Archivio mensile:novembre 2014

E ora facciamoci rimettere in termini!

Come era prevedibile non tutte le nostre cenerentole telematiche (le ricevute di avvenuta consegna dei depositi di ieri) sono giunte in tempo e il gestore PEC del ministero pur essendo ripartito nel tardo pomeriggio di ieri non è riuscito a smaltire la coda dei depositi entro il termine ultimo di mezzanotte, generando molte ricevute di avvenuta consegna oltre le ore 24, con la conseguenza di far decadere tutti quegli avvocati che avevano depositato atti in scadenza.

Tuttavia, come vi abbiamo anticipato ieri si potrà ricorrere al secondo comma dell’art. 153 del codice di procedura civile ovvero, la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma.

Sarà necessario allegare all’istanza, la ricevuta di accettazione, la news apparsa sul PST (http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=homepage&contentId=NEW1716 ) nonché la memoria oggetto della rimessione in termini,  dimostrando così di essere incorsi nel termine decadenziale per causa a noi non imputabile ed ottenere così la rimessione in termini.

Sperando di rendere un utile servizio ai miei lettori allego al post un modello di istanza che potrà essere depositata anche in via telematica, impostando nel redattore il tipo di atto “Istanza generica” e specificando nel successivo campo note: “Istanza di Rimessione in termini”.

Nicola Gargano

T R I B U N A L E   D I  ______

RG:______ – G.I. _______  – Udienza ________

Istanza di rimessione in termini ex art. 153, Co. 2, C.p.c.

____________________, rappresentato e difeso dall’avv.___________ (C.F. ____________)

c o n t r o

_____________, con l’Avv. _________

 

P r e m e s s o

 

–          che l’istante in data____ depositava per via telematica la memoria_______ ottenendo la ricevuta di avvenuta accettazione in data___ alle ore ____ (cfr. all. 1 memoria e 2 ricevuta di accettazione)

–          Che l’istante non si vedeva recapitare la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC ministeriale per un documentato malfunzionamento del gestore PEC del Ministero (cfr. all. 3 comunicazione ministeriale del 27/11/14 http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=homepage&contentId=NEW1716 )

–          Che pur non perfezionandosi il deposito ai sensi dell’art. 16 bis settimo comma del D.l. 179 del 2012, deve ritenersi che il malfunzionamento non può imputarsi alla parte istante.

–          Che, in ogni caso la ricevuta di accettazione generata dal gestore PEC dell’istante, generata in un momento antecedente al termine della scadenza, è idonea a provare l’avvenuto invio dell’atto entro i termini.

–          Che nessuna colpa può essere addebitata all’odierno istante circa il mancato rilascio della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del ministero giustizia, il cui malfunzionamento non è stato neppure segnalato in tempo utile, ma solo nel tardo pomeriggio del 27.11.2014 in un orario in cui le cancellerie del Tribunale non sono aperte al pubblico rendendo impossibile l’eventuale deposito in forma cartacea.

–          Che, ai sensi del secondo comma dell’art. 153 del codice di procedura civile ovvero, la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.

Tutto ciò premesso, l’istante, ut supra rappresentato e difeso,

C H I E D E

Che l’Ill.mo Giudice adito, accertata la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità al caso di specie dell’art. 153 c.p.c., co. 2, voglia, previo ogni opportuno provvedimento e declaratoria, disponga la rimessione in termini per il deposito della _______ nel procedimento RG ________ ritenendo valido e tempestivo il deposito effettuato in data___ alle ore____

All.ti:

1)      Comparsa_____

2)      Ricevuta di accettazione rilasciata in data___ alle ore_____

3)      Comunicazione ministeriale del 27.11.2014

con osservanza

Data,_________________                                Avv. ___________

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Quando il processo non è più telematico! PECcato!

E fu così che dopo mezza giornata di segnalazioni di malfunzionamenti e di ricevute di avvenuta consegna non restituite al mittente sul portale dei servizi telematici comparve il seguente avviso:

“Problemi gestore PEC – 27/11/14

Si informa che i problemi di connettività subiti dal gestore di PEC del Ministero nella giornata di oggi sono rientrati a partire dalle ore 15.45 di oggi stesso. A causa del grande numero di messaggi rimasti in coda, l’elaborazione delle ricevute è rallentata.

http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=homepage&contentId=NEW1716

E’ legittimo a questo punto chiedersi cosa potrebbe succedere se le ricevute di avvenuta consegna dei malcapitati colleghi che hanno depositato telematicamente i propri atti in scadenza oggi, dovessero giungere come una cenerentola telematica oltre la mezzanotte?

