Quando l’augurio e telematico

Si lo so, il titolo del post è scontato ma non poteva essere diverso visto che, come ogni blog che si rispetti, anche noi prenderemo qualche giorno di pausa per dedicarci ai festeggiamenti del Natale e del nuovo anno che, come sappiamo, sarà ricco di telematiche novità.

Il 2014 infatti sarà l’anno epocale per il processo telematico poiché il 30 giugno 2014 vi sarà un parziale “switch off” del processo analogico per passare interamente al processo telematico, quantomeno per i ricorsi per decreto ingiuntivo i processi esecutivi (per tutti gli atti successivi al pignoramento) e per gli atti endoprocessuali. Un passaggio atteso e annunciato per la verità da molto tempo, nonché un passaggio che pone interrogativi pesanti tra gli addetti ai lavori che possono riassumersi in due domande principali: Verrà prorogato? Siamo pronti?

Entrambe le domande in realtà meriterebbero di scomodare la famosa sfera di cristallo poiché se da una parte ci si può aspettare il classico effetto “mille proroghe” tutto italiano, dall’altra il recente esempio della chiusura delle sezioni distaccate dei tribunali fa capire come il tempo delle proroghe ci appartiene sempre meno. Dal mio punto di vista mi auguro che proroghe non ve ne siano soprattutto perché il processo telematico deve essere visto come un opportunità per gli avvocati e non come un semplice obbligo da vedere con sospetto. Nei post di questo blog abbiamo esaminato più volte i vantaggi del PCT sottolineando come, la possibilità di usufruire di questi vantaggi, passi proprio dall’obbligatorietà del deposito telematico, che consentirà a tutti gli avvocati di depositare le proprie memorie e ritirare quelle avversarie senza muoversi dal proprio studio.

E’ evidente però che si potrebbe fare ancora di più. La chiusura delle sezioni distaccate ha portato gli uffici di iscrizione a ruolo dei tribunali distrettuali al limite del collasso. Ancora più paradossale é che oggi, in gran parte dei tribunali italiani dove il pct é attivo il  processo debba necessariamente iniziare con la carta e proseguire per via telematica poiché il valore legale, nella maggioranza dei casi non riguarda gli atti introduttivi ma solo gli atti endoprocessuali e i decreti ingiuntivi. Tuttavia Nei giorni scorsi navigando sul pst mi sono accorto che in una piccola parte di tribunali italiani il pct é già attivo per la  presentazione dell’iscrizione a ruolo, degli atti di citazione e dei ricorsi.
Peraltro Il problema principale della mancata possibilità di allegare, nel caso della citazione, un atto principale che non potrà essere in formato  testuale viene ovviato dalla allegazione di una “velina” consistente nella  citazione convertita in PDF e firmata digitalmente. Questa soluzione peraltro é riportata sullo stesso portale dei servizi telematici.

Non pare poi che, l’art. 16 bis del decreto sviluppo 2.0, precluda la possibilità di compiere un passo in avanti, sopratutto laddove vi siano i decreti della Dgsia che, avendo anch’essi valore di legge, ben potrebbero estendere il valore legale del processo telematico anche agli atti introduttivi. A questo punto sarà l’avvocato a poter scegliere se iniziare telematicamente il processo, magari notificando in proprio la citazione a mezzo PEC e recandosi in Tribunale solo per le udienze, oppure se iniziarlo cartaceo per poi proseguirlo in forma telematica. Peraltro, l’articolo 16bis, non m sembra  ricomprendere una implicita abrogazione delle precedenti norme che delegavano alla Dgsia il compito di decretare per ogni tribunale  il valore legale e l’elenco degli atti che potevano essere trasmessi telematicamente. Se così fosse saremmo veramente nella sagra dell’assurdo e penso che sarebbe oltremodo penalizzante per quei tribunali, che hanno fatto  dell’efficenza del processo telematico il loro fiore all’occhiello.

A proposito dell’estensione dei servizi vi segnalo questa interessante petizione proposta dal Movimento Forense e sottoscrivibile a questo link e che vi invito a firmare.

Quanto alla seconda domanda, invece, dovremmo ricorrere ancora alla sfera di cristallo o attendere cosa accadrà nei prossimi mesi in cui evidentemente dovranno essere colmate a tempo di record tutte le carenze formative in capo al personale degli uffici giudiziari, magistrati e avvocati. Sicuramente non un’impresa epica, ma sarà necessario dover assicurare la massima copertura formativa, affinché il passaggio epocale che stiamo affrontando sia meno traumatico per tutti, cercando di far cogliere il passaggio come una opportunità, ovvero l’opportunità di riprenderci il nostro tempo prezioso che non  dovrà più essere sprecato in code. Vi sarà poi la necessità, lato Ministero della Giustizia, di potenziare le infrastrutture informatiche proprio in virtù dell’esponenziale aumento del flusso di dati dal 30 giugno 2014.

Da parte mia invece, oltre al migliore augurio per un sereno Natale e un telematico 2014, rinnovo l’impegno di esserci e continuare a discutere con voi di PCT tramite questo blog anche nel nuovo anno.

Auguri telematici

Nicola Gargano

Sotto l’albero la possibilità di notificare via PEC senza rischi

Non è un caso che questo post compaia sul blog oggi 16.12.2013 data storica per gli avvocati già abilitati a notificare in proprio ai sensi della legge 53 del 1994, che finalmente potranno definitivamente mettere da parte anche le code presso gli uffici postali.

Tutto ciò grazie all’articolo 1 della legge che prevede espressamente che l’avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell’articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto a norma dell’articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.

La notificazione, come già saprà chi ha seguito il passato il blog, si esegue all’indirizzo di posta elettronica certificata da pubblici elenchi che allo stato sono i seguenti:

–          ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente a regime dal 31.12.2014)

–          INI-PEC (www.inipec.gov.it) (a regime dal 19.12.2013)

–          ReGinDe (http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2.wp)

–          Registro Imprese (http://www.registroimprese.it/ricerca-libera-e-acquisto )

–          Indice PA (http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php)

Come già anticipato nei precedenti post sulla pubblicità di tali elenchi prima del 15.12.2013 sono già sorti numerosi dubbi affrontati da una non unanime giurisprudenza di merito. Ad oggi però, tali dubbi, sono definitivamente dipanati dalla lettera dell’articolo 16 ter del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, che specifica che, a partire dal 15.12.2013, dovranno essere intesi come pubblici ai fini delle notificazioni gli elenchi sopra elencati.

