Archivio mensile:settembre 2013

Quando il trasloco è telematico

Nel post che precede vi avevo promesso aggiornamenti sull’avanzamento del cosiddetto “trasloco telematico”, ovvero la migrazione dei dati informatici dei procedimenti dagli archivi informatici delle sezioni distaccate agli archivi informatici dei Tribunali circondariali.

Un operazione che, per come era stata descritta nella nota della DGSIA pubblicata la scorsa settimana, sarebbe dovuta essere indolore e, semplicemente, avremmo ritrovato i nostri fascicoli pendenti presso le sezioni distaccate cercandoli su polisweb presso il Tribunale circondariale, con un nuovo numero di ruolo costituito da un prefisso che identifica la ex sezione distaccata e numero di ruolo originario.

Tutto molto semplice insomma. Tutto semplice, se la DGSIA avesse diramato un elenco ufficiale dei prefissi associati ad ogni sezione distaccata o se, per ogni fascicolo, fosse partita una PEC con l’indicazione del nuovo numero di ruolo.

Il condizionale purtroppo è d’obbligo poiché, ad oggi, non solo la DGSIA non ha diramato un elenco ufficiale dei prefissi associati alle sezioni distaccate soppresse, ma non esiste alcun criterio ufficiale che consente di ricavarli.

Cosa succede dunque oggi nello studio di un avvocato che dovesse avere la comprensibile necessità rintracciare le proprie cause pendenti presso le sezioni distaccate su polisweb?

Vi porto il mio esempio di questa mattina. Lunedì mattina ho udienza presso il Tribunale di Monza ex sezione distaccata di Desio. Alla precedente udienza la stessa viene rinviata presso il Tribunale di Monza poiché la sezione distacca di Desio dal 13.9.2013 risulta soppressa. La scorsa settimana ricevo un biglietto di cancelleria che mi informa che la causa è stata rimessa al presidente del Tribunale di Monza e, successivamente, rimessa alla prima sezione del Tribunale di Monza.

Non ricevo più alcuna comunicazione a mezzo PEC ma, per mero scrupolo, vorrei verificare se la data di udienza è confermata. Ovviamente questa mattina, cercando la causa nel ruolo dell’ex sezione distaccata di Desio, con il numero di ruolo in mio possesso non trovo nulla e ne tantomeno trovo nulla cercando con lo stesso numero di ruolo sul Tribunale di Monza. Non sapendo dunque come rintracciare il nuovo numero di ruolo, effettuo una ricerca con il nome delle parti e, finalmente, scopro che il nuovo numero di ruolo è costituito dal precedente con l’aggiunta del suffisso numerico 1100.

Miglior sorte invece è capitata per alcuni fascicoli pendenti presso le sezioni distaccate del Tribunale di Bari, per i quali invece è stato comunicato il nuovo numero di ruolo in occasione della comunicazione del rinvio dell’udienza.

Si scopre dunque che non esiste alcuna prassi condivisa tra i Tribunali e, per avere un quadro più completo della situazione, parte il classico brainstorming telefonico tra colleghi e addetti ai lavori, anche al fine di ricostruire un elenco attendibile dei prefissi dei Tribunali soppressi.

In particolare nel mio brainstorming telefonico mi riferisce l’amico Paolo Della Costanza di Giuffrè Informatica che, il nuovo numero di ruolo, in alcuni casi è costituito da un prefisso numerico, mentre in altri da un numero che viene sommato al numero di ruolo originario.

Mi viene riferito infatti che, quest’ultima soluzione, è stata attuata nei Tribunali delle Marche con l’indiscutibile vantaggio di generare nuovi numeri di ruolo più brevi. Nei Tribunali pugliesi invece le soluzioni non si sono rivelate mai univoche e, smanettando su polisweb, capita di ritrovare numeri di ruolo di ben otto cifre per procedimenti che, prima della migrazione, presentavano un numero di ruolo a sole tre cifre.

