Archivio mensile:luglio 2014

Tutti pazzi per la coccardina! Ovvero come ti autentico le copie scaricate dal fascicolo informatico

Analizzando le novità del D.L. 90/2014 avevano accennato della facoltà per gli avvocati telematici di autenticare le copie informatiche presenti nel fascicolo telematico, con esclusione dei provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice e con l’esclusione della copia esecutiva, il cui rilascio, rimane ovviamente prerogativa del cancelliere.

Tale previsione è stata inserita all’interno dell’art. 16bis del D.l. 179/2012 e precisamente al comma 9bis di cui riportiamo il testo integrale: le  copie  informatiche,  anche  per  immagine,  di  atti processuali di parte  e  degli  ausiliari  del  giudice  nonche’  dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti   indicati   nel    presente    articolo, [ovvero civili, di volontaria giurisdizione ed esecutivi]    equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente  tecnico,  il  professionista  delegato,  il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con  modalita’ telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli  atti  e dei provvedimenti di  cui  al  periodo  precedente  ed  attestare  la conformita’ delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine,   estratte   dal    fascicolo    informatico    e    munite dell’attestazione  di  conformita’  a  norma  del   presente   comma, equivalgono  all’originale.  Per  i  duplicati  rimane  fermo  quanto previsto dall’articolo 23-bis, comma 1,  del  decreto  legislativo  7 marzo 2005, n. 82: Le disposizioni .di cui al presente comma  non  si applicano  agli  atti  processuali   che   contengono   provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di  denaro  vincolate all’ordine del giudice.

Nei post precedenti avevo precisato che, tale autentica, non comporta l’onere di pagamento di alcun diritto di copia e avevo suggerito una formuletta per autenticare le copie scaricate da polisweb. Tuttavia, in questo primo mese di applicazione della norma sono stato sommerso da domande relativamente alla reale portata della norma, ed è comprensibile che, una norma così innovativa portasse con se uno strascico di scetticismo, soprattutto se si pensa che la norma stessa è alquanto approssimativa nell’indicare le modalità di autentica.

Il primo problema che mi è stato più volte posto, è l’eventuale applicazione retroattiva della norma, su cui a mio avviso non possono essere sollevati dubbi, non essendo prevista alcuna norma transitoria e nessuna distinzione tra vecchi e nuovi processi. In mancanza di tale specificazione la norma è da intendersi di immediata applicazione anche per i giudizi in corso a patto che, il fascicolo informatico, sia popolato di documenti informatici.

Il secondo problema invece pur nascendo da una problematica tecnica, può portare a pensare a serie conseguenze giuridiche, considerata la possibile difformità tra ciò che è accessibile all’avvocato che accede al fascicolo telematico e l’effettivo documento che si trova nel fascicolo informatico.

Mi riferisco in particolare alla famosa “coccardina” che, per gli assidui frequentatori del blog, è ormai un tormentone che risale ad un anno fa, quando la DGSIA blocco lo scaricamento dei file originali con estensione p7m digitalmente firmati.

Ad oggi dunque vi è una difformità del file visibile via Polisweb rispetto a quello accessibile lato cancelleria e giudice in cui, a differenza del file visibile lato avvocati, è presente la famosa “coccardina” che riporta gli estremi della firma digitale del firmatario. Ripeto però ancora una volta che, quella “coccardina” è solo una interpolazione del file originale, che viene effettuata in fase di controlli automatici del ministero che, tecnicamente, estraggono il file firmato in p7m verificando la firma è apponendo quella “coccardina” per la comodità di chi, lato Tribunale, fruirà di quel file. Purtroppo, al momento in cui si scrive, questa interpolazione per qualche inspiegabile motivo viene effettuata solo nel file visibile dal sistema informatico del Tribunale e non nel file visibile alle parti costituite sul punto d’accesso, che è un semplice pdf estratto dal file p7m.

La procedura a mio avviso è mostruosamente imperfetta soprattutto perchè, ad oggi, il file originale atto.pdf.p7m viene di fatto “segregato” nel fascicolo informatico e reso inaccessibile ad avvocati, magistrati e cancellieri. Le ragioni del blocco, risiedevano nel timore che quel file potesse essere indebitamente utilizzato in violazione della normativa sui diritti di copia.

Ad oggi pertanto l’avvocato che accede al fascicolo informatico può scaricare solo il semplice pdf che, tuttavia, sarà sicuramente firmato poiché, prima di entrare nel fascicolo informatico viene verificato dal controllo automatico del ministero.

Ne consegue che, almeno dal mio punto di vista, quel file contenente un provvedimento del giudice o un atto dell’avvocato, non potrebbe entrare nel fascicolo informatico se non fosse stato firmato digitalmente.

Un secondo problema invece è dato dalla mancata presenza, nel file contenente un provvedimento del giudice, del numero cronologico del provvedimento e della data di pubblicazione che sono tuttavia reperibili nella riga di polisweb associata all’atto.