Ma come si effettua una notifica in proprio a mezzo Pec? Anche di questo abbiamo già parlato ma forse può essere utile rinfrescare la memoria ripercorrendo i passaggi principali del procedimento.

In primo luogo è opportuno ricordare che, per eseguire la notifica, non è necessario un redattore atti come per il deposito degli atti telematici ma potremo utilizzare il software di firma presente sul nostro PC o sul nostro dispositivo di firma (se si tratta di business key) e la nostra PEC tramite client o web mail.

L’atto da notificare e la relata di notifica dovranno essere redatti con un elaboratore testi e poi convertiti in formato PDF testuale che allegheremo al messaggio PEC dopo averli firmati digitalmente.

Anche per le notifiche in proprio a mezzo PEC, ai sensi dell’articolo 18 del Dm 44/2011 la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.

Qualora l’atto non dovesse consiste in un documento informatico (ad esempio una copia conforme di una sentenza rilasciata in formato cartaceo), l’avvocato, ai sensi dell’art. 3bis comma 2  provvederà ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all’originale a norma dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

La legge 53 del 94 conferisce all’avvocato la qualifica di pubblico ufficiale anche nel momento in cui attesta la conformità della copia informatica all’originale cartaceo, qualora l’atto da notificare non sia un documento informatico. Tale qualifica è espressamente attribuita dall’articolo 6 che, nella versione aggiornata, prevede che l’avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà poi obbligatoriamente riportare nell’oggetto la dicitura «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994», mentre non sarà necessario riportare alcuna dicitura nel corpo del messaggio, poiché inseriremo l’atto principale, la relata di notifica e l’eventuale procura alle liti, come file allegati firmati digitalmente in formato .p7m e, a mio parere, anche una copia di cortesia degli atti non firmati digitalmente.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 3bis della legge 53 del 1994 La relazione di notificazione dovrà contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;

b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto;

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;

f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo.”

E’ opportuno ricordare poi che all’articolo 8 si aggiunge il comma 4bis che prevede che, alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata, non si applichino le disposizioni relative alla tenuta del registro cronologico, con la logica conseguenza che le notifiche effettuate a mezzo PEC non dovranno essere annotate sullo stesso.

A differenza degli atti telematici la legge prevede che la notifica si perfezioni, per il notificante con la ricevuta di accettazione (cd. RdA), mentre per il destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (cd. RdAC) che, stando alla littera legis, dovrà essere quella completa ovvero contenere il messaggio di posta elettronica e i suoi allegati per intero.

E’ importante inoltre porre l’attenzione sull’esistenza della norma dell’art. 147 c.p.c. che stabilisce che le notificazioni possono farsi dalle ore 7 alle ore 21. E’ evidentemente discutibile se tale norma possa trovare applicazione per le notifiche telematiche, poiché, la ratio della suddetta norma è garantire il rispetto della quiete negli orari destinati al riposo. Tuttavia, a mio prudente avviso, è opportuno tenere presente l’esistenza di tale norma che, seppur desueta, non è stata neanche implicitamente abrogata.

Sarà poi importante conservare le ricevute di presa in carico, consegna e relativi allegati che potranno essere stampate ed esibite in giudizio, preferibilmente in formato elettronico via PCT, allegando ricevuta di pagamento della marca per diritti di notifica da corrispondersi in via telematica. Come per le notifiche a mezzo posta le marche per diritti di notifica dovranno essere così corrisposte :

  • Euro 2,60 per le notifiche fino a due destinatari
  • Euro 7,70 per le notifiche da tre a sei destinatari
  • Euro 12,40 per atti aventi sei o più destinatari.

E’ opportuno rilevare che, attualmente, non è ancora possibile depositare via PCT la PEC, gli allegati e le relative ricevute, non essendo ancora incluso il formato .eml tra i tipi di file consentiti nei depositi telematici che, tuttavia possono essere allegate all’interno di un file .zip (soluzione da me testata con successo e utilizzata per prassi nel foro di Milano).

Resta tuttavia qualche dubbio su quest’ultima soluzione che, seppure tecnicamente corretta, a rigor di norma non pare percorribile, poiché le regole tecniche non consentono di inserire all’interno di file compressi documenti redatti in formati di file non consenti.

Ne consegue che, l’unica soluzione allo stato percorribile, è quella prospettata dall’articolo 9 della legge 53 del 1994 che prescrive che, qualora non fosse possibile depositare il messaggio di posta elettronica certificata i suoi allegati e le ricevute, è comunque possibile depositare copia analogica asseverandone la conformità ai sensi dell’articolo 23 del codice dell’amministrazione digitale, ipotesi che allo stato attuale dovrebbe essere la più frequente. In questo ulteriore caso dunque provvederemo a stampare copia di integrale del messaggio di posta elettronica con i relativi allegati e le due ricevute (RdA e RdAC) allegando in questo caso la marca per diritti di notifica in forma cartacea e non telematica. Non sembrerebbe infatti di carattere perentorio la norma che impone il pagamento dei diritti di notifica in forma telematica.

Per completare questa breve guida vi allego un esempio di relata di notifica a mezzo PEC, nonché di attestazione di conformità ai sensi degli articoli 22 e 23 del CAD. Allego poi le locandine di due eventi in cui sarò presente come relatore domani 17.12.2013 presso il Tribunale di Bari ex sezione distaccata di Rutigliano e mercoledì 18.12.2013 a Napoli presso il Centro Congressi Tiempo – Centro Direzionale is. E5.

