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Quando il processo è ibrido: copie di cortesia

Capita spesso di chiedersi se con il processo telematico riusciremo ad abbandonare definitivamente la carta sostituendola con i bit. Bhe uno degli argomenti più scottanti su cui spesso ci si trova a fare i conti sono le copie di cortesia. Devono essere depositate o no? In una fase transitoria può essere prevista una copia di cortesia degli atti da depositarsi non nei termini di legge ma, ad es. Entro l’udienza o qualche giorno prima (nel caso di deposito di note istruttorie). Si tratta in ogni caso di una buona prassi di cortesia e non di un obbligo.

Se vogliamo dare un tocco in più possiamo al nostro deposito di cortesia, in una copisteria di Milano ho trovato questo simantico timbro! Lo so è un non senso, ma in tempi di doppio binario può essere utile.

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To be continued…

Nicola Gargano

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Quando il processo è sempre più telematico

Non scrivo da molto sul blog e precisamente da quasi un mese ma, per fortuna, ogni tanto anche io devo fare l’avvocato e il tempo per tenere aggiornato questo spazio a volte manca.

In verità avrei voluto scriverne tanti di post, perché tante sono le novità di questi giorni, e fortunatamente non solo sul fronte processo civile.

In ordine di tempo la prima riguarda la pubblicazione, lo scorso venerdì 14 febbraio, del del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze  n. 163 del  23 dicembre 2013  in Gazzetta Ufficiale.

L’argomento, visto il tema del blog è facilmente intuibile, ovvero il PTT che sta per Processo Tributario Telematico. Per la verità il predetto decreto, che si compone di venti articoli, non è del tutto esauriente rimandando a sua volta a “uno o piu’  decreti  del  Ministero  dell’economia  e  delle finanze, sentiti l’Agenzia per l’Italia Digitale e, limitatamente  ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il  Garante  per la  protezione  dei  dati  personali,  sono  individuate  le   regole tecnico-operative per  le  operazioni  relative  all’abilitazione  al S.I.Gi.T., alla costituzione  in  giudizio  mediante  deposito,  alla comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al  rilascio di copie del fascicolo informatico, all’assegnazione  dei  ricorsi  e all’accesso dei soggetti di cui al comma  2  del  presente  articolo, nonche’ alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze.  Con  i  medesimi  decreti  sono   stabilite   le   regole tecnico-operative finalizzate all’archiviazione e alla  conservazione dei documenti informatici,  in  conformita’  a  quanto  disposto  dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni.”

Come per il Processo Civile, si dovranno attendere ulteriori provvedimenti che definiranno, tanto le commissioni tributarie che inizieranno a sperimentare il cosiddetto PTT, tanto le regole tecniche per l’invio degli atti che, stando a quanto si legge, avverrà tramite la piattaforma proprietaria S.I.Gi.T. gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Tanto viene confermato anche dall’art. 20 che, ai comma 1 e 2, recita: “le disposizioni del presente regolamento si applicano ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al  decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del primo  decreto  di  cui  all’articolo  3,  comma  3,  e depositati  presso  le  Commissioni  tributarie  individuate  con  il medesimo decreto. Con successivi  decreti  del  Ministero  dell’economia  e  delle finanze sono individuate le ulteriori Commissioni tributarie  per  lequali trovano gradualmente applicazione le disposizioni del  presente regolamento.”

Proseguendo con la lettura delle novità, in data 17 febbraio 2014 sul portale dei servizi telematici sono comparsi i seguenti avvisi:

Avvio test Deposito Atti presso il Model Office della Corte di Cassazione

Facendo seguito alla comunicazione del 30/07/2013, si comunica che a decorrere dal 03/03/2014 sarà disponibile il sistema di Model Office della Cassazione per eseguire test di Deposito telematico di atti giudiziari quali Ricorso, Controricorso, Controricorso con ricorso incidentale e Atti successivi per i procedimenti civili presso la Corte Suprema di Cassazione.

A tale scopo si informa che gli schemi XSD a disposizione delle software house per sviluppare o aggiornare gli applicativi messi a disposizione dei professionisti sono messi a disposizione nella sezione Download dei File Ufficiali del Processo Civile Telematico.

Per le modalità di esecuzione dei test fare riferimento alla nuova versione dei documenti disponibili nell’area Documenti.

Processo telematico – Aggiornamento Specifiche tecniche deposito atti

Al fine di consentire di sviluppare o aggiornare gli applicativi messi a disposizione dei professionisti si rilascia una nuova versione, da intendersi come una “beta release”, degli schemi XSD del Processo Telematico riguardanti alcune nuove funzionalità che vengono descritte nel seguente documento PDF.

Si comunica che il Model Office DGSIA è stato già predisposto e quindi disponibile per eseguire test di trasmissione di atti telematici al fine di accertarsi dell’idoneità degli strumenti informatici realizzati.

Si informa infine che tutti i sistemi di produzione degli uffici giudiziari di primo e secondo grado verranno allineati alle seguenti specifiche a decorrere dal 24 febbraio p.v.

