Sotto l’albero la possibilità di notificare via PEC senza rischi

Non è un caso che questo post compaia sul blog oggi 16.12.2013 data storica per gli avvocati già abilitati a notificare in proprio ai sensi della legge 53 del 1994, che finalmente potranno definitivamente mettere da parte anche le code presso gli uffici postali.

Tutto ciò grazie all’articolo 1 della legge che prevede espressamente che l’avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell’articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto a norma dell’articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.

La notificazione, come già saprà chi ha seguito il passato il blog, si esegue all’indirizzo di posta elettronica certificata da pubblici elenchi che allo stato sono i seguenti:

–          ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente a regime dal 31.12.2014)

–          INI-PEC (www.inipec.gov.it) (a regime dal 19.12.2013)

–          ReGinDe (http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2.wp)

–          Registro Imprese (http://www.registroimprese.it/ricerca-libera-e-acquisto )

–          Indice PA (http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php)

Come già anticipato nei precedenti post sulla pubblicità di tali elenchi prima del 15.12.2013 sono già sorti numerosi dubbi affrontati da una non unanime giurisprudenza di merito. Ad oggi però, tali dubbi, sono definitivamente dipanati dalla lettera dell’articolo 16 ter del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, che specifica che, a partire dal 15.12.2013, dovranno essere intesi come pubblici ai fini delle notificazioni gli elenchi sopra elencati.

Ma come si effettua una notifica in proprio a mezzo Pec? Anche di questo abbiamo già parlato ma forse può essere utile rinfrescare la memoria ripercorrendo i passaggi principali del procedimento.

In primo luogo è opportuno ricordare che, per eseguire la notifica, non è necessario un redattore atti come per il deposito degli atti telematici ma potremo utilizzare il software di firma presente sul nostro PC o sul nostro dispositivo di firma (se si tratta di business key) e la nostra PEC tramite client o web mail.

L’atto da notificare e la relata di notifica dovranno essere redatti con un elaboratore testi e poi convertiti in formato PDF testuale che allegheremo al messaggio PEC dopo averli firmati digitalmente.

Anche per le notifiche in proprio a mezzo PEC, ai sensi dell’articolo 18 del Dm 44/2011 la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.

Qualora l’atto non dovesse consiste in un documento informatico (ad esempio una copia conforme di una sentenza rilasciata in formato cartaceo), l’avvocato, ai sensi dell’art. 3bis comma 2  provvederà ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all’originale a norma dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

La legge 53 del 94 conferisce all’avvocato la qualifica di pubblico ufficiale anche nel momento in cui attesta la conformità della copia informatica all’originale cartaceo, qualora l’atto da notificare non sia un documento informatico. Tale qualifica è espressamente attribuita dall’articolo 6 che, nella versione aggiornata, prevede che l’avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà poi obbligatoriamente riportare nell’oggetto la dicitura «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994», mentre non sarà necessario riportare alcuna dicitura nel corpo del messaggio, poiché inseriremo l’atto principale, la relata di notifica e l’eventuale procura alle liti, come file allegati firmati digitalmente in formato .p7m e, a mio parere, anche una copia di cortesia degli atti non firmati digitalmente.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 3bis della legge 53 del 1994 La relazione di notificazione dovrà contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;

b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto;

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;

f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo.”

E’ opportuno ricordare poi che all’articolo 8 si aggiunge il comma 4bis che prevede che, alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata, non si applichino le disposizioni relative alla tenuta del registro cronologico, con la logica conseguenza che le notifiche effettuate a mezzo PEC non dovranno essere annotate sullo stesso.

A differenza degli atti telematici la legge prevede che la notifica si perfezioni, per il notificante con la ricevuta di accettazione (cd. RdA), mentre per il destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (cd. RdAC) che, stando alla littera legis, dovrà essere quella completa ovvero contenere il messaggio di posta elettronica e i suoi allegati per intero.

