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Tutti pazzi per la coccardina! Ovvero come ti autentico le copie scaricate dal fascicolo informatico

Analizzando le novità del D.L. 90/2014 avevano accennato della facoltà per gli avvocati telematici di autenticare le copie informatiche presenti nel fascicolo telematico, con esclusione dei provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice e con l’esclusione della copia esecutiva, il cui rilascio, rimane ovviamente prerogativa del cancelliere.

Tale previsione è stata inserita all’interno dell’art. 16bis del D.l. 179/2012 e precisamente al comma 9bis di cui riportiamo il testo integrale: le  copie  informatiche,  anche  per  immagine,  di  atti processuali di parte  e  degli  ausiliari  del  giudice  nonche’  dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti   indicati   nel    presente    articolo, [ovvero civili, di volontaria giurisdizione ed esecutivi]    equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente  tecnico,  il  professionista  delegato,  il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con  modalita’ telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli  atti  e dei provvedimenti di  cui  al  periodo  precedente  ed  attestare  la conformita’ delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine,   estratte   dal    fascicolo    informatico    e    munite dell’attestazione  di  conformita’  a  norma  del   presente   comma, equivalgono  all’originale.  Per  i  duplicati  rimane  fermo  quanto previsto dall’articolo 23-bis, comma 1,  del  decreto  legislativo  7 marzo 2005, n. 82: Le disposizioni .di cui al presente comma  non  si applicano  agli  atti  processuali   che   contengono   provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di  denaro  vincolate all’ordine del giudice.

Nei post precedenti avevo precisato che, tale autentica, non comporta l’onere di pagamento di alcun diritto di copia e avevo suggerito una formuletta per autenticare le copie scaricate da polisweb. Tuttavia, in questo primo mese di applicazione della norma sono stato sommerso da domande relativamente alla reale portata della norma, ed è comprensibile che, una norma così innovativa portasse con se uno strascico di scetticismo, soprattutto se si pensa che la norma stessa è alquanto approssimativa nell’indicare le modalità di autentica.

Il primo problema che mi è stato più volte posto, è l’eventuale applicazione retroattiva della norma, su cui a mio avviso non possono essere sollevati dubbi, non essendo prevista alcuna norma transitoria e nessuna distinzione tra vecchi e nuovi processi. In mancanza di tale specificazione la norma è da intendersi di immediata applicazione anche per i giudizi in corso a patto che, il fascicolo informatico, sia popolato di documenti informatici.

Il secondo problema invece pur nascendo da una problematica tecnica, può portare a pensare a serie conseguenze giuridiche, considerata la possibile difformità tra ciò che è accessibile all’avvocato che accede al fascicolo telematico e l’effettivo documento che si trova nel fascicolo informatico.

Mi riferisco in particolare alla famosa “coccardina” che, per gli assidui frequentatori del blog, è ormai un tormentone che risale ad un anno fa, quando la DGSIA blocco lo scaricamento dei file originali con estensione p7m digitalmente firmati.

Ad oggi dunque vi è una difformità del file visibile via Polisweb rispetto a quello accessibile lato cancelleria e giudice in cui, a differenza del file visibile lato avvocati, è presente la famosa “coccardina” che riporta gli estremi della firma digitale del firmatario. Ripeto però ancora una volta che, quella “coccardina” è solo una interpolazione del file originale, che viene effettuata in fase di controlli automatici del ministero che, tecnicamente, estraggono il file firmato in p7m verificando la firma è apponendo quella “coccardina” per la comodità di chi, lato Tribunale, fruirà di quel file. Purtroppo, al momento in cui si scrive, questa interpolazione per qualche inspiegabile motivo viene effettuata solo nel file visibile dal sistema informatico del Tribunale e non nel file visibile alle parti costituite sul punto d’accesso, che è un semplice pdf estratto dal file p7m.

La procedura a mio avviso è mostruosamente imperfetta soprattutto perchè, ad oggi, il file originale atto.pdf.p7m viene di fatto “segregato” nel fascicolo informatico e reso inaccessibile ad avvocati, magistrati e cancellieri. Le ragioni del blocco, risiedevano nel timore che quel file potesse essere indebitamente utilizzato in violazione della normativa sui diritti di copia.

Ad oggi pertanto l’avvocato che accede al fascicolo informatico può scaricare solo il semplice pdf che, tuttavia, sarà sicuramente firmato poiché, prima di entrare nel fascicolo informatico viene verificato dal controllo automatico del ministero.

Ne consegue che, almeno dal mio punto di vista, quel file contenente un provvedimento del giudice o un atto dell’avvocato, non potrebbe entrare nel fascicolo informatico se non fosse stato firmato digitalmente.

Un secondo problema invece è dato dalla mancata presenza, nel file contenente un provvedimento del giudice, del numero cronologico del provvedimento e della data di pubblicazione che sono tuttavia reperibili nella riga di polisweb associata all’atto.

Sul punto, le soluzioni proposte dai vademecum  e protocolli dei Tribunali, sono molteplici e risolvono tutte il problema correttamente anche se utilizzando percorsi diversi. Un comunicato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, ad esempio, risolve il problema consigliando di utilizzare la copia del provvedimento del magistrato allegata al fascicolo informatico che, a differenza di quella estratta dal punto di accesso, presenta sia la “coccardina” e sia gli estremi del provvedimento.