La prima novità di fatto apre la nuova era del processo telematico presso la Corte di Cassazione per la felicità di tutti gli avvocati cassazionisti che, finalmente, potranno depositare tutti gli atti per via telematica senza dover ricorrere ad un domiciliatario. Stando a quanto si legge dal comunicato, per ora verrà avviata solo la fase di test e, a conclusione di questa fase, si concluderà un processo iniziato con la modifica dell’art. 366 cpc che consente, in luogo dell’elezione di domicilio in Roma di eleggere il domicilio presso la propria casella PEC comunicata al consiglio dell’ordine di appartenenza.

La seconda novità riguarda invece l’inserimento nelle specifiche tecniche della possibilità di depositare file con estensione .eml e .msg.

Una grande novità che ci consentirà di superare la problematica indicata nei precedenti post ovvero la impossibilità, allo stato di allegare tramite busta telematica le ricevute di avvenuta consegna e accettazione di una notifica effettuata in proprio dall’avvocato a mezzo PEC.

Stando al testo della new le predette modifiche saranno implementate nei sistemi informatici degli uffici giudiziari a partire dal prossimo 24 febbario. Tuttavia,dal comunicato non si comprende se le specifiche di cui al DM 44/2011 siano già state aggiornate o se si debba attendere un ulteriore comunicazione in tal senso. Ad ogni buon conto i passi verso un processo sempre più telematico si compiono e il 30 giugno fa sempre meno paura.

Vi segnalo infine alcuni prossime eventi in cui sarò presente in qualità di relatore:

Barletta C/O Hotel “La Terrazza”, Venerdì 21 Febbraio 2014, IL PROCESSO TELEMATICO (UDAI B.A.T. e Giuffrè Editore)

Salerno, Mercoledì 26 Febbraio 2014 (Ordine avvocati di Salerno  e Giuffrè Editore)

Bari c/o Sala delle Adunanze del Consiglio dell’Ordine di Bari, Venerdì 28 Febbraio 2014, Le notifiche per via telematica: Le notifiche a mezzo PEC; le nottiche dirette dell’avvocato (Fondazione Scuola Forense Barese – Scuola di Aggiornamento Professionale e Commissione Informatica dell’Ordine degli Avvocati di Bari)

Lodi c/o Sala dei comuni della Provincia di Lodi, 11 marzo 2014, IL PROCESSO TELEMATICO (Ordine avvocati di Lodi  e Giuffrè Editore)

Nicola Gargano

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notifiche a mezzo PEC e organizzazione

Può capitare che devi notificare un appello a 18 controparti. Cosa succede se devi farlo a mezzo PEC? Io mi sono organizzato così. Ovviamente il tasto invia verrà premuto domani mattina, rigorosamente dopo le ore 8 😉

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Legge di stabilità e informatizzazione della giustizia

L’articolo di oggi in realtà ha poco a che fare con il processo telematico in senso stretto, ma, visto che sulle pagine di questo blog si era parlato di legge di stabilità già dallo scorso ottobre, credo sia doveroso un piccolo commento sulla legge di stabilità di cui finalmente circola il testo definivo.

La prima riflessione è che, se la finanziaria 2013 aveva introdotto grandi novità nella digitalizzazione della giustizia, nel 2014 ritroviamo ben poco, se non la conferma della previsione del mancato pagamento dei diritti di copia non autentica, per le parti che si costituiscono con modalità telematiche e che con le stesse modalità accedono al fascicolo elettronico.

Via libera dunque a quella consolidata prassi di non  richiedere il pagamento dei diritti di copia sulle copie semplici e la legittimazione del pieno diritto da parte dell’avvocato di scaricare liberamente le copie di atti, provvedimenti del giudice e sentenze da polisweb.

Non si può però non sottolineare una grande incongruenza della norma che prevede due requisiti, che le parti si siano costituite con modalità telematiche e che accedano con medesime modalità al fascicolo informatico.

Ebbene, l’incongruenza è proprio sul primo requisito in quanto, ad oggi, sono veramente pochi i Tribunali dove è possibile costituirsi con modalità telematiche al di fuori del procedimento monitorio.

E’ evidente dunque che, ancora una volta, la mano destra non è a conoscenza dell’operato della mano sinistra, ed è altrettanto evidente che,  qualora si riuscissero effettivamente a regolamentare tecnicamente le autorizzazioni di accesso ai documenti all’interno di polisweb, vi sarebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra gli avvocati che si costituiscono per via telematica e gli avvocati dei fori in cui è ancora impossibile costituirsi con modalità telematiche.

Infatti, se da un lato può essere giusto attribuire un  vantaggio agli utenti del processo civile telematico, dall’altro è ingiusto privare di questo vantaggio chi continua ad avvalersi del processo cartaceo non per propria scelta, ma semplicemente perché nel proprio distretto alcuni servizi di deposito telematico non sono disponibili. Questi ultimi infatti,  continuerebbero (o inizierebbero) a pagare ingiustamente i diritti di copia semplice, per degli atti che potrebbero e dovrebbero trovarsi nel fascicolo informatico e ai quali le parti costituite dovrebbero avere libero accesso.

