Archivio mensile:agosto 2015

Quando il decreto è convertito: Le novità in tema di attestazione di conformità

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 132 del 6.8.2015, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, a breve pubblicherò un approfondimento sulle novità in materia di PCT, nell’attesa focalizzo l’attenzione sulla modifica del terzo comma dell’articolo 16 undecies che riguardo alle copie informatiche dispone “l’attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia; se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.”
ATTENZIONE: al momento in cui si scrive le suddette specifiche tecniche non sono state emanate.

In attesa di dette specifiche, sarà dunque necessario attestare la conformità delle copie informatiche esclusivamente all’interno del documento informatico.
Tuttavia, poiché per espressa previsione del terzo comma le copie destinate alla notifica a mezzo PEC dovranno essere munite di attestazione contenuta nella relata di notifica, – sino all’emanazione delle specifiche -, non sarà possibile notificare a mezzo PEC copie informatiche di documenti formati in origine su supporto cartaceo (ad es. copia conforme o copia esecutiva cartacea rilasciata dalla cancelleria), potendosi però procedere alla notifica di atti e provvedimenti estratti dal fascicolo informatico, avendo cura di estrarre non più la copia informatica, ma il duplicato informatico per i quali il comma 9bis dell’art. 16bis del dl 179/12, non prevede alcuna necessità di apporre attestazioni, essendo equivalente per sua natura all’originale vero e proprio poiché provvisto di firma digitale del depositante e non della sua riproduzione grafica (cd. coccardina).

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In tutti i casi diversi dalla notifica a mezzo PEC, come ad esempio il deposito telematico di una copia informatica di atto estratto da fascicolo informatico o atto formato in origine su supporto analogico, si dovrà apporre l’attestazione di conformità sul documento stesso utilizzando l’apposita funzionalità di modifica dei pdf contenuta nell’ultima versione di Adobe Pdf Reader oppure utilizzando un qualsiasi programma che consenta di modificare i pdf . La procedura potrà essere agevolmente compiuta installando sul proprio computer l’ultima versione di Adobe PDF Reader (XI). Dopo aver scansionato il documento (prestando attenzione che il vostro scanner non generi un PDF protetto) cliccare su aggiungi testo e aggiungere l’attestazione: Si attesta la conformità della presente copia informatica all’originale analogico ai sensi degli articoli (16-decies se si tratta di asseverazione di conformità di atto notificato o 16bis co. 2 se si tratta di attestazione di conformità nelle procedure esecutive) e 16 -undecies del d.l. 179 del 2012. In quest’ultimo caso sarà assolutamente indispensabile apporre la propria firma digitale sugli allegati dopo averli allegati all’interno del redattore. Rimane poi la terza via del rudimentale metodo, utilizzabile però solo per attestare la conformità di documenti formati in origine su supporto cartaceo, che consiste nello scansionare il documento insieme all’attestazione di conformità (che non dovrà essere firmata con firma autografa) in modo da ottenere un unico pdf su cui apporre successivamente la firma digitale.

attestazione

In breve, in attesa della pubblicazione delle nuove specifiche tecniche:

1) Per le notifiche in proprio a mezzo PEC di atti estratti dal fascicolo informatico utilizzare solo i duplicati informatici di cui non è necessario attestare la conformità

2) In attesa dell’emanazione delle nuove specifiche tecniche non è possibile notificare a mezzo PEC atti formati in origine su supporto cartaceo

3) Nulla cambia per la notifica in proprio a mezzo PEC di atti parte (ad es. citazione) formati su supporto informatico in PDF nativo e firmati digitalmente (Ai sensi dell’art. 83 c.p.c. il mandato non necessita di attestazione di conformità che solo in questo caso è assolta dalla sola apposizione della firma digitale)

4) In tutti i casi diversi dalla notifica a mezzo PEC, come ad esempio il deposito telematico di una copia informatica di atto estratto da fascicolo informatico o atto formato in origine su supporto analogico, si dovrà apporre l’attestazione di conformità sul documento stesso

To be continued…

Nicola Gargano

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