PCT: Processo Civile Traballante! PECcato!

Come sapete pur ritenendomi un Fan sfegatato del processo civile telematico non ho mai mancato di sottolineare anche in maniera pesante le sue incongruenze e mal funzionamenti, situazioni denunciate spesso sulle pagine di questo blog ed in particolare nel processo al processo telematico pubblicato su queste pagine qualche mese fa.

La domanda che mi sono posto allora fu sostanzialmente una. Quanti sono gli avvocati telematici in Italia? Secondo le statistiche ministeriali nell’ottobre 2014 gli avvocati che hanno depositato almeno un atto in via telematica sono stati poco più di 65.000. Un numero decisamente inferiore a quello totale degli avvocati in Italia che supera al momento le 250.000 unità. Sicuramente non tutti i 250.000, sono avvocati civilisti ma sicuramente, considerando che i dati qui riportati si riferiscono al 2012 e che il numero degli avvocati è in costante aumento, possiamo immaginare che almeno 200.000 avvocati dal 31 dicembre 2015 sono obbligati a depositare telematicamente i propri atti. Parliamo dunque di un numero di depositi telematici che in pochi mesi si è quantomeno triplicato se non addirittura quadruplicato.

Ebbene la domanda che mi pongo da molti mesi è sempre la stessa. Le infrastrutture ministeriali reggeranno?

La risposta a queste domande è aimè stata scritta in questi mesi sulle pagine di questo blog. Su queste pagine infatti segnalai la notizia del blocco del gestore PEC del ministero lo scorso 27.11.2014. Un blocco che fortunatamente causò il danno di termini persi come ci si poteva attendere e, salvo un ingente spavento per quegli avvocati che si sono visti recapitare la propria ricevuta di avvenuta consegna oltre il termine della scadenza, non vi sono stati particolari problemi poiché, nonostante abbia messo a disposizione di tutti i miei lettori una istanza di rimessione in termini pronta all’uso, tutto fu messo prontamente a tacere.

Le cancellerie infatti retrodatarono tutti i depositi telematici alla data della ricevuta di accettazione salvando ogni termine e rendendo di fatto impossibile a chiunque di conoscere la reale entità di quanto accaduto.

In ogni caso quel maledetto 27 novembre 2014 un comunicato comparso sul Portale dei Servizi Telematici rese noto l’accaduto, tranquillizzando nei limiti del possibile gli avvocati che in quella data scelsero di essere telematici.

Dal 31 dicembre 2014 però essere telematici non è più una scelta e, a quanto pare quel campanello di allarme (o meglio quella sirena) scattata lo scorso novembre, non è servita ad evitare un nuovo disastro questa volta annunciato.

Mi riferisco infatti allo sfratto esecutivo che ha costretto il ministero a trovare in fretta e furia una nuova allocazione a dei server, non dei server qualsiasi, bensì i server che gestiscono tutto il flusso di posta elettronica certificata del processo civile telematico in Italia.

Non vi nascondo infatti che, quando ho letto quella comunicazione del ministero proprio mentre ero seduto al tavolo dei relatori in un convegno sul PCT, la prima cosa che speravo di vedere era un telone in fondo alla sala con su scritto: “siete su scherzi a parte”. La seconda invece è stata: “ok prendiamo il lato positivo viva la trasparenza e chissà che non sia solo una comunicazione fatta in via prudenziale”. In effetti sia per esperienza personale e sia per quanto appreso da colleghi, i depositi effettuati nel weekend sono filati lisci e non vi era alcun presagio di quello che sarebbe stato il “lunedì nero del processo telematico”.

Ieri infatti il telefono mio e di tutti gli amici che si occupano di PCT sono diventati roventi e la domanda era sempre la stessa: “perché non arriva la ricevuta di consegna?”. Difficile rispondere a questa domanda se collegandosi su http://pst.giustizia.it/ l’ultima news pubblicata prometteva un ripristino della situazione entro le ore 8 del 19.1.2015, orario invece in cui è iniziata l’apocalisse.