Condivisibile inoltre, anche la soluzione riportata nel protocollo del Tribunale di Verbania, che suggerisce di utilizzare comunque la copia scaricata dal punto di accesso inserendo gli estremi di pubblicazione del provvedimento nella attestazione di conformità.

Pur ritenendo corrette entrambe le soluzione prediligo la soluzione proposta dal Tribunale di Verbania, più aderente alla lettera dell’art. 16bis comma 9bis laddove la copia è effettivamente estratta a cura dell’avvocato dal fascicolo informatico e non viene utilizzata una copia presente nel biglietto di cancelleria che, tuttavia, proviene anch’essa dal predetto fascicolo, ma senza che vi sia una materiale attività di estrazione da parte dell’avvocato.

In ultimo è opportuno rilevare che leggendo il testo della norma, sembrerebbe non rilevare ai fini della regolarità della attestazione, la presenza o meno di un segno grafico riportante gli estremi della firma digitale dell’avvocato o del magistrato, poiché, la littera legis prescrive che l’avvocato attesti solo la conformità del file estratto, al corrispondente documento estratto da polisweb, che è a sua volta equiparato all’originalissimo.

Via libera dunque alle attestazioni di conformità che, come detto nei precedenti post, potranno essere inserite sulla copia cartacea con sottoscrizione autografa in caso di utilizzo cartaceo, o sulla relata di notifica e/o sull’indice documenti digitalmente firmato in caso di utilizzo digitale.

Quanto all’attestazione da utilizzare si precisa che, numerosi vademecum, blog e siti dei COA ne propongono una e, in assenza di una espressa indicazione da parte della legge, è pacifico che la stessa non sia vincolata ad una particolare forma.

Ripropongo tuttavia la formula di attestazione indicata nel post dedicato al D.L. 90/2014 e vi rinvio al post sulle notifiche a mezzo PEC, ricordandovi di coordinarlo con le novità dello stesso DL 90/2014.

Nicola Gargano

Attestazione di conformità ai sensi dell’art. 16bis comma 9bis D.L. 179/2012

Si produce e/o notifica copia informatica del (indicare tutti gli estremi del provvedimento prodotto o notificato), di cui si attesta la conformità  al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico ai sensi dell’art. 16bis comma 9bis del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 come modificato dall’articolo 52 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014.

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Quando il processo è radiofonico (Podcast della puntata del 6.7.2014 di presi per il web)

La scorsa settimana ho avuto il piacere di intervenire nel corso della trasmissione Presi per il Web in onda su Radio Radicale ogni domenica alle 20, condotta da Marco Scialdone, Marco Perduca, Marco Ciaffone, e Fulvio Sarzana. Titolo della puntata era “La malagiustizia digitale? Miti, bufale e verità” e, oltre a me sono intervenuti Andrea Pontecorvo, Fabrizio Sigillò, e Giuseppe Corasaniti, creando un interessante brainstorming, a distanza di 8 mesi dalla puntata dello scorso ottobre 2013, sullo stato dell’arte del PCT, ad una settimana dal 30 giugno. La puntata si è aperta con l’importante chiarimento di Andrea Pontecorvo circa il presunto blackout dei servizi telematici verificatosi a Roma, sicuramente ingigantito rispetto alla sua reale portata. Il brainstorming telefonico invece si è aperto con le osservazioni di Fabrizio Sigillò su quanto sia importante allo stato attuale conoscere la normativa del PCT piuttosto che interrogarsi su quale firma digitale o quale redattore utilizzare .

Andrea Pontecorvo, ha inoltre evidenziato la necessità di superare le diffidenze verso il PCT cosi come lo si è fatto negli anni passati verso il fax, l’email e la PEC.

Riguardo al mio intervento ho sottolineato le recenti pronunce giurisprudenziali (Trib. di Mantova sentenza n. 98 del 03.06.2014 e Corte di Appello di Bologna 30 maggio 2014) evidenziando i rischi per il cittadino e sottolineando come, l’informatizzazione della giustizia, debba sempre passare per una piena consapevolezza del valore giuridico delle tecnologie informatiche.

Ho sottolineato poi come, nella prima settimana di obbligatorietà, si sia registrata molta confusione tra i colleghi sull’effettiva portata dell’obbligatorietà del deposito telematico degli atti (per i cui chiarimenti vi rimando al mio ultimo post su queste pagine)  e sulla facoltà di notificare in proprio a mezzo PEC

Al fine di non annoiarvi preferisco non dilungarmi oltre nel racconto della puntata segnalandovi il link da cui vi sarà possibile riascoltare la registrazione: http://www.radioradicale.it/scheda/415864/presi-per-il-web

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Quando il processo è prorogato

Ok lo ammetto il titolo è troppo scontato o forse no, visto che la proroga in realtà è stata travestita da qualcos’altro, ovvero da una modifica all’art. 16 bis introdotta con il decreto legge n. 90 del 24.6.2014, che di fatto esclude l’obbligatorietà del deposito telematico per tutti i giudizi in corso, rendendo esclusivo il deposito telematico solo per quei procedimenti iscritti a ruolo dopo il 30 giugno. Tutto il resto diverrà obbligatorio solo a partire dal 31 dicembre 2014.

Restando ferme invece le esclusioni per gli atti introduttivi, l’obbligatorietà scatterà solo per le parti precedentemente costituite, eccezion fatta per il ricorso per decreto ingiuntivo.

