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PCT: Processo Civile Traballante! PECcato!

Come sapete pur ritenendomi un Fan sfegatato del processo civile telematico non ho mai mancato di sottolineare anche in maniera pesante le sue incongruenze e mal funzionamenti, situazioni denunciate spesso sulle pagine di questo blog ed in particolare nel processo al processo telematico pubblicato su queste pagine qualche mese fa.

La domanda che mi sono posto allora fu sostanzialmente una. Quanti sono gli avvocati telematici in Italia? Secondo le statistiche ministeriali nell’ottobre 2014 gli avvocati che hanno depositato almeno un atto in via telematica sono stati poco più di 65.000. Un numero decisamente inferiore a quello totale degli avvocati in Italia che supera al momento le 250.000 unità. Sicuramente non tutti i 250.000, sono avvocati civilisti ma sicuramente, considerando che i dati qui riportati si riferiscono al 2012 e che il numero degli avvocati è in costante aumento, possiamo immaginare che almeno 200.000 avvocati dal 31 dicembre 2015 sono obbligati a depositare telematicamente i propri atti. Parliamo dunque di un numero di depositi telematici che in pochi mesi si è quantomeno triplicato se non addirittura quadruplicato.

Ebbene la domanda che mi pongo da molti mesi è sempre la stessa. Le infrastrutture ministeriali reggeranno?

La risposta a queste domande è aimè stata scritta in questi mesi sulle pagine di questo blog. Su queste pagine infatti segnalai la notizia del blocco del gestore PEC del ministero lo scorso 27.11.2014. Un blocco che fortunatamente causò il danno di termini persi come ci si poteva attendere e, salvo un ingente spavento per quegli avvocati che si sono visti recapitare la propria ricevuta di avvenuta consegna oltre il termine della scadenza, non vi sono stati particolari problemi poiché, nonostante abbia messo a disposizione di tutti i miei lettori una istanza di rimessione in termini pronta all’uso, tutto fu messo prontamente a tacere.

Le cancellerie infatti retrodatarono tutti i depositi telematici alla data della ricevuta di accettazione salvando ogni termine e rendendo di fatto impossibile a chiunque di conoscere la reale entità di quanto accaduto.

In ogni caso quel maledetto 27 novembre 2014 un comunicato comparso sul Portale dei Servizi Telematici rese noto l’accaduto, tranquillizzando nei limiti del possibile gli avvocati che in quella data scelsero di essere telematici.

Dal 31 dicembre 2014 però essere telematici non è più una scelta e, a quanto pare quel campanello di allarme (o meglio quella sirena) scattata lo scorso novembre, non è servita ad evitare un nuovo disastro questa volta annunciato.

Mi riferisco infatti allo sfratto esecutivo che ha costretto il ministero a trovare in fretta e furia una nuova allocazione a dei server, non dei server qualsiasi, bensì i server che gestiscono tutto il flusso di posta elettronica certificata del processo civile telematico in Italia.

Non vi nascondo infatti che, quando ho letto quella comunicazione del ministero proprio mentre ero seduto al tavolo dei relatori in un convegno sul PCT, la prima cosa che speravo di vedere era un telone in fondo alla sala con su scritto: “siete su scherzi a parte”. La seconda invece è stata: “ok prendiamo il lato positivo viva la trasparenza e chissà che non sia solo una comunicazione fatta in via prudenziale”. In effetti sia per esperienza personale e sia per quanto appreso da colleghi, i depositi effettuati nel weekend sono filati lisci e non vi era alcun presagio di quello che sarebbe stato il “lunedì nero del processo telematico”.

Ieri infatti il telefono mio e di tutti gli amici che si occupano di PCT sono diventati roventi e la domanda era sempre la stessa: “perché non arriva la ricevuta di consegna?”. Difficile rispondere a questa domanda se collegandosi su http://pst.giustizia.it/ l’ultima news pubblicata prometteva un ripristino della situazione entro le ore 8 del 19.1.2015, orario invece in cui è iniziata l’apocalisse.

E’ successo di nuovo ci siamo detti! E’ successo di nuovo e, questa volta, non si possono fare depositi di carta, a meno che non si ricorra all’ottavo comma dell’art. 16 bis ovvero “fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.”

Purtroppo le tempistiche dell’anomalia hanno impedito l’emanazione di decreti presidenziali ai sensi del predetto comma, fatto salvo il decreto presidenziale del tribunale di Torino http://www.tribunale.torino.giustizia.it/FileTribunali/70/Sito/Comunicazioni%20importanti/Problematiche%20relative%20al%20PCT.pdf (Si ringrazia l’avv. Giuseppe Vitrani per la segnalazione)

Che fare allora? In assenza di comunicazioni ufficiali non possiamo che affidarci alla cara vecchia istanza di rimessione in termini o alla bacchetta magica delle cancellerie che, come mi segnala l’amico e collega Francesco Minazzi, stanno accettando i depositi retrodatandoli alla data e ora della RdA (ricevuta di accettazione).

Nel frattempo per essere ancora più tranquilli non possiamo poi che rimetterci al consiglio degli avvocati telematici di Napoli ovvero di depositare non troppo sotto la scadenza, anche in considerazione della circostanza che i disservizi sono ancora in corso e, nella mia personale esperienza ho ricevuto la ricevuta di consegna di un deposito effettuato presso il Tribunale di Monza dopo quasi un’ora dall’accettazione.

De iure condendo invece non posso che auspicarmi un intervento legislativo che sposti il momento perfezionativo del deposito alla data e ora di ricezione della ricevuta di accettazione, come già auspicato su queste pagine in tempi non sospetti, nel frattempo posso solo riproporvi l’istanza di rimessione in termini:

T R I B U N A L E   D I  ______

RG:______ – G.I. _______  – Udienza ________

Istanza di rimessione in termini ex art. 153, Co. 2, C.p.c.

____________________, rappresentato e difeso dall’avv.___________ (C.F. ____________)

c o n t r o

_____________, con l’Avv. _________

 

P r e m e s s o

 

–          che l’istante in data____ depositava per via telematica la memoria_______ ottenendo la ricevuta di avvenuta accettazione in data___ alle ore ____ (cfr. all. 1 memoria e 2 ricevuta di accettazione)

–          Che l’istante non si vedeva recapitare la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC ministeriale per un  malfunzionamento del gestore PEC del Ministero

–          Che pur non perfezionandosi il deposito ai sensi dell’art. 16 bis settimo comma del D.l. 179 del 2012, deve ritenersi che il malfunzionamento non può imputarsi alla parte istante.

–          Che, in ogni caso la ricevuta di accettazione generata dal gestore PEC dell’istante, generata in un momento antecedente al termine della scadenza, è idonea a provare l’avvenuto invio dell’atto entro i termini.