Nicola Gargano

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Ad istanza del sig. ______ (CF:______) ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, io sottoscritto avvocato ______ del Foro di _____ (CF: ______), giusta autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di _____ datata ______, rilasciata in data _____, ho notificato ad ogni effetto di legge, copia informatica firmata digitalmente dal sottoscritto avvocato della copia conforme all’originale di______ emessa dal Tribunale di ______ sezione ______ GI dott.______ nel procedimento di cui al n. di _______ di cui si attesta la conformità alla copia conforme all’originale cartacea ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 a:

1)      ______ (CF: ____________), rappresentata e difesa dall’avv. _________ (CF: _______) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. _______ (CF: ______), in Milano, alla via _______ n. _____trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PECAVVOCATO@PEC.IT estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici tenuto presso il ministero della giustizia

Avv. _________

2)      Tizio Spa (P. IVA/CF:_______), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in ______ alla via _______ trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC@PEC.IT estratto dal registro degli indirizzi PEC delle imprese tenuto dal registro delle imprese

Avv. ________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ AI SENSI DELL’ARTICOLO 23 COMMA 1 DEL CAD

 

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1 bis e 6 comma 1 della L.  53/94 e dell’art. 23 comma 1 del  Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta.

 

Bari, 30.10.2013                                                                              Avv. Nicola Gargano

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Convegni e dintorni

Il 29.11.2013 con Amadir e Giuffré si torna a Venezia per parlare di Pct. Un ritorno molto gradito dopo poco piu di 2 anni da quel 27 maggio 2011. il titolo del convegno é lo stesso di due anni fa ed é quel titolo che fu lanciato allora per la prima volta con la convinzione di lasciare il segno. Oggi “quando il processo é telematico” non è più solo il titolo di un convegno Amadir ma è il nome di un blog e di una pagina facebook che si pone l’obiettivo di aiutare e creare uno scambio tra operatori del diritto che decidono di cimentarsi con il Pct senza aspettare il 30.6.1014.
Questa volta però abbiamo aggiunto anche la parola “futuro” perché non vogliamo accontentarci di quello che c’è, ma vogliamo migliorare il sistema sempre di più lanciando un messaggio ai colleghi, ovvero che il 30.6.2014 non dovrà essere una data che ci spaventa. Il messaggio sarà lanciato da una delle città più belle d’Italia: Venezia! Con la speranza che dai suoi canali il messaggio possa giungere e diffondersi in fretta in tutti i tribunali d’Italia, in primis nello stesso tribunale di Venezia che il processo telematico lo aspetta con ansia.

Nel corso dell’incontro verrà proiettato il video del progettto Digit Cremona per il quale si ringrazia il dott. Pierpaolo Beluzzi (magistrato presso il Tribunale di Cremona e responsabile del progetto) che, pur non potendo essere presente di persona, ha acconsentito alla diffusione del video nel corso dei lavori congressuali.

Amadir e Giuffrè Vi aspettano come sempre numerosi!

Vi segnalo inoltre che lunedì 2.12.2013 sarò a Busto Arsizio al corso Paperless 2013 durante il quale parlerò di depositi telematici e notifiche via PEC, e vi segnalo altresì che sul sito  http://e-privacy.winstonsmith.org/ sono disponibili le slide e registrazioni audio del convegno e-privacy winter tenutosi presso l’università Boconi lo scorso 15 e 16 novembre. Per quanto riguarda l’intervento mio  e del dott. Massimiliano Ponchio è stato realizzato un video coordinato con le slide che potete visionare sul nostro canale You Tube  http://www.youtube.com/watch?v=diCxHTja4I4&feature=youtu.be

Di seguito vi allego programma e locandine dei due eventi segnalati:

L’avvocato digitale: Quando il processo è telematico. Tra presente e futuro

Ore 14.30 – 15.00 apertura e indirizzi di saluto

saluti COA di Venezia (da definire chi interverrà)
saluti Unione Triveneta dei COA (avv. Carla Secchieri)
saluti Amadir e introduzione (avv. Maela Coccato – vicepresidente Amadir)

Ore 15.00 – 15.45  Ing. Paolo della Costanza – Responsabile PDA Giuffrè Informatica – Lo stato dell’arte del PCT e il ruolo dei punti di accesso

 

Ore 15.45 – 16.00 Avv. Nicola Gargano – Presidente Amadir – PROVA PRATICA DI DEPOSITO DI UN DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO: VANTAGGI, PROBLEMATICHE E SOLUZIONI

 

16.00 – 16.15 Break

 

Ore 16.15 – 17.00 Avv. Carla Secchieri (Unione Triveneta dei COA) – Il PCT che vorrei – profili problematici e proposte per il miglioramento del Pct

 

Ore 17.00 – 17.45 Dot.ssa Francesca Bortoletto – Frunzionario Giudiziario presso il Tribunale di Padova – Il PCT il punto di vista della cancelleria

 

Ore 17.45 – 18.15 Avv. Nicola Gargano – Presidente Amadir – Le notifiche in proprio a mezzo PEC aspettando il 15 dicembre

 

Ore 18:15 – 19:30 Conclusioni e dibattito

 

Modera: Avv. Maela Coccato – Foro di Venezia – Vicepresidente Amadir

La partecipazione è gratuita e le iscrizioni potranno avvenire tramite a mezzo mail da inoltrare a formazione@ordineavvocativenezia.net o info@giuffrevenezia.it

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PAPERLESS 2013
Busto Arsizio, 2 dicembre 2013

Programma del Corso Il Processo civile telematico: a che punto siamo 15.15 – 16.00 PCT: stato dell’arte 16.00 – 16.30 NOTIFICHE A MEZZO PEC 16.30 – 16.45 Consultare gli atti di controparte dal PDA 16.45 – 17.00 Strumenti di gestione avanzata della PEC (esempio pratico) 17.00 – 17.20 Redigere una busta per il deposito telematico (esempio pratico) 17.20 – 17.30 Archiviazione informazioni digitali (esempio pratico) Archiviazione digitale 17.30 – 17.50 La conservazione sostitutiva dei documenti Glossario e definizioni (Firma digitale, marca temporare, funzione di hash) Modalità di archiviazione (esempi pratici) Domande & Risposte 17.50
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La validità delle notifiche in proprio a mezzo PEC alla luce della più recente giurisprudenza di merito

Come tutti sappiamo il Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 ha modificato sensibilmente la legge 53/1994 chiarendo finalmente le modalità delle notificazioni a mezzo PEC effettuate dagli avvocati e sgombrando il campo dai numerosi dubbi emersi con la precedente formulazione.

