Archivio della categoria: Processo Telematico

Quando il processo è imprevedibile ma almeno non bloccato

nientepanicoNiente panico! E’ il primo suggerimento che posso dare ai colleghi che in queste ore fanno i conti con un imprevisto blocco del portale dei servizi telematici, probabilmente dovuto agli aggiornamenti applicati in queste ore e che ci consentiranno di consultare dal portale dei servizi telematici anche i registri della Suprema Corte di Cassazione.

pstinterruzione

Mi rendo anche conto che il panico alla lettura di un avviso del genere collegandosi al portale dei servizi telematici si impadronirà di voi ma, la prova in tempo reale effettuata dal sottoscritto, vi farà capire che le uniche conseguenze del blocco sono l’impossibilità di consultare i propri fascicoli dal PST e dai punti di accesso e ritardi nella ricezione degli esiti dei controlli automatici dei nostri depositi.

Come potete vedere però è tutto regolare nella ricezione delle prime due ricevute ed in particolare di quella di consegna che, com’è ormai noto conferisce valore di depositato ai nostri invii telematici.

depositiregolari

E se proprio non riuscissimo a depositare? Potremo essere rimessi in termini? I precedenti come l’ordinanza del Tribunale di Milano del 12.1.2016 ci dicono di si, ma come si diceva nelle migliori trasmissioni televisive: Mi raccomando non fatelo a casa!

Nel nostro caso quindi il deposito dovrà sempre essere tentato e, se proprio il nostro redattore ci costringe a collegarci al punto di accesso, cerchiamo di forzarlo creando manualmente il fascicolo (se il redattore lo consente) o iniziamo a pensare ad un software alternativo ricordando la prima regola del PCT come diceva la pubblicità di un famoso gelato è: Two is megl’ che One!

To be continued

Nicola Gargano

Commenta questo articolo

Vademecum sul PCT

Segnalo che alla pagina http://www.ordineavvocati.bari.it/default.asp?idlingua=1&idContenuto=3196 ho provveduto ad aggiornare tutti i vademecum sul PCT esistenti, che sostituiscono anche i precedenti già pubblicati su questa pagina. Ai vecchi vademecum si sono aggiunti e se ne aggiungeranno dei nuovi grazie al fondamentale apporto della Commissione Informativa dell’Ordine degli Avvocati di Bari.

Sempre a proposito di vademecum segnalo il lavoro del Centro Studi Processo Telematico sulle attestazioni di conformità dopo la legge 132/2015 e le specifiche tecniche del 28.12.2015 http://cspt.pro/component/attachments/download/21.html

to be continued…

Nicola Gargano

Commenta questo articolo

Conversione in legge dl 83/2015 una rassegna per orientarsi tra le novità

All’indomani della legge di conversione allego i link per orientarsi tra le principali novità.

In tema di PCT, come avevamo avuto modo di anticipare qualche settimana fa in un breve flash , la novità più rilevante riguarda le attestazioni di conformità relative a copie informatiche che, sino all’emanazione di nuove specifiche tecniche non potranno essere apposte su documento informatico separato con queste conseguenze:

1) Per le notifiche in proprio a mezzo PEC di atti estratti dal fascicolo informatico utilizzare solo i duplicati informatici di cui non è necessario attestare la conformità per la cui notifica si rimanda alla seguente guida da me predisposta e pubblicata sul sito web del Centro Studi Processo Telematico.  Per approfondimenti invece sul duplicato informatico nel processo civile telematico segnalo l’ottimo articolo dell’amico e collega Francesco Minazzi

2) In attesa dell’emanazione delle nuove specifiche tecniche non è possibile notificare a mezzo PEC atti formati in origine su supporto cartaceo

3) Nulla cambia per la notifica in proprio a mezzo PEC di atti parte (ad es. citazione) formati su supporto informatico in PDF nativo e firmati digitalmente (Ai sensi dell’art. 83 c.p.c. il mandato non necessita di attestazione di conformità che solo in questo caso è assolta dalla sola apposizione della firma digitale)