–          Che nessuna colpa può essere addebitata all’odierno istante circa il mancato rilascio della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del ministero giustizia, il cui malfunzionamento non è stato neppure segnalato  rendendo impossibile l’eventuale deposito in forma cartacea.

–          Che, ai sensi del secondo comma dell’art. 153 del codice di procedura civile ovvero, la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.

Tutto ciò premesso, l’istante, ut supra rappresentato e difeso,

C H I E D E

Che l’Ill.mo Giudice adito, accertata la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità al caso di specie dell’art. 153 c.p.c., co. 2, voglia, previo ogni opportuno provvedimento e declaratoria, disponga la rimessione in termini per il deposito della _______ nel procedimento RG ________ ritenendo valido e tempestivo il deposito effettuato in data___ alle ore____

All.ti:

1)      Comparsa_____

2)      Ricevuta di accettazione rilasciata in data___ alle ore____

con osservanza

Data,_________________                                Avv. ___________

to be continued…

Nicola Gargano

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Quando lo sfratto è telematico (ops… esecutivo)

Il titolo del post è ironico. Questa volta non parliamo di deposito telematico di uno sfratto, ma piuttosto di quello sfratto ricevuto dal gestore PEC ministeriale che li costringerà a liberare i locali dove sono ospitati i server ministeriali nel corso di questo weekend.

L’entità dell’interruzione la si apprende dal comunicato comparso in queste ore sul PST, mentre le motivazioni si possono leggere nel comunicato che in queste ore viene condiviso sui social :

Interruzione servizio deposito telematico dalle ore 14 del 17/01/2015 alle ore 8 del 19/01/2015

16/01/15

Si informa che per inderogabili interventi di manutenzione straordinaria del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, il servizio di deposito telematico da parte dei soggetti abilitati esterni sarà interrotto dalle ore 14 di sabato 17 gennaio alle ore 8 di lunedì 19 gennaio 2015. Restano disponibili i servizi di consultazione e il servizio di deposito degli atti da parte dei magistrati.1978831_10205752298075755_3719260667097605873_n10896956_10205752298315761_514152008094101075_n

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Quando il Natale è telematico

Consentitemi di dirlo! Mai come quest’anno si può parlare di Natale telematico alla vera vigilia dell’obbligatorietà che, questa volta, dopo la proroga di questa estate non sembra essere sotto l’ombra dell’ennesimo rinvio. Sarai contento. Mi direte voi. Si forse lo sono rispondo io.

Come sapete infatti ho sempre spinto per raggiungere un grado di digitalizzazione dell’avvocatura completo spingendo affinché nessuno rimanga indietro. Ho inoltre sottolineato molto spesso e mai a bassa voce le criticità del sistema e le priorità nel risolverle, per fare in modo che, le falle del PCT, non si trasformassero in insidie e trabocchetti per gli avvocati meno digitali e più analogici.

L’ho sempre fatto e, in questo anno telematico, ho cercato di raccontarlo attraverso questo blog e attraverso i convegni che ho avuto modo di tenere in giro per l’Italia, cercando di eliminare le ansie e trasmettere sicurezza.

Proprio sotto questo spirito ho deciso che il post di auguri e saluti non poteva essere un semplice post ma ho pensato di condirlo con un regalo speciale ai miei lettori.

Ho deciso infatti di pubblicare sul blog un piccolissimo vademecum sulle funzionalità principali del PCT arricchendolo con link a video tutorial per quasi tutti i redattori e con formule.

Il vademecum potrà essere scaricato dal seguente link vademecum processo telematico e, sperando che il regalo sia gradito, non posso che augurarvi un buon Natale ed un felice 2015 all’insegna della più completa informatizzazione.

to be continued….

Nicola Gargano

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E ora facciamoci rimettere in termini!

Come era prevedibile non tutte le nostre cenerentole telematiche (le ricevute di avvenuta consegna dei depositi di ieri) sono giunte in tempo e il gestore PEC del ministero pur essendo ripartito nel tardo pomeriggio di ieri non è riuscito a smaltire la coda dei depositi entro il termine ultimo di mezzanotte, generando molte ricevute di avvenuta consegna oltre le ore 24, con la conseguenza di far decadere tutti quegli avvocati che avevano depositato atti in scadenza.

Tuttavia, come vi abbiamo anticipato ieri si potrà ricorrere al secondo comma dell’art. 153 del codice di procedura civile ovvero, la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma.

Sarà necessario allegare all’istanza, la ricevuta di accettazione, la news apparsa sul PST (http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=homepage&contentId=NEW1716 ) nonché la memoria oggetto della rimessione in termini,  dimostrando così di essere incorsi nel termine decadenziale per causa a noi non imputabile ed ottenere così la rimessione in termini.

Sperando di rendere un utile servizio ai miei lettori allego al post un modello di istanza che potrà essere depositata anche in via telematica, impostando nel redattore il tipo di atto “Istanza generica” e specificando nel successivo campo note: “Istanza di Rimessione in termini”.

Nicola Gargano

T R I B U N A L E   D I  ______

RG:______ – G.I. _______  – Udienza ________

Istanza di rimessione in termini ex art. 153, Co. 2, C.p.c.

____________________, rappresentato e difeso dall’avv.___________ (C.F. ____________)

c o n t r o

_____________, con l’Avv. _________

 

P r e m e s s o

 

–          che l’istante in data____ depositava per via telematica la memoria_______ ottenendo la ricevuta di avvenuta accettazione in data___ alle ore ____ (cfr. all. 1 memoria e 2 ricevuta di accettazione)

–          Che l’istante non si vedeva recapitare la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC ministeriale per un documentato malfunzionamento del gestore PEC del Ministero (cfr. all. 3 comunicazione ministeriale del 27/11/14 http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=homepage&contentId=NEW1716 )

–          Che pur non perfezionandosi il deposito ai sensi dell’art. 16 bis settimo comma del D.l. 179 del 2012, deve ritenersi che il malfunzionamento non può imputarsi alla parte istante.

–          Che, in ogni caso la ricevuta di accettazione generata dal gestore PEC dell’istante, generata in un momento antecedente al termine della scadenza, è idonea a provare l’avvenuto invio dell’atto entro i termini.

–          Che nessuna colpa può essere addebitata all’odierno istante circa il mancato rilascio della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del ministero giustizia, il cui malfunzionamento non è stato neppure segnalato in tempo utile, ma solo nel tardo pomeriggio del 27.11.2014 in un orario in cui le cancellerie del Tribunale non sono aperte al pubblico rendendo impossibile l’eventuale deposito in forma cartacea.

–          Che, ai sensi del secondo comma dell’art. 153 del codice di procedura civile ovvero, la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.