Tuttavia, nonostante la perfetta chiarezza sulle modalità della notifica, spiegate nel corso del convegno “Quando il processo è telematico: istruzioni per l’uso” tenutosi lo scorso 11 ottobre 2013, rimane qualche dubbio sulla validità delle notifiche effettuate prima del 15 dicembre 2013. Da questa data infatti, ai sensi dell’articolo 16 ter del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, a partire dal 15.12.2013, dovranno essere intesi come pubblici gli elenchi previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12 ovvero l’Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR, presso cui il cittadino elegge il proprio domicilio digitale ai sensi dell’articolo 4 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179; quelli previsti dall’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ovvero il registro tenuto dal registro delle imprese degli indirizzi PEC delle imprese; ed infine dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero il registro INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti) e il ReGIndE

A parere di chi scrive tuttavia, mentre per l’INI-PEC potrebbe essere corretto attendere il 15 dicembre, atteso che solo a decorrere dal sesto mese successivo alla pubblicazione del decreto istitutivo dell’INI-PEC, le operazioni di aggiornamento avverranno con frequenza giornaliera, gli elenchi PEC tenuti dal registro imprese possono già considerarsi pubblici, poiché l’articolo 16 del decreto legge 185/2008 prevede che la consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese avviene liberamente e senza oneri.

La predetta tesi può essere estesa, anche alle notifiche tra avvocati effettuate prima del 15.12.2013, poiché se è pur vero che da una parte il Reginde non potrà considerarsi pubblico sino al 15.12.2013, molti ordini pubblicano già all’interno dei propri Albi (pubblici) la PEC degli avvocati iscritti, e lo stesso articolo 16 sopracitato prevede che anche gli indirizzi PEC dei professionisti debbano essere poter essere inseriti all’interno di albi o elenchi consultabili senza oneri.

Ad ogni buon conto la previsione dell’articolo 125 del codice di procedura circa l’obbligo di indicazione della PEC nella citazione, nel ricorso, nella comparsa, nel controricorso e nel precetto proprio ai fini delle comunicazioni e notificazioni, integra di per se la volontà da parte dell’avvocato di voler ricevere notifiche e comunicazioni proprio sulla PEC indicata, che peraltro ai sensi dell’art. 125 deve essere la stessa PEC comunicata dal professionista al proprio consiglio dell’ordine.

In tal senso peraltro si è espressa peraltro la stessa Corte di Cassazione a sezioni unite con la pronuncia 10143 del 20/06/2012, statuendo che, la domiciliazione ex lege ai sensi dell’articolo 82 del Il r.d. n. 37 del 1934, opererebbe solo in caso di mancata indicazione dell’indirizzo PEC dell’avvocato nel proprio atto introduttivo. Tale principio viene altresì ribadito da una ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 13.10.2012 che, in accoglimento dell’orientamento della suprema corte ribadisce che, a seguito della modifica dell’art. 125 c.p.c. apportata dall’art. 25 della l. n. 183 del 2011, per il difensore che abbia indicato la propria PEC non opera la domiciliazione “ex lege” in Cancelleria ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934 relativa ai difensori non domiciliati presso il Circondario del Tribunale. Ne consegue che, nel caso di specie la notifica del ricorso e del decreto di fissazione veniva erroneamente effettuata presso la Cancelleria, mentre avrebbe dovuto essere effettuata utilizzando la PEC indicata dal difensore. In senso sostanzialmente conforme il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 14/08/2013, ha ribadito che l’art. 82 trova applicazione, dopo l’entrata in vigore delle modifiche dell’art. 125 c.p.c., con la conseguente domiciliazione “ex-lege” presso la Cancelleria in caso di mancata elezione di domicilio, solo qualora il difensore non adempia all’obbligo prescritto nel medesimo art. 125 c.p.c., e quindi non indichi l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicata al proprio ordine.

In tal caso, come appare evidente, la mancata elezione di domicilio non comporterà, come conseguenza, che le notificazioni possano essere effettuate presso la Cancelleria, ma imporrà che le stesse avvengano presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato negli atti di causa, ai sensi dell’art. 125 c.p.c.

Quanto invece alle notifiche a mezzo PEC effettuate ad imprese, la giurisprudenza non è altrettanto conforme, portando al paradosso di una incertezza giuridica che potrà essere colmata evidentemente solo alla fatidica data del 15.12.2013.

Infatti, se da una parte il Tribunale di Prato, con ordinanza del 23.5.2013, ha ritenuto valida la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il decreto di fissazione dell’udienza effettuata via PEC al debitore, dall’altra il Tribunale di Padova, con ordinanza del 9.5.2013 (dott.sa Lolli), ha rilevato che gli elenchi previsti dall’articolo dell’articolo 16 ter del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, assumeranno la denominazione di pubblici elenchi a partire dal 15.12.2013, dovendosi pertanto escludere la possibilità di procedere a notificazioni o comunicazioni nelle forme dell’art. 3 bis l. 53/1994 fino al 15.12.2013. Nel caso di specie si segnala che il Tribunale ha in ogni caso rimesso in termini il notificante disponendo la rinnovazione della notifica nelle forme ordinarie e con il rispetto dei termini di cui all’articolo 163bis cpc. [Per correttezza di trattazione si segnala che, le predette ordinanze, sono state pubblicate prima del 34.5.2013, data dell’entrata in vigore dell’art. 3bis della legge 53 del 1994 nella sua nuova formulazione, pur riferendosi alla nuova formulazione sulla cui tempistica entrata in vigore vi sono stati non pochi dubbi].

Di diverso avviso è stato invece il Tribunale di Milano che, con decreto del 22.10.2013, ha dichiarato esecutivo un decreto ingiuntivo notificato dal ricorrente al debitore a mezzo PEC. Un provvedimento quest’ultimo che evidentemente non lascia dubbi sulla validità della notifica effettuata a mezzo PEC sia per il notificante che per il destinatario.

Un provvedimento che svela scenari nuovi e sempre più frequenti a partire dal 15 dicembre 2013, data in cui non vi saranno più dubbi circa la validità delle notifiche a mezzo PEC. Sarà dunque opportuno non solo per i colleghi porre estrema attenzione ad uno strumento di comunicazione quale la PEC, esortando anche i nostri clienti a controllare giornalmente la propria casella PEC, ormai vero e proprio domicilio digitale, onde evitare spiacevoli decadenze alle quali sarà sempre più difficile porre processualmente rimedio.

