Siamo già alla seconda settimana di ripresa dopo la sospensione feriale e torno a pieno ritmo su questo blog, dopo una estate fatta di qualche straordinario, per via della conversione in legge del d.l. 90 ma anche per le puntuali urgenze che, come ogni estate, arrivano puntuali.
Una sospensione che, (aimè!) proprio a causa della norma in commento non sarà più così lunga come lo è stata quest’anno e un rientro che si apre con le numerose novità introdotte dal decreto legge n. 132/2014 che influiranno anche nel PCT e precisamente nell’ambito delle procedure esecutive.
Ma cosa cambia esattamente? Di fatto non sarà più l’ufficiale giudiziario a depositare in cancelleria il verbale del pignoramento, titoli e precetto, e non sarà più la cancelleria a creare il fascicolo dell’esecuzione ed il relativo fascicolo informatico. Si realizzerà, invece, ciò che di fatto si è sperimentato in questi anni nei Tribunali in cui, nelle procedure esecutive immobiliari il pignoramento veniva parallelamente inviato telematicamente all’ufficio giudiziario e consegnato all’ufficiale giudiziario cartaceamente. Con queste modalità, infatti, si consentiva una facile iscrizione da parte del cancelliere che, invece di inserire manualmente i dati del pignoramento nel SIECIC ricopiandoli dagli atti restituiti dall’ufficiale giudiziario, avrebbe semplicemente accettato il deposito telematico dopo aver ricevuto dall’ufficiale giudiziario il pignoramento cartaceo, su cui, l’avvocato della parte istante, avrebbe dovuto preventivamente evidenziare l’avvenuto deposito telematico.
Ebbene, tale modus operandi, viene di fatto recepito nelle modifiche apportate al libro terzo del codice di procedura civile che viene modificato come segue:
a) l’articolo 518, sesto comma (esecuzioni mobiliari presso il debitore), è sostituito dal seguente:
«Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro dieci giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all’articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall’ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.»;
b) l’articolo 543, quarto comma (esecuzioni mobiliari presso terzi), è sostituito dal seguente:
«Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.»;
c) l’articolo 557 (esecuzioni immobiliari), è sostituito dal seguente:
«Art. 557 (Deposito dell’atto di pignoramento). – Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro dieci giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.».
Ebbene, dalla lettura dei predetti articoli si evince che le incombenze che ora appartengono all’ufficiale giudiziario, vengono di fatto trasferite all’avvocato che dovrà egli stesso ritirare il verbale, i titoli ed il precetto e procedere con l’iscrizione a ruolo rispettando la ristretta tempistica indicata nei suddetti articoli.
La novità più eclatante tuttavia sarà che, i predetti depositi, dovranno effettuarsi esclusivamente con modalità telematiche a partire dal 31 marzo 2015. Si prescrive poi che, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.
Cresce dunque il potere di certificazione dei legali che potranno attestare la conformità all’originale delle copie informatiche dei documenti allegati al deposito telematico del pignoramento, a mio avviso semplicemente inserendo tale attestazione nell’indice o nella nota di deposito che allegheremo come atto principale in corrispondenza di ogni documento.
Tra le modifiche segnaliamo inoltre che, la nota di iscrizione a ruolo delle procedure esecutive, dovrà contenere, ai sensi dell’art. 159bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, l’indicazione delle parti, nonchè le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Si prevede inoltre che, il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.
Si prevede infine che, tali disposizioni si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. (cfr. art. 18 co. 3 d.l. 132/2014 “ Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge”)
Quanto invece alle norme sul potere di certificazione, a parere di chi scrive, le stesse devono intendersi immediatamente in vigore in quanto, lo spostamento dell’entrata in vigore, riguarda per espressa previsione normativa i soli commi 1 e 2 e non i successivi, in cui sono contenute le norme sulla data di entrata in vigore dell’obbligatorietà del deposito telematico e l’estensione del potere certificatorio del difensore per gli atti contenuti negli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile che peraltro, pur non essendo ancora in vigore nella loro nuova formulazione, già contengono l’indicazione di titolo esecutivo e precetto.
Tuttavia la domanda che, citando un noto conduttore televisivo, nasce spontanea è quid juris prima del 31 marzo 2015?
La norma attualmente in vigore (art. 16bis co. 2 dl 179/2012) prevede infatti, che nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile, la disposizione di cui al comma 1 (deposito telematico obbligatorio) si applichi successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione. Tuttavia, la disposizione di cui al comma 1 prevede che, condicio sine qua non della natura obbligatoria del deposito telematico, sia la previa costituzione in giudizio della parte, requisito sicuramente improprio nel processo esecutivo dove, allo stato attuale, non esiste un vero e proprio atto o momento di costituzione in giudizio, atteso che, fino all’entrata in vigore delle nuove norme, il fascicolo d’ufficio dell’esecuzione verrà formato dal cancelliere, che, inoltre, indicherà anche gli estremi del difensore del creditore e nel contempo creerà sul SIECIC il fascicolo telematico, inserendo quindi il codice fiscale dell’avvocato della parte richiedente il pignoramento, che potrà così ritrovarsi il fascicolo su polisweb semplicemente cercandolo nella sezione esecuzioni tra i fascicoli personali inserendo semplicemente il nome della parte e così venendo a conoscenza del numero di ruolo, elemento indispensabile per depositare l’istanza di vendita, nelle procedure esecutive mobiliari presso il debitore e immobiliari, e la nota di iscrizione a ruolo con relativi allegati, nelle procedure esecutive presso terzi.