Ne consegue che tra qualche giorno (lunedì 30 giugno 2014) chi dovrà depositare un decreto ingiuntivo potrà farlo esclusivamente in via telematica, mentre, chi dovrà iscrivere a ruolo una causa o costituirsi in giudizio potrà, a seconda del decreto dirigenziale presente nell’ufficio giudiziario (si ricorda il precedente foggiano), scegliere il deposito cartaceo o telematico.

Di fatto, tale previsione di legge, è una vera e propria proroga se si pensa che, iscrivendo una causa a ruolo dopo il 30 giugno e considerando la sospensione feriale, i primi atti in corso di causa andranno presumibilmente a scadere dopo il 31 dicembre 2014, termine fissato per l’obbligatorietà totale.

Si rammenta inoltre che l’obbligatorietà riguarderà solo i giudizi civili e di volontaria giurisdizione  dinanzi ai Tribunali, poiché per le corti d’appello il termine dell’obbligatorietà è stato fissato per la data del 30 giugno 2015 (art. 16quinquies). Quanto alle esecuzioni e agli atti del professionista delegato invece rimane tutto invariato, fermo restando che, l’obbligatorietà totale, scatterà anche nei predetti procedimenti solo a partire dal 31 dicembre 2014, rimanendo fermo il termine del 30 giugno solo per i giudizi nuovi.

In ogni caso si segnala che a partire dal 30 giugno 2014 sarà comunque possibile depositare con modalità telematica ed  valore legale tutti gli atti previsti dalla legge come obbligatori e, i singoli Tribunali potranno chiedere l’anticipazione dell’obbligatorietà del deposito telematico.

Il decreto legge tuttavia, non ci porta solo notizie di proroga, ma recepisce numerose indicazioni contenuti nei protocolli locali, nonché alcuni suggerimenti del Consiglio Nazionale Forense.

In particolare all’avvocato viene data la possibilità, ai sensi dell’art. 16bis comma 9bis del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179 inserito dal decreto legge in commento, di autenticare le copie informatiche presenti nel fascicolo telematico limitatamente ai procedimenti richiamati dall’art 16bis (civili conteziosi e di volontaria giurisdizione pendenti innanzi a Tribunali e Corti di Appello, nonché procedure esecutive), con esclusione dei provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice.

Ad avviso di chi scrive tale attestazione di conformità in caso di utilizzo telematico potrà essere effettuata nella relata di notifica o nell’indice dei documenti esibiti sottoscritte con firma digitale, mentre in caso di produzione in forma analogica potrà essere apposta sul retro del documento, munita in questo caso di firma autografa.

Suggeriamo, al fine di iniziare fin da subito ad autenticare le copie dei provvedimenti estratti da polisweb, di utilizzare la seguente formula: Si produce e/o notifica copia informatica del ______, di cui si attesta la conformità  al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico ai sensi dell’art. 16bis comma 9bis del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 come modificato dall’articolo 52 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014.

Si precisa che, tale facoltà esonera l’avvocato dal pagamento dei diritti di copia a fronte di un ulteriore aumento del contributo unificato.

Tra le ulteriori novità previste dal decreto vi è l’abilitazione a notificare a mezzo PEC per tutti gli avvocati, risolvendo di fatto la discussa problematica dell’elezione di domicilio per l’avvocato fuori distretto che potrà e dovrà ricevere tutte le notificazioni, anche quelle del difensore, al proprio indirizzo PEC comunicato al consiglio dell’ordine ed inserito nel ReGinde.

Risolta infine la discrasia dell’orario del deposito telematico degli atti, che potranno essere inviati fino alle ore 24 del giorno della scadenza e, qualora gli stessi fossero troppo pesanti, potranno inviarsi ulteriori buste telematiche contenenti i documenti che, per motivi di spazio, non possono rientrare in un’unica busta che, si ricorda, non può superare i 30 megabyte.

Tra le modifiche si segnala anche quella apportata agli articoli 207 e 126 del codice di procedura civile laddove viene eliminato l’obbligo di sottoscrizione delle parti, dei testimoni e di altri intervenuti.

Tra le notizie del giorno, inoltre, si segnala che, sul portale dei servizi telematici, è stato pubblicato un ennesimo aggiornamento degli schemi atto, che consentirà all’avvocato non costituito in giudizio di depositare per via telematica la procura alle liti corredata di una istanza di accesso al fascicolo telematico. Tale modalità, per la verità già prevista dai protocolli di alcuni Tribunali come quello di Bari e Teramo, consentirà dunque all’avvocato di estrarre copia del fascicolo telematico senza recarsi in cancelleria per esibire il mandato.

Si può dire dunque che, l’amaro in bocca lasciato dal rinvio dei festeggiamenti per l’obbligatorietà all’inizio del nuovo anno, può essere compensato dalle interessanti previsioni di semplificazione che consentiranno all’avvocato telematico di accedere con sempre meno frequenza negli uffici giudiziari.

Si riporta di seguito una breve tabella riassuntiva dei nuovi tempi previsti per l’obbligatorietà del deposito telematico se siete invece interessati ad approfondire nel dettaglio le novità potete leggere il dl 90/2014 a questo link:

30 giugno 2014

31 dicembre 2014

30 giugno 2015

Atti endoprocessuali nei procedimenti civili e di volontaria giurisdizione nelle cause iscritte a ruolo dopo tale termine Atti endoprocessuali in tutti i giudizi pendenti Atti endoprocessuali in tutti i giudizi pendenti presso le Corti d’Appello
Ricorso per decreto ingiuntivo
Atti successivi al pignoramento nelle procedure esecutive iniziate dopo tale termine Atti successivi al pignoramento in tutte le procedure esecutive pendenti
Atti del professionista delegato nelle procedure iniziate dopo tale termine Atti del professionista delegato in tutte le procedure pendenti

 

 

To be continued….