Nicola Gargano

Avvocati digitali e avvocati analogici

Ore 11.30. L’avvocato analogico esce dallo studio e sa che dovrà correre più veloce del cancelliere che non vede l’ora di chiudere la cancelleria (alle ore 12). Ore 11.30. L’avvocato digitale sa che non deve correre perché la cancelleria telematica chiude alle ore 14! Non importa che tu sia analogico o digitale comincia a depositare (telematicamente!).

Questa mattina mentre andavo in Tribunale mi è venuto in mente questo slogan ripensando anche alle relazioni del convegno barese “Quando il processo è telematico: Istruzioni per l’uso” dell’11.10.2013.

Questa mattina però (aimè!) l’avvocato digitale si è visto costretto a recarsi in Tribunale per depositare una memoria in una cancelleria che, di processo telematico, proprio non ne vuole sapere.

Come ho ribadito nel post con cui vi ho augurato buone vacanze prima della pausa estiva, non me la sento di colpevolizzare la cancelleria, ma mi rendo conto che purtroppo c’è ancora troppa superficialità quando si parla di processo telematico, superficialità che purtroppo coinvolge tutti coloro che, nella macchina della giustizia, ci lavorano.

Da parte mia ci sto provando ad evangelizzare avvocati e, in qualche caso, anche i cancellieri ma, questa mattina, mentre ero in cancelleria per depositare (purtroppo il cartaceo!) ho risentito quella maledetta frase tutta italiana: “Tanto la prorogano”. Un frase che purtroppo siamo abituati a sentire troppo spesso e che noi stessi pronunciamo, quando una scadenza, in questo caso il famigerato 30.6.2014, ci spaventa così tanto da non riuscire a immaginare un futuro.

Da qui l’idea dello slogan che ho lanciato all’inizio del post, uno slogan che già oggi può farci toccare con mano i risparmi e i vantaggi del processo telematico. Infatti, solo se saremo consapevoli di quando il PCT potrà rivoluzionare in meglio la nostra professione, riusciremo a guardare con meno diffidenza la scadenza del 30.6.2014 e dire per una volta una frase diversa: “tanto non la prorogano”.

Se poi dovesse rimanere ancora qualche bastian contrario io rimarrò qui, per discutere e cercare di trovare risposta a tutte quelle perplessità che, giustamente, non possono non esserci. Magari il prossimo post sarà per rispondere ai vostri commenti, ma per favore non fatemi più sentire la frase: “tanto la prorogano”.

Nicola Gargano

P.S: approfitto del post per segnalarvi come sempre qualche convegno in cui sarò presente.

Giovedì 7.11.2013 – QUANDO IL PROCESSO E’ TELEMATICO? ISTRUZIONI PER L’USO  – BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA PIAZZA CAVOUR 20 GRAVINA IN PUGLIA. (Associazione avvocati e praticanti di Gravina di Puglia e Commentario del Merito)

Sabato 9.11.203 – L’avvocato e il web: l’era del procedimento telematico e i nuovi obblighi – Palazzo M. De Pietro – Lecce (Camera Civile di Lecce)

Venerdì 15.11.2013 – e-privacy 2013 – winter edition – Big Data 2.0 – Accesso all’informazione e privacy tra open data e Datagate – Milano – Università Bocconi – (insieme all’amico Massimiliano Ponchio: Il diritto di nascondersi nell’era della PEC, del PCT e dell’ANPR. La compressione dei diritti deicittadini ai tempi della digitalizzazione della giustizia) – (ASK Research Center, Progetto Winston Smith, Centro Studi Hemes, Medialaws)

Post Eventum, varie ed eventuali

Sperando di fare un gradito regalo ai miei lettori pubblico anche su questo Blog il Post Eventum del convegno Tenutosi a Bari in data 11.10.2013 presso l’aula V dell’Università degli Studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza in collaborazione con Amadir e il Commentario del Merito. Alla fine del post eventum troverete anche le slide del mio intervento e i link ai video con le relazioni integrali. Approfitto del post per segnalarvi che corrono voci incontrastate su un ulteriore aumento della marca per le iscrizioni a ruolo da 25 a 27 di cui si è parlato nel post precedente e nel corso del mio intevento su Radio Radicale nella trasmissione Presi per il Web del 21 ottobre scorso.

Per quanto mi riguarda preferisco rinviare ogni ulteriore commento dopo aver letto quanto meno una bozza di testo di legge. Ad oggi infatti mi sembra che vi sia ancora troppa confusione, sopratutto in ordine alla presunta notizia (purtroppo non verificabile da fonti ufficiali) che la marca/balzello non sarebbe dovuta in caso di costituzione con modalità informatica, cosa però ad oggi possibile sono nei procedimenti iniziati con ricorso.

Chiusa questa piccolissima parentesi vi lascio al post eventum:

Venerdì 11 Ottobre 2013 nell’aula V della Facoltà di Girurirsprudenza dell’Università degli Studi di Bari si è tenuto il convegno: Quando il Processo è Telematico Istruzioni per l’uso, in collaborazione con il Commentario del Merito. Prima di tutto mi preme segnalare l’eccellente risposta di tutti i colleghi del foro di Bari e in particolare dei nostri soci baresi, che hanno partecipato con entusiasmo al convegno. Un convegno a dire il vero che, pur riproponendo un tema ripetutamente trattato, ha richiamato quasi 200 persone nell’aula V della facoltà di giurisprudenza di Bari, regalando, a questa terza puntata degli eventi baresi sul tema dell’avvocato digitale, una atmosfera unica. Un ringraziamento particolare è doveroso anche all’avv. Giuseppe Basciani e al Commentario del Merito, un grandissimo gruppo al servizio dell’avvocatura che come noi propone formazione animati dallo “spirito di servizio”, “spirito di servizio” che, come ha ricordato l’avv. Giovanni Stefanì portando i saluti dell’Ordine degli Avvocati di Bari, deve essere l’elemento fondamentale che anima associazioni come le nostre.

