Quando il decreto è convertito: le novità introdotte dalla legge di conversione del D.l. 90/2014

Avevo annunciato gli straordinari del blog e puntualmente non si sono fatti attendere. Con la legge n. 114 dell’11 agosto 2014, il D.L. 90/2014 è legge e con esso sono salve, oltre alla proroga del PCT, anche le altri importanti misure previste nel testo originario del decreto.

Le novità rispetto al testo originario sono in realtà poche e, prima di riassumerle non posso non sottolineare il disappunto verso quella che era, a mio avviso, una splendida occasione per fare chiarezza su molte zone grigie del PCT.

In primo luogo si è persa l’occasione per disciplinare definitivamente e con chiarezza i depositi telematici degli atti non obbligatori, magari rendendoli finalmente facoltativi in tutti i tribunali a prescindere dall’esistenza o meno dei decreti dirigenziali risolvendo definitivamente una problematica che ha interessato non pochi Tribunali, con precedenti come quello foggiano e del Tribunale di Pavia, sicuramente poco confortanti per chi, come me spera in un processo sempre più telematico riducendo, se non addirittura eliminando l’accesso fisico alle cancellerie.

Tuttavia entrando nel merito delle modifiche apportate dalla legge di conversione sicuramente vi sono segnali positivi e, sicuramente, si possono riscontrare dei piccoli passi verso una sempre più necessaria integrazione tra le norme speciali sul processo telematico e il codice di procedura civile.

Determinanti infatti, a mio avviso, le modifiche agli articoli 111 e 137 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nella misura in cui escludono l’applicabilità di alcuni rigidi formalismi del processo cartaceo all’eventualità di deposito telematico.

Il 111 infatti prevede che  il cancelliere non deve  consentire  che  s’inseriscano nei  fascicoli  di  parte  comparse   che   non   risultano comunicate  alle  altre  parti  e  di  cui  non  gli   sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera  per il fascicolo  d’ufficio  e  per  gli  altri  componenti  il collegio. Ebbene tra le modifiche introdotte dalla legge di conversione si prevede che  quando le comparse sono depositate con  modalità telematiche, il presente comma non si applica.

Disposizione speculare è stata prevista per i procedimenti pendenti presso la Suprema Corte di Cassazione laddove, l’art. 137 delle disposizioni di attuazione prevede che le parti debbono depositare insieme col ricorso  o  col controricorso almeno tre copie in carta  libera  di  questi atti e della sentenza  o  decisione  impugnata. Ebbene anche in questo caso è stata posta una determinante aggiunta che prevede che, quando  il ricorso o il controricorso sono  depositati  con  modalità telematiche, il presente comma non si applica.

Una disposizione quest’ultima che fa ben sperare in un imminente avvio del processo telematico in Cassazione.

La previsione del 111 invece, unitamente alla modifica del comma 7 dell’art. 16bis del dl 179 del 2012 lascia intravedere la volontà del legislatore di non disciplinare i soli depositi telematici previsti dalla legge come obbligatori, ma quella di riconoscere l’effettiva esistenza di una facoltà più ampia di deposito degli atti allargando anche a questi ultimi il beneficio di poter depositare fino alle ore 24 nel rispetto dei principi dettati dal codice di procedura civile.

Il comma 7 infatti prevede che il deposito con  modalita’  telematiche  si  ha  per avvenuto al momento in cui viene generata  la  ricevuta  di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il  deposito  e’ tempestivamente eseguito quando  la  ricevuta  di  avvenuta consegna e’ generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’art. 155, quarto  e quinto comma, del codice di  procedura  civile.  Quando  il messaggio  di  posta  elettronica  certificata  eccede   la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche  del responsabile per i sistemi  informativi  automatizzati  del ministero della giustizia, il deposito  degli  atti  o  dei documenti puo’ essere eseguito mediante gli invii  di  piu’ messaggi di posta elettronica certificata. Il  deposito  e’ tempestivo quando e’ eseguito entro la fine del  giorno  di scadenza.