 

Nicola Gargano

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– 7 al 30 giugno. Nel frattempo ridiamoci su: Le 16 tipologie di avvocati telematici

Lunedì 23 giugno 2014. Oltre ad essere iniziata l’estate, ci accorgiamo che oggi siamo a -7, ovvero manca una settimana all’obbligatorietà del processo civile telematico. Bisogna altresì segnalare che, nonostante le numerosissime voci di proroga, ad oggi non vi è ancora nessuna ufficialità circa l’approvazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge contenente la presunta proroga. Anche in questa occasione ho deciso, come sempre, di non commentare qualcosa che ancora non c’è e non posso che esortarvi a dedicare questa ultima settimana allo studio della normativa e ad attrezzare i pc dello studio con gli indispensabili redattori.

Nel frattempo per riderci un po’ su ho deciso di raccontarvi in questo post le mie 16 categorie di avvocati telematici individuate nei convegni. Sicuramente ognuno di voi si ritroverà in qualcuna di queste (ed in questo caso non prendetevela ma ridetetci semplicemente su), in caso contrario create la vostra categoria e segnalatemela:

  1. Il notaio: quello che… tutto si può autenticare e tutto deve essere autenticato perché l’avvocato secondo loro è un pubblico ufficiale sempre non solo quando lo dice la legge
  2. Il catastrofista: quello che… proprio mentre stai per cliccare invia sull’atto telematico si bloccano le connessioni di tutti i provider del mondo
  3. Il magistrato: quello che… Ma col decreto ingiuntivo telematico posso allegare alla busta il provvedimento del giudice?
  4. Il tradizionalista: quello che… Ma si faceva prima ad andare in tribunale
  5. Il romantico: quello che… Ma vuoi mettere il profumo della carta?
  6. Il cazzeggiatore: quello che… E ma col processo telematico non posso più andare a prendere il caffè in tribunale
  7. Il legislatore: quello che… Le norme sul processo telematico sicuramente le scriveva meglio
  8. Il complottista: quello che… Il processo telematico è un complotto a danno degli avvocati
  9. Lo scroccone: quello che… Non gli basta il redattore gratuito, anche la firma digitale doveva esserlo
  10. Lo smanettone: quello che… I redattori li ha provati tutti
  11. L’hacker: quello che… Il redattore adesso fa anche il caffè e la firma digitale il cappuccino
  12. L’ansioso: quello che… I corsi sul pct li segue tutti ma proprio tutti, sempre in prima fila
  13. Il tifoso: quello che… Alla notizia della proroga esulta tipo Caressa sul rigore di grosso a Berlino
  14. L’indeciso: quello che… Manca una settimana al 30 giugno e non ha ancora deciso quale redattore utilizzare
  15. Il ritardatario: quello che… Un po’ come sopra, ma in più gli manca anche la firma digitale (a proposito qual’e la migliore?)
  16. Il blogger: quello che… Adesso lo scrivo sul blog (il sottoscritto 😉

E tu che avvocato telematico sei?

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Quando il verbale è telematico

Su segnalazione dell’amico Francesco Minazzi pubblico, con preghiera di dargli massima diffusione, il link ad una simpatica ed utilissima webapp note.dirittopratico.it , che ci aiuterà a semplificare la verbalizzazione ai tempi del PCT. Già da tempo nei convegni auspico ad una attività di verbalizzazione, che dovrà necessariamente slegarsi dalla carta, per avvicinarsi sempre di più alla nuova realtà del processo civile telematico, ovvero i bit.

Ma come può, l’attività di verbalizzazione effettuata dal magistrato tramite consolle, conciliarsi con udienze spesso affollate e in cui sono gli stessi avvocati a scrivere verbali di udienza spesso ancora cartacei?

La soluzione da me auspicata è sempre stata quella di un futuro diverso, dove gli avvocati potessero scrivere i loro verbali direttamente sui propri tablet o smartphone piuttosto che su computer messi a disposizione da Tribunale o COA nell’aula di udienza, inviando all’esito della verbalizzazione una bozza di verbale al magistrato. Si ma come?

In realtà l’unica soluzione attualmente percorribile poteva essere l’invio del verbale all’indirizzo mail non PEC del magistrato o mediante chiavetta usb (soluzione disticutibile per evidenti motivi di sicurezza). Con l’applicazione segnalata invece, basterà scansionare il qr code presente sulla bozza di verbale di udienza o inserire il codice univoco di riferimento del verbale per permettere alla controparte e, in ultimo, al giudice, di integrarlo per poi effettuare un copia incolla all’interno della consolle del magistrato, dove sarà pronto per essere firmato digitalmente da quest’ultimo e inserito nel fascicolo informatico.