Dopo il saluti dell’avv. Stefanì il convegno è proseguito con l’avv. Nicola Frivoli che, dopo aver portato i saluti del Commentario del Merito, ha passato la parola all’avv. Giorgio Poli, assegnista di ricerca presso l’università degli Studi di Roma Tre e moderatore dell’incontro. L’avv. Poli ha introdotto l’argomento del giorno ricordando che il processo telematico non è più un qualcosa di astratto come qualche anno fa, ma una realtà regolata da tante nuove norme di legge, come ad esempio l’obbligatorietà del deposito degli atti dal 2014 e la novità, introdotta dal decreto sviluppo del 2012, della possibilità per gli avvocati abilitati ai sensi della legge 53/1994 di notificare in proprio a mezzo PEC. La parola è passata poi al Dott. Pierpaolo Beluzzi (Giudice presso il Tribunale di Cremona, componente della struttura tecnica organizzativa del CSM (SO) e responsabile del progetto Digit Cremona), che ha illustrato ad una entusiasta platea il progetto DigitCremona consistente nella dematerializzazione del fascicolo cartaceo e all’introduzione di forme di “collaboration on line” basate sulla teleconferenza e telepresenza. Il dott. Beluzzi ha inoltre spiegato come, l’attuale architettura del processo telematico, potrebbe essere migliorata nell’ottica di rendere il servizio più facilmente fruibile. Il tutto è stato supportato poi da una interessante relazione accompagnata, oltre che dalle consuete slides, anche da filmati, rappresentando una realtà realmente nuova, possibile e sostenibile in grado peraltro di sopperire alla recente chiusura di alcuni Tribunali. Dopo lo sguardo al futuro il convegno è proseguito con la mia relazione, che ho ovviamente aperto portando il saluto di Amadir e spiegando brevemente le nostre attività. Ho ricordato inoltre che l’evento si è svolto a distanza di un anno esatto dall’ultimo evento pugliese di Amadir e che, in questi 12 mesi, anche a Bari siamo passati da una fase di sperimentazione del PCT ad una fase pratica in cui è finalmente possibile depositare, con pieno valore legale, la stragrande maggioranza degli atti presso Tribunale e Corte d’Appello. Ho aperto la presentazione con una dimostrazione pratica effettuando in tempo reale il deposito di un decreto ingiuntivo telematico e affrontando, in rapida successione, le problematiche tecniche e giuridiche correlate al deposito. Prima di passare la parola alla dott.sa Attolino ho effettuato una panoramica sulle notificazioni in proprio a mezzo PEC analizzando le problematiche ma anche i vantaggi in un imminente futuro. La dott.sa Attolino (Giudice presso il Tribunale di Bari) ha infine illustrato qualche problematica lato ufficio giudiziario rimarcando l’attenzione sull’utilizzo consapevole di strumenti quali la firma digitale e la PEC. Infine, dopo oltre tre ore di intense relazioni, c’è stato anche il tempo per qualche domanda utile a stimolare un interessante dibattito.

Di seguito pubblichiamo le slide e i link alle registrazioni del convegno:

Intervento Dott. Beluzzi: Video

Intervento Avv. Gargano: video slides

Intervento Dott.sa Attollino: Video 

Prime riflessioni telematiche sul disegno di legge di stabilità

In genere commentare i disegni di legge non è un bene, ma il disegno di legge di stabilità oggi al vaglio del Senato contiene novità importanti in relazione agli argomenti trattati da questo blog. Prima di esaminare le due novità, come sempre una buona e una cattiva, pongo ai lettori una domanda retorica: quando il processo è telematico i costi si abbassano?

Teoricamente si e, quanto meno lato avvocati, non ho mai smesso di sottolineare questo aspetto. Depositare un atto per via telematica infatti ci consente di risparmiare benzina per raggiungere un tribunale e risparmiare tempo in inutili e lunghe code in cancelleria.

E lato cancelleria invece? In una indagine del ministero della giustizia risalente all’aprile del 2012 (http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/resources/Diffusione_PCT_aprile_2012.pdf) veniva stimato un risparmio di costi delle comunicazioni di cancelleria trasmesse a mezzo ufficiale giudiziario stimabile in 84.000.0000 di euro l’anno riferendosi a tutto il territorio italiano. Numeri che già di per se giustificherebbero una sensibile diminuzione dei costi vivi per l’accesso alla giustizia. Tuttavia, il dato in controtendenza è invece di un aumento progressivo degli importi del contributo unificato.

Se c’era un costo invece che, quantomeno sino ad oggi, si manteneva stabile era proprio la famosa “marca da 8 euro” prevista dall’art 30 del testo unico sulle spese di giustizia che prevede che la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l´assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all´ufficio, in modo forfettizzato.

Dalla lettura testuale sembrerebbe un vero PECcato non aver eliminato questo pagamento forfettizzato, in un un’epoca in cui indennità di trasferta e spese di spedizione sono anacronistiche dal momento che ufficiali giudiziari e postini bussano sempre meno alla porta dei nostri studi sostituiti da una più economica PEC. Purtroppo invece non solo questo “pagamento forfettizzato” non è stato mai eliminato o ridotto ma, nel disegno di legge di stabilità all’esame del Senato, si è pensato di portarlo a ben 25 euro promuovendolo, evidentemente, a vero e proprio balzello.

Fin qui dunque la notizia cattiva ma, fortunatamente, nel disegno di legge di stabilità è contenuta anche una buona notizia (o meglio più che buona neutra!) ovvero la previsione del mancato pagamento dei diritti di copia non autentica per le parti che si costituiscono con modalità telematiche e che con le stesse modalità accedono al fascicolo elettronico.

Tradotto in soldoni, purtroppo non c’è nulla di nuovo, se non il consolidamento di una prassi già in uso presso molti tribunali di non far pagare i diritti di copia sulle copie semplici e la legittimazione del pieno diritto da parte dell’avvocato di scaricare liberamente le copie di atti, provvedimenti del giudice e sentenze da polisweb. Rimane tuttavia ancora aperto il problema di cui abbiamo parlato prima della pausa estiva sulla possibilità di richiedere copie autentiche ed esecutive per via telematica, funzionalità già attiva ma di fatto inapplicata, sia sul portale dei servizi telematici e su alcuni punti di accesso.