Tutto ciò premesso, l’istante, ut supra rappresentato e difeso,

C H I E D E

Che l’Ill.mo Giudice adito, accertata la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità al caso di specie dell’art. 153 c.p.c., co. 2, voglia, previo ogni opportuno provvedimento e declaratoria, disponga la rimessione in termini per il deposito della _______ nel procedimento RG ________ ritenendo valido e tempestivo il deposito effettuato in data___ alle ore____

All.ti:

1)      Comparsa_____

2)      Ricevuta di accettazione rilasciata in data___ alle ore_____

3)      Comunicazione ministeriale del 27.11.2014

con osservanza

Data,_________________                                Avv. ___________

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Quando il processo non è più telematico! PECcato!

E fu così che dopo mezza giornata di segnalazioni di malfunzionamenti e di ricevute di avvenuta consegna non restituite al mittente sul portale dei servizi telematici comparve il seguente avviso:

“Problemi gestore PEC – 27/11/14

Si informa che i problemi di connettività subiti dal gestore di PEC del Ministero nella giornata di oggi sono rientrati a partire dalle ore 15.45 di oggi stesso. A causa del grande numero di messaggi rimasti in coda, l’elaborazione delle ricevute è rallentata.

http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=homepage&contentId=NEW1716

E’ legittimo a questo punto chiedersi cosa potrebbe succedere se le ricevute di avvenuta consegna dei malcapitati colleghi che hanno depositato telematicamente i propri atti in scadenza oggi, dovessero giungere come una cenerentola telematica oltre la mezzanotte?

Probabilmente gli atti si trasformerebbero non in zucche, bensì in atti depositati fuori termine e, poichè ai sensi del comma 7 del’art. 16bis del D.l. 179/2012 il deposito telematico si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia, si dovrà ricorrere al secondo comma dell’art. 153 del codice di procedura civile ovvero, la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma.

Infatti, in questo caso, con l’allegazione della ricevuta di accettazione e della notizia allegata all’inzio del post, si potrà concretamente dimostrare di non essere incorsi nel termine decadenziale per causa a noi imputabile ed ottenere una sacrosanta rimessione in termini. (cfr.Tribunale di Ivrea, sentenza del 18.7.2014 , Ordinanza , Tribunale di Bari – Sezione Lavoro – dott.sa Procoli – 30.4.2014)

Si aggiunga poi che in quest’ultimo caso ci si ritroverà anche nella casistica prevista dall’ottavo comma dell’art. 16 bis ovvero “fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.”

Ma tutto ciò e legittimo?

Ai sensi dell’articolo 13 del D.P.R. dell’11 febbraio 2005, n. 68 evidentemente no! Infatti il predetto articolo I gestori di posta elettronica certificata sono tenuti ad assicurare il livello minimo di servizio previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 17.

Ma quali sono questi livelli minimi di servizio? L’articolo 12 delle regole tecniche (Decreto 2 novembre 2005 “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica  certificata”  in G.U. 15 novembre 2005, n. 266) prevede rispettivamente ai commi 3,4 e 5 prevede quanto di seguito:

3. La disponibilità nel tempo del servizio di posta elettronica certificata deve essere maggiore o  uguale al 99,8% del periodo temporale di riferimento.

4. Il periodo temporale di riferimento, per il calcolo della disponibilità del servizio di posta  elettronica certificata, è  pari ad un quadrimestre.

5. La durata massima di ogni evento di indisponibilità del servizio di posta elettronica certificata deve essere minore, o uguale, al 50% del totale previsto per l’intervallo di tempo  di riferimento.

Che significa tradotto in lancette di orologio? Non sono bravo in matematica ma, calcolando che un quadrimestre è composto da 120 giorni ovvero 2880 ore, dovrà calcolarsi lo 0,2% di tale tempo che equivale a circa 6 ore. Ma vi è di più, poiché il comma cinque prevede che il periodo di ogni evento di indisponibilità non può superare il 50% del totale e quindi 3 ore deve dedursi che siamo ben oltre i livelli minimi di servizio che devono essere assicurati dal gestore PEC, in questo caso quello del ministero.

Non sappiamo al momento quali saranno le sorti dei depositi telematici effettuati in data odierna e se effettivamente giungeranno agli avvocati telematici ricevute di consegna o (presumibilmente) di mancata consegna, essendo talmente eccessiva la mole di dati in sospeso che, al riavvio dei server alcuni atti telematici potrebbero non giungere neanche a destinazione.  E’ lecito dunque attendersi già nel corso della giornata di domani una valanga di istanze di rimessione in termini in tutti i Tribunali italiani.

nel frattempo non possiamo far altro che incrociare le dita e ripassare ciò che in realtà avevamo già detto sulle pagine di questo blog “il processo al processo telematico” e in una ormai famosa relazione con l’amico Massimiliano Ponchio http://youtu.be/diCxHTja4I4  ed è lecito chiedersi il 31.12.2014 i sistemi informatici ministeriali reggeranno al sopravvenuto carico di atti?

to be continued….

Aggiornamento alle ore 19:26: A quanto ci risulta alcune ricevute di avvenuta consegna sono state recapitate ma ancora adesso risultano disservizi in ordine a depositi effettuati pochi minuti fa contrariamente alla comunicazione del ministero che annunciava la risoluzione del problema alle ore 15.45 di oggi

Aggiornamento 28.11.2014 ho predispostoun modello di istanza di rimessione in termini scaricabile al seguente link

Nicola Gargano

 

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Convegni e dintorni: Deposito telematico di atti introduttivi e prossimi convegni (Perugia 23.10, Ancona 25.10 e Bari 28.10)

Nell’ultimo post di questo blog segnalavo la mozione sull’allargamento del PCT agli atti introduttivi e di costituzione in giudizio e mi sento pertanto in dovere di aggiornare i miei lettori, rimandandovi alla lettura del post eventum del congresso nazionale forense sul sito web Amadir,  in cui è contenuto anche il resoconto di ciò che è accaduto alla #mozione34

http://www.amadir.it/documenti/archivio/materiale-vario/quando-il-congresso-e-nazionale-e-lo-spritz-e-telematico-il-congresso-nazionale-forense-visto-da-amadir/

l’invito è far girare questo link sui social utilizzando l’apposito hashtag #mozione34

Vi segnalo inoltre un mio commento sulla rivista on line Diritto e Giustizia ad una recentissima ordinanza del Tribunale di Milano che ammette il deposito degli atti costituzione in giudizio a prescindere dal decreto DGSIA: http://www.dirittoegiustizia.it/news/8/0000070304/Il_PCT_non_e_nato_il_30_giugno_2014.html?cnt=1

Infine vi allego le locandine di 3 eventi in cui sarò relatore e che si terranno rispettivamente a Perugia 23.10, Ancona 25.10 e Bari 28.10.

