Archivio della categoria: Biglietti di cancelleria

Prime riflessioni telematiche sul disegno di legge di stabilità

In genere commentare i disegni di legge non è un bene, ma il disegno di legge di stabilità oggi al vaglio del Senato contiene novità importanti in relazione agli argomenti trattati da questo blog. Prima di esaminare le due novità, come sempre una buona e una cattiva, pongo ai lettori una domanda retorica: quando il processo è telematico i costi si abbassano?

Teoricamente si e, quanto meno lato avvocati, non ho mai smesso di sottolineare questo aspetto. Depositare un atto per via telematica infatti ci consente di risparmiare benzina per raggiungere un tribunale e risparmiare tempo in inutili e lunghe code in cancelleria.

E lato cancelleria invece? In una indagine del ministero della giustizia risalente all’aprile del 2012 (http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/resources/Diffusione_PCT_aprile_2012.pdf) veniva stimato un risparmio di costi delle comunicazioni di cancelleria trasmesse a mezzo ufficiale giudiziario stimabile in 84.000.0000 di euro l’anno riferendosi a tutto il territorio italiano. Numeri che già di per se giustificherebbero una sensibile diminuzione dei costi vivi per l’accesso alla giustizia. Tuttavia, il dato in controtendenza è invece di un aumento progressivo degli importi del contributo unificato.

Se c’era un costo invece che, quantomeno sino ad oggi, si manteneva stabile era proprio la famosa “marca da 8 euro” prevista dall’art 30 del testo unico sulle spese di giustizia che prevede che la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l´assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all´ufficio, in modo forfettizzato.

Dalla lettura testuale sembrerebbe un vero PECcato non aver eliminato questo pagamento forfettizzato, in un un’epoca in cui indennità di trasferta e spese di spedizione sono anacronistiche dal momento che ufficiali giudiziari e postini bussano sempre meno alla porta dei nostri studi sostituiti da una più economica PEC. Purtroppo invece non solo questo “pagamento forfettizzato” non è stato mai eliminato o ridotto ma, nel disegno di legge di stabilità all’esame del Senato, si è pensato di portarlo a ben 25 euro promuovendolo, evidentemente, a vero e proprio balzello.

Fin qui dunque la notizia cattiva ma, fortunatamente, nel disegno di legge di stabilità è contenuta anche una buona notizia (o meglio più che buona neutra!) ovvero la previsione del mancato pagamento dei diritti di copia non autentica per le parti che si costituiscono con modalità telematiche e che con le stesse modalità accedono al fascicolo elettronico.

Tradotto in soldoni, purtroppo non c’è nulla di nuovo, se non il consolidamento di una prassi già in uso presso molti tribunali di non far pagare i diritti di copia sulle copie semplici e la legittimazione del pieno diritto da parte dell’avvocato di scaricare liberamente le copie di atti, provvedimenti del giudice e sentenze da polisweb. Rimane tuttavia ancora aperto il problema di cui abbiamo parlato prima della pausa estiva sulla possibilità di richiedere copie autentiche ed esecutive per via telematica, funzionalità già attiva ma di fatto inapplicata, sia sul portale dei servizi telematici e su alcuni punti di accesso.

E’ auspicabile poi un chiarimento sul requisito della costituzione con modalità telematica poiché, ad oggi, la costituzione per via telematica è possibile solo per il convenuto o per il ricorrente, mentre non è ancora possibile iscrivere a ruolo una causa per via telematica se la stessa viene introitata con citazione. E’ auspicabile dunque che, nel testo di legge definitivo, venga mantenuto solo il secondo requisito onde evitare una ingiustificata disparità di trattamento e una difficile regolamentazione tecnica nell’impostare i permessi di accesso ai dati via punto di accesso.

Via libera dunque ad upload e dowload di tutti gli atti nel fascicolo telematico che si spera diventi sempre più sostituto del fascicolo cartaceo.