4) In tutti i casi diversi dalla notifica a mezzo PEC, come ad esempio il deposito telematico di una copia informatica di atto estratto da fascicolo informatico o atto formato in origine su supporto analogico, si dovrà apporre l’attestazione di conformità sul documento stesso

5) nulla cambia se la copia informatica viene riprodotta su supporto cartaceo in quest’ultimo caso ai sensi dell’articolo 16undecies l’attestazione potrà essere apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che   sia   pero’   congiunto materialmente alla medesima.
Si potrà dunque redigere l’attestazione su foglio separto e pinzarlo alla copia.

Per approfondire invece le altre novità in tema di PCT si rimanda al mio contributo su Diritto e Giustizia

Per approfondire tutte le altre novità introdotte dalla legge di conversione si rimanda  alla tabella sinottica preparata dagli amici e colleghi Carla Secchieri e Fabrizio Sigillò sul sito web del Centro Studi Processo Telematico.

To be continued…

Nicola Gargano

 

Commenta questo articolo

Quando il decreto è convertito: Le novità in tema di attestazione di conformità

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 132 del 6.8.2015, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, a breve pubblicherò un approfondimento sulle novità in materia di PCT, nell’attesa focalizzo l’attenzione sulla modifica del terzo comma dell’articolo 16 undecies che riguardo alle copie informatiche dispone “l’attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia; se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.”
ATTENZIONE: al momento in cui si scrive le suddette specifiche tecniche non sono state emanate.

In attesa di dette specifiche, sarà dunque necessario attestare la conformità delle copie informatiche esclusivamente all’interno del documento informatico.
Tuttavia, poiché per espressa previsione del terzo comma le copie destinate alla notifica a mezzo PEC dovranno essere munite di attestazione contenuta nella relata di notifica, – sino all’emanazione delle specifiche -, non sarà possibile notificare a mezzo PEC copie informatiche di documenti formati in origine su supporto cartaceo (ad es. copia conforme o copia esecutiva cartacea rilasciata dalla cancelleria), potendosi però procedere alla notifica di atti e provvedimenti estratti dal fascicolo informatico, avendo cura di estrarre non più la copia informatica, ma il duplicato informatico per i quali il comma 9bis dell’art. 16bis del dl 179/12, non prevede alcuna necessità di apporre attestazioni, essendo equivalente per sua natura all’originale vero e proprio poiché provvisto di firma digitale del depositante e non della sua riproduzione grafica (cd. coccardina).

Immagine

In tutti i casi diversi dalla notifica a mezzo PEC, come ad esempio il deposito telematico di una copia informatica di atto estratto da fascicolo informatico o atto formato in origine su supporto analogico, si dovrà apporre l’attestazione di conformità sul documento stesso utilizzando l’apposita funzionalità di modifica dei pdf contenuta nell’ultima versione di Adobe Pdf Reader oppure utilizzando un qualsiasi programma che consenta di modificare i pdf . La procedura potrà essere agevolmente compiuta installando sul proprio computer l’ultima versione di Adobe PDF Reader (XI). Dopo aver scansionato il documento (prestando attenzione che il vostro scanner non generi un PDF protetto) cliccare su aggiungi testo e aggiungere l’attestazione: Si attesta la conformità della presente copia informatica all’originale analogico ai sensi degli articoli (16-decies se si tratta di asseverazione di conformità di atto notificato o 16bis co. 2 se si tratta di attestazione di conformità nelle procedure esecutive) e 16 -undecies del d.l. 179 del 2012. In quest’ultimo caso sarà assolutamente indispensabile apporre la propria firma digitale sugli allegati dopo averli allegati all’interno del redattore. Rimane poi la terza via del rudimentale metodo, utilizzabile però solo per attestare la conformità di documenti formati in origine su supporto cartaceo, che consiste nello scansionare il documento insieme all’attestazione di conformità (che non dovrà essere firmata con firma autografa) in modo da ottenere un unico pdf su cui apporre successivamente la firma digitale.