E’ successo di nuovo ci siamo detti! E’ successo di nuovo e, questa volta, non si possono fare depositi di carta, a meno che non si ricorra all’ottavo comma dell’art. 16 bis ovvero “fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.”

Purtroppo le tempistiche dell’anomalia hanno impedito l’emanazione di decreti presidenziali ai sensi del predetto comma, fatto salvo il decreto presidenziale del tribunale di Torino http://www.tribunale.torino.giustizia.it/FileTribunali/70/Sito/Comunicazioni%20importanti/Problematiche%20relative%20al%20PCT.pdf (Si ringrazia l’avv. Giuseppe Vitrani per la segnalazione)

Che fare allora? In assenza di comunicazioni ufficiali non possiamo che affidarci alla cara vecchia istanza di rimessione in termini o alla bacchetta magica delle cancellerie che, come mi segnala l’amico e collega Francesco Minazzi, stanno accettando i depositi retrodatandoli alla data e ora della RdA (ricevuta di accettazione).

Nel frattempo per essere ancora più tranquilli non possiamo poi che rimetterci al consiglio degli avvocati telematici di Napoli ovvero di depositare non troppo sotto la scadenza, anche in considerazione della circostanza che i disservizi sono ancora in corso e, nella mia personale esperienza ho ricevuto la ricevuta di consegna di un deposito effettuato presso il Tribunale di Monza dopo quasi un’ora dall’accettazione.

De iure condendo invece non posso che auspicarmi un intervento legislativo che sposti il momento perfezionativo del deposito alla data e ora di ricezione della ricevuta di accettazione, come già auspicato su queste pagine in tempi non sospetti, nel frattempo posso solo riproporvi l’istanza di rimessione in termini:

T R I B U N A L E   D I  ______

RG:______ – G.I. _______  – Udienza ________

Istanza di rimessione in termini ex art. 153, Co. 2, C.p.c.

____________________, rappresentato e difeso dall’avv.___________ (C.F. ____________)

c o n t r o

_____________, con l’Avv. _________

 

P r e m e s s o

 

–          che l’istante in data____ depositava per via telematica la memoria_______ ottenendo la ricevuta di avvenuta accettazione in data___ alle ore ____ (cfr. all. 1 memoria e 2 ricevuta di accettazione)

–          Che l’istante non si vedeva recapitare la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC ministeriale per un  malfunzionamento del gestore PEC del Ministero

–          Che pur non perfezionandosi il deposito ai sensi dell’art. 16 bis settimo comma del D.l. 179 del 2012, deve ritenersi che il malfunzionamento non può imputarsi alla parte istante.

–          Che, in ogni caso la ricevuta di accettazione generata dal gestore PEC dell’istante, generata in un momento antecedente al termine della scadenza, è idonea a provare l’avvenuto invio dell’atto entro i termini.

–          Che nessuna colpa può essere addebitata all’odierno istante circa il mancato rilascio della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del ministero giustizia, il cui malfunzionamento non è stato neppure segnalato  rendendo impossibile l’eventuale deposito in forma cartacea.

–          Che, ai sensi del secondo comma dell’art. 153 del codice di procedura civile ovvero, la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.

Tutto ciò premesso, l’istante, ut supra rappresentato e difeso,

C H I E D E

Che l’Ill.mo Giudice adito, accertata la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità al caso di specie dell’art. 153 c.p.c., co. 2, voglia, previo ogni opportuno provvedimento e declaratoria, disponga la rimessione in termini per il deposito della _______ nel procedimento RG ________ ritenendo valido e tempestivo il deposito effettuato in data___ alle ore____

All.ti:

1)      Comparsa_____

2)      Ricevuta di accettazione rilasciata in data___ alle ore____

con osservanza

Data,_________________                                Avv. ___________

to be continued…

Nicola Gargano

Commenta questo articolo