Nella versione precedente infatti il riferimento esplicito ai soli depositi di cui ai commi da 1 a 4 limitava l’applicabilità dell’art. 155 cpc ai soli depositi previsti dalla legge come obbligatori, lasciano nell’incertezza i depositi telematici non previsti dalla legge come obbligatori ai quali si sarebbe continuata ad applicare la discutibile limitazione delle ore 14 prevista dalle regole tecniche.

E’ evidente inoltre che, pur non inserendo una esplicita indicazione sulla disciplina dei depositi telematici di atti non previsti dalla legge come obbligatori, il legislatore ha implicitamente riconosciuto la possibilità che tali depositi possano essere effettuati preoccupandosi addirittura di disciplinarne gli orari.

Quanto alle ulteriori novità invece deve essere segnalata la modifica all’art. 133, secondo comma, laddove oltre a specificarsi che la sentenza deve essere comunicata per intero si aggiunto l’inciso per cui, tale comunicazione  non  e’ idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui  all’art. 325 c.p.c., inciso a mio avviso ultroneo, poiché la stessa lettura dell’art. 285 c.p.c. chiarisce che la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’articolo 170.

Di rilevante importanza invece appare l’inserimento nel d.l. 179/2012 dell’articolo 16-septies riguardante il tempo delle notificazioni con modalità telematiche che, se effettuate dopo le ore 21, si considereranno perfezionate il giorno successivo. Una modifica quest’ultima che probabilmente trova la sua ratio, come nelle notifiche cartacee nell’esigenza di tutela della tranquillità e del riposo dei cittadini, una tutela che continua ad essere assicurata da una finestra notturna di tranquillità (dalle 21 alle 7) in qui potremo ritenerci esonerati dal controllo nella nostra PEC poiché qualsiasi notificazione dovesse giungere dopo il predetto orario spiegherà i suoi effetti dalle ore 7 del giorno successivo.

Un ulteriore importante novità invece è finalmente l’eliminazione dell’indicazione della PEC negli atti introduttivi, prescrizione ultronea poiché il domicilio informatico dell’avvocato non è costituito dalla PEC indicata in atti, bensì da quella comunicata al REGINDE.

Rimane tuttavia ferma l’ipotesi prevista per il ricorso per cassazione nel quale, ai sensi dell’art. 366 cpc, il ricorrente potrà indicare il proprio indirizzo PEC in luogo dell’indicazione di domicilio in Roma, onde poter ricevere le comunicazioni e notifiche presso il proprio indirizzo PEC comunicato mediante inserimento nell’atto.

Tornando alle novità previste dalla legge di conversione, non meno importanti sono i chiarimenti sul concetto di duplicato informatico che, nel contesto del comma 9bis dell’art. 16bis sui poteri di autentica del difensore, viene definito come documento  informatico che deve  essere  prodotto  mediante  processi  e strumenti che assicurino che, il documento informatico ottenuto  sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso, contenga  la stessa sequenza di bit del documento informatico di  origine. 

In ultimo la legge di conversione chiarisce un ulteriore problematica sulla effettiva portata del potere dell’avvocato di asseverare la conformità all’originale informatico della stampa della prova della notifica telematica che, stando alla littera legis (art. 9 legge 53/1994) sembrava limitata ai soli casi in cui il cancelliere debba prendere nota sull’originale del provvedimento della avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione.

Invece, con l’aggiunta del comma 1-ter viene chiarito che In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalita’ telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis ovvero estraendo su supporto analogico il messaggio PEC i suoi allegati e le relative ricevute di accettazione e avvenuta consegna asseverandone la conformità ai sensi dell’articolo 23 del codice dell’amministrazione digitale.

Queste dunque le novità introdotte dalla legge di conversione in tema di processo civile telematico che completano le novità già introdotte nel decreto del 24 giugno scorso e di qui avevamo già parlato nei precdenti post. 

Detto ciò non posso far altro che riprendere a godermi la sospensione feriale 😉

to be continued…

Nicola Gargano

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