula esecutiva su copie di provvedimenti giudiziari autenticate ai sensi dell’art. 16-bis comma 9-bis d.l. n.179/2012, ed attenendosi, invece, alla nota procedura disciplinata dal codice di procedura civile.

Ne consegue che, per il rilascio della copia, in forma esecutiva, di un provvedimento, devono essere percepiti i diritti percepiti di cui all’art. 268 D.P.R. n.115/2002.”

L’orientamento del ministero dunque “salvando” il diritto di copia per la richiesta di copia esecutiva, non affronta il delicato problema di cui ci si occupa ovvero, nel caso specifico del decreto ingiuntivo, l’opportunità di prevedere il rilascio della formula esecutiva sulla copia notificata dal difensore e non su una nuova copia priva di relata e prova della notifica. C’è il provvedimento del giudice che attesta la regolarità della notifica direte voi! Purtroppo però questa mattina l’ufficio Unep di Milano non ha voluto sentire ragioni, e ha rifiutato la ricezione di un atto di pignoramento in mancanza della prova delle notifica del ricorso per decreto ingiuntivo! Follia??? Il personale dell’ufficio presso la Corte di Appello di Milano non si fida di ciò che ha dichiarato un giudice??? Sicuramente si ma il tempo tiranno, la coda dietro di me e la mancata voglia di sentire le ragioni descritte in questo articolo, mi ha portato a dire ok “per quieto vivere, ma solo per questo” torno con la copia del DI notificato, conscio che magari le prassi spesso si confondono con le norme e prevalendo pericolosamente su quest’ultime. Quid Juris poi se il precetto fosse stato in scadenza? Non lo so sicuramente avrei provato a richiedere di esporre più a lungo le mie ragioni ma, nell’attesa di arrivare a tanto probabilmente sarebbe auspicabile valutare il problema “pratico” nei prossimi aggiornamenti della Circolare Mancinetti o quantomeno istruire adeguatamente il personale degli uffici giudiziari sulle nozioni “liberamente tratte dal codice di procedura civile” citate in questo articolo.

 

To be continued…

 

Nicola Gargano

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