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MOZIONE SULL’INTRODUZIONE DELLA FACOLTA’ DI DEPOSITO TELEMATICO DI TUTTI GLI ATTI PROCESSUALI

Come sapete la prossima settimana si terrà a Venezia il XXII congresso forense. I temi esulano dal PCT ma, il titolo del congresso “Oltre il Mercato – La nuova avvocatura per la società del cambiamento”, credo lasci spazio ad argomenti che vadano ben oltre la cosiddetta rappresentanza politica dell’avvocatura e che possano essere trasversali, come quello che sto per proporre. Partendo proprio dal titolo del congresso, credo che il cambiamento principe con cui l’avvocatura sta facendo i conti e proprio il tanto amato e odiato PCT, tema di questo blog. Tra i tanti dubbi e paure quella affrontata più volte qui è la famosa questione del deposito telematico degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio, di cui peraltro si è tanto dibattuto in dottrina. Ad oggi, infatti, pur iniziando a poter contare su una giurispruenza favorevole quale quella di Vercelli, dopo le scellerate pronuncie di Pavia, Foggia, Torino e Padova, rimane da abbattere l’ultimo muro! Un articolo di legge che chiarisca con certezza che possiamo depositare telematicamente qualsiasi cosa, ponendo fine ad ogni dubbio e polemica. Per questo motivo io e la collega Maela Coccato rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione Amadir abbiamo pensato, con il sostegno di altre associazioni forensi (Il Commentario del Merito, Movimento Forense e UDAI) di preparare questa bozza di mozione che trovate in calce a questo post e che potete trovare anche al seguente link accompagnata da un nostro comunicato http://www.amadir.it/documenti/archivio/articoli/amadir-verso-il-xxxii-congresso-nazionale-forense-mozione-congressuale-sull2019introduzione-della-facolta2019-di-deposito-telematico-di-tutti-gli-atti-processuali
Ai lettori di questo blog chiedo di farsi portavoci nei rispettivi fori di appartenenza e condividendo tramite i social il link della mozione. In ogni caso, se potete, vi pregherei di condividere e sostenere l’iniziativa per il bene di tutti, per essere liberi da dubbi amletici su cosa si può fare e cosa non si può fare in telematico, per dire addio alla indegne file al di fuori delle cancellerie e raggiungere finalmente il traguardo di una completa digitalizzazione della giustizia.

to be continueed……..

Nicola Gargano

MOZIONE CONGRESSUALE SULL’INTRODUZIONE DELLA FACOLTA’ DI DEPOSITO TELEMATICO DI TUTTI GLI ATTI PROCESSUALI

Proposta da associazione A.Ma.Di.R. Alumni Master Diritto della Rete (nelle persone del presidente Avv. Nicola Gargano del foro di Bari e vicepresidente Avv. Maela Coccato del foro di Venezia)

E con il sostegno di:

Il commentario del Merito                        Movimento Forense                            U.D.A.I.

Premesso

–          Che l’art. 16bis del decreto legge 179/2014, coordinato con l’art. 44 del decreto legge 90/2014 prevede che, a decorrere dal  30  giugno 2014 per i giudizi iniziati dopo tale termine, e dal 31 dicembre 2014 per tutti i giudizi pendenti,  nei  procedimenti   civili,   contenziosi   o   di   volontaria giurisdizione,  innanzi  al  tribunale,  il   deposito   degli   atti processuali e dei  documenti  da  parte  dei  difensori  delle  parti precedentemente costituite  ha  luogo  esclusivamente  con  modalità telematiche,  nel  rispetto  della  normativa   anche   regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei documenti informatici.

–          Che l’articolo 44 del dl 90/2014 prevede altresì che, prima del 31 dicembre 2014 nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con modificazioni, dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  gli  atti processuali ed i documenti possono essere  depositati  con  modalità telematiche e in tal caso il deposito  si  perfeziona  esclusivamente con tali modalità.

–          Che tale formulazione esclude la facoltà di deposito telematico degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio, tutt’ora possibile solo in quei Tribunali provvisti di decreti dirigenziali del Ministero della Giustizia emessi ai sensi dell’art.35 D.M. 21.2.2011 n.44,  che contemplino l’attivazione del processo civile telematico (trasmissione dei documenti informatici) anche per quegli atti non previsti dalla legge come obbligatori.

–          Che, tale grave limitazione, pone gli avvocati in una situazione di assoluta incertezza allorquando, al momento di depositare un atto introduttivo o di costituzione in giudizio, li costringe a verificare di volta in volta attraverso il portale ministeriale (pst.giustizia.it) i tribunali realmente abilitati al deposito telematico di tali atti.

–          Che non vi è alcun impedimento o filtro tecnico ostativo affinché tali atti siano effettivamente depositati e successivamente accettati dal cancelliere che dovrà inserirli nel fascicolo informatico e sottoporli all’attenzione del magistrato.

–          Che la stessa circolare del ministero della giustizia del 27.6.2014 prevede che, nelle ipotesi in cui le parti procedano al deposito telematico dell’atto introduttivo o di costituzione in giudizio in assenza di specifica abilitazione per il tribunale in cui si procede, la valutazione circa la legittimità di tali depositi, involgendo profili prettamente processuali, sarà di esclusiva competenza del giudice. Di conseguenza non spetta al cancelliere la possibilità di rifiutare il deposito degli atti introduttivi (e/o di costituzione in giudizio) inviati dalle parti, anche presso quelle sedi che non abbiano ottenuto l’abilitazione ex art. 35 d.m. n.44/11.

–          Che tuttavia in giurisprudenza si sono sviluppate opinioni contrastanti in tema di legittimità di tali depositi, in taluni casi dichiarando la contumacia del convenuto costituitosi telematicamente. (cfr. Tribunale di Foggia, ordinanza 10.04.2014[1]; Tribunale di Pavia, sez. Civile, ordinanza 22 luglio 2014; Tribunale di Torino, sez. I Civile, ordinanza 15 luglio 2014[2]; in particolare sulla contumacia cfr. Tribunale Padova, ordinanza 28.08.2014[3]; Tribunale di Vercelli 31.7.2014[4])

–          Che non sussiste alcuna motivazione tecnico-giuridica ostativa ad estendere la facoltà di deposito telematico a tutti gli atti e in tutti  procedimenti   civili,   contenziosi, di   volontaria giurisdizione ed esecutivi, in ragione anche delle recenti modifiche, apportante in sede di conversione del d.l. 90, agli articoli 111 e 137 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, per cui se ne esclude l’applicabilità nell’eventualità di deposito telematico[5].

