La validità delle notifiche in proprio a mezzo PEC alla luce della più recente giurisprudenza di merito

Come tutti sappiamo il Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 ha modificato sensibilmente la legge 53/1994 chiarendo finalmente le modalità delle notificazioni a mezzo PEC effettuate dagli avvocati e sgombrando il campo dai numerosi dubbi emersi con la precedente formulazione.

Tuttavia, nonostante la perfetta chiarezza sulle modalità della notifica, spiegate nel corso del convegno “Quando il processo è telematico: istruzioni per l’uso” tenutosi lo scorso 11 ottobre 2013, rimane qualche dubbio sulla validità delle notifiche effettuate prima del 15 dicembre 2013. Da questa data infatti, ai sensi dell’articolo 16 ter del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, a partire dal 15.12.2013, dovranno essere intesi come pubblici gli elenchi previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12 ovvero l’Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR, presso cui il cittadino elegge il proprio domicilio digitale ai sensi dell’articolo 4 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179; quelli previsti dall’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ovvero il registro tenuto dal registro delle imprese degli indirizzi PEC delle imprese; ed infine dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero il registro INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti) e il ReGIndE

A parere di chi scrive tuttavia, mentre per l’INI-PEC potrebbe essere corretto attendere il 15 dicembre, atteso che solo a decorrere dal sesto mese successivo alla pubblicazione del decreto istitutivo dell’INI-PEC, le operazioni di aggiornamento avverranno con frequenza giornaliera, gli elenchi PEC tenuti dal registro imprese possono già considerarsi pubblici, poiché l’articolo 16 del decreto legge 185/2008 prevede che la consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese avviene liberamente e senza oneri.

La predetta tesi può essere estesa, anche alle notifiche tra avvocati effettuate prima del 15.12.2013, poiché se è pur vero che da una parte il Reginde non potrà considerarsi pubblico sino al 15.12.2013, molti ordini pubblicano già all’interno dei propri Albi (pubblici) la PEC degli avvocati iscritti, e lo stesso articolo 16 sopracitato prevede che anche gli indirizzi PEC dei professionisti debbano essere poter essere inseriti all’interno di albi o elenchi consultabili senza oneri.

Ad ogni buon conto la previsione dell’articolo 125 del codice di procedura circa l’obbligo di indicazione della PEC nella citazione, nel ricorso, nella comparsa, nel controricorso e nel precetto proprio ai fini delle comunicazioni e notificazioni, integra di per se la volontà da parte dell’avvocato di voler ricevere notifiche e comunicazioni proprio sulla PEC indicata, che peraltro ai sensi dell’art. 125 deve essere la stessa PEC comunicata dal professionista al proprio consiglio dell’ordine.

In tal senso peraltro si è espressa peraltro la stessa Corte di Cassazione a sezioni unite con la pronuncia 10143 del 20/06/2012, statuendo che, la domiciliazione ex lege ai sensi dell’articolo 82 del Il r.d. n. 37 del 1934, opererebbe solo in caso di mancata indicazione dell’indirizzo PEC dell’avvocato nel proprio atto introduttivo. Tale principio viene altresì ribadito da una ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 13.10.2012 che, in accoglimento dell’orientamento della suprema corte ribadisce che, a seguito della modifica dell’art. 125 c.p.c. apportata dall’art. 25 della l. n. 183 del 2011, per il difensore che abbia indicato la propria PEC non opera la domiciliazione “ex lege” in Cancelleria ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934 relativa ai difensori non domiciliati presso il Circondario del Tribunale. Ne consegue che, nel caso di specie la notifica del ricorso e del decreto di fissazione veniva erroneamente effettuata presso la Cancelleria, mentre avrebbe dovuto essere effettuata utilizzando la PEC indicata dal difensore. In senso sostanzialmente conforme il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 14/08/2013, ha ribadito che l’art. 82 trova applicazione, dopo l’entrata in vigore delle modifiche dell’art. 125 c.p.c., con la conseguente domiciliazione “ex-lege” presso la Cancelleria in caso di mancata elezione di domicilio, solo qualora il difensore non adempia all’obbligo prescritto nel medesimo art. 125 c.p.c., e quindi non indichi l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicata al proprio ordine.

In tal caso, come appare evidente, la mancata elezione di domicilio non comporterà, come conseguenza, che le notificazioni possano essere effettuate presso la Cancelleria, ma imporrà che le stesse avvengano presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato negli atti di causa, ai sensi dell’art. 125 c.p.c.

Quanto invece alle notifiche a mezzo PEC effettuate ad imprese, la giurisprudenza non è altrettanto conforme, portando al paradosso di una incertezza giuridica che potrà essere colmata evidentemente solo alla fatidica data del 15.12.2013.

Infatti, se da una parte il Tribunale di Prato, con ordinanza del 23.5.2013, ha ritenuto valida la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il decreto di fissazione dell’udienza effettuata via PEC al debitore, dall’altra il Tribunale di Padova, con ordinanza del 9.5.2013 (dott.sa Lolli), ha rilevato che gli elenchi previsti dall’articolo dell’articolo 16 ter del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, assumeranno la denominazione di pubblici elenchi a partire dal 15.12.2013, dovendosi pertanto escludere la possibilità di procedere a notificazioni o comunicazioni nelle forme dell’art. 3 bis l. 53/1994 fino al 15.12.2013. Nel caso di specie si segnala che il Tribunale ha in ogni caso rimesso in termini il notificante disponendo la rinnovazione della notifica nelle forme ordinarie e con il rispetto dei termini di cui all’articolo 163bis cpc. [Per correttezza di trattazione si segnala che, le predette ordinanze, sono state pubblicate prima del 34.5.2013, data dell’entrata in vigore dell’art. 3bis della legge 53 del 1994 nella sua nuova formulazione, pur riferendosi alla nuova formulazione sulla cui tempistica entrata in vigore vi sono stati non pochi dubbi].

Di diverso avviso è stato invece il Tribunale di Milano che, con decreto del 22.10.2013, ha dichiarato esecutivo un decreto ingiuntivo notificato dal ricorrente al debitore a mezzo PEC. Un provvedimento quest’ultimo che evidentemente non lascia dubbi sulla validità della notifica effettuata a mezzo PEC sia per il notificante che per il destinatario.

Un provvedimento che svela scenari nuovi e sempre più frequenti a partire dal 15 dicembre 2013, data in cui non vi saranno più dubbi circa la validità delle notifiche a mezzo PEC. Sarà dunque opportuno non solo per i colleghi porre estrema attenzione ad uno strumento di comunicazione quale la PEC, esortando anche i nostri clienti a controllare giornalmente la propria casella PEC, ormai vero e proprio domicilio digitale, onde evitare spiacevoli decadenze alle quali sarà sempre più difficile porre processualmente rimedio.

Nicola Gargano

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