attestazione

In breve, in attesa della pubblicazione delle nuove specifiche tecniche:

1) Per le notifiche in proprio a mezzo PEC di atti estratti dal fascicolo informatico utilizzare solo i duplicati informatici di cui non è necessario attestare la conformità

2) In attesa dell’emanazione delle nuove specifiche tecniche non è possibile notificare a mezzo PEC atti formati in origine su supporto cartaceo

3) Nulla cambia per la notifica in proprio a mezzo PEC di atti parte (ad es. citazione) formati su supporto informatico in PDF nativo e firmati digitalmente (Ai sensi dell’art. 83 c.p.c. il mandato non necessita di attestazione di conformità che solo in questo caso è assolta dalla sola apposizione della firma digitale)

4) In tutti i casi diversi dalla notifica a mezzo PEC, come ad esempio il deposito telematico di una copia informatica di atto estratto da fascicolo informatico o atto formato in origine su supporto analogico, si dovrà apporre l’attestazione di conformità sul documento stesso

To be continued…

Nicola Gargano

Commenta questo articolo

30 giugno un anno dopo: L’obbligatorietà del deposito telematico in corte di Appello, Varie ed eventuali

E’ passato il primo anno di obbligatorietà e al primo compliPCT, arriva già una miniriformina contenuta del D.l. n. 83/2015 pubblicato lo scorso sabato 27.6.2015, con le novità in ordine al deposito facoltativo degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio, esteso anche a quei Tribunali e Corti di Appello privi di decreto DGSIA, nonchè qualche novità in tema di attestazioni di conformità. A differenza di un anno fa non vi è stata nessuna proroga relativamente all’obbligatorietà del deposito telematico degli atti endoprocessuali presso le Corti di Appello che è operativa fin da oggi con facoltà per il deposito telematico dell’atto introduttivo e di costituzione in giudizio. Slitta invece al primo Gennaio 2016 l’obbligatorietà del processo civile telematico nel processo amministrativo.

Per ogni approfondimento sulle novità del processo civile telematico contenute nel D.l. 83/2015 vi rimando alla lettura dell’articolo da me pubblicato su diritto e giustizia:

http://www.dirittoegiustizia.it/news/8/0000074353/Novita_nel_processo_civile_telematico_via_libera_al_deposito_telematico_degli_atti_introduttivi.html

Mentre per una panoramica completa di tutte le novità introdotte dal D.l. 83/2015 nel processo esecutivo e fallimentare vi segnalo che sul sito web del Centro Studi Processo Telematico è stata pubblicata una tavola sinottica a cura degli Avvocati Fabrizio Sigillò e Carla Secchieri

http://www.cspt.pro/pubblicazioni/30-d-l-83-2015-tavola-sinottica-delle-modifiche-afferenti-le-disposizioni-in-materia-di-esecuzioni-e-processo-civile-telematico.html

Commenta questo articolo

Quando scadono i certificati (del Tribunale)

Esattamente come per i nostri certificati di firma anche i certificati degli uffici giudiziari scadono e, poichè le buste telematiche che inviamo vengono cifrate con la chiave pubblica del Tribunale di destinazione, è opportuno mantenere aggiornati i certificati degli uffici anche sul nostro redattore atti che, in presenza di un certificato scaduto non potrà chiudere la busta telematica.
L’operazione da compiere è semplicissima e sarà sufficiente trovare nel proprio redattore il menu aggiorna certificati. Si segnala che il menù potrebbe non essere presente in tutti i redattori ed in particolare sui redattori cloud potrebbe non essere necessario effettuare questa operazione in quanto i certificati rimangono automaticamente aggiornati.
Nicola Gargano
Commenta questo articolo

Vademecum PCT aggiornato alle notifiche a mezzo PEC e iscrizione a ruolo nelle procedure esecutive

Vi avevo promesso un uovo di pasqua virtuale con tanto di sorpesa e, al rientro da questo breve ponte pasquale, ho deciso di tener fede alle promesse. Di seguito trovate infatti il link per scaricare una versione aggiornata del vademecum sul PCT arrichito da una sezione di domande e risposte ai dubbi più comuni oltre ai vademecum sulle notifiche a mezzo PEC e iscrizione a ruolo delle procedure esecutive.