In ragione di quanto esposto i delegati firmatari della presente mozione

C H I E D O N O

Al congresso Nazionale Forense e al CNF di approvare e fare i propri i contenuti della presente mozione sollecitando un intervento normativo, affinché in sede di conversione in legge del decreto legge 132 del 12 settembre 2014 si specifichi che l’art. 16 bis del D.L. 179/2012, convertito con legge 221/2012 deve essere interpretato nel senso che, fermi restando i casi di obbligatorietà del deposito telematico previsti dal predetto articolo, è sempre in facoltà delle parti depositare telematicamente gli atti introduttivi o di costituzione in giudizio, anche in assenza di D.M. emesso ai sensi dell’art. 35 del D.M. 44/2011 presso i Tribunali e le Corti di Appello.  Si auspica altresì che l’applicazione della predetta norma possa essere estesa agli uffici del Giudice di Pace e alla Corte Suprema di Cassazione non appena le circostanze tecniche la rendano applicabile ai predetti uffici.


[1] in Altalex, 18 giugno 2014. Nota di Maurizio Reale (http://www.altalex.com/index.php?idnot=67989)

[3] In Altalex, 8 settembre 2014. Nota di Maurizio Reale (http://www.altalex.com/index.php?idnot=68683 )

[5] L’art. 111 disp. Att. c.p.c infatti prevede che  il cancelliere non deve  consentire  che  s’inseriscano nei  fascicoli  di  parte  comparse   che   non   risultano comunicate  alle  altre  parti  e  di  cui  non  gli   sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera  per il fascicolo  d’ufficio  e  per  gli  altri  componenti  il collegio. Ebbene tra le modifiche introdotte dalla legge di conversione si prevede che  quando le comparse sono depositate con  modalità telematiche, il presente comma non si applica. Disposizione speculare è stata prevista per i procedimenti pendenti presso la Suprema Corte di Cassazione laddove, l’art. 137 delle disposizioni di attuazione prevede che le parti debbono depositare insieme col ricorso  o  col controricorso almeno tre copie in carta  libera  di  questi atti e della sentenza  o  decisione  impugnata. Ebbene anche in questo caso è stata posta una determinante aggiunta che prevede che, quando  il ricorso o il controricorso sono  depositati  con  modalità telematiche, il presente comma non si applica.

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Quando il processo è esecutivo e soprattutto telematico (le novità del decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014 e vademecum per il deposito di atti telematici nelle procedure esecutive)

Siamo già alla seconda settimana di ripresa dopo la sospensione feriale e torno a pieno ritmo su questo blog, dopo una estate fatta di qualche straordinario, per via della conversione in legge del d.l. 90 ma anche per le puntuali urgenze che, come ogni estate, arrivano puntuali.

Una sospensione che, (aimè!) proprio a causa della norma in commento non sarà più così lunga come lo è stata quest’anno e un rientro che si apre con le numerose novità introdotte dal decreto legge n. 132/2014 che influiranno anche nel PCT e precisamente nell’ambito delle procedure esecutive.

Ma cosa cambia esattamente? Di fatto non sarà più l’ufficiale giudiziario a depositare in cancelleria il verbale del pignoramento, titoli e precetto, e non sarà più la cancelleria a creare il fascicolo dell’esecuzione ed il relativo fascicolo informatico.  Si realizzerà, invece, ciò che di fatto si è sperimentato in questi anni nei Tribunali in cui, nelle procedure esecutive immobiliari il pignoramento veniva parallelamente inviato telematicamente all’ufficio giudiziario e consegnato all’ufficiale giudiziario cartaceamente. Con queste modalità, infatti,  si consentiva una facile iscrizione da parte del cancelliere che, invece di inserire manualmente i dati del pignoramento nel SIECIC ricopiandoli dagli atti restituiti dall’ufficiale giudiziario, avrebbe semplicemente accettato il deposito telematico dopo aver ricevuto dall’ufficiale giudiziario il pignoramento cartaceo, su cui, l’avvocato della parte istante, avrebbe dovuto preventivamente evidenziare l’avvenuto deposito telematico.

Ebbene, tale modus operandi, viene di fatto recepito nelle modifiche apportate al libro terzo del codice di procedura civile che viene modificato come segue:

    a) l’articolo 518, sesto comma (esecuzioni mobiliari presso il debitore), è sostituito dal seguente:

    «Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario  consegna  senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo  esecutivo  e  il precetto.  Il  creditore  deve  depositare  nella   cancelleria   del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a  ruolo, con copie conformi degli atti di cui  al  periodo  precedente,  entro dieci giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento  del  deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui  all’articolo  497  copia  del  processo  verbale  è  conservata dall’ufficiale  giudiziario   a   disposizione   del   debitore.   Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a  ruolo  e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente  comma  sono depositate oltre  il  termine  di  dieci  giorni  dalla  consegna  al creditore.»;

    b) l’articolo 543, quarto comma (esecuzioni mobiliari presso terzi), è sostituito dal seguente:

    «Eseguita   l’ultima   notificazione,   l’ufficiale   giudiziario consegna  senza  ritardo  al  creditore  l’originale   dell’atto   di citazione.  Il  creditore  deve  depositare  nella  cancelleria   del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a  ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta  giorni  dalla  consegna.  Il  cancelliere  al momento  del  deposito  forma  il   fascicolo   dell’esecuzione.   Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a  ruolo  e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre  il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.»;

    c) l’articolo 557 (esecuzioni immobiliari), è sostituito dal seguente:

    «Art.  557  (Deposito  dell’atto  di  pignoramento).  –  Eseguita l’ultima  notificazione,  l’ufficiale  giudiziario   consegna   senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il creditore deve  depositare  nella  cancelleria  del  tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con  copie conformi  del  titolo   esecutivo,   del   precetto,   dell’atto   di pignoramento e della nota di trascrizione entro  dieci  giorni  dalla consegna dell’atto di pignoramento. Nell’ipotesi di cui  all’articolo 555,  ultimo  comma,  il  creditore  deve  depositare  la   nota   di trascrizione  appena  restituitagli  dal  conservatore  dei  registri immobiliari. Il   cancelliere   forma   il   fascicolo   dell’esecuzione.   Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a  ruolo  e le copie dell’atto  di  pignoramento,  del  titolo  esecutivo  e  del precetto sono depositate oltre  il  termine  di  dieci  giorni  dalla consegna al creditore.».

Ebbene, dalla lettura dei predetti articoli si evince che le incombenze che ora appartengono all’ufficiale giudiziario, vengono di fatto trasferite all’avvocato che dovrà egli stesso ritirare il verbale, i titoli ed il precetto e procedere con l’iscrizione a ruolo rispettando la ristretta tempistica indicata nei suddetti articoli.