Come sempre questo articolo è “to be continued” nel frattempo vi segnalo che questa sera sarò in diretta su Radio Radicale nel corso della trasmissione “Prersi per il web” condotta da Marco Perduca, Fulvio Sarzana e Marco Scialdone per parlare di digitalizzazione della giustizia. Per chi mi volesse ascoltare l’appuntamento è dalle 19 e 45 alle 20.30 sulle frequenze di Radio Radicale. Stay Tunned!!!

Nicola Gargano

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Prefissi e dintorni

 

Si lo so mi sono fatto attendere, ma speravo di poter fornire informazioni più precise circa i prefissi attribuiti ai fascicoli provenienti dalle sezioni distaccate.

Nel frattempo peraltro è apparsa sul portale dei servizi telematici datata  23 settembre 2013 la seguente comunicazione: “Si comunica che – allo scopo di permettere l’individuazione del nuovo numero di Registro Generale (R.G.) con cui i procedimenti pendenti al 14 settembre 2013 presso le Sezioni Distaccate soppresse sono stati riassunti presso il Tribunale accorpante- i sistemi informatici in uso presso le Cancellerie, sono predisposti per consentire l’invio di un biglietto di cancelleria contenente il nuovo numero di R.G. assegnato al procedimento.”

Ad oggi si segnala che, i predetti biglietti di cancelleria non sempre giungono e pertanto propongo ai nostri lettori un aggiornamento dell’elenco dei prefissi specificando che in alcuni sarà sufficiente sommare il vecchio numero di ruolo ai numeri di seguito indicati mentre in altri casi dovrà semplicemente essere aggiunto come prefisso numerico.

Ringrazio tutti gli amici e colleghi che mi stanno aiutando a tenere aggiornato il presente elenco, si ribadisce assolutamente indicativo e non ufficiale, che potete contribuire a mantenere aggiornato tramite commento qui in basso oppure mediante il modulo di contatto del blog

MARCHE

Tribunale di Ancona:

Ex sezione distaccata di Fabriano à 100000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Jesi à200000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Osimo à 300000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Senigallia à 400000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

PUGLIA

Tribunale di Bari:

Ex sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti à  91000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Bitonto à  930000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata ALTAMURA à 92000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata MODUGNO à 94000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata MONOPOLI à 95000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata PUTIGNANO à96000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata RUTIGLIANO à97000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Tribunale di Trani

Ex sezione distaccata di Andriaà  91000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Barletta à  92000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Canosa di Puglia à 93000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Molfetta à 94000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Ruvo di Puglaà 94000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Tribunale di Foggia

Ex sezione distaccata di Cerignola à  91000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Manfredonia à  92000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di San Severo à 92000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Trinitapoli à 94000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Tribunale di Lucera

Ex sezione distaccata di Apricena à 91000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Rodi Garganico à92000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Tribunale di Brindisi

Ex sezione distaccata di Ostuni  à 900 (prefisso da aggiungere al numero rg NO SOMMA)

LOMBARDIA

Tribunale di Monza

Ex sezione distaccata di Desio à 11000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

CAMPANIA

Tribunale di Salerno

Ex sezione distaccata di AMALFI à 10000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)
Ex sezione distaccata di CAVA DE TIRRENIà 40000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)
Ex sezione distaccata di EBOLI à 20000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)
Ex sezione distaccata di MERCATO SAN SEVERINO à 50000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)
Ex sezione distaccata di MONTECORVINO à 30000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)
Ex sezione distaccata di AMALFI à 10000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)
Ex sezione distaccata di CAVA DE TIRRENI à 40000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)
Ex sezione distaccata di EBOLI à 20000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)
Ex sezione distaccata di MERCATO SAN SEVERINO à 50000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)
Ex sezione distaccata di MONTECORVINO à 50000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

 

UMBRIA

Tribunale di Perugia

Ex sezione distaccata di Foligno à 100000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Castello à 200000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Assisi à 300000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Todi à 40000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

EMILIA ROMAGNA

Tribunale di Modena

Ex sezione distaccata di Carpi à20000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Pavullo nel Frignano à30000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Sassuolo à40000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

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Storie di ordinaria cancelleria

A volte capita, in una giornata come tante, di recarsi in Tribunale per la normale attività di udienza e trovarsi a dover improvvisare lezioni di Processo Telematico, non certamente per puro diletto ma solo per poter ottenere una rimessione in termini.

