E ora facciamoci rimettere in termini!

Come era prevedibile non tutte le nostre cenerentole telematiche (le ricevute di avvenuta consegna dei depositi di ieri) sono giunte in tempo e il gestore PEC del ministero pur essendo ripartito nel tardo pomeriggio di ieri non è riuscito a smaltire la coda dei depositi entro il termine ultimo di mezzanotte, generando molte ricevute di avvenuta consegna oltre le ore 24, con la conseguenza di far decadere tutti quegli avvocati che avevano depositato atti in scadenza.

Tuttavia, come vi abbiamo anticipato ieri si potrà ricorrere al secondo comma dell’art. 153 del codice di procedura civile ovvero, la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma.

Sarà necessario allegare all’istanza, la ricevuta di accettazione, la news apparsa sul PST (http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=homepage&contentId=NEW1716 ) nonché la memoria oggetto della rimessione in termini,  dimostrando così di essere incorsi nel termine decadenziale per causa a noi non imputabile ed ottenere così la rimessione in termini.

Sperando di rendere un utile servizio ai miei lettori allego al post un modello di istanza che potrà essere depositata anche in via telematica, impostando nel redattore il tipo di atto “Istanza generica” e specificando nel successivo campo note: “Istanza di Rimessione in termini”.

Nicola Gargano

T R I B U N A L E   D I  ______

RG:______ – G.I. _______  – Udienza ________

Istanza di rimessione in termini ex art. 153, Co. 2, C.p.c.

____________________, rappresentato e difeso dall’avv.___________ (C.F. ____________)

c o n t r o

_____________, con l’Avv. _________

 

P r e m e s s o

 

–          che l’istante in data____ depositava per via telematica la memoria_______ ottenendo la ricevuta di avvenuta accettazione in data___ alle ore ____ (cfr. all. 1 memoria e 2 ricevuta di accettazione)

–          Che l’istante non si vedeva recapitare la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC ministeriale per un documentato malfunzionamento del gestore PEC del Ministero (cfr. all. 3 comunicazione ministeriale del 27/11/14 http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=homepage&contentId=NEW1716 )

–          Che pur non perfezionandosi il deposito ai sensi dell’art. 16 bis settimo comma del D.l. 179 del 2012, deve ritenersi che il malfunzionamento non può imputarsi alla parte istante.

–          Che, in ogni caso la ricevuta di accettazione generata dal gestore PEC dell’istante, generata in un momento antecedente al termine della scadenza, è idonea a provare l’avvenuto invio dell’atto entro i termini.

–          Che nessuna colpa può essere addebitata all’odierno istante circa il mancato rilascio della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del ministero giustizia, il cui malfunzionamento non è stato neppure segnalato in tempo utile, ma solo nel tardo pomeriggio del 27.11.2014 in un orario in cui le cancellerie del Tribunale non sono aperte al pubblico rendendo impossibile l’eventuale deposito in forma cartacea.

–          Che, ai sensi del secondo comma dell’art. 153 del codice di procedura civile ovvero, la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.

Tutto ciò premesso, l’istante, ut supra rappresentato e difeso,

C H I E D E

Che l’Ill.mo Giudice adito, accertata la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità al caso di specie dell’art. 153 c.p.c., co. 2, voglia, previo ogni opportuno provvedimento e declaratoria, disponga la rimessione in termini per il deposito della _______ nel procedimento RG ________ ritenendo valido e tempestivo il deposito effettuato in data___ alle ore____

All.ti:

1)      Comparsa_____

2)      Ricevuta di accettazione rilasciata in data___ alle ore_____

3)      Comunicazione ministeriale del 27.11.2014

con osservanza

Data,_________________                                Avv. ___________

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