La novità più eclatante tuttavia sarà che, i predetti depositi, dovranno effettuarsi esclusivamente con modalità telematiche a partire dal 31 marzo 2015. Si prescrive poi che, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo  sono  depositati,  con  le  medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli  518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma,  del  codice  di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.

Cresce dunque il potere di certificazione dei legali che potranno attestare la conformità all’originale delle copie informatiche dei documenti allegati al deposito telematico del pignoramento, a mio avviso semplicemente inserendo tale attestazione nell’indice o nella nota di deposito che allegheremo come atto principale in corrispondenza di ogni documento.

Tra le modifiche segnaliamo inoltre che, la nota di iscrizione a ruolo delle procedure esecutive, dovrà contenere, ai sensi dell’art. 159bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, l’indicazione  delle  parti,  nonchè  le  generalità  e  il  codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la  causa  a  ruolo, del difensore, della cosa o del  bene  oggetto  di  pignoramento.  Si prevede inoltre che, il Ministro della giustizia,  con  proprio  decreto  avente  natura  non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.

Si prevede infine che, tali disposizioni  si  applicano  ai procedimenti esecutivi iniziati a  decorrere  dal  trentesimo  giorno successivo all’entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del decreto-legge. (cfr. art. 18 co. 3 d.l. 132/2014 “ Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  ai procedimenti esecutivi iniziati a  decorrere  dal  trentesimo  giorno successivo all’entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto-legge”)

Quanto invece alle norme sul potere di certificazione, a parere di chi scrive, le stesse devono intendersi immediatamente in vigore in quanto, lo spostamento dell’entrata in vigore, riguarda per espressa previsione normativa i soli commi 1 e 2 e non i successivi, in cui sono contenute le norme sulla data di entrata in vigore dell’obbligatorietà del deposito telematico e l’estensione del potere certificatorio del difensore per gli atti contenuti negli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma,  del  codice  di procedura civile che peraltro, pur non essendo ancora in vigore nella loro nuova formulazione, già contengono l’indicazione di titolo esecutivo e precetto.

Tuttavia la domanda che, citando un noto conduttore televisivo, nasce spontanea è quid juris prima del 31 marzo 2015?

La norma attualmente in vigore (art. 16bis co. 2 dl 179/2012) prevede infatti, che nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile, la disposizione di cui al comma 1 (deposito telematico obbligatorio) si applichi successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione. Tuttavia, la disposizione di cui al comma 1 prevede che, condicio sine qua non della natura obbligatoria del deposito telematico, sia la previa costituzione in giudizio della parte, requisito sicuramente improprio nel processo esecutivo dove, allo stato attuale, non esiste un vero e proprio atto o momento di costituzione in giudizio,  atteso che, fino all’entrata in vigore delle nuove norme, il fascicolo d’ufficio dell’esecuzione verrà formato dal cancelliere, che, inoltre, indicherà anche gli estremi del difensore del creditore e nel contempo creerà sul SIECIC il fascicolo telematico, inserendo quindi il codice fiscale dell’avvocato della parte richiedente il pignoramento, che potrà così ritrovarsi il fascicolo su polisweb semplicemente cercandolo nella sezione esecuzioni tra i fascicoli personali inserendo semplicemente il nome della parte e così venendo a conoscenza del numero di ruolo, elemento indispensabile per depositare l’istanza di vendita, nelle procedure esecutive mobiliari presso il debitore e immobiliari, e la nota di iscrizione a ruolo con relativi allegati, nelle procedure esecutive presso terzi.

Seguendo il ragionamento anzidetto, peraltro già condiviso da un buon numero di tribunali, ne consegue che, l’avvocato della parte creditrice, dovrà fin da ora depositare telematicamente l’istanza di vendita e, nei pignoramenti presso terzi, la nota di iscrizione a ruolo unitamente al titolo esecutivo ed al precetto (che ai sensi dell’art. 543 attualmente in vigore vengono restituiti al creditore) e se presente la dichiarazione del terzo. A parere di chi scrive, infatti, l’obbligo di deposito telematico, che scatterà il 31 marzo 2015 è da riferirsi ai nuovi adempimenti previsti dalla riforma del dl 132/2014 e non a quelli attualmente in vigore.

A parere di chi scrive inoltre nel regime transitorio, ovvero tra l’entrata in vigore delle norme del DL. 132/2014 ed il 31 marzo 2015 il deposito degli atti e documenti previsti 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma,  del  codice  di procedura civile potrà in ogni caso effettuarsi per via telematica a prescindere da una specifica abilitazione del Tribunale ai sensi del decreto DGSIA, in quanto lo stesso articolo 44 del dl 90/2014 prevede che, gli atti e documenti indicati nell’art. 16 bis del dl 179/2012, tra cui rientrano anche gli atti delle procedure esecutive, possono essere  depositati  con  modalità telematiche e in tal caso il deposito  si  perfeziona  esclusivamente con tali modalità.

Tuttavia rimane il dubbio sulla effettiva volontà del legislatore e del significato che si è voluto dare al termine del 31 marzo 2015, che, secondo alcuni studiosi di PCT, sembrerebbe voler escludere l’attuale obbligatorietà del primo atto successivo al pignoramento. (cfr. Luca Sileni)

Al momento tuttavia, ancora in mancanza di un regime certo e chiaro, ci si deve purtroppo affidare ancora una volta alle discutibili prassi dei tribunali che, nella maggior parte dei casi, richiedono fin da ora il deposito telematico del primo atto successivo al pignoramento, con notevoli problemi di carattere pratico.

In primo luogo infatti si rimarca come tali atti non potranno essere depositati, qualora non si conosca il numero di ruolo del procedimento che tuttavia, se il cancelliere ha già provveduto alla formazione del fascicolo informatico, potrà essere agevolmente reperito da una ricerca dal punto di accesso o dal PST sezione esecuzioni, utilizzando la funzione “agenda” o “pratiche” e cercando il fascicolo con il nome di una delle parti.

Quanto poi alla tipologia di atto da depositare, non si dovrà depositare un atto introduttivo ovvero “atto di pignoramento”, almeno fino all’entrata in vigore della nuova normativa che prevedrà una vera e propria iscrizione a ruolo e quindi un deposito di atto introduttivo senza numero di ruolo. Dovrà depositarsi invece un tipo di atto denominato “istanza di vendita” oppure, nel caso di pignoramento presso terzi, una “memoria generica” o “atto non codificato”.