Un’altra occasione persa poi è stata la mancata regolamentazione della funzionalità “richiesta copie” esistente ma ancora inattuata, sia sul portale dei servizi telematici e sia su alcuni punti di accesso.

Quando invece si tratta di aumentare i costi della giustizia invece le occasioni non si perdono mai, infatti, è divenuto realtà l’annunciato aumento della “marca da 8 euro”, prevista dall’art 30 del testo unico sulle spese di giustizia secondo il quale, la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l´assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all´ufficio, in modo forfettizzato.

Su quanto queste spese possano essere anacronistiche in un’epoca in cui indennità di trasferta e spese di spedizione sono evidentemente azzerate ne abbiamo già parlato ma, evidentemente , le nostre critiche sono state ignorate e il comma 606 dell’unico articolo della legge di stabilità recita: “Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 30, comma 1, le parole: «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 27»”.

Dal primo Gennaio dunque non più 8, non più 25 ma sono ben 27 gli euro necessari per acquistare quella famosa “marca” la cui ratio è la copertura di spese ora non più esistenti.

In questo caso nessuna pietà neanche per chi si avvale del processo telematico perché, al contrario quanto riferito da alcune inattendibili fonti, i 27 euro di diritti di cancelleria dovranno essere corrisposti nella stessa misura anche dagli avvocati che si costituiscono con modalità telematiche, non essendo prevista alcuna riduzione o esenzione.

Nicola Gargano

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Buon anno telematico

Dopo le indigestioni natalizie si ricomincia veramente. C’è da dire che non ci si era mai fermati. Personalmente il 30 Dicembre ho effettuato l’ultimo deposito telematico dell’anno, nentre il primo del 2014 è stato effettuato il 3 Gennaio.

Proposito del 2014 però deve essere far diventare il telematico la regola e non l’eccezione, perchè l’anno da poco iniziato è quello dell’obbligatorietà e sarebbe bello arrrivare al 30 giugno 2014 senza neanche accorgerci del cambiamento. Buon anno a tutti voi amici di quandoilprocessoetelematico.it

to be continued….

Nicola Gargano

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Quando l’augurio e telematico

Si lo so, il titolo del post è scontato ma non poteva essere diverso visto che, come ogni blog che si rispetti, anche noi prenderemo qualche giorno di pausa per dedicarci ai festeggiamenti del Natale e del nuovo anno che, come sappiamo, sarà ricco di telematiche novità.

Il 2014 infatti sarà l’anno epocale per il processo telematico poiché il 30 giugno 2014 vi sarà un parziale “switch off” del processo analogico per passare interamente al processo telematico, quantomeno per i ricorsi per decreto ingiuntivo i processi esecutivi (per tutti gli atti successivi al pignoramento) e per gli atti endoprocessuali. Un passaggio atteso e annunciato per la verità da molto tempo, nonché un passaggio che pone interrogativi pesanti tra gli addetti ai lavori che possono riassumersi in due domande principali: Verrà prorogato? Siamo pronti?

Entrambe le domande in realtà meriterebbero di scomodare la famosa sfera di cristallo poiché se da una parte ci si può aspettare il classico effetto “mille proroghe” tutto italiano, dall’altra il recente esempio della chiusura delle sezioni distaccate dei tribunali fa capire come il tempo delle proroghe ci appartiene sempre meno. Dal mio punto di vista mi auguro che proroghe non ve ne siano soprattutto perché il processo telematico deve essere visto come un opportunità per gli avvocati e non come un semplice obbligo da vedere con sospetto. Nei post di questo blog abbiamo esaminato più volte i vantaggi del PCT sottolineando come, la possibilità di usufruire di questi vantaggi, passi proprio dall’obbligatorietà del deposito telematico, che consentirà a tutti gli avvocati di depositare le proprie memorie e ritirare quelle avversarie senza muoversi dal proprio studio.

E’ evidente però che si potrebbe fare ancora di più. La chiusura delle sezioni distaccate ha portato gli uffici di iscrizione a ruolo dei tribunali distrettuali al limite del collasso. Ancora più paradossale é che oggi, in gran parte dei tribunali italiani dove il pct é attivo il  processo debba necessariamente iniziare con la carta e proseguire per via telematica poiché il valore legale, nella maggioranza dei casi non riguarda gli atti introduttivi ma solo gli atti endoprocessuali e i decreti ingiuntivi. Tuttavia Nei giorni scorsi navigando sul pst mi sono accorto che in una piccola parte di tribunali italiani il pct é già attivo per la  presentazione dell’iscrizione a ruolo, degli atti di citazione e dei ricorsi.
Peraltro Il problema principale della mancata possibilità di allegare, nel caso della citazione, un atto principale che non potrà essere in formato  testuale viene ovviato dalla allegazione di una “velina” consistente nella  citazione convertita in PDF e firmata digitalmente. Questa soluzione peraltro é riportata sullo stesso portale dei servizi telematici.