Ancora una volta si è dunque persa un occasione per ordinare una situazione, già evidentemente ingarbugliata dal trasloco dei fascicoli.

Rischiamo infatti, in una situazione non chiara, di disperdere tanto il cartaceo quanto il telematico poiché, mentre i fascicoli rimangono chiusi negli scatoloni e potrebbe tornare utile effettuare i depositi per via telematica, ci si trova nella situazione paradossale di non poter effettuare nemmeno il deposito telematico poiché risulta sconosciuto il numero di ruolo.

Quando il processo trasloca dunque, i rischi di smarrimenti, cartacei o telematici che siano, sono sempre in agguato. I rimedi a mio modesto parere esistono (o meglio esistevano). Ad esempio, in tempi di spending review ben si poteva pensare di sostituire il trasloco materiale dei fascicoli cartacei, con una procedura di digitalizzazione dei fascicoli (peraltro in perfetta ottica giugno 2014 e forse più economica di un materiale trasloco), semplicemente archiviando i fascicoli cartacei in poche stanze dei palazzi di giustizia soppressi, e risparmiando i pochi spazi dei tribunali circondariali che, al contrario saranno sempre più sommersi dalla carta.

Chiudiamo l’aggiornamento odierno con un primo elenco di prefissi da aggiungere ai numeri di ruolo delle ex sezioni distaccate. Un elenco che provvederò ad aggiornare con regolarità anche sulla base delle vostre segnalazioni che potete inviarmi tramite commento qui in basso oppure mediante il modulo di contatto del blog

Tribunale di Bari:

Ex sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti: 91000

Ex sezione distaccata di Bitonto: 930

Tribunale di Trani

Ex sezione distaccata di Molfetta: 94000

Tribunale di Monza

Tribunale di Desio: 1100

Commenta questo articolo

Quando il Tribunale chiude

Il titolo del post può sembrare un controsenso rispetto alla data in cui viene scritto ma, aimè, alla vigilia della ripresa a pieno regime delle attività dei Tribunali italiani, il mondo giustizia si trova a fare i conti con un cambiamento epocale, ovvero l’attuazione del d. lgs. 155/2012 e la conseguente chiusura di alcuni Tribunali circondariali e di tutte le sezioni distaccate dei Tribunali circondariali.

Lasciando da parte le mille polemiche sulla chiusura dei tribunali, polemiche che probabilmente si trascineranno per ancora molto tempo, cercheremo oggi di occuparci dei problemi legati all’accorpamento e, ovviamente, cercheremo di farlo dal nostro punto di vista, ovvero quello telematico.

Infatti, se da una parte il personale degli uffici giudiziari accorpati si trova a fare i conti con un trasloco fisico non si può non pensare ad un “trasloco” non meno importante, ovvero quello telematico.

Ma cosa succede quando il trasloco è telematico?

Ce lo siamo chiesti sicuramente in molti durante questa calda estate e, soprattutto, ci siamo chiesti cosa ne sarà di quei migliaia di numeri di ruolo delle sezioni distaccate, che sicuramente non potrebbero essere trasferiti tout court nei registri di cancelleria dei tribunali di distrettuali.

Cosa succederà poi in quegli uffici che di fatto sono stati cancellati ma di fatto continueranno ad essere aperti per i prossimi 5 anni come articolazione del Tribunale circondariale e non più come sezione distacca del Tribunale circondariale. (cfr. Per il Tribunale di Bari http://www.ordineavvocati.bari.it/fckeditor/userfiles/file/savino%282%29.pdf)

Qualche risposta la fornisce il portale dei servizi telematici che, nella giornata di oggi ci avvisa che i servizi telematici erogati dal dominio Giustizia non saranno disponibili dalle ore 14.00 di venerdì 13 settembre e fino alle ore 11.00 di lunedì 16 settembre, per consentire l’aggiornamento tecnico a seguito di entrata in vigore della nuova organizzazione degli Uffici Giudiziari di cui al d. lgs. 155/2012.

In attesa di lunedì 16 però, qualche informazione in più possiamo ricavarla dalle indicazioni della DGSIA pubblicate qualche giorno fa qui: http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/AccorpamentoUUGGistruzioniservizitelematiciv51.pdf

Per quanto riguarda le sezioni distaccate verranno dunque dismessi gli indirizzi PEC, e le comunicazioni e le notificazioni relative ai procedimenti pendenti saranno inviate dall’indirizzo di PEC dell’ufficio accorpante, mentre, stando a quanto si legge nella nota rimarranno attivi gli archivi informatici che cambieranno la denominazione ufficio assumendo la denominazione del Tribunale circondariale affiancato dalla dicitura “ex sezione distacca di”.

I fascicoli in corso risulteranno “definiti per trasferimento ad altra sede” ed assumeranno un nuovo numero di ruolo che sarà costituito dal vecchio numero di ruolo con l’aggiunta di un suffisso numerico fisso associato alla sezione distaccata soppressa.

Purtroppo, allo stato non vi è modo di evincere i suffissi delle sezioni distaccate e, pertanto, sarebbe auspicabile che venga quantomeno inviato un biglietto di cancelleria con l’indicazione del nuovo numero di ruolo, in modo da non dover costringere l’avvocato a verificare il nuovo numero di ruolo fascicolo per fascicolo.

Quanto ai depositi telematici invece, si legge nella nota, che gli stessi dovranno essere indirizzati sempre all’indirizzo PEC del Tribunale circondariale con il nuovo numero di ruolo.

La stessa regola andrà evidentemente rispettata nella compilazione della nota di iscrizione a ruolo, in cui dovrà essere indicato come ufficio giudiziario il Tribunale circondariale.

Quanto alle sezioni distaccate rimaste sotto il nome di articolazioni, la nota non prevede alcuna regola differente ed è pertanto presumibile che, il personale di cancelleria delle sezioni distaccate sopravvissute (ora diventate articolazioni), abbia accesso ai registri di cancelleria del Tribunale circondariale e che i numeri di ruolo dei fascicoli vengano assegnati secondo le regole sin qui esaminate.

Quanto invece ai Tribunali circondariali soppressi la nota non prevede alcuna modifica, sia per gli indirizzi PEC e sia i registri di cancelleria, salvo che per la denominazione dell’ufficio che, nel registro informatico, assumerà il nome di “Tribunale ordinario di (Tribunale accorpante) – ex Tribunale di (Tribunale soppresso)”. Non verrà dunque effettuata alcuna migrazione dei fascicoli e, i numeri di ruolo dei procedimenti in corso, rimarranno invariati prevedendo che, sia i depositi telematici e sia le comunicazioni e notificazioni, avvengano tramite l’indirizzo PEC del Tribunale circondariale soppresso. Depositi e iscrizioni a ruolo inerenti nuovi procedimenti, invece, dovranno invece essere indirizzati alle caselle di PEC  del Tribunale accorpante in base alla competenza.

In ultimo richiamiamo l’ultimo paragrafo della nota ministeriale che ci ricorda che, a decorrere dalla data di soppressione di un ufficio giudiziario, il valore legale relativo ai depositi telematici è conferito dal decreto ministeriale (ai sensi dell’art. 35 comma 1 del D.M. 44/2011) emesso per l’ufficio accorpante.

Ne consegue che, i vantaggi offerti dal processo telematico si estenderanno anche ai Tribunali soppressi qualora nel Tribunale accorpante fosse già possibile depositare telematicamente a valore legale, indubbiamente un vantaggio che, almeno in parte, potrà coprire i disagi subiti dagli avvocati che esercitano abitualmente nei Tribunali soppressi.

Quanto invece ai disagi e alle altre novità apportate dal “trasloco telematico” non ci resta che attendere l’ora X, ovvero le ore 11 del 16 settembre 2013.

(to be continued)

Nicola Gargano

Commenta questo articolo