Nel caso di istanza di vendita l’atto principale sarà costituito dall’istanza di vendita convertita in pdf testuale e firmata digitalmente all’interno del redattore, mentre, nel caso di pignoramento presso terzi, l’atto principale potrà essere una semplice nota di deposito di cui riporto un esempio:

T R I B U N A L E D I _______

Giudice dott. ________ – RGE: ______

NOTA DI DEPOSITO DOCUMENTI

Per ___________ (CF: _________), rappresentata e difesa dall’Avv. _________ (CF: _________)

–          Creditore procedente –

c o n t r o

sig. ____________ (CF: ___________)

–          Debitore

Nonché

Banca__________________________ (CF: __________)

–          Terzo pignorato

*****

Facendo seguito all’atto di pignoramento presso terzi notificato/o consegnato per la notifica in data ___________, si depositano i seguenti documenti:

1) Nota di iscrizione a ruolo

2) Mandato

3) Copia titolo esecutivo di cui si attesta la conformità  all’originale  ai sensi dell’art. 16bis comma 2 del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179

4) Copia precetto di cui si attesta la conformità  all’originale  ai sensi dell’art. 16bis comma 2 del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179

5) Copia dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c.

6) Ricevuta pagamento contributo unificato

Data e luogo                                               Avv. Nicola Gargano

Come potete notare ho già inserito la formuletta per attestare la conformità del titolo e precetto già pienamente operativa, nonché mandato, che come sempre potrà essere scansionato e rifirmato digitalmente all’interno del redattore, ricevuta del pagamento del contributo unificato, nota di iscrizione a ruolo ed infine la dichiarazione del terzo, qualora ne fossimo già in possesso.

Sperando di essere stato esaustivo e, ripromettendovi di aggiornare le mie conclusioni anche a seguito di ulteriori “indagini” presso le cancellerie dei tribunali, vi ricordo che le novità introdotte dal dl 132/2014 non si fermano a quelle commentate e comprendono qualche altra novità telematica e non,  tra cui la  ricerca con  modalità  telematiche  dei  beni  da pignorare e il monitoraggio delle procedure esecutive individuali  e  concorsuali  e deposito  della  nota  di  iscrizione   a   ruolo   con modalità telematiche, per l’approfondimento delle quali vi rimando alla lettura integrale del decreto legge.

to be continued…

Nicola Gargano

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Quando il decreto è convertito: le novità introdotte dalla legge di conversione del D.l. 90/2014

Avevo annunciato gli straordinari del blog e puntualmente non si sono fatti attendere. Con la legge n. 114 dell’11 agosto 2014, il D.L. 90/2014 è legge e con esso sono salve, oltre alla proroga del PCT, anche le altri importanti misure previste nel testo originario del decreto.

Le novità rispetto al testo originario sono in realtà poche e, prima di riassumerle non posso non sottolineare il disappunto verso quella che era, a mio avviso, una splendida occasione per fare chiarezza su molte zone grigie del PCT.

In primo luogo si è persa l’occasione per disciplinare definitivamente e con chiarezza i depositi telematici degli atti non obbligatori, magari rendendoli finalmente facoltativi in tutti i tribunali a prescindere dall’esistenza o meno dei decreti dirigenziali risolvendo definitivamente una problematica che ha interessato non pochi Tribunali, con precedenti come quello foggiano e del Tribunale di Pavia, sicuramente poco confortanti per chi, come me spera in un processo sempre più telematico riducendo, se non addirittura eliminando l’accesso fisico alle cancellerie.

Tuttavia entrando nel merito delle modifiche apportate dalla legge di conversione sicuramente vi sono segnali positivi e, sicuramente, si possono riscontrare dei piccoli passi verso una sempre più necessaria integrazione tra le norme speciali sul processo telematico e il codice di procedura civile.

Determinanti infatti, a mio avviso, le modifiche agli articoli 111 e 137 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nella misura in cui escludono l’applicabilità di alcuni rigidi formalismi del processo cartaceo all’eventualità di deposito telematico.

Il 111 infatti prevede che  il cancelliere non deve  consentire  che  s’inseriscano nei  fascicoli  di  parte  comparse   che   non   risultano comunicate  alle  altre  parti  e  di  cui  non  gli   sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera  per il fascicolo  d’ufficio  e  per  gli  altri  componenti  il collegio. Ebbene tra le modifiche introdotte dalla legge di conversione si prevede che  quando le comparse sono depositate con  modalità telematiche, il presente comma non si applica.

Disposizione speculare è stata prevista per i procedimenti pendenti presso la Suprema Corte di Cassazione laddove, l’art. 137 delle disposizioni di attuazione prevede che le parti debbono depositare insieme col ricorso  o  col controricorso almeno tre copie in carta  libera  di  questi atti e della sentenza  o  decisione  impugnata. Ebbene anche in questo caso è stata posta una determinante aggiunta che prevede che, quando  il ricorso o il controricorso sono  depositati  con  modalità telematiche, il presente comma non si applica.

Una disposizione quest’ultima che fa ben sperare in un imminente avvio del processo telematico in Cassazione.

La previsione del 111 invece, unitamente alla modifica del comma 7 dell’art. 16bis del dl 179 del 2012 lascia intravedere la volontà del legislatore di non disciplinare i soli depositi telematici previsti dalla legge come obbligatori, ma quella di riconoscere l’effettiva esistenza di una facoltà più ampia di deposito degli atti allargando anche a questi ultimi il beneficio di poter depositare fino alle ore 24 nel rispetto dei principi dettati dal codice di procedura civile.

Il comma 7 infatti prevede che il deposito con  modalita’  telematiche  si  ha  per avvenuto al momento in cui viene generata  la  ricevuta  di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il  deposito  e’ tempestivamente eseguito quando  la  ricevuta  di  avvenuta consegna e’ generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’art. 155, quarto  e quinto comma, del codice di  procedura  civile.  Quando  il messaggio  di  posta  elettronica  certificata  eccede   la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche  del responsabile per i sistemi  informativi  automatizzati  del ministero della giustizia, il deposito  degli  atti  o  dei documenti puo’ essere eseguito mediante gli invii  di  piu’ messaggi di posta elettronica certificata. Il  deposito  e’ tempestivo quando e’ eseguito entro la fine del  giorno  di scadenza.

Nella versione precedente infatti il riferimento esplicito ai soli depositi di cui ai commi da 1 a 4 limitava l’applicabilità dell’art. 155 cpc ai soli depositi previsti dalla legge come obbligatori, lasciano nell’incertezza i depositi telematici non previsti dalla legge come obbligatori ai quali si sarebbe continuata ad applicare la discutibile limitazione delle ore 14 prevista dalle regole tecniche.

E’ evidente inoltre che, pur non inserendo una esplicita indicazione sulla disciplina dei depositi telematici di atti non previsti dalla legge come obbligatori, il legislatore ha implicitamente riconosciuto la possibilità che tali depositi possano essere effettuati preoccupandosi addirittura di disciplinarne gli orari.