A questo punto, dopo aver descritto quello che a mio avviso è l’uovo di colombo in una gestione delle udienze in ottica PCT, non posso che invitarvi ad utilizzare e diffondere fin da subito la app note di udienza  pensata e diffusa da dirittopratico.it

to be continued

Nicola Gargano

 

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In gazzetta ufficiale le nuove regole tecniche del pct

La notizia era nell’aria da tempo ma, finalmente, le nuove regole tecniche, o meglio le regole tecniche delle regole tecniche, del processo telematico sono realtà.
Infatti, il primo elemento che salta all’occhio è che non è il dm 44 del 2011 ad essere modificato ma solo le specifiche tecniche richiamate dall’art. 34.
Precedentemente tali specifiche erano riportate nel provvedimento della Dgsia del 18.7.2011 oggi sostituito dal seguente

http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=14A0345700000010110001&dgu=2014-04-30&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-04-30&art.codiceRedazionale=14A03457&art.num=1&art.tiposerie=SG

Le novità per la verità erano tutte annunciate. Tra queste le più importanti sono l’introduzione delle cosiddette firme Pades, la possibilità di allegare file in formato eml ed msg, la regolamentazione delle deleghe all’interno dei punti di accesso e la richiesta copie.

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Il processo al processo telematico

Meno 73. Sono questi i giorni mancanti al prossimo 30 giugno quando, volenti o nolenti saremmo obbligati ad adeguarci ad un nuovo modo di lavorare. La domanda è sempre la stessa, ed è quella che ci accompagna da quando è nato questo blog, ovvero: Siamo pronti?

La risposta questa volta è non lo so e, lo ammetto, persino io, a volte a ho avuto un po’ di paura ad effettuare i consueti depositi telematici.

I motivi? Ve li volevo raccontare da molto tempo ma, la paura di spaventare i colleghi ha sempre preso il sopravvento. Tuttavia in occasione della relazione “il processo al processo telematico” presentata durante il convegno e-privacy tenutosi a Firenze il 4 e 5 aprile scorso ho avuto modo di spiegare le vulnerabilità e di parlare di qualche soluzione. Le slide e la registrazione della relazione li trovate al seguente link: http://e-privacy.winstonsmith.org/interventi.html mentre, se volete andare avanti con la lettura non posso che dirvi buon divertimento.

Immaginate, dunque, di preparare il vostro atto con il vostro fidato programma di videoscrittura e di salvarlo in formato pdf testuale. Immaginate poi di preparare la busta telematica con il vostro redattore atti PCT e di allegare l’atto precedentemente convertito in pdf. Ovviamente controllerete sia prima che dopo aver firmato digitalmente l’atto la corretta visibilità dell’atto e l’atto sarà regolarmente leggibile. A questo punto invierete l’atto al Tribunale di destinazione e riceverete le 3 PEC di accettazione, consegna ed esito dei controlli automatici.

Apparentemente nessun errore. L’atto è giunto a destinazione e i controlli automatici non rilevano alcun errore, possiamo chiudere lo studio e rientrare a casa convinti che, un piccione viaggiatore chiamato PEC, ha regolarmente recapitato il nostro atto.

Cosa può essere successo in fondo? L’atto è firmato digitalmente e nessuno lo può alterare a meno che…

…A meno che in fase di controlli automatici il file firmato digitalmente non venga estratto, verificato e traslato su un nuovo file pdf contente al suo interno una rappresentazione grafica della firma digitale del firmatario, con tanto di coccardina per “rassicurare” i fruitori di quel file, archiviando poi il file originale con estensione .p7m nei sistemi informatici del Tribunale, rendendolo di fatto inaccessibile a chiunque. (http://www.quandoilprocessoetelematico.it/quando-il-processo-e-psicopatico/)

Un attimo però, perché, rileggendo l’articolo sopracitato, sembra che nei controlli automatici avvenga proprio questo e se la procedura non dovesse riuscire, le conseguenze potrebbero essere devastanti.

Tra il 24 e il 28 febbraio, ad esempio, si sono verificati seri problemi in tutta Italia con atti che partivano leggibili ed arrivavano completamente bianchi con la sola coccardina della firma. La cosa strana é che, l’esito dei controlli automatici, in questi casi era sempre positivo. Episodi del genere si sono verificati tra giovedì e venerdì in tutta Italia, personalmente ho avuto segnalazioni da un collega di Bari e uno di Taranto e venerdì mattina, ne ho fatto personalmente io le spese con un deposito su Milano.

In realtà vi confesso che ero perfettamente a conoscenza del problema che si stava verificando ma, reputandomi il San Tommaso della situazione, ho voluto rischiare, partendo dalla consapevolezza che avere in mano la ricevuta di avvenuta consegna mi avrebbe garantito dal punto di vista legale sulla tempestività del deposito.

Sono partiti così due depositi telematici, il primo diretto al Tribunale di Bari, andato regolarmente a buon fine, ed il secondo al Tribunale di Milano.

Paradossalmente, proprio il deposito presso il Tribunale più telematico d’Italia si è rivelato quello dagli esiti più sorprendenti. Infatti, dopo aver ricevuto le prime tre ricevute regolarmente, al posto

della quarta PEC, che dovrebbe indicare l’accettazione del deposito, è giunta in studio la telefonata da parte della cancelleria del Tribunale di Milano che ci comunicava gravi problemi nella visualizzazione del pdf, ovvero documento completamente bianco e, magra consolazione, coccardina perfettamente visibile.

Purtroppo ancora più imbarazzanti sono state le vicende successive poichè, invece di lasciare il deposito in stand by nell’attesa di risolvere il problema, la cancelleria ha rifiutato esponendoci al concreto rischio di far saltare il termine per il deposito.

