In gazzetta ufficiale le nuove regole tecniche del pct

La notizia era nell’aria da tempo ma, finalmente, le nuove regole tecniche, o meglio le regole tecniche delle regole tecniche, del processo telematico sono realtà.
Infatti, il primo elemento che salta all’occhio è che non è il dm 44 del 2011 ad essere modificato ma solo le specifiche tecniche richiamate dall’art. 34