Vademecum PCT aggaprile2015

To be continued…

Nicola Gargano

Commenta questo articolo

Quando il processo è esecutivo! Manuale di sopravvivenza al 31 marzo 2015

Ci siamo! Da oggi 31 marzo 2015 per i pignoramenti post dl 132/14 ovvero quelli iniziati dopo l’11 dicembre 2014 sarà obbligatoria l’iscrizione a ruolo telematica. Nei post più datati avevamo provato a stilare qualche piccola indicazione pratica per l’iscrizione a ruolo telematica delle procedure esecutive ad uso di coloro che, esercitando in Tribunali già muniti di decreto DGSIA nelle procedure esecutive, desiderassero procedere con l’iscrizione a ruolo telematica.

Da oggi invece è obbligatorio iscrivere a ruolo telematicamente la procedura esecutiva nei rigorosi termini imposti dai riformati articoli 518, 543 e 557 c.p.c. ovvero, a pena di decadenza, entro 15 giorni (in fase di conversione sono aumentati da 10 a 15) per le espropriazioni mobiliari ed immobiliari e 30 giorni per i pignoramenti presso terzi, calcolati a partire dalla data di restituzione al creditore del verbale o atto di pignoramento, titolo esecutivo e precetto. Diverso invece il termine previsto dal 521bis c.p.c. per il nuovo pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi il cui termine decadenziale di 30 giorni per l’iscrizione a ruolo decorre dalla comunicazione dell’istituto vendite giudiziarie di presa in consegna del veicolo inviata a mezzo PEC al creditore pignorante.

Ma come si effettua l’iscrizione a ruolo telematica? Il creditore procedente dovrà depositare telematicamente come atto principale, la nota di iscrizione a ruolo che dovrà contenere, ai sensi dell’art. 159bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, l’indicazione delle  parti,  nonchè  le  generalità  e  il  codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la  causa  a  ruolo, del difensore, della cosa o del  bene  oggetto  di  pignoramento.  Si prevede inoltre che, il Ministro della Giustizia, con  proprio  decreto  avente  natura  non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.

A tal proposito si rende noto che, con Decreto Ministeriale del 19 marzo 2015, pubblicato in gazzetta ufficiale in data 23.3.2015 ( decreto che tenendo conto dei 15 gg di vacatio legis entrerà in vigore martedì 7 aprile 2015), si stabilisce che la nota di iscrizione a ruolo deve contenere oltre ai dati indicati nell’articolo 159bis delle disposizioni di attuazione i seguenti dati obbligatori:

Importo e data di notifica del precetto; Cognome e nome o ragione sociale e categoria, Codice fiscale o partita iva (se persona giuridica) del creditore; Cognome, Nome e Codice Fiscale del difensore della parte che iscrive a ruolo; Cognome, nome o ragione sociale e categoria, codice fiscale o partita iva (se persona giuridica) del debitore; Descrizione del Titolo esecutivo e Nome e Cognome e/o ragione sociale del creditore (l’abbiamo già scritto direte voi, ma il decreto lo riporta due volte, la seconda volta riferendosi al titolo esecutivo rispondo io).

Inoltre a seconda del tipo di procedura sarà necessario inserire i seguenti ulteriori dati:

Per le procedure di esecuzione forzata su beni immobili:

Data di notifica atto di pignoramento; Dati identificativi del bene immobile: Indirizzo; Descrizione del bene; Tipo di catasto (Urbano/Terreni); Classe/tipologia (A1,A2, ecc.); Identificazione: Sezione, Foglio, particella, subalterno, Graffato (specificando se dati di catasto o denuncia di accatastamento).