Infatti, qualche settimana fa ho vissuto sulla mia pelle un episodio raccapricciante che poteva costare carissimo.

Telefonata in studio del collega di controparte: “Collega dove sei qui c’è il teste arrivato da Roma per l’udienza”. Risposta della segretaria: “quale udienza? A noi risulta ancora riservata”. Collega di controparte: “ma no é arrivata la PEC con lo scioglimento di riserva, l’ordinanza di ammissione prove é di febbraio e rinviava all’udienza di oggi per l’escussione dei testi”.

Non vi racconto il panico del momento, condito dalla quasi consapevolezza di essere decaduti dalla prova ma con un dubbio sullo sfondo. Possibile che ci sia sfuggito un biglietto di cancelleria in uno studio in cui le PEC vengono lette dai rispettivi avvocati, nonché dalla segretaria, nonché veicolate sulla mail tradizionale e sul punto di acceso?

La segretaria mi chiama trasmettendomi le stesse sensazioni di panico e, la prima cosa che faccio in udienza dopo aver mantenuto il necessario sangue freddo, é recarmi dalla cancelliera e chiedere di mostrarmi le ricevute della PEC che sosteneva di aver inviato.

La cosa che più mi ha colpito sono state proprio le parole della cancelliera. No, non c’è bisogno di controllare c’è la PEC, c’è il processo telematico, il biglietto di cancelleria non può non essere arrivato.

Dopo insistenze varie controlliamo sui terminali della cancelleria e troviamo il provvedimento scansionato. Per la cancelliera continuava ad essere tutto ok ma, quando le ho fatto notare che mancavano completamente le ricevute di accettazione consegna, si è dovuta arrendere all’evidenza. Quella pec, infatti,  non solo non era mai arrivata, ma non era neanche mai partita!

Morale della favola mancavano completamente le ricevute delle PEC ed evidentemente, il collega di controparte, avrà visto il provvedimento su polisweb sognandosi una PEC, mentre per il nostro studio c’è stato quel lieto fine chiamato rimessione in termini.

Inutile dire che ho fatto presente al personale della cancelleria che, per effettuare una comunicazione via PEC, non basta caricare il provvedimento sul SICID e premere il fatidico “bottone” che fa partire la comunicazione, ma occorre verificare le successive ricevute di avvenuta accettazione e consegna.

Quanto a noi avvocati, invece, è opportuno sottolineare, quanto sia frustante non poter controllare attraverso polisweb l’esito delle comunicazioni di cancelleria, con la aberrante conseguenza di non poter verificare la correttezza e la data di una comunicazione.

E’ bene ricordare infatti che laddove i termini processuali decorrano dalla data della comunicazione, gli stessi inizieranno a decorrere dalla data e ora riportata sulla ricevuta di avvenuta consegna della PEC al destinatario. Diventa dunque fondamentale rendere accessibili le predette ricevute agli avvocati, evitando inutili accessi in cancelleria che, peraltro, come nel caso di cui sopra, possono essere visti con diffidenza dal personale di cancelleria.

Nicola Gargano

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Quel fantastico novembre del 2010

E fu così che da quella data il sottoscritto non si è più fermato e ha iniziato a depositare atti con valore legale perlustrando, come sognava di fare ben sei anni prima, ogni meandro di quell’innovazione chiamata processo civile telematico.

Proprio dal quel mese di novembre del 2010 ho iniziato dunque ad analizzare luci ed ombre del processo civile telematico iniziando a raccontare insieme agli amici di Amadir (www.amadir.it) la mia esperienza in convegni organizzati in giro per l’Italia.