Non pare poi che, l’art. 16 bis del decreto sviluppo 2.0, precluda la possibilità di compiere un passo in avanti, sopratutto laddove vi siano i decreti della Dgsia che, avendo anch’essi valore di legge, ben potrebbero estendere il valore legale del processo telematico anche agli atti introduttivi. A questo punto sarà l’avvocato a poter scegliere se iniziare telematicamente il processo, magari notificando in proprio la citazione a mezzo PEC e recandosi in Tribunale solo per le udienze, oppure se iniziarlo cartaceo per poi proseguirlo in forma telematica. Peraltro, l’articolo 16bis, non m sembra  ricomprendere una implicita abrogazione delle precedenti norme che delegavano alla Dgsia il compito di decretare per ogni tribunale  il valore legale e l’elenco degli atti che potevano essere trasmessi telematicamente. Se così fosse saremmo veramente nella sagra dell’assurdo e penso che sarebbe oltremodo penalizzante per quei tribunali, che hanno fatto  dell’efficenza del processo telematico il loro fiore all’occhiello.

A proposito dell’estensione dei servizi vi segnalo questa interessante petizione proposta dal Movimento Forense e sottoscrivibile a questo link e che vi invito a firmare.

Quanto alla seconda domanda, invece, dovremmo ricorrere ancora alla sfera di cristallo o attendere cosa accadrà nei prossimi mesi in cui evidentemente dovranno essere colmate a tempo di record tutte le carenze formative in capo al personale degli uffici giudiziari, magistrati e avvocati. Sicuramente non un’impresa epica, ma sarà necessario dover assicurare la massima copertura formativa, affinché il passaggio epocale che stiamo affrontando sia meno traumatico per tutti, cercando di far cogliere il passaggio come una opportunità, ovvero l’opportunità di riprenderci il nostro tempo prezioso che non  dovrà più essere sprecato in code. Vi sarà poi la necessità, lato Ministero della Giustizia, di potenziare le infrastrutture informatiche proprio in virtù dell’esponenziale aumento del flusso di dati dal 30 giugno 2014.

Da parte mia invece, oltre al migliore augurio per un sereno Natale e un telematico 2014, rinnovo l’impegno di esserci e continuare a discutere con voi di PCT tramite questo blog anche nel nuovo anno.

Auguri telematici

Nicola Gargano

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Sotto l’albero la possibilità di notificare via PEC senza rischi

Non è un caso che questo post compaia sul blog oggi 16.12.2013 data storica per gli avvocati già abilitati a notificare in proprio ai sensi della legge 53 del 1994, che finalmente potranno definitivamente mettere da parte anche le code presso gli uffici postali.

Tutto ciò grazie all’articolo 1 della legge che prevede espressamente che l’avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell’articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto a norma dell’articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.

La notificazione, come già saprà chi ha seguito il passato il blog, si esegue all’indirizzo di posta elettronica certificata da pubblici elenchi che allo stato sono i seguenti:

–          ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente a regime dal 31.12.2014)

–          INI-PEC (www.inipec.gov.it) (a regime dal 19.12.2013)

–          ReGinDe (http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2.wp)

–          Registro Imprese (http://www.registroimprese.it/ricerca-libera-e-acquisto )

–          Indice PA (http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php)

Come già anticipato nei precedenti post sulla pubblicità di tali elenchi prima del 15.12.2013 sono già sorti numerosi dubbi affrontati da una non unanime giurisprudenza di merito. Ad oggi però, tali dubbi, sono definitivamente dipanati dalla lettera dell’articolo 16 ter del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, che specifica che, a partire dal 15.12.2013, dovranno essere intesi come pubblici ai fini delle notificazioni gli elenchi sopra elencati.

Ma come si effettua una notifica in proprio a mezzo Pec? Anche di questo abbiamo già parlato ma forse può essere utile rinfrescare la memoria ripercorrendo i passaggi principali del procedimento.

In primo luogo è opportuno ricordare che, per eseguire la notifica, non è necessario un redattore atti come per il deposito degli atti telematici ma potremo utilizzare il software di firma presente sul nostro PC o sul nostro dispositivo di firma (se si tratta di business key) e la nostra PEC tramite client o web mail.

L’atto da notificare e la relata di notifica dovranno essere redatti con un elaboratore testi e poi convertiti in formato PDF testuale che allegheremo al messaggio PEC dopo averli firmati digitalmente.

Anche per le notifiche in proprio a mezzo PEC, ai sensi dell’articolo 18 del Dm 44/2011 la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.

Qualora l’atto non dovesse consiste in un documento informatico (ad esempio una copia conforme di una sentenza rilasciata in formato cartaceo), l’avvocato, ai sensi dell’art. 3bis comma 2  provvederà ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all’originale a norma dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

La legge 53 del 94 conferisce all’avvocato la qualifica di pubblico ufficiale anche nel momento in cui attesta la conformità della copia informatica all’originale cartaceo, qualora l’atto da notificare non sia un documento informatico. Tale qualifica è espressamente attribuita dall’articolo 6 che, nella versione aggiornata, prevede che l’avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà poi obbligatoriamente riportare nell’oggetto la dicitura «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994», mentre non sarà necessario riportare alcuna dicitura nel corpo del messaggio, poiché inseriremo l’atto principale, la relata di notifica e l’eventuale procura alle liti, come file allegati firmati digitalmente in formato .p7m e, a mio parere, anche una copia di cortesia degli atti non firmati digitalmente.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 3bis della legge 53 del 1994 La relazione di notificazione dovrà contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;

b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto;

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;

f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo.”