Certo, come anticipato precedentemente, con la ricevuta di avvenuta consegna in mano potevo dormire sonni tranquilli, potendo godere di una rimessione in termini, ma avendo circa mezz’ora di tempo prima dello scoccare delle ore 14, abbiamo preferito effettuare nuovamente il deposito ricevendo la fatidica RdAc entro le ore 14.

Il deposito successivo è stato poi accettato regolarmente lunedì 3 marzo e gli atti questa volta risultavano regolarmente leggibili. Tutto ciò lascia pensare che, l’aggiornamento dei sistemi del dominio giustizia intervenuto nel pomeriggio di venerdì 28 febbraio possa aver risolto il problema, ma resta un dubbio: Cosa è successo?

Questa domanda non trova ancora una risposta ma, nel frattempo, conviene chiederci dal punto di vista giuridico cosa poteva succedere se, a quel deposito rifiutato, non si fosse susseguito un nuovo deposito entro le 14.

Per capirlo meglio è evidentemente necessario partire da quell’imprescindibile dato normativo dell’art.13 del d.m. 44/2011, il quale dispone che, gli atti del processo in forma di documenti informatici, si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.

E’ evidente dunque che, il nostro atto dovrà intendersi depositato nei termini e, senza neanche scomodare l’istituto della rimessione in termini previsto dall’art. 153 del codice di procedura civile, sarà lo stesso cancelliere a doversi preoccupare di accettare un nuovo deposito da parte dell’avvocato, cartaceo o telematico, specificando l’inconveniente verificatosi.

Il cancelliere per la verità non dovrebbe neanche aspettare l’impulso dell’avvocato ed evidentemente non potrà permettersi di rifiutare il deposito, cercando di capire meglio le problematiche tecniche, ma soprattutto capire se quel pdf è arrivato veramente vuoto o se è stato successivamente “svuotato” per via di qualche errore nei sistemi informatici della cancelleria.

Certo, tutto sarebbe più semplice se, il file atto.pdf.p7m non fosse custodito come segreto di stato, e fosse messo a disposizione di tutti (avvocati, cancellieri e magistrati) come avevo suggerito tempo fa: (http://www.quandoilprocessoetelematico.it/quando-il-processo-e-psicopatico/)

Purtroppo però, nell’Italia dei balzelli, la paura di perdere introiti facili da diritti di copia sempre più difficili da giustificare, renderà molto complicato liberalizzare il diritto di scaricarsi un file originale per verificarne l’autenticità, anche se ciò, come si è visto, potrebbe minare l’intero funzionamento e credibilità del processo civile telematico.

Un altro curioso caso da segnalare è la sporadica eventualità in cui i controlli automatici non dovessero giungere in tempi consoni, ovvero non giungere mai. Il suddetto caso per la verità è stato vissuto dal sottoscritto in un deposito telematico inviato presso il Tribunale di Monza nella notte tra domenica e lunedì ma sono stati segnalati altri casi in giro per l’italia.

In quest’ultimo caso, avendo il tempo di effettuare un nuovo deposito, ho ridepositato la stessa memoria presso il Tribunale di Monza nella mattinata di lunedì ricevendo nel giro di pochi minuti anche la terza ricevuta.

Tuttavia, come abbiamo preannunciato, nei casi sopra esaminati possiamo stare tranquilli perché, fino a quando c’è una ricevuta di avvenuta consegna giunta entro le ore 14, possiamo dormire sonni tranquilli.

Ma cosa succede invece se questa ricevuta manca…

…Come pensavate che l’articolo fosse finito?

Bhe no perché visto che siamo in ballo ve ne racconto un’altra, ovvero casi in cui il deposito parte ma non arriva o meglio al posto di una “Ricevuta di avvenuta consegna” ci ritroviamo un “Avviso di mancata consegna”.

Di casi del genere per la verità me ne sono stati segnalati 3 o 4 in tutta Italia e tutt’ora, dal punto di vista tecnico non vi sono risposte, come non vi sono risposte circa “Ricevute di avvenuta consegna” giunte quasi 10 minuti dopo la ricevuta di accettazione.

E dal punto di vista giuridico?

E’ abbastanza evidente che, in questi ultimi casi si possa ricorrere al secondo comma dell’art. 153 del codice di procedura civile ovvero, la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma.

Ne consegue che soluzioni alle possibili falle del PCT esistono e, come avvocati, non dobbiamo scoraggiarci di fronte a rare ipotesi di malfunzionamenti. Tuttavia ritengo che, in attesa dell’imminente obbligatorietà prevista per il 30 giugno, certe carenze dovranno essere prese in esame dalla DGSIA sia in fase di elaborazione delle nuove regole tecniche – che evidentemente dovrebbero attribuire il valore del depositato, non più alla ricevuta di avvenuta consegna, ma a quella di accettazione, prevedendo una espressa possibilità di depositare nuovamente l’atto in caso di avviso di mancata consegna documentando l’effettivo invio del precedente atto inserendo nella busta la ricevuta di accettazione – e sia in fase di richiesta di un numero più elevato di risorse tecniche, tali da garantire la regolarità dei flussi di atti telematici, e perché no consentire l’accessibilità ai file firmati.

Sperando di non avervi spaventato troppo, vi assicuro che nonostante tutto nel processo civile telematico bisogna continuare a crederci!