Seguendo il ragionamento anzidetto, peraltro già condiviso da un buon numero di tribunali, ne consegue che, l’avvocato della parte creditrice, dovrà fin da ora depositare telematicamente l’istanza di vendita e, nei pignoramenti presso terzi, la nota di iscrizione a ruolo unitamente al titolo esecutivo ed al precetto (che ai sensi dell’art. 543 attualmente in vigore vengono restituiti al creditore) e se presente la dichiarazione del terzo. A parere di chi scrive, infatti, l’obbligo di deposito telematico, che scatterà il 31 marzo 2015 è da riferirsi ai nuovi adempimenti previsti dalla riforma del dl 132/2014 e non a quelli attualmente in vigore.
A parere di chi scrive inoltre nel regime transitorio, ovvero tra l’entrata in vigore delle norme del DL. 132/2014 ed il 31 marzo 2015 il deposito degli atti e documenti previsti 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile potrà in ogni caso effettuarsi per via telematica a prescindere da una specifica abilitazione del Tribunale ai sensi del decreto DGSIA, in quanto lo stesso articolo 44 del dl 90/2014 prevede che, gli atti e documenti indicati nell’art. 16 bis del dl 179/2012, tra cui rientrano anche gli atti delle procedure esecutive, possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.
Tuttavia rimane il dubbio sulla effettiva volontà del legislatore e del significato che si è voluto dare al termine del 31 marzo 2015, che, secondo alcuni studiosi di PCT, sembrerebbe voler escludere l’attuale obbligatorietà del primo atto successivo al pignoramento. (cfr. Luca Sileni)
Al momento tuttavia, ancora in mancanza di un regime certo e chiaro, ci si deve purtroppo affidare ancora una volta alle discutibili prassi dei tribunali che, nella maggior parte dei casi, richiedono fin da ora il deposito telematico del primo atto successivo al pignoramento, con notevoli problemi di carattere pratico.
In primo luogo infatti si rimarca come tali atti non potranno essere depositati, qualora non si conosca il numero di ruolo del procedimento che tuttavia, se il cancelliere ha già provveduto alla formazione del fascicolo informatico, potrà essere agevolmente reperito da una ricerca dal punto di accesso o dal PST sezione esecuzioni, utilizzando la funzione “agenda” o “pratiche” e cercando il fascicolo con il nome di una delle parti.
Quanto poi alla tipologia di atto da depositare, non si dovrà depositare un atto introduttivo ovvero “atto di pignoramento”, almeno fino all’entrata in vigore della nuova normativa che prevedrà una vera e propria iscrizione a ruolo e quindi un deposito di atto introduttivo senza numero di ruolo. Dovrà depositarsi invece un tipo di atto denominato “istanza di vendita” oppure, nel caso di pignoramento presso terzi, una “memoria generica” o “atto non codificato”.
Nel caso di istanza di vendita l’atto principale sarà costituito dall’istanza di vendita convertita in pdf testuale e firmata digitalmente all’interno del redattore, mentre, nel caso di pignoramento presso terzi, l’atto principale potrà essere una semplice nota di deposito di cui riporto un esempio:
T R I B U N A L E D I _______
Giudice dott. ________ – RGE: ______
NOTA DI DEPOSITO DOCUMENTI
Per ___________ (CF: _________), rappresentata e difesa dall’Avv. _________ (CF: _________)
– Creditore procedente –
c o n t r o
sig. ____________ (CF: ___________)
– Debitore
Nonché
Banca__________________________ (CF: __________)
– Terzo pignorato
*****
Facendo seguito all’atto di pignoramento presso terzi notificato/o consegnato per la notifica in data ___________, si depositano i seguenti documenti:
1) Nota di iscrizione a ruolo
2) Mandato
3) Copia titolo esecutivo di cui si attesta la conformità all’originale ai sensi dell’art. 16bis comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
4) Copia precetto di cui si attesta la conformità all’originale ai sensi dell’art. 16bis comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
5) Copia dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c.
6) Ricevuta pagamento contributo unificato
Data e luogo Avv. Nicola Gargano
Come potete notare ho già inserito la formuletta per attestare la conformità del titolo e precetto già pienamente operativa, nonché mandato, che come sempre potrà essere scansionato e rifirmato digitalmente all’interno del redattore, ricevuta del pagamento del contributo unificato, nota di iscrizione a ruolo ed infine la dichiarazione del terzo, qualora ne fossimo già in possesso.
Sperando di essere stato esaustivo e, ripromettendovi di aggiornare le mie conclusioni anche a seguito di ulteriori “indagini” presso le cancellerie dei tribunali, vi ricordo che le novità introdotte dal dl 132/2014 non si fermano a quelle commentate e comprendono qualche altra novità telematica e non, tra cui la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare e il monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche, per l’approfondimento delle quali vi rimando alla lettura integrale del decreto legge.
to be continued…
Nicola Gargano
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