E’ opportuno ricordare poi che all’articolo 8 si aggiunge il comma 4bis che prevede che, alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata, non si applichino le disposizioni relative alla tenuta del registro cronologico, con la logica conseguenza che le notifiche effettuate a mezzo PEC non dovranno essere annotate sullo stesso.

A differenza degli atti telematici la legge prevede che la notifica si perfezioni, per il notificante con la ricevuta di accettazione (cd. RdA), mentre per il destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (cd. RdAC) che, stando alla littera legis, dovrà essere quella completa ovvero contenere il messaggio di posta elettronica e i suoi allegati per intero.

E’ importante inoltre porre l’attenzione sull’esistenza della norma dell’art. 147 c.p.c. che stabilisce che le notificazioni possono farsi dalle ore 7 alle ore 21. E’ evidentemente discutibile se tale norma possa trovare applicazione per le notifiche telematiche, poiché, la ratio della suddetta norma è garantire il rispetto della quiete negli orari destinati al riposo. Tuttavia, a mio prudente avviso, è opportuno tenere presente l’esistenza di tale norma che, seppur desueta, non è stata neanche implicitamente abrogata.

Sarà poi importante conservare le ricevute di presa in carico, consegna e relativi allegati che potranno essere stampate ed esibite in giudizio, preferibilmente in formato elettronico via PCT, allegando ricevuta di pagamento della marca per diritti di notifica da corrispondersi in via telematica. Come per le notifiche a mezzo posta le marche per diritti di notifica dovranno essere così corrisposte :

  • Euro 2,60 per le notifiche fino a due destinatari
  • Euro 7,70 per le notifiche da tre a sei destinatari
  • Euro 12,40 per atti aventi sei o più destinatari.

E’ opportuno rilevare che, attualmente, non è ancora possibile depositare via PCT la PEC, gli allegati e le relative ricevute, non essendo ancora incluso il formato .eml tra i tipi di file consentiti nei depositi telematici che, tuttavia possono essere allegate all’interno di un file .zip (soluzione da me testata con successo e utilizzata per prassi nel foro di Milano).

Resta tuttavia qualche dubbio su quest’ultima soluzione che, seppure tecnicamente corretta, a rigor di norma non pare percorribile, poiché le regole tecniche non consentono di inserire all’interno di file compressi documenti redatti in formati di file non consenti.

Ne consegue che, l’unica soluzione allo stato percorribile, è quella prospettata dall’articolo 9 della legge 53 del 1994 che prescrive che, qualora non fosse possibile depositare il messaggio di posta elettronica certificata i suoi allegati e le ricevute, è comunque possibile depositare copia analogica asseverandone la conformità ai sensi dell’articolo 23 del codice dell’amministrazione digitale, ipotesi che allo stato attuale dovrebbe essere la più frequente. In questo ulteriore caso dunque provvederemo a stampare copia di integrale del messaggio di posta elettronica con i relativi allegati e le due ricevute (RdA e RdAC) allegando in questo caso la marca per diritti di notifica in forma cartacea e non telematica. Non sembrerebbe infatti di carattere perentorio la norma che impone il pagamento dei diritti di notifica in forma telematica.

Per completare questa breve guida vi allego un esempio di relata di notifica a mezzo PEC, nonché di attestazione di conformità ai sensi degli articoli 22 e 23 del CAD. Allego poi le locandine di due eventi in cui sarò presente come relatore domani 17.12.2013 presso il Tribunale di Bari ex sezione distaccata di Rutigliano e mercoledì 18.12.2013 a Napoli presso il Centro Congressi Tiempo – Centro Direzionale is. E5.

Nicola Gargano

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Ad istanza del sig. ______ (CF:______) ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, io sottoscritto avvocato ______ del Foro di _____ (CF: ______), giusta autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di _____ datata ______, rilasciata in data _____, ho notificato ad ogni effetto di legge, copia informatica firmata digitalmente dal sottoscritto avvocato della copia conforme all’originale di______ emessa dal Tribunale di ______ sezione ______ GI dott.______ nel procedimento di cui al n. di _______ di cui si attesta la conformità alla copia conforme all’originale cartacea ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 a:

1)      ______ (CF: ____________), rappresentata e difesa dall’avv. _________ (CF: _______) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. _______ (CF: ______), in Milano, alla via _______ n. _____trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PECAVVOCATO@PEC.IT estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici tenuto presso il ministero della giustizia

Avv. _________

2)      Tizio Spa (P. IVA/CF:_______), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in ______ alla via _______ trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC@PEC.IT estratto dal registro degli indirizzi PEC delle imprese tenuto dal registro delle imprese

Avv. ________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ AI SENSI DELL’ARTICOLO 23 COMMA 1 DEL CAD

 

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1 bis e 6 comma 1 della L.  53/94 e dell’art. 23 comma 1 del  Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta.