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Convegni e dintorni: E-Privacy spring edition 2014

Vi segnalo che, il prossimo sabato 5 aprile, presenterò all’annuale convegno e-privacy una relazione dal titolo: “ll processo al processo telematico. Problemi, vulnerabilità, soluzioni e prospettive nel processo civile telematico a pochi mesi dell’obbligatorietà”. Come si intuirà dal titolo è una relazione diversa dal solito, dove non si parlerà neanche per un attimo dell’ospite tanto atteso in tutti i convegni sul processo telematico ovvero sua maestà “La busta”.

Piuttosto questa volta ho pensato di orientarmi su qualcosa di diverso, cercando di raccontare tuto quello che avreste voluto sapere sul processo telematico e nessuno vi ha mai detto.

Ovvero quali saranno gli effettivi flussi? I sistemi riusciranno a reggere l’improvvisa molte di dati?

I numeri ci dicono che, nel 2013, gli avvocati che hanno effettuato depositi telematici sono passati dai 5.415 nel mese di Gennaio fino ai 10.204 nel dicembre del 2013. Numeri ancora troppo bassi, se si pensa che gli avvocati in tutta Italia sono poco meno di 250.000 e, dal 30 giugno 2014, saranno tutti inevitabilmente obbligati a depositare i propri atti per via telematica.

Tutto questo e altro ancora lo racconterò il prossimo sabato 5 aprile ad E-Privacy che si terrà a Firenze, presso Palazzo Vecchio, Sala della Miniatura (III piano), Piazza della Signoria 1.

La partecipazione sarà libera e gratuità. Di seguito allego il programma completo del convegno che inizierà venerdì 4 aprile alle ore 14 per concludersi sabato 5 aprile alle 18 e 30. Ulteriri info sono reperibili sul sito della manifestazione http://e-privacy.winstonsmith.org/

Inizio Fine Relatore Titolo
Venerdi 4 – Pomeriggio
14:00 14:10 Marco Calamari, Tommaso Grassi Saluto degli organizzatori
14:10 14:40 Diego Giorio Quale privacy verrà dalle grandi banche-dati pubbliche?
14:40 14:55 Carola Moncada Impact of relationship sicurezza e privacy nei social network (JUST/2011-2012/DAP/AG/3255)
14:55 15:25 Avv. Giuseppe Nicosia Processo telematico, avvocati telematici e privacy.
15:25 16:05 Andrea Rui I giovani, la Privacy ed il loro (e nostro) futuro
16:05 16:20 Intervallo
16:20 17:00 Avv. Marcello Bergonzi Perrone La controversa giurisprudenza sui reati di opinione a mezzo internet, e sulla responsabilità del provider
17:00 17:30 Epto OnionMail
17:30 18:10 Simone Bonavita, Carlo Bernardi, Mattia Reggiani Frontiere future e futuribili della Social Media Security
18:10 18:40 Avv. Valentina Longo Educazione Digitale: un efficace antivirus contro il cyberbullismo
   
Sabato 5 – Mattina
09:30 10:00 Avv. Marco Ciurcina Corpo digitale e sovranità tecnologica
10:00 10:30 Avv. Prof. Stefano Aterno Il Privacy Officer: questo sconosciuto.
10:30 10:55 Avv. Fulvio Sarzana di S.Ippolito La privacy dei cittadini e delle imprese negli ordini di blocco all’accesso nei confronti degli intermediari delle autorità penali ed amministrative
10:55 11:25 Avv. Nicola Gargano Il processo al processo telematico. Problemi, vulnerabilità, soluzioni e prospettive nel processo civile telematico a pochi mesi dell’obbligatorietà
16:05 16:20 Intervallo
11:40 12:00 Avv. Nicola Fabiano Il futuro della privacy: dalla Privacy by Design ad uno standard
12:00 12:40 Dott. Francesco Stabile B.Y.O.D. ­ Utilizzare i propri dispositivi in ambito lavorativo
12:40 13:00 Fernanda Faini Quale equilibrio fra trasparenza, apertura e privacy nello scenario del d.lgs. 33/2013?
   
Sabato 5 – Pomeriggio
14:00 14:30 Carlo Blengino e Monica A. Senor Una ragionevole aspettativa di privacy
14:30 15:05 Ing. Giovanni Pellerano Whistleblowing: GlobaLeaks ed i suoi utilizzatori
15:05 15:45 Avv. Francesco Paolo Micozzi Il d.lgs. 33/2013. Trasparenza e privacy: una coesistenza possibile?
16:05 16:20 Intervallo
16:00 16:40 Avv. Giovanni Battista Gallus Là dove osano i Droni, part 2
16:40 17:15 Avv. Valerio Vertua Ipad come strumento di lavoro: tutela della privacy
17:15 17:45 Avv, Monica Gobbato #oltrelaprivacy ossessione, perversione ma anche reputazione di una vita-connessa
17:45 18:15 Maria Grazia Porcedda Presentazione dei risultati del progetto “SURPRISE”
18:15 18:30 Giulia Petragnani Gelosi Geotagging e privacy locazionale: vantaggi e rischi

Organizzazione

La manifestazione e’ organizzata dal Progetto Winston Smith e da HERMES – Centro Studi Trasparenza e Diritti Umani Digitali.

Progetto Winston Smith è un’associazione senza fini di lucro che si occupa della difesa del diritto alla privacy in Rete e fuori

HERMES – Centro Studi Trasparenza e Diritti Umani Digitali.