Quanto alle ulteriori novità invece deve essere segnalata la modifica all’art. 133, secondo comma, laddove oltre a specificarsi che la sentenza deve essere comunicata per intero si aggiunto l’inciso per cui, tale comunicazione  non  e’ idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui  all’art. 325 c.p.c., inciso a mio avviso ultroneo, poiché la stessa lettura dell’art. 285 c.p.c. chiarisce che la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’articolo 170.

Di rilevante importanza invece appare l’inserimento nel d.l. 179/2012 dell’articolo 16-septies riguardante il tempo delle notificazioni con modalità telematiche che, se effettuate dopo le ore 21, si considereranno perfezionate il giorno successivo. Una modifica quest’ultima che probabilmente trova la sua ratio, come nelle notifiche cartacee nell’esigenza di tutela della tranquillità e del riposo dei cittadini, una tutela che continua ad essere assicurata da una finestra notturna di tranquillità (dalle 21 alle 7) in qui potremo ritenerci esonerati dal controllo nella nostra PEC poiché qualsiasi notificazione dovesse giungere dopo il predetto orario spiegherà i suoi effetti dalle ore 7 del giorno successivo.

Un ulteriore importante novità invece è finalmente l’eliminazione dell’indicazione della PEC negli atti introduttivi, prescrizione ultronea poiché il domicilio informatico dell’avvocato non è costituito dalla PEC indicata in atti, bensì da quella comunicata al REGINDE.

Rimane tuttavia ferma l’ipotesi prevista per il ricorso per cassazione nel quale, ai sensi dell’art. 366 cpc, il ricorrente potrà indicare il proprio indirizzo PEC in luogo dell’indicazione di domicilio in Roma, onde poter ricevere le comunicazioni e notifiche presso il proprio indirizzo PEC comunicato mediante inserimento nell’atto.

Tornando alle novità previste dalla legge di conversione, non meno importanti sono i chiarimenti sul concetto di duplicato informatico che, nel contesto del comma 9bis dell’art. 16bis sui poteri di autentica del difensore, viene definito come documento  informatico che deve  essere  prodotto  mediante  processi  e strumenti che assicurino che, il documento informatico ottenuto  sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso, contenga  la stessa sequenza di bit del documento informatico di  origine. 

In ultimo la legge di conversione chiarisce un ulteriore problematica sulla effettiva portata del potere dell’avvocato di asseverare la conformità all’originale informatico della stampa della prova della notifica telematica che, stando alla littera legis (art. 9 legge 53/1994) sembrava limitata ai soli casi in cui il cancelliere debba prendere nota sull’originale del provvedimento della avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione.

Invece, con l’aggiunta del comma 1-ter viene chiarito che In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalita’ telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis ovvero estraendo su supporto analogico il messaggio PEC i suoi allegati e le relative ricevute di accettazione e avvenuta consegna asseverandone la conformità ai sensi dell’articolo 23 del codice dell’amministrazione digitale.

Queste dunque le novità introdotte dalla legge di conversione in tema di processo civile telematico che completano le novità già introdotte nel decreto del 24 giugno scorso e di qui avevamo già parlato nei precdenti post. 

Detto ciò non posso far altro che riprendere a godermi la sospensione feriale 😉

to be continued…

Nicola Gargano

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Quando il processo va in vacanza

Ci siamo, anche se è 6 agosto e la tanto attesa sospensione feriale è arrivata da quasi un settimana, mi ritrovo solo ora a poter spegnere il pc (si fa per dire visto il cautelare agostano sempre in agguato) e, almeno per qualche settimana, a non pensare più a redattori, PEC e affini. E’ stata una stagione intensa quella che si sta per chiudere, un “anno scolastico del PCT” che mi ha visto protagonista di tanti giri d’Italia che, a volte in solitaria e a volte insieme ad altri amici che come me si occupano di PCT, mi hanno consentito di vedere tante realtà e di crescere, aiutando numerosi colleghi a districarsi nel mare del PCT.

Un anno fatto anche di numerosi scambi di opinioni con colleghi e amici, il cui continuo confronto ha contribuito non poco alla crescita di questo blog stimolandone i post e i successivi commenti. Un anno iniziato con lo spauracchio dell’obbligatorietà e finito con una annunciata proroga, arrivata come spesso capita con un decreto legge sul filo del rasoio, la cui conversione mi porterà sicuramente a fare gli “straordinari” a fine agosto.

Un anno fatto di nuovi e vecchi amici con i quali si è parlato e discusso di PCT arricchendo sempre di più il mio bagaglio di conoscenze. I ringraziamenti sarebbero tanti ma qualcuno lo voglio fare ed è doveroso. Il primo ringraziamento va all’amico Massimiliano Ponchio, colui che mi ha spinto a crearlo il blog contribuendo il più delle volte a dare quell’apporto tecnico indispensabile quando il gioco di è fatto duro. Il secondo ringraziamento, anche qui per l’apporto tecnico, nonché per le innumerevoli segnalazioni di casistiche patologiche del PCT va all’amico Paolo Della Costanza con cui ho peraltro condiviso le mie due esperienze editoriali in materia di PCT. Un terzo ringraziamento va al gruppo del “Processo Civile Traumatico” che cito in rigoroso ordine alfabetico: Adriana Augenti, Patrizio Galeotti, Francesco Minazzi, Maurizio Reale e Fabrizio Sigillò. Un gruppo di colleghi, ma prima di tutto amici, che accompagnano le mie giornate con interessanti discussioni di PCT spesso spunto di post e di articoli. (http://www.altalex.com/index.php?idnot=67989)

In un ultimo, ma non perché è il meno importante un ringraziamento speciale va a mio padre, che oltre ad essere un padre, è anche il collega titolare dello studio dove lavoro, e che, in questi mesi ha creduto in ciò che facevo consentendo le mie “fughe” dallo studio per i numerosi viaggi del PCT.

Detto ciò mi rendo conto solo ora di aver scritto un post di soli ringraziamenti e saluti quindi, se sentivate la mancanza di un post ad alto contenuto giuridico, vi accontento regalandovi il link al mio ultimo contributo pubblicato su diritto e giustizia relativamente al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio. (http://www.dirittoegiustizia.it/news/8/0000069410/Deposito_telematico_dell_atto_di_costituzione_in_giudizio_Si_consiglia_il_rispetto_dell_elenco_di_atti_riportato_nei_decreti.html)

Quanto al resto non posso che augurarvi buone vacanze a modo mio e cioè, con una delle slide proiettate agli ultimi convegni, che rappresenta il PCT non come un obbligo ma come sinonimo di libertà, magari lasciandovi preparare una busta telematica mentre siete in aereo di certo, però, non quello che vi porterà verso le meritate vacanze.

To be continued…..

Nicola Gargano

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