Se trattasi di bene immobile sito in Comune ove vige il sistema tavolare: Comune catastale o censuario; numero di partita tavolare (specificando se informatizzata o cartacea). Per i beni siti nei comuni della provincia Autonoma di Bolzano è obbligatoria l’indicazione della particella fondiaria o della particella edilizia e della particella materiale;

Diritti sul bene immobile: Parte (identificazione del debitore), Bene (da scegliere tra quelli già indicati perché sottoposti a pignoramento), o Unità negoziale, diritto (proprietà, abitazione, usufrutto, dell’enfiteuta ecc.), Frazione (xx su xxx).

Per le procedure di espropriazione mobiliare presso il debitore:

Dati identificativi dell’eventuale Custode: Cognome, nome, Codice Fiscale; Tipologia del bene (secondo la classificazione già presente in SIECIC, quella dunque che vi verrà proposta dal vostro software redattore)

Per le procedure di espropriazione mobiliare presso terzi: Data udienza in citazione; Dati identificativi del terzo pignorato, ovvero, Cognome, nome, codice fiscale, (denominazione e categoria se persona giuridica); Dati identificativi del Custode: Cognome, nome, Codice Fiscale; Tipologia del bene.

Il decreto prevede poi che, qualora si verta in ipotesi di conversione di sequestro in pignoramento, oltre ai dati relativi a ciascun tipo di esecuzione, andranno inseriti i seguenti dati: Tribunale che ha emesso la sentenza o del diverso provvedimento su cui si fonda l’istanza di conversione; numero del provvedimento; data provvedimento; importo del credito.

La nota di iscrizione a ruolo di regola dovrebbe essere generata in automatico dal proprio software redattore atti in formato pdf testuale (dopo aver compilato puntualmente tutti i dati richiesti, che andranno a popolare anche il file datiatto.xml) ed essere inserita come atto principale della busta telematica. Si consiglia a tal proposito di aggiornare il proprio software redattore atti all’ultima versione disponibile prima di effettuare i depositi poiché, proprio in virtù di queste ultime novità, le tipologie di atti previste per i pignoramenti sono state aggiornate prevedendo il tipo atto chiamato “Atto di pignoramento” o “Iscrizione a ruolo pignoramento”.

Ad ogni buon conto un ulteriore consiglio è quello di verificare se, la nota di iscrizione a ruolo prodotta dal vostro redattore contiene tutti i dati previsti dal DM del 19 marzo 2015 consigliandovi in alternativa di utilizzare il modello proposto qui: nuova nota iscrizione a ruolo nelle procedure esecutive

Dopo aver inserito la nota di iscrizione a ruolo come atto principale dovranno essere inseriti come allegati in formato pdf immagine, le copie conformi degli atti restituiti dall’ufficiale giudiziario e precisamente titolo esecutivo, precetto e verbale di pignoramento o atto di pignoramento, avendo cura di preparare un file per ogni atto. La nota di trascrizione potrà essere allegata in un momento successivo all’iscrizione nel caso previsto dall’articolo 555 ultimo  comma,  e quindi con deposito telematico autonomo non appena  verrà restituita dal  conservatore  dei  registri immobiliari.

Ma come si attesta la conformità di titolo esecutivo, precetto, nota di trascrizione e atto o verbale di pignoramento?

Sul punto, occorre tener presente che, sul territorio nazionale, esistono numerose prassi operative tutte a mio avviso valide e che potrete scegliere in base alla semplicità dell’una o dell’altra procedura o in base alla prassi locale del vostro foro.