Sul punto, le soluzioni proposte dai vademecum  e protocolli dei Tribunali, sono molteplici e risolvono tutte il problema correttamente anche se utilizzando percorsi diversi. Un comunicato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, ad esempio, risolve il problema consigliando di utilizzare la copia del provvedimento del magistrato allegata al fascicolo informatico che, a differenza di quella estratta dal punto di accesso, presenta sia la “coccardina” e sia gli estremi del provvedimento.

Condivisibile inoltre, anche la soluzione riportata nel protocollo del Tribunale di Verbania, che suggerisce di utilizzare comunque la copia scaricata dal punto di accesso inserendo gli estremi di pubblicazione del provvedimento nella attestazione di conformità.

Pur ritenendo corrette entrambe le soluzione prediligo la soluzione proposta dal Tribunale di Verbania, più aderente alla lettera dell’art. 16bis comma 9bis laddove la copia è effettivamente estratta a cura dell’avvocato dal fascicolo informatico e non viene utilizzata una copia presente nel biglietto di cancelleria che, tuttavia, proviene anch’essa dal predetto fascicolo, ma senza che vi sia una materiale attività di estrazione da parte dell’avvocato.

In ultimo è opportuno rilevare che leggendo il testo della norma, sembrerebbe non rilevare ai fini della regolarità della attestazione, la presenza o meno di un segno grafico riportante gli estremi della firma digitale dell’avvocato o del magistrato, poiché, la littera legis prescrive che l’avvocato attesti solo la conformità del file estratto, al corrispondente documento estratto da polisweb, che è a sua volta equiparato all’originalissimo.

Via libera dunque alle attestazioni di conformità che, come detto nei precedenti post, potranno essere inserite sulla copia cartacea con sottoscrizione autografa in caso di utilizzo cartaceo, o sulla relata di notifica e/o sull’indice documenti digitalmente firmato in caso di utilizzo digitale.

Quanto all’attestazione da utilizzare si precisa che, numerosi vademecum, blog e siti dei COA ne propongono una e, in assenza di una espressa indicazione da parte della legge, è pacifico che la stessa non sia vincolata ad una particolare forma.

Ripropongo tuttavia la formula di attestazione indicata nel post dedicato al D.L. 90/2014 e vi rinvio al post sulle notifiche a mezzo PEC, ricordandovi di coordinarlo con le novità dello stesso DL 90/2014.

Nicola Gargano

Attestazione di conformità ai sensi dell’art. 16bis comma 9bis D.L. 179/2012

Si produce e/o notifica copia informatica del (indicare tutti gli estremi del provvedimento prodotto o notificato), di cui si attesta la conformità  al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico ai sensi dell’art. 16bis comma 9bis del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 come modificato dall’articolo 52 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014.

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Quando il processo è radiofonico (Podcast della puntata del 6.7.2014 di presi per il web)

La scorsa settimana ho avuto il piacere di intervenire nel corso della trasmissione Presi per il Web in onda su Radio Radicale ogni domenica alle 20, condotta da Marco Scialdone, Marco Perduca, Marco Ciaffone, e Fulvio Sarzana. Titolo della puntata era “La malagiustizia digitale? Miti, bufale e verità” e, oltre a me sono intervenuti Andrea Pontecorvo, Fabrizio Sigillò, e Giuseppe Corasaniti, creando un interessante brainstorming, a distanza di 8 mesi dalla puntata dello scorso ottobre 2013, sullo stato dell’arte del PCT, ad una settimana dal 30 giugno. La puntata si è aperta con l’importante chiarimento di Andrea Pontecorvo circa il presunto blackout dei servizi telematici verificatosi a Roma, sicuramente ingigantito rispetto alla sua reale portata. Il brainstorming telefonico invece si è aperto con le osservazioni di Fabrizio Sigillò su quanto sia importante allo stato attuale conoscere la normativa del PCT piuttosto che interrogarsi su quale firma digitale o quale redattore utilizzare .

Andrea Pontecorvo, ha inoltre evidenziato la necessità di superare le diffidenze verso il PCT cosi come lo si è fatto negli anni passati verso il fax, l’email e la PEC.

Riguardo al mio intervento ho sottolineato le recenti pronunce giurisprudenziali (Trib. di Mantova sentenza n. 98 del 03.06.2014 e Corte di Appello di Bologna 30 maggio 2014) evidenziando i rischi per il cittadino e sottolineando come, l’informatizzazione della giustizia, debba sempre passare per una piena consapevolezza del valore giuridico delle tecnologie informatiche.

Ho sottolineato poi come, nella prima settimana di obbligatorietà, si sia registrata molta confusione tra i colleghi sull’effettiva portata dell’obbligatorietà del deposito telematico degli atti (per i cui chiarimenti vi rimando al mio ultimo post su queste pagine)  e sulla facoltà di notificare in proprio a mezzo PEC

Al fine di non annoiarvi preferisco non dilungarmi oltre nel racconto della puntata segnalandovi il link da cui vi sarà possibile riascoltare la registrazione: http://www.radioradicale.it/scheda/415864/presi-per-il-web

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