E’ auspicabile poi un chiarimento sul requisito della costituzione con modalità telematica poiché, ad oggi, la costituzione per via telematica è possibile solo per il convenuto o per il ricorrente, mentre non è ancora possibile iscrivere a ruolo una causa per via telematica se la stessa viene introitata con citazione. E’ auspicabile dunque che, nel testo di legge definitivo, venga mantenuto solo il secondo requisito onde evitare una ingiustificata disparità di trattamento e una difficile regolamentazione tecnica nell’impostare i permessi di accesso ai dati via punto di accesso.

Via libera dunque ad upload e dowload di tutti gli atti nel fascicolo telematico che si spera diventi sempre più sostituto del fascicolo cartaceo.

Come sempre questo articolo è “to be continued” nel frattempo vi segnalo che questa sera sarò in diretta su Radio Radicale nel corso della trasmissione “Prersi per il web” condotta da Marco Perduca, Fulvio Sarzana e Marco Scialdone per parlare di digitalizzazione della giustizia. Per chi mi volesse ascoltare l’appuntamento è dalle 19 e 45 alle 20.30 sulle frequenze di Radio Radicale. Stay Tunned!!!

Nicola Gargano

Convegni e dintorni

Venerdì 11 Ottobre 2013 si terrà a Bari alle ore 15.30 presso l’aula V sita al piano terra della facoltà di Giurisprudenza di Bari  il convegno dal titolo: “Quando il processo è telematico: Istruzioni per l’uso” organizzato dall’associazione Amadir e il Commentario del Merito, gruppo di studio facente capo al consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Bari avv. Giuseppe Basciani.

All’incontro, saranno presenti in qualità di relatori, oltre al presidente di Amadir avv. Nicola Gargano,la dott.sa Maria Attollino magistrato del Tribunale di Bari, il dott. Pierpaolo Beluzzi magistrato presso il Tribunale di Cremona e l’avv. Giorgio Poli in veste di moderatore. Un appuntamento importantissimo, in vista della sempre più vicina scadenza del 30 giugno 2014 quando tutti gli atti processuali dovranno essere trasmessi tramite PEC, appuntamento che sarà reso ancora più accattivante e utile dalla prova pratica di invio di un atto telematico che verrà effettuata dall’avv. Nicola Gargano.

Per informazioni ed iscrizioni potete contattarci all’indirizzo info@amadir.it oppure iscrivervi direttamente attraverso il portale formazione del COA di Bari all’indirizzo http://avvocatibari.formazionecontinua.lextel.it/default.do

Per chi invece non potrà presenziare personalmente verrà predisposta una diretta streaming a cura dello Studio Del Core visibile al seguente link: http://www.youtube.com/user/StudioDelCore?feature=watch mentre gli atti del convegno e le registrazioni video saranno disponibili dopo qualche giorno sul nostro blog e  canale youtube dell’associazione Amadir https://www.youtube.com/user/associazioneamadir.

Di seguito alleghiamo il programma del convegno:

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Approfitto del post inoltre per segnalare ulteriori appuntamenti in cui sarò presente in qualità di relatore e in particolare il giorno 12.10.2013 presso l’ex sezione distaccata di Monopoli (di cui allego locandina), il 18.10.2013 a Milano per un Business Cappuccino organizzato da Marianna Valletta e il 30.10.2013 presso il Tribunale di Brindisi.

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Nicola Gargano

Prefissi e dintorni

 

Si lo so mi sono fatto attendere, ma speravo di poter fornire informazioni più precise circa i prefissi attribuiti ai fascicoli provenienti dalle sezioni distaccate.

Nel frattempo peraltro è apparsa sul portale dei servizi telematici datata  23 settembre 2013 la seguente comunicazione: “Si comunica che – allo scopo di permettere l’individuazione del nuovo numero di Registro Generale (R.G.) con cui i procedimenti pendenti al 14 settembre 2013 presso le Sezioni Distaccate soppresse sono stati riassunti presso il Tribunale accorpante- i sistemi informatici in uso presso le Cancellerie, sono predisposti per consentire l’invio di un biglietto di cancelleria contenente il nuovo numero di R.G. assegnato al procedimento.”

Ad oggi si segnala che, i predetti biglietti di cancelleria non sempre giungono e pertanto propongo ai nostri lettori un aggiornamento dell’elenco dei prefissi specificando che in alcuni sarà sufficiente sommare il vecchio numero di ruolo ai numeri di seguito indicati mentre in altri casi dovrà semplicemente essere aggiunto come prefisso numerico.

Ringrazio tutti gli amici e colleghi che mi stanno aiutando a tenere aggiornato il presente elenco, si ribadisce assolutamente indicativo e non ufficiale, che potete contribuire a mantenere aggiornato tramite commento qui in basso oppure mediante il modulo di contatto del blog

MARCHE

Tribunale di Ancona:

Ex sezione distaccata di Fabriano à 100000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Jesi à200000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Osimo à 300000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Senigallia à 400000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

PUGLIA

Tribunale di Bari:

Ex sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti à  91000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Bitonto à  930000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata ALTAMURA à 92000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata MODUGNO à 94000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata MONOPOLI à 95000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata PUTIGNANO à96000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata RUTIGLIANO à97000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Tribunale di Trani

Ex sezione distaccata di Andriaà  91000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Barletta à  92000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Canosa di Puglia à 93000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Molfetta à 94000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Ruvo di Puglaà 94000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Tribunale di Foggia

Ex sezione distaccata di Cerignola à  91000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Manfredonia à  92000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di San Severo à 92000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Trinitapoli à 94000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Tribunale di Lucera

Ex sezione distaccata di Apricena à 91000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Rodi Garganico à92000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Tribunale di Brindisi

Ex sezione distaccata di Ostuni  à 900 (prefisso da aggiungere al numero rg NO SOMMA)

LOMBARDIA

Tribunale di Monza

Ex sezione distaccata di Desio à 11000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

CAMPANIA

Tribunale di Salerno

Ex sezione distaccata di AMALFI à 10000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)
Ex sezione distaccata di CAVA DE TIRRENIà 40000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)
Ex sezione distaccata di EBOLI à 20000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)
Ex sezione distaccata di MERCATO SAN SEVERINO à 50000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)
Ex sezione distaccata di MONTECORVINO à 30000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)
Ex sezione distaccata di AMALFI à 10000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)
Ex sezione distaccata di CAVA DE TIRRENI à 40000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)
Ex sezione distaccata di EBOLI à 20000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)
Ex sezione distaccata di MERCATO SAN SEVERINO à 50000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)
Ex sezione distaccata di MONTECORVINO à 50000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

 

UMBRIA

Tribunale di Perugia

Ex sezione distaccata di Foligno à 100000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Castello à 200000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Assisi à 300000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Todi à 40000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

EMILIA ROMAGNA

Tribunale di Modena

Ex sezione distaccata di Carpi à20000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Pavullo nel Frignano à30000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Sassuolo à40000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Quando il trasloco è telematico

Nel post che precede vi avevo promesso aggiornamenti sull’avanzamento del cosiddetto “trasloco telematico”, ovvero la migrazione dei dati informatici dei procedimenti dagli archivi informatici delle sezioni distaccate agli archivi informatici dei Tribunali circondariali.