Probabilmente gli atti si trasformerebbero non in zucche, bensì in atti depositati fuori termine e, poichè ai sensi del comma 7 del’art. 16bis del D.l. 179/2012 il deposito telematico si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia, si dovrà ricorrere al secondo comma dell’art. 153 del codice di procedura civile ovvero, la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma.

Infatti, in questo caso, con l’allegazione della ricevuta di accettazione e della notizia allegata all’inzio del post, si potrà concretamente dimostrare di non essere incorsi nel termine decadenziale per causa a noi imputabile ed ottenere una sacrosanta rimessione in termini. (cfr.Tribunale di Ivrea, sentenza del 18.7.2014 , Ordinanza , Tribunale di Bari – Sezione Lavoro – dott.sa Procoli – 30.4.2014)

Si aggiunga poi che in quest’ultimo caso ci si ritroverà anche nella casistica prevista dall’ottavo comma dell’art. 16 bis ovvero “fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.”

Ma tutto ciò e legittimo?

Ai sensi dell’articolo 13 del D.P.R. dell’11 febbraio 2005, n. 68 evidentemente no! Infatti il predetto articolo I gestori di posta elettronica certificata sono tenuti ad assicurare il livello minimo di servizio previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 17.

Ma quali sono questi livelli minimi di servizio? L’articolo 12 delle regole tecniche (Decreto 2 novembre 2005 “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica  certificata”  in G.U. 15 novembre 2005, n. 266) prevede rispettivamente ai commi 3,4 e 5 prevede quanto di seguito:

3. La disponibilità nel tempo del servizio di posta elettronica certificata deve essere maggiore o  uguale al 99,8% del periodo temporale di riferimento.

4. Il periodo temporale di riferimento, per il calcolo della disponibilità del servizio di posta  elettronica certificata, è  pari ad un quadrimestre.

5. La durata massima di ogni evento di indisponibilità del servizio di posta elettronica certificata deve essere minore, o uguale, al 50% del totale previsto per l’intervallo di tempo  di riferimento.

Che significa tradotto in lancette di orologio? Non sono bravo in matematica ma, calcolando che un quadrimestre è composto da 120 giorni ovvero 2880 ore, dovrà calcolarsi lo 0,2% di tale tempo che equivale a circa 6 ore. Ma vi è di più, poiché il comma cinque prevede che il periodo di ogni evento di indisponibilità non può superare il 50% del totale e quindi 3 ore deve dedursi che siamo ben oltre i livelli minimi di servizio che devono essere assicurati dal gestore PEC, in questo caso quello del ministero.

Non sappiamo al momento quali saranno le sorti dei depositi telematici effettuati in data odierna e se effettivamente giungeranno agli avvocati telematici ricevute di consegna o (presumibilmente) di mancata consegna, essendo talmente eccessiva la mole di dati in sospeso che, al riavvio dei server alcuni atti telematici potrebbero non giungere neanche a destinazione.  E’ lecito dunque attendersi già nel corso della giornata di domani una valanga di istanze di rimessione in termini in tutti i Tribunali italiani.

nel frattempo non possiamo far altro che incrociare le dita e ripassare ciò che in realtà avevamo già detto sulle pagine di questo blog “il processo al processo telematico” e in una ormai famosa relazione con l’amico Massimiliano Ponchio http://youtu.be/diCxHTja4I4  ed è lecito chiedersi il 31.12.2014 i sistemi informatici ministeriali reggeranno al sopravvenuto carico di atti?

to be continued….

Aggiornamento alle ore 19:26: A quanto ci risulta alcune ricevute di avvenuta consegna sono state recapitate ma ancora adesso risultano disservizi in ordine a depositi effettuati pochi minuti fa contrariamente alla comunicazione del ministero che annunciava la risoluzione del problema alle ore 15.45 di oggi

Aggiornamento 28.11.2014 ho predispostoun modello di istanza di rimessione in termini scaricabile al seguente link

Nicola Gargano

 

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