Il titolo dei convegni e delle slide è quasi sempre stato “Quando il processo è telematico”, titolo nato dalla voglia di circostanziare, una volta per tutte, il concetto di processo telematico.

Per molti infatti il processo telematico era semplicemente polisweb e, come avete potuto leggere nei post precedenti, per quelli come me, cresciuti nei Tribunali di serie B, il processo telematico si è limitato ad essere per tanti anni la semplice possibilità di accedere in modalità asincrona ai registri di cancelleria.

Il processo telematico però in una definizione liberamente tratta da Wikipedia è: “…parte integrante del piano di e-Government della giustizia civile italiana. Il PCT nasce quando l’Unione Europea minaccia sanzioni all’Italia per la lentezza dei processi. Lo scopo del processo civile telematico è di definire gli strumenti informatici, le regole e le procedure di diritto necessari ad informatizzare il processo civile…” (http://it.wikipedia.org/wiki/Processo_civile_telematico )

Personalmente mi sento di concordare con la definizione di wikipedia poiché lascia l’idea di quello che il processo telematico attualmente è, ovvero un grosso cantiere in continuo divenire di cui gradualmente vengono aperti dei pezzi.

Oggi, nei Tribunali più telematici d’Italia, il processo telematico è trasmettere ogni atto del processo per via telematica anche se, a parere di chi scrive si può e si dovrà fare molto di più.

Per citare alcune delle implementazioni attualmente mancanti vi è per esempio la possibilità di richiedere copie conformi direttamente in forma telematica pronte per essere notificate a mezzo PEC, mediante la facoltà concessa agli avvocati di notificare in proprio, oppure per essere inoltrate direttamente a mezzo PEC agli uffici UNEP che dovranno essere progressivamente informatizzati.

Una contestualizzazione del Processo Telematico ho provato poi a fornirla, insieme all’amico Paolo Della Costanza di Giuffrè informatica, nella guida pratica al processo telematico pubblicata nel mese di aprile 2013 nella collana officina del diritto edita da Giuffrè. (http://www.giuffre.it/it-IT/products/152050.html)

Tuttavia, in una materia così in divenire mi sono reso conto che, il lavoro di cui ho parlato nelle precedenti righe, può solo essere una base da cui partire per sviluppare ulteriori argomenti che ci consentiranno di servirci al meglio di questo grosso cantiere chiamato PCT raccontando oltre alle novità legislative e giurisprudenziali, le prassi e le storie dei vari tribunali d’Italia.

In ultimo prima di iniziare il nostro viaggio ringrazio l’amico Massimiliano Ponchio per avermi spinto a realizzare questo blog con la speranza ancora una volta che, quanti più colleghi possibili, possano usufruire presto del PCT, capendo una volta per tutte che per depositare un atto telematico non bisogna certo essere ingegneri informatici e che, i sacrifici svolti per imparare, ci risparmieranno code all’esterno delle cancellerie e fastidiose trasferte.

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Milano e il digital divide del processo civile

…Milano infatti dopo aver sperimentato l’invio telematico dei ricorsi per decreto ingiuntivo diventa, nel dicembre del 2006, uno dei primi Tribunali d’Italia a gestire i procedimenti monitori per via telematica.

Nel giugno del 2009 invece viene avviato a valore legale l’invio dei biglietti di cancelleria dando completa applicazione all’art. 51 del D.L. 112/2008 del 25 giugno 2008 che sancisce che, negli uffici giudiziari indicati nei decreti emanati dalla DGSIA (Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati presso il Ministero della Giustizia), le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell’articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell’articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica stabilendo altresì che, il destinatario non dotato di indirizzo elettronico dovesse recarsi in cancelleria per il ritiro.