 1) Attestazione di conformità apposta su atto separato:

Questa prima ipotesi molto diffusa nei primi mesi di applicazione del nuovo rito esecutivo consiste nell’apporre l’attestazione di conformità su una separata nota di deposito, redatta in formato pdf testuale, che potremo allegare come allegato semplice alla nostra busta telematica. Il vantaggio di tale procedura può essere quello di redigere un’unica attestazione di conformità con lo svantaggio però di dover applicare, quantomeno prudenzialmente, la normativa di cui al DPCM 13/11/2014 n.78954, pubblicato in  Gazzetta Uff. Del 12/01/2015 n.8 e di inserire quindi l’impronta (hash) e il riferimento temporale per ogni documento di cui si attesta la conformità. (l’impronta e il riferimento temporale di ogni singolo atto scansionato potranno essere calcolate utilizzando le utilità gratuite presenti ai seguenti link: http://www.sala.it/generatore-impronta-sha-256/ ; http://apps.dirittopratico.it/impronta.html , oppure utilizzare ai soli fini del calcolo dell’hash il programma gratuito per redigere la relata di notifica telematica scaricabile dal sito http://www.agenziagiuffresalerno.it )

 

T R I B U N A L E D I _______

Giudice dott. ________ – RGE: ______

NOTA DI DEPOSITO DOCUMENTI

Per ___________ (CF: _________), rappresentata e difesa dall’Avv. _________ (CF: _________)

Creditore procedente –

c o n t r o

sig. ____________ (CF: ___________)

Debitore

Nonché

Banca__________________________ (CF: __________)

Terzo pignorato

*****

Facendo seguito all’atto di pignoramento presso terzi notificato/o consegnato per la notifica in data ___________, si depositano i seguenti documenti:

1) Nota di iscrizione a ruolo

2) Mandato

3) Copia titolo esecutivo di cui si attesta la conformità  all’originale  ai sensi dell’art. 16bis comma 2 del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179 come modificato dal dl. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge N. 162/2014 (prudenzialmente aggiungere nome file-impronta-riferimento temporale)

4) Copia precetto di cui si attesta la conformità  all’originale  ai sensi dell’art. 16bis comma 2 del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179 come modificato dal dl. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge N. 162/2014 (prudenzialmente aggiungere nome file-impronta-riferimento temporale)

5) Copia atto di pignoramento presso terzi di cui si attesta la conformità  all’originale  ai sensi dell’art. 16bis comma 2 del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179 come modificato dal dl. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge N. 162/2014 (prudenzialmente aggiungere nome file-impronta-riferimento temporale)

6) Copia dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c.

7) Ricevuta pagamento contributo unificato

Data e luogo                                                                                      Avv. Nicola Gargano

2) Attestazione di conformità apposta in calce al pdf scansionato

In questa seconda ipotesi potremo attestare la conformità direttamente sul pdf ottenuto mediante scansione, utilizzando una funzionalità di modifica dei pdf contenuta nell’ultima versione di Adobe Pdf Reader oppure utilizzando un qualsiasi programma che consenta di modificare i pdf. Tanto è possibile ai sensi della prima parte del terzo comma dell’art. 4 del DPCM che consente di inserire l’attestazione di conformità nel documento informatico contenente la copia per immagine. Il documento informatico cosi’ formato e’ sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a cio’ autorizzato.

La procedura potrà essere agevolmente compiuta installando sul proprio computer l’ultima versione di Adobe PDF Reader (XI). Dopo aver scansionato il documento (prestando attenzione che il vostro scanner non generi un PDF protetto) potrete cliccare sul bottone evidenziato dal cerchietto e cliccare su aggiungi testo. Il testo racchiuso nella casella è il testo da me aggiunto al pdf e rappresenta la classica dicitura per attestare la conformità nelle iscrizioni a ruolo delle procedure esecutive. In quest’ultimo caso sarà assolutamente indispensabile apporre la propria firma digitale sugli allegati dopo averli allegati all’interno del redattore.

attestazione

3) Il metodo ambrosiano

Il terzo metodo, ispirato alla prassi in uso presso il Tribunale di Milano, ma che personalmente mi convince di meno, è più rudimentale, tuttavia potrà risultare il più semplice e pratico per i meno avvezzi all’informatica in quanto consiste nello scansionare il documento insieme all’attestazione di conformità firmata con firma autografa.

