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Storie di ordinaria cancelleria

A volte capita, in una giornata come tante, di recarsi in Tribunale per la normale attività di udienza e trovarsi a dover improvvisare lezioni di Processo Telematico, non certamente per puro diletto ma solo per poter ottenere una rimessione in termini.

Infatti, qualche settimana fa ho vissuto sulla mia pelle un episodio raccapricciante che poteva costare carissimo.

Telefonata in studio del collega di controparte: “Collega dove sei qui c’è il teste arrivato da Roma per l’udienza”. Risposta della segretaria: “quale udienza? A noi risulta ancora riservata”. Collega di controparte: “ma no é arrivata la PEC con lo scioglimento di riserva, l’ordinanza di ammissione prove é di febbraio e rinviava all’udienza di oggi per l’escussione dei testi”.

Non vi racconto il panico del momento, condito dalla quasi consapevolezza di essere decaduti dalla prova ma con un dubbio sullo sfondo. Possibile che ci sia sfuggito un biglietto di cancelleria in uno studio in cui le PEC vengono lette dai rispettivi avvocati, nonché dalla segretaria, nonché veicolate sulla mail tradizionale e sul punto di acceso?

La segretaria mi chiama trasmettendomi le stesse sensazioni di panico e, la prima cosa che faccio in udienza dopo aver mantenuto il necessario sangue freddo, é recarmi dalla cancelliera e chiedere di mostrarmi le ricevute della PEC che sosteneva di aver inviato.

La cosa che più mi ha colpito sono state proprio le parole della cancelliera. No, non c’è bisogno di controllare c’è la PEC, c’è il processo telematico, il biglietto di cancelleria non può non essere arrivato.

Dopo insistenze varie controlliamo sui terminali della cancelleria e troviamo il provvedimento scansionato. Per la cancelliera continuava ad essere tutto ok ma, quando le ho fatto notare che mancavano completamente le ricevute di accettazione consegna, si è dovuta arrendere all’evidenza. Quella pec, infatti,  non solo non era mai arrivata, ma non era neanche mai partita!

Morale della favola mancavano completamente le ricevute delle PEC ed evidentemente, il collega di controparte, avrà visto il provvedimento su polisweb sognandosi una PEC, mentre per il nostro studio c’è stato quel lieto fine chiamato rimessione in termini.

Inutile dire che ho fatto presente al personale della cancelleria che, per effettuare una comunicazione via PEC, non basta caricare il provvedimento sul SICID e premere il fatidico “bottone” che fa partire la comunicazione, ma occorre verificare le successive ricevute di avvenuta accettazione e consegna.

Quanto a noi avvocati, invece, è opportuno sottolineare, quanto sia frustante non poter controllare attraverso polisweb l’esito delle comunicazioni di cancelleria, con la aberrante conseguenza di non poter verificare la correttezza e la data di una comunicazione.

E’ bene ricordare infatti che laddove i termini processuali decorrano dalla data della comunicazione, gli stessi inizieranno a decorrere dalla data e ora riportata sulla ricevuta di avvenuta consegna della PEC al destinatario. Diventa dunque fondamentale rendere accessibili le predette ricevute agli avvocati, evitando inutili accessi in cancelleria che, peraltro, come nel caso di cui sopra, possono essere visti con diffidenza dal personale di cancelleria.

Nicola Gargano

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Milano e il digital divide del processo civile

…Milano infatti dopo aver sperimentato l’invio telematico dei ricorsi per decreto ingiuntivo diventa, nel dicembre del 2006, uno dei primi Tribunali d’Italia a gestire i procedimenti monitori per via telematica.

Nel giugno del 2009 invece viene avviato a valore legale l’invio dei biglietti di cancelleria dando completa applicazione all’art. 51 del D.L. 112/2008 del 25 giugno 2008 che sancisce che, negli uffici giudiziari indicati nei decreti emanati dalla DGSIA (Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati presso il Ministero della Giustizia), le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell’articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell’articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica stabilendo altresì che, il destinatario non dotato di indirizzo elettronico dovesse recarsi in cancelleria per il ritiro.

In pratica, quella che oggi è regola in ogni tribunale d’Italia, a Milano diventò regola sin dal giugno del 2009 con l’estrema felicità per chi, come me, poteva finalmente applicarsi in ciò che aveva sempre sognato e soprattutto mandare il più possibile avanti uno studio a Milano essendo presente sul posto il meno possibile.

Credevo infatti che, poter esercitare la propria professione senza muoversi, potesse essere il sogno di qualsiasi avvocato e, pur essendoci il rammarico di non poter sperimentare ciò che avevo sempre sognato nel Tribunale di casa, mi recai al punto informatico presso il Tribunale di Milano per chiedere informazioni su come iscriversi al punto di accesso e di quali strumenti dotarmi per potermi buttare nel magico mondo del processo civile telematico.

Con grande sorpresa scopro che il sistema telematico si basava, prima del passaggio alla PEC avvenuto nel dicembre del 2011, sulla CPECPT (casella di posta elettronica certificata per il processo telematico) e che il sistema è inaccessibile se il proprio consiglio dell’ordine ha omesso di comunicare al ministero della giustizia l’albo completo di codice fiscale.

Senza questo passaggio infatti risultava impossibile per i punti di accesso iscrivere l’avvocato e assegnarli la propria CPECPT, indispensabile per effettuare depositi e ricevere i propri biglietti di cancelleria.

Capitava dunque di vedere in giro per il Tribunale di Milano cartelli tipo quello che potete osservare in foto che, per chi come me aveva tanta voglia di utilizzarli questi strumenti, rendevano la situazione amara e beffarda.

PCTmilano

Di conseguenza proprio chi dal processo telematico doveva trarne i maggiori vantaggi si trovava in una situazione di vero e proprio “digital divided” che è rimasto tale sino al novembre del 2010, data in cui, grazie ad una sempre più pregnante diffusione del processo civile telematico nei tribunali italiani, gran parte degli ordini italiani hanno inviato al ministero gli albi corretti alimentando il REGINDE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici).

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