Contatti

Per contatti generali e per la stampa: eprivacy@winstonsmith.org , per i relatori coordinamento-eprivacy@winstonsmith.org .

Organizzatori, sponsor e partecipanti di e-privacy

 

 

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Quando il processo non ha orari

Ok, questa volta arrivo tardi, visto che la notizia è di venerdì e ha già fatto il giro dell’Italia digitale, ma, è talmente eclatante da meritare una breve menzione. Si può partire dal presupposto che, nel PCT, ci sono delle certezze tra cui un orario di chiusura della cancelleria telematica.

Infatti, l’articolo 13 terzo comma del DM 44/11 sancisce che, quando la ricevuta di avvenuta consegna dell’atto inviato telematicamente è rilasciata dopo le ore 14, il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.

Fino ad oggi ho sempre detto nei convegni di prestare molta attenzione al termine delle ore 14 e, soprattutto di inviare prudenzialmente le proprie comparse per via telematica non troppo a ridosso delle ore 14 considerato che, in caso di mail pesanti, vi è il concreto rischio di una discrasia di qualche minuto tra la ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna.

Nei post precedenti avevo inoltre rielaborato questa nota massima:

Ore 11.30. L’avvocato analogico esce dallo studio e sa che dovrà correre più veloce del cancelliere che non vede l’ora di chiudere la cancelleria (alle ore 12). Ore 11.30. L’avvocato digitale sa che non deve correre perché la cancelleria telematica chiude alle ore 14! Non importa che tu sia analogico o digitale comincia a depositare (telematicamente!).

In pratica un invito a depositare gli atti telematicamente, in modo da poter avere comunque qualche ora in più rispetto all’orario di apertura di cancelleria.

Il Tribunale di Milano però, con sentenza 19 febbraio 2014, depositata il 3 marzo 2014, n. 3115 (Pres. Manfredini, est. Rosa Muscio), è andato ben oltre e ha, di fatto, disapplicato l’articolo 13 del DM 44/2011, sostenendo che, tale norma deve considerarsi di naturare regolamentare e pertanto di rango inferiore rispetto alla norma primaria, che nulla statuisce circa gli orari di deposito.

L’art. 155 del codice di procedura civile statuisce infatti che, la scadenza del termine a giorni, coincide con lo spirare dell’ultimo giorno utile.

Dobbiamo dunque ipotizzare che, qualora la cancelleria fosse aperta fino a mezzanotte, ben potremmo depositare in termini un atto in scadenza in forma cartacea, come per la verità, in alcuni Tribunali, vengono regolarmente accettati gli atti in scadenza ove il deposito venga effettuato nei pomeriggi di Martedì e Giovedì, giornate di rientro pomeridiano per le cancellerie.

Nel caso di specie, il Tribunale meneghino, ha sancito la validità del deposito di una comparsa conclusionale per via telematica la cui ricevuta di avvenuta consegna è stata rilasciata dopo le ore 14 del giorno del scadenza.

La giurisprudenza dunque ha anticipato di gran lunga le nuove regole tecniche che, stando a ricorrenti voci, prorogherebbero il termine previsto dall’art. 13 del dm 44/2011 dalle ore 14 alle ore 24. Permettetemi però di consigliarvi massima prudenza in merito al predetto orientamento attendendo magari che, l’orientamento del Tribunale di Milano possa essere confermato da una revisione delle regole tecniche.

Prima di lasciarvi inoltre vi ricordo alcuni appuntamenti sul processo telematico che mi vedranno protagonista in qualità di relatore nei prossimi giorni:

Lodi c/o Sala dei comuni della Provincia di Lodi, 11 marzo 2014, IL PROCESSO TELEMATICO (Ordine avvocati di Lodi  e Giuffrè Editore)

Vigevano, 12.3.2014

Vi ricordo poi che il prossimo venerdì 14 marzo e sabato 15 marzo si terrà a Carpi (MO) presso il Cinema Corso, Corso Manfredo Fanti, 91 la seconda edizione del convegno Agenda Digitale Giustizia, un appuntamento importantissimo anche alla luce della prossima scadenza del 30.6.2014. Pur non partecipando in qualità di relatore ritengo importante segnalare l’evento assicurando la massima diffusione.

http://www.agendadigitalegiustizia.it/

To be continued

Nicola Gargano

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Video del convegno sul processo Telematico organizzato dall’Udai sezione BAT tenutosi in data 21.2.2014

 

E’ disponibile sul canale you tube dell’associazione UDAI sezione Bat la video registrazione del convegno sul processo Telematico organizzato  tenutosi in data 21.2.2014.

Saluti ed apertura dei lavori
Avv. Tommaso Divincenzo Presidente U.D.A.I. Barletta Andria Trani
Dott. Filippo Bortone Presidente del Tribunale di Trani
Avv. Francesco Logrieco Presidente del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Trani
Introduce e modera
Prof. Matteo Montanari Docente in Informatica Giuridica dell’Università LUM “ Jean Monnet”
Ne parliamo con
Dott. Massimo Terzi Presidente del Tribunale di Verbania
Dott. Gaetano Labianca Giudice Sezione Civile Tribunale di Trani
Dott.ssa Antonietta Lanotte Chirone Giudice della Sezione Lavoro e Previdenza Tribunale di Trani
Avv. Nicola Gargano Presidente Amadir

convegno U.D.A.I. ” il Processo Telematico”

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