 

Bari, 30.10.2013                                                                              Avv. Nicola Gargano

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Convegni e dintorni

Il 29.11.2013 con Amadir e Giuffré si torna a Venezia per parlare di Pct. Un ritorno molto gradito dopo poco piu di 2 anni da quel 27 maggio 2011. il titolo del convegno é lo stesso di due anni fa ed é quel titolo che fu lanciato allora per la prima volta con la convinzione di lasciare il segno. Oggi “quando il processo é telematico” non è più solo il titolo di un convegno Amadir ma è il nome di un blog e di una pagina facebook che si pone l’obiettivo di aiutare e creare uno scambio tra operatori del diritto che decidono di cimentarsi con il Pct senza aspettare il 30.6.1014.
Questa volta però abbiamo aggiunto anche la parola “futuro” perché non vogliamo accontentarci di quello che c’è, ma vogliamo migliorare il sistema sempre di più lanciando un messaggio ai colleghi, ovvero che il 30.6.2014 non dovrà essere una data che ci spaventa. Il messaggio sarà lanciato da una delle città più belle d’Italia: Venezia! Con la speranza che dai suoi canali il messaggio possa giungere e diffondersi in fretta in tutti i tribunali d’Italia, in primis nello stesso tribunale di Venezia che il processo telematico lo aspetta con ansia.

Nel corso dell’incontro verrà proiettato il video del progettto Digit Cremona per il quale si ringrazia il dott. Pierpaolo Beluzzi (magistrato presso il Tribunale di Cremona e responsabile del progetto) che, pur non potendo essere presente di persona, ha acconsentito alla diffusione del video nel corso dei lavori congressuali.

Amadir e Giuffrè Vi aspettano come sempre numerosi!

Vi segnalo inoltre che lunedì 2.12.2013 sarò a Busto Arsizio al corso Paperless 2013 durante il quale parlerò di depositi telematici e notifiche via PEC, e vi segnalo altresì che sul sito  http://e-privacy.winstonsmith.org/ sono disponibili le slide e registrazioni audio del convegno e-privacy winter tenutosi presso l’università Boconi lo scorso 15 e 16 novembre. Per quanto riguarda l’intervento mio  e del dott. Massimiliano Ponchio è stato realizzato un video coordinato con le slide che potete visionare sul nostro canale You Tube  http://www.youtube.com/watch?v=diCxHTja4I4&feature=youtu.be

Di seguito vi allego programma e locandine dei due eventi segnalati:

L’avvocato digitale: Quando il processo è telematico. Tra presente e futuro

Ore 14.30 – 15.00 apertura e indirizzi di saluto

saluti COA di Venezia (da definire chi interverrà)
saluti Unione Triveneta dei COA (avv. Carla Secchieri)
saluti Amadir e introduzione (avv. Maela Coccato – vicepresidente Amadir)

Ore 15.00 – 15.45  Ing. Paolo della Costanza – Responsabile PDA Giuffrè Informatica – Lo stato dell’arte del PCT e il ruolo dei punti di accesso

 

Ore 15.45 – 16.00 Avv. Nicola Gargano – Presidente Amadir – PROVA PRATICA DI DEPOSITO DI UN DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO: VANTAGGI, PROBLEMATICHE E SOLUZIONI

 

16.00 – 16.15 Break

 

Ore 16.15 – 17.00 Avv. Carla Secchieri (Unione Triveneta dei COA) – Il PCT che vorrei – profili problematici e proposte per il miglioramento del Pct

 

Ore 17.00 – 17.45 Dot.ssa Francesca Bortoletto – Frunzionario Giudiziario presso il Tribunale di Padova – Il PCT il punto di vista della cancelleria

 

Ore 17.45 – 18.15 Avv. Nicola Gargano – Presidente Amadir – Le notifiche in proprio a mezzo PEC aspettando il 15 dicembre

 

Ore 18:15 – 19:30 Conclusioni e dibattito

 

Modera: Avv. Maela Coccato – Foro di Venezia – Vicepresidente Amadir

La partecipazione è gratuita e le iscrizioni potranno avvenire tramite a mezzo mail da inoltrare a formazione@ordineavvocativenezia.net o info@giuffrevenezia.it

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PAPERLESS 2013
Busto Arsizio, 2 dicembre 2013

Programma del Corso Il Processo civile telematico: a che punto siamo 15.15 – 16.00 PCT: stato dell’arte 16.00 – 16.30 NOTIFICHE A MEZZO PEC 16.30 – 16.45 Consultare gli atti di controparte dal PDA 16.45 – 17.00 Strumenti di gestione avanzata della PEC (esempio pratico) 17.00 – 17.20 Redigere una busta per il deposito telematico (esempio pratico) 17.20 – 17.30 Archiviazione informazioni digitali (esempio pratico) Archiviazione digitale 17.30 – 17.50 La conservazione sostitutiva dei documenti Glossario e definizioni (Firma digitale, marca temporare, funzione di hash) Modalità di archiviazione (esempi pratici) Domande & Risposte 17.50
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La validità delle notifiche in proprio a mezzo PEC alla luce della più recente giurisprudenza di merito

Come tutti sappiamo il Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 ha modificato sensibilmente la legge 53/1994 chiarendo finalmente le modalità delle notificazioni a mezzo PEC effettuate dagli avvocati e sgombrando il campo dai numerosi dubbi emersi con la precedente formulazione.