Un operazione che, per come era stata descritta nella nota della DGSIA pubblicata la scorsa settimana, sarebbe dovuta essere indolore e, semplicemente, avremmo ritrovato i nostri fascicoli pendenti presso le sezioni distaccate cercandoli su polisweb presso il Tribunale circondariale, con un nuovo numero di ruolo costituito da un prefisso che identifica la ex sezione distaccata e numero di ruolo originario.

Tutto molto semplice insomma. Tutto semplice, se la DGSIA avesse diramato un elenco ufficiale dei prefissi associati ad ogni sezione distaccata o se, per ogni fascicolo, fosse partita una PEC con l’indicazione del nuovo numero di ruolo.

Il condizionale purtroppo è d’obbligo poiché, ad oggi, non solo la DGSIA non ha diramato un elenco ufficiale dei prefissi associati alle sezioni distaccate soppresse, ma non esiste alcun criterio ufficiale che consente di ricavarli.

Cosa succede dunque oggi nello studio di un avvocato che dovesse avere la comprensibile necessità rintracciare le proprie cause pendenti presso le sezioni distaccate su polisweb?

Vi porto il mio esempio di questa mattina. Lunedì mattina ho udienza presso il Tribunale di Monza ex sezione distaccata di Desio. Alla precedente udienza la stessa viene rinviata presso il Tribunale di Monza poiché la sezione distacca di Desio dal 13.9.2013 risulta soppressa. La scorsa settimana ricevo un biglietto di cancelleria che mi informa che la causa è stata rimessa al presidente del Tribunale di Monza e, successivamente, rimessa alla prima sezione del Tribunale di Monza.

Non ricevo più alcuna comunicazione a mezzo PEC ma, per mero scrupolo, vorrei verificare se la data di udienza è confermata. Ovviamente questa mattina, cercando la causa nel ruolo dell’ex sezione distaccata di Desio, con il numero di ruolo in mio possesso non trovo nulla e ne tantomeno trovo nulla cercando con lo stesso numero di ruolo sul Tribunale di Monza. Non sapendo dunque come rintracciare il nuovo numero di ruolo, effettuo una ricerca con il nome delle parti e, finalmente, scopro che il nuovo numero di ruolo è costituito dal precedente con l’aggiunta del suffisso numerico 1100.

Miglior sorte invece è capitata per alcuni fascicoli pendenti presso le sezioni distaccate del Tribunale di Bari, per i quali invece è stato comunicato il nuovo numero di ruolo in occasione della comunicazione del rinvio dell’udienza.

Si scopre dunque che non esiste alcuna prassi condivisa tra i Tribunali e, per avere un quadro più completo della situazione, parte il classico brainstorming telefonico tra colleghi e addetti ai lavori, anche al fine di ricostruire un elenco attendibile dei prefissi dei Tribunali soppressi.

In particolare nel mio brainstorming telefonico mi riferisce l’amico Paolo Della Costanza di Giuffrè Informatica che, il nuovo numero di ruolo, in alcuni casi è costituito da un prefisso numerico, mentre in altri da un numero che viene sommato al numero di ruolo originario.

Mi viene riferito infatti che, quest’ultima soluzione, è stata attuata nei Tribunali delle Marche con l’indiscutibile vantaggio di generare nuovi numeri di ruolo più brevi. Nei Tribunali pugliesi invece le soluzioni non si sono rivelate mai univoche e, smanettando su polisweb, capita di ritrovare numeri di ruolo di ben otto cifre per procedimenti che, prima della migrazione, presentavano un numero di ruolo a sole tre cifre.

Ancora una volta si è dunque persa un occasione per ordinare una situazione, già evidentemente ingarbugliata dal trasloco dei fascicoli.

Rischiamo infatti, in una situazione non chiara, di disperdere tanto il cartaceo quanto il telematico poiché, mentre i fascicoli rimangono chiusi negli scatoloni e potrebbe tornare utile effettuare i depositi per via telematica, ci si trova nella situazione paradossale di non poter effettuare nemmeno il deposito telematico poiché risulta sconosciuto il numero di ruolo.

Quando il processo trasloca dunque, i rischi di smarrimenti, cartacei o telematici che siano, sono sempre in agguato. I rimedi a mio modesto parere esistono (o meglio esistevano). Ad esempio, in tempi di spending review ben si poteva pensare di sostituire il trasloco materiale dei fascicoli cartacei, con una procedura di digitalizzazione dei fascicoli (peraltro in perfetta ottica giugno 2014 e forse più economica di un materiale trasloco), semplicemente archiviando i fascicoli cartacei in poche stanze dei palazzi di giustizia soppressi, e risparmiando i pochi spazi dei tribunali circondariali che, al contrario saranno sempre più sommersi dalla carta.

Chiudiamo l’aggiornamento odierno con un primo elenco di prefissi da aggiungere ai numeri di ruolo delle ex sezioni distaccate. Un elenco che provvederò ad aggiornare con regolarità anche sulla base delle vostre segnalazioni che potete inviarmi tramite commento qui in basso oppure mediante il modulo di contatto del blog

Tribunale di Bari:

Ex sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti: 91000

Ex sezione distaccata di Bitonto: 930

Tribunale di Trani

Ex sezione distaccata di Molfetta: 94000

Tribunale di Monza

Tribunale di Desio: 1100