E’ importante inoltre porre l’attenzione sull’esistenza della norma dell’art. 147 c.p.c. che stabilisce che le notificazioni possono farsi dalle ore 7 alle ore 21. E’ evidentemente discutibile se tale norma possa trovare applicazione per le notifiche telematiche, poiché, la ratio della suddetta norma è garantire il rispetto della quiete negli orari destinati al riposo. Tuttavia, a mio prudente avviso, è opportuno tenere presente l’esistenza di tale norma che, seppur desueta, non è stata neanche implicitamente abrogata.

Sarà poi importante conservare le ricevute di presa in carico, consegna e relativi allegati che potranno essere stampate ed esibite in giudizio, preferibilmente in formato elettronico via PCT, allegando ricevuta di pagamento della marca per diritti di notifica da corrispondersi in via telematica. Come per le notifiche a mezzo posta le marche per diritti di notifica dovranno essere così corrisposte :

  • Euro 2,60 per le notifiche fino a due destinatari
  • Euro 7,70 per le notifiche da tre a sei destinatari
  • Euro 12,40 per atti aventi sei o più destinatari.

E’ opportuno rilevare che, attualmente, non è ancora possibile depositare via PCT la PEC, gli allegati e le relative ricevute, non essendo ancora incluso il formato .eml tra i tipi di file consentiti nei depositi telematici che, tuttavia possono essere allegate all’interno di un file .zip (soluzione da me testata con successo e utilizzata per prassi nel foro di Milano).

Resta tuttavia qualche dubbio su quest’ultima soluzione che, seppure tecnicamente corretta, a rigor di norma non pare percorribile, poiché le regole tecniche non consentono di inserire all’interno di file compressi documenti redatti in formati di file non consenti.

Ne consegue che, l’unica soluzione allo stato percorribile, è quella prospettata dall’articolo 9 della legge 53 del 1994 che prescrive che, qualora non fosse possibile depositare il messaggio di posta elettronica certificata i suoi allegati e le ricevute, è comunque possibile depositare copia analogica asseverandone la conformità ai sensi dell’articolo 23 del codice dell’amministrazione digitale, ipotesi che allo stato attuale dovrebbe essere la più frequente. In questo ulteriore caso dunque provvederemo a stampare copia di integrale del messaggio di posta elettronica con i relativi allegati e le due ricevute (RdA e RdAC) allegando in questo caso la marca per diritti di notifica in forma cartacea e non telematica. Non sembrerebbe infatti di carattere perentorio la norma che impone il pagamento dei diritti di notifica in forma telematica.

Per completare questa breve guida vi allego un esempio di relata di notifica a mezzo PEC, nonché di attestazione di conformità ai sensi degli articoli 22 e 23 del CAD. Allego poi le locandine di due eventi in cui sarò presente come relatore domani 17.12.2013 presso il Tribunale di Bari ex sezione distaccata di Rutigliano e mercoledì 18.12.2013 a Napoli presso il Centro Congressi Tiempo – Centro Direzionale is. E5.

Nicola Gargano

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Ad istanza del sig. ______ (CF:______) ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, io sottoscritto avvocato ______ del Foro di _____ (CF: ______), giusta autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di _____ datata ______, rilasciata in data _____, ho notificato ad ogni effetto di legge, copia informatica firmata digitalmente dal sottoscritto avvocato della copia conforme all’originale di______ emessa dal Tribunale di ______ sezione ______ GI dott.______ nel procedimento di cui al n. di _______ di cui si attesta la conformità alla copia conforme all’originale cartacea ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 a:

1)      ______ (CF: ____________), rappresentata e difesa dall’avv. _________ (CF: _______) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. _______ (CF: ______), in Milano, alla via _______ n. _____trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PECAVVOCATO@PEC.IT estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici tenuto presso il ministero della giustizia

Avv. _________

2)      Tizio Spa (P. IVA/CF:_______), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in ______ alla via _______ trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC@PEC.IT estratto dal registro degli indirizzi PEC delle imprese tenuto dal registro delle imprese

Avv. ________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ AI SENSI DELL’ARTICOLO 23 COMMA 1 DEL CAD

 

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1 bis e 6 comma 1 della L.  53/94 e dell’art. 23 comma 1 del  Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta.

 

Bari, 30.10.2013                                                                              Avv. Nicola Gargano

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