Tuttavia, nonostante la perfetta chiarezza sulle modalità della notifica, spiegate nel corso del convegno “Quando il processo è telematico: istruzioni per l’uso” tenutosi lo scorso 11 ottobre 2013, rimane qualche dubbio sulla validità delle notifiche effettuate prima del 15 dicembre 2013. Da questa data infatti, ai sensi dell’articolo 16 ter del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, a partire dal 15.12.2013, dovranno essere intesi come pubblici gli elenchi previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12 ovvero l’Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR, presso cui il cittadino elegge il proprio domicilio digitale ai sensi dell’articolo 4 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179; quelli previsti dall’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ovvero il registro tenuto dal registro delle imprese degli indirizzi PEC delle imprese; ed infine dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero il registro INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti) e il ReGIndE

A parere di chi scrive tuttavia, mentre per l’INI-PEC potrebbe essere corretto attendere il 15 dicembre, atteso che solo a decorrere dal sesto mese successivo alla pubblicazione del decreto istitutivo dell’INI-PEC, le operazioni di aggiornamento avverranno con frequenza giornaliera, gli elenchi PEC tenuti dal registro imprese possono già considerarsi pubblici, poiché l’articolo 16 del decreto legge 185/2008 prevede che la consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese avviene liberamente e senza oneri.

La predetta tesi può essere estesa, anche alle notifiche tra avvocati effettuate prima del 15.12.2013, poiché se è pur vero che da una parte il Reginde non potrà considerarsi pubblico sino al 15.12.2013, molti ordini pubblicano già all’interno dei propri Albi (pubblici) la PEC degli avvocati iscritti, e lo stesso articolo 16 sopracitato prevede che anche gli indirizzi PEC dei professionisti debbano essere poter essere inseriti all’interno di albi o elenchi consultabili senza oneri.

Ad ogni buon conto la previsione dell’articolo 125 del codice di procedura circa l’obbligo di indicazione della PEC nella citazione, nel ricorso, nella comparsa, nel controricorso e nel precetto proprio ai fini delle comunicazioni e notificazioni, integra di per se la volontà da parte dell’avvocato di voler ricevere notifiche e comunicazioni proprio sulla PEC indicata, che peraltro ai sensi dell’art. 125 deve essere la stessa PEC comunicata dal professionista al proprio consiglio dell’ordine.

In tal senso peraltro si è espressa peraltro la stessa Corte di Cassazione a sezioni unite con la pronuncia 10143 del 20/06/2012, statuendo che, la domiciliazione ex lege ai sensi dell’articolo 82 del Il r.d. n. 37 del 1934, opererebbe solo in caso di mancata indicazione dell’indirizzo PEC dell’avvocato nel proprio atto introduttivo. Tale principio viene altresì ribadito da una ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 13.10.2012 che, in accoglimento dell’orientamento della suprema corte ribadisce che, a seguito della modifica dell’art. 125 c.p.c. apportata dall’art. 25 della l. n. 183 del 2011, per il difensore che abbia indicato la propria PEC non opera la domiciliazione “ex lege” in Cancelleria ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934 relativa ai difensori non domiciliati presso il Circondario del Tribunale. Ne consegue che, nel caso di specie la notifica del ricorso e del decreto di fissazione veniva erroneamente effettuata presso la Cancelleria, mentre avrebbe dovuto essere effettuata utilizzando la PEC indicata dal difensore. In senso sostanzialmente conforme il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 14/08/2013, ha ribadito che l’art. 82 trova applicazione, dopo l’entrata in vigore delle modifiche dell’art. 125 c.p.c., con la conseguente domiciliazione “ex-lege” presso la Cancelleria in caso di mancata elezione di domicilio, solo qualora il difensore non adempia all’obbligo prescritto nel medesimo art. 125 c.p.c., e quindi non indichi l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicata al proprio ordine.

In tal caso, come appare evidente, la mancata elezione di domicilio non comporterà, come conseguenza, che le notificazioni possano essere effettuate presso la Cancelleria, ma imporrà che le stesse avvengano presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato negli atti di causa, ai sensi dell’art. 125 c.p.c.

Quanto invece alle notifiche a mezzo PEC effettuate ad imprese, la giurisprudenza non è altrettanto conforme, portando al paradosso di una incertezza giuridica che potrà essere colmata evidentemente solo alla fatidica data del 15.12.2013.