In pratica, quella che oggi è regola in ogni tribunale d’Italia, a Milano diventò regola sin dal giugno del 2009 con l’estrema felicità per chi, come me, poteva finalmente applicarsi in ciò che aveva sempre sognato e soprattutto mandare il più possibile avanti uno studio a Milano essendo presente sul posto il meno possibile.

Credevo infatti che, poter esercitare la propria professione senza muoversi, potesse essere il sogno di qualsiasi avvocato e, pur essendoci il rammarico di non poter sperimentare ciò che avevo sempre sognato nel Tribunale di casa, mi recai al punto informatico presso il Tribunale di Milano per chiedere informazioni su come iscriversi al punto di accesso e di quali strumenti dotarmi per potermi buttare nel magico mondo del processo civile telematico.

Con grande sorpresa scopro che il sistema telematico si basava, prima del passaggio alla PEC avvenuto nel dicembre del 2011, sulla CPECPT (casella di posta elettronica certificata per il processo telematico) e che il sistema è inaccessibile se il proprio consiglio dell’ordine ha omesso di comunicare al ministero della giustizia l’albo completo di codice fiscale.

Senza questo passaggio infatti risultava impossibile per i punti di accesso iscrivere l’avvocato e assegnarli la propria CPECPT, indispensabile per effettuare depositi e ricevere i propri biglietti di cancelleria.

Capitava dunque di vedere in giro per il Tribunale di Milano cartelli tipo quello che potete osservare in foto che, per chi come me aveva tanta voglia di utilizzarli questi strumenti, rendevano la situazione amara e beffarda.

PCTmilano

Di conseguenza proprio chi dal processo telematico doveva trarne i maggiori vantaggi si trovava in una situazione di vero e proprio “digital divided” che è rimasto tale sino al novembre del 2010, data in cui, grazie ad una sempre più pregnante diffusione del processo civile telematico nei tribunali italiani, gran parte degli ordini italiani hanno inviato al ministero gli albi corretti alimentando il REGINDE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici).

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Prima del Quando il Perché

Di blog ce ne sono tanti di ogni genere e, di blog giuridici, ancora tanti forse troppi. E’ quindi inevitabile chiedersi il perché ogni volta che ne nasce uno.

Probabilmente neanche l’idea di un blog sul processo telematico è nuova anzi, in un momento del genere, in cui concretamente il 100% dei biglietti di cancelleria dei Tribunali civili italiani viaggia tramite un piccione viaggiatore di nome PEC, in cui  in buona parte dei Tribunali italiani si possono inviare con pieno valore legale gli atti di causa per via telematica, in cui c’è grande fermento per la possibilità conferita agli avvocati di notificare direttamente a mezzo PEC, forse un ennesimo blog sul Processo Telematico può sembrare un cavalcare l’onda di un innovazione che avanza inesorabile.

Ma se devo rispondere alla domanda iniziale, e quindi al perché di un ennesimo blog sul PCT, mi tocca rispondere ai miei lettori con un’altra domanda, ovvero siamo veramente consapevoli di quest’innovazione? Siamo veramente in grado di rispondere “SI” alla domanda siamo pronti?

La domanda è ovviamente retorica e la risposta che percepisco ogni giorno nelle aule di giustizia è “No”, tuttavia ne sento puntualmente una diversa nei convegni sul processo telematico a cui mi capita di assistere sia come relatore che come spettatore.

E’ evidente che c’è qualcosa di storto e quindi un ennesimo blog sul processo telematico probabilmente serve come il pane per gli affamati, affamati di un innovazione di cui si parla sempre di più ma che per molti sembra lontana anni luce.

Se però a parlare è la legge l‘articolo 16-bis del D.L. n. 179/2012, convertito con la legge 221/2012 leggeremo che, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Tornando alla prima domanda dunque la risposta non può che diventare si e, la mia dichiarazione di intenti di questo blog è di far si che tutti miei colleghi il 30 giugno del 2014 alla domanda siete pronti possano rispondere con un SI con la S e la I maiuscola.

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