Anche in questo caso infatti sarà rispettato il requisito di cui al terzo comma dell’art. 4 del DPCM del 13 novembre 2014, essendo l’attestazione di conformità congiunta all’atto di cui si attesta la conformità.

Il sottoscritto Avv. _________ (CF: _________) del foro di _________in qualità di difensore di ___________ (CF: _________), Facendo seguito all’atto di pignoramento notificato e/o eseguito in data ___________

 ATTESTA

ai sensi dell’art. 16bis comma 2 del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179, come modificato dal dl. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge N. 162/2014 che la suestesa copia informatica di___________ acquisita mediante scansione per immagine è conforme all’originale cartacea da cui è stata estratta.

 

Data e luogo                                                                                      Avv. Nicola Gargano

N.B: Anche in quest’ultimo caso sarà assolutamente indispensabile apporre la propria firma digitale sugli allegati dopo averli allegati all’interno del redattore.

 Una volta allegati i file di cui si è attestata la conformità potremo inserire gli eventuali documenti allegati, come ad esempio un indice dei documenti, la procura alle liti (in questo caso allegato opzionale) e il contributo unificato che, in base ad una recente circolare ministeriale potrà essere allegato anche in fase di deposito di istanza di assegnazione o vendita.

A questo punto non ci resta dunque che cliccare sul fatidico pulsante invia e aspettare le 4 ricevute.

Nicola Gargano

Commenta questo articolo

Quando da qualche parte il processo non è telematico! ADESSO BASTA!!!

Su dott. Capuzzi stiamo lavorando! Questa è stata la risposta che ho ricevuto telefonicamente stamattina dalla cancelleria del Tribunale di Cassino che non ha ancora accettato un atto telematico inviato più di 15 giorni fa, i cui termini sono scaduti e il cui scopo era rappresentare al presidente del Tribunale l’opportunità della riunione della causa. Chiedo scusa ai miei lettori se uso questo strumento per uno sfogo personale ma credo che dopo 2 mesi di obbligatorietà certe situazioni non possano essere accettate.

P.S. Su Cassino non ho un domiciliatario! Mi fidavo del telematico o almeno credevo di potermi fidare visto che ora è anche obbligatorio

to be continued…

Nicola Gargano

Commenta questo articolo

Quando il processo è scortese

10683418_10204687094389933_6272908990434233867_o

Quattro righe! Pesantissime! Quelle con cui il Tribunale di Milano, sez. II Civile, decreto 20 novembre 2014 – 15 gennaio 2015, n. 534 ha condannato la parte opponente al pagamento di 5000 euro ex art. 96 c.p.c. terzo comma per non aver depositato la copia di cortesia della comparsa conclusionale depositata esclusivamente per via telematica.

Per chi fosse interessato a leggere le mie osservazioni segnalo che su Dirtto e Giustizia di oggi ho pubblicato il seguente commento: http://www.dirittoegiustizia.it/news/8/0000072173/Processo_civile_telematico_e_copia_di_cortesia_Quali_sono_le_conseguenze_della_scortesia.html

Tuttavia nella mattinata mi è giunta notizia di un ulteriore provvedimento, questa volta condito di buon senso, del giudice delegato di quel fallimento con cui si approva la richiesta del curatore di sottoporre al comitato dei creditori la rinuncia ad avvalersi di quel capo di sentenza.

Una marcia indietro? Forse. Tuttavia non possedendo una sfera di cristallo non possiamo sapere cosa deciderà il comitato dei creditori e, sopratutto rimane la gravità di una sentenza che può pur sempre  costituire un pericoloso precedente.  Non possiamo dunque tirare un sospiro di sollievo ma preccuparci seriamente, perchè forse il processo telematico non piace a tutti!

Nicola Gargano

milano2

 

 

 

 

 

 

Commenta questo articolo