Infatti, se da una parte il Tribunale di Prato, con ordinanza del 23.5.2013, ha ritenuto valida la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il decreto di fissazione dell’udienza effettuata via PEC al debitore, dall’altra il Tribunale di Padova, con ordinanza del 9.5.2013 (dott.sa Lolli), ha rilevato che gli elenchi previsti dall’articolo dell’articolo 16 ter del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, assumeranno la denominazione di pubblici elenchi a partire dal 15.12.2013, dovendosi pertanto escludere la possibilità di procedere a notificazioni o comunicazioni nelle forme dell’art. 3 bis l. 53/1994 fino al 15.12.2013. Nel caso di specie si segnala che il Tribunale ha in ogni caso rimesso in termini il notificante disponendo la rinnovazione della notifica nelle forme ordinarie e con il rispetto dei termini di cui all’articolo 163bis cpc. [Per correttezza di trattazione si segnala che, le predette ordinanze, sono state pubblicate prima del 34.5.2013, data dell’entrata in vigore dell’art. 3bis della legge 53 del 1994 nella sua nuova formulazione, pur riferendosi alla nuova formulazione sulla cui tempistica entrata in vigore vi sono stati non pochi dubbi].

Di diverso avviso è stato invece il Tribunale di Milano che, con decreto del 22.10.2013, ha dichiarato esecutivo un decreto ingiuntivo notificato dal ricorrente al debitore a mezzo PEC. Un provvedimento quest’ultimo che evidentemente non lascia dubbi sulla validità della notifica effettuata a mezzo PEC sia per il notificante che per il destinatario.

Un provvedimento che svela scenari nuovi e sempre più frequenti a partire dal 15 dicembre 2013, data in cui non vi saranno più dubbi circa la validità delle notifiche a mezzo PEC. Sarà dunque opportuno non solo per i colleghi porre estrema attenzione ad uno strumento di comunicazione quale la PEC, esortando anche i nostri clienti a controllare giornalmente la propria casella PEC, ormai vero e proprio domicilio digitale, onde evitare spiacevoli decadenze alle quali sarà sempre più difficile porre processualmente rimedio.

Nicola Gargano

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Avvocati digitali e avvocati analogici

Ore 11.30. L’avvocato analogico esce dallo studio e sa che dovrà correre più veloce del cancelliere che non vede l’ora di chiudere la cancelleria (alle ore 12). Ore 11.30. L’avvocato digitale sa che non deve correre perché la cancelleria telematica chiude alle ore 14! Non importa che tu sia analogico o digitale comincia a depositare (telematicamente!).

Questa mattina mentre andavo in Tribunale mi è venuto in mente questo slogan ripensando anche alle relazioni del convegno barese “Quando il processo è telematico: Istruzioni per l’uso” dell’11.10.2013.

Questa mattina però (aimè!) l’avvocato digitale si è visto costretto a recarsi in Tribunale per depositare una memoria in una cancelleria che, di processo telematico, proprio non ne vuole sapere.

Come ho ribadito nel post con cui vi ho augurato buone vacanze prima della pausa estiva, non me la sento di colpevolizzare la cancelleria, ma mi rendo conto che purtroppo c’è ancora troppa superficialità quando si parla di processo telematico, superficialità che purtroppo coinvolge tutti coloro che, nella macchina della giustizia, ci lavorano.

Da parte mia ci sto provando ad evangelizzare avvocati e, in qualche caso, anche i cancellieri ma, questa mattina, mentre ero in cancelleria per depositare (purtroppo il cartaceo!) ho risentito quella maledetta frase tutta italiana: “Tanto la prorogano”. Un frase che purtroppo siamo abituati a sentire troppo spesso e che noi stessi pronunciamo, quando una scadenza, in questo caso il famigerato 30.6.2014, ci spaventa così tanto da non riuscire a immaginare un futuro.

Da qui l’idea dello slogan che ho lanciato all’inizio del post, uno slogan che già oggi può farci toccare con mano i risparmi e i vantaggi del processo telematico. Infatti, solo se saremo consapevoli di quando il PCT potrà rivoluzionare in meglio la nostra professione, riusciremo a guardare con meno diffidenza la scadenza del 30.6.2014 e dire per una volta una frase diversa: “tanto non la prorogano”.

Se poi dovesse rimanere ancora qualche bastian contrario io rimarrò qui, per discutere e cercare di trovare risposta a tutte quelle perplessità che, giustamente, non possono non esserci. Magari il prossimo post sarà per rispondere ai vostri commenti, ma per favore non fatemi più sentire la frase: “tanto la prorogano”.

Nicola Gargano

P.S: approfitto del post per segnalarvi come sempre qualche convegno in cui sarò presente.

Giovedì 7.11.2013 – QUANDO IL PROCESSO E’ TELEMATICO? ISTRUZIONI PER L’USO  – BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA PIAZZA CAVOUR 20 GRAVINA IN PUGLIA. (Associazione avvocati e praticanti di Gravina di Puglia e Commentario del Merito)

Sabato 9.11.203 – L’avvocato e il web: l’era del procedimento telematico e i nuovi obblighi – Palazzo M. De Pietro – Lecce (Camera Civile di Lecce)

Venerdì 15.11.2013 – e-privacy 2013 – winter edition – Big Data 2.0 – Accesso all’informazione e privacy tra open data e Datagate – Milano – Università Bocconi – (insieme all’amico Massimiliano Ponchio: Il diritto di nascondersi nell’era della PEC, del PCT e dell’ANPR. La compressione dei diritti deicittadini ai tempi della digitalizzazione della giustizia) – (ASK Research Center, Progetto Winston Smith, Centro Studi Hemes, Medialaws)

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