Quando il Tribunale chiude

Il titolo del post può sembrare un controsenso rispetto alla data in cui viene scritto ma, aimè, alla vigilia della ripresa a pieno regime delle attività dei Tribunali italiani, il mondo giustizia si trova a fare i conti con un cambiamento epocale, ovvero l’attuazione del d. lgs. 155/2012 e la conseguente chiusura di alcuni Tribunali circondariali e di tutte le sezioni distaccate dei Tribunali circondariali.

Lasciando da parte le mille polemiche sulla chiusura dei tribunali, polemiche che probabilmente si trascineranno per ancora molto tempo, cercheremo oggi di occuparci dei problemi legati all’accorpamento e, ovviamente, cercheremo di farlo dal nostro punto di vista, ovvero quello telematico.

Infatti, se da una parte il personale degli uffici giudiziari accorpati si trova a fare i conti con un trasloco fisico non si può non pensare ad un “trasloco” non meno importante, ovvero quello telematico.

Ma cosa succede quando il trasloco è telematico?

Ce lo siamo chiesti sicuramente in molti durante questa calda estate e, soprattutto, ci siamo chiesti cosa ne sarà di quei migliaia di numeri di ruolo delle sezioni distaccate, che sicuramente non potrebbero essere trasferiti tout court nei registri di cancelleria dei tribunali di distrettuali.

Cosa succederà poi in quegli uffici che di fatto sono stati cancellati ma di fatto continueranno ad essere aperti per i prossimi 5 anni come articolazione del Tribunale circondariale e non più come sezione distacca del Tribunale circondariale. (cfr. Per il Tribunale di Bari http://www.ordineavvocati.bari.it/fckeditor/userfiles/file/savino%282%29.pdf)

Qualche risposta la fornisce il portale dei servizi telematici che, nella giornata di oggi ci avvisa che i servizi telematici erogati dal dominio Giustizia non saranno disponibili dalle ore 14.00 di venerdì 13 settembre e fino alle ore 11.00 di lunedì 16 settembre, per consentire l’aggiornamento tecnico a seguito di entrata in vigore della nuova organizzazione degli Uffici Giudiziari di cui al d. lgs. 155/2012.

In attesa di lunedì 16 però, qualche informazione in più possiamo ricavarla dalle indicazioni della DGSIA pubblicate qualche giorno fa qui: http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/AccorpamentoUUGGistruzioniservizitelematiciv51.pdf

Per quanto riguarda le sezioni distaccate verranno dunque dismessi gli indirizzi PEC, e le comunicazioni e le notificazioni relative ai procedimenti pendenti saranno inviate dall’indirizzo di PEC dell’ufficio accorpante, mentre, stando a quanto si legge nella nota rimarranno attivi gli archivi informatici che cambieranno la denominazione ufficio assumendo la denominazione del Tribunale circondariale affiancato dalla dicitura “ex sezione distacca di”.

I fascicoli in corso risulteranno “definiti per trasferimento ad altra sede” ed assumeranno un nuovo numero di ruolo che sarà costituito dal vecchio numero di ruolo con l’aggiunta di un suffisso numerico fisso associato alla sezione distaccata soppressa.

Purtroppo, allo stato non vi è modo di evincere i suffissi delle sezioni distaccate e, pertanto, sarebbe auspicabile che venga quantomeno inviato un biglietto di cancelleria con l’indicazione del nuovo numero di ruolo, in modo da non dover costringere l’avvocato a verificare il nuovo numero di ruolo fascicolo per fascicolo.

Quanto ai depositi telematici invece, si legge nella nota, che gli stessi dovranno essere indirizzati sempre all’indirizzo PEC del Tribunale circondariale con il nuovo numero di ruolo.

La stessa regola andrà evidentemente rispettata nella compilazione della nota di iscrizione a ruolo, in cui dovrà essere indicato come ufficio giudiziario il Tribunale circondariale.

Quanto alle sezioni distaccate rimaste sotto il nome di articolazioni, la nota non prevede alcuna regola differente ed è pertanto presumibile che, il personale di cancelleria delle sezioni distaccate sopravvissute (ora diventate articolazioni), abbia accesso ai registri di cancelleria del Tribunale circondariale e che i numeri di ruolo dei fascicoli vengano assegnati secondo le regole sin qui esaminate.

Quanto invece ai Tribunali circondariali soppressi la nota non prevede alcuna modifica, sia per gli indirizzi PEC e sia i registri di cancelleria, salvo che per la denominazione dell’ufficio che, nel registro informatico, assumerà il nome di “Tribunale ordinario di (Tribunale accorpante) – ex Tribunale di (Tribunale soppresso)”. Non verrà dunque effettuata alcuna migrazione dei fascicoli e, i numeri di ruolo dei procedimenti in corso, rimarranno invariati prevedendo che, sia i depositi telematici e sia le comunicazioni e notificazioni, avvengano tramite l’indirizzo PEC del Tribunale circondariale soppresso. Depositi e iscrizioni a ruolo inerenti nuovi procedimenti, invece, dovranno invece essere indirizzati alle caselle di PEC  del Tribunale accorpante in base alla competenza.

In ultimo richiamiamo l’ultimo paragrafo della nota ministeriale che ci ricorda che, a decorrere dalla data di soppressione di un ufficio giudiziario, il valore legale relativo ai depositi telematici è conferito dal decreto ministeriale (ai sensi dell’art. 35 comma 1 del D.M. 44/2011) emesso per l’ufficio accorpante.

Ne consegue che, i vantaggi offerti dal processo telematico si estenderanno anche ai Tribunali soppressi qualora nel Tribunale accorpante fosse già possibile depositare telematicamente a valore legale, indubbiamente un vantaggio che, almeno in parte, potrà coprire i disagi subiti dagli avvocati che esercitano abitualmente nei Tribunali soppressi.

Quanto invece ai disagi e alle altre novità apportate dal “trasloco telematico” non ci resta che attendere l’ora X, ovvero le ore 11 del 16 settembre 2013.

(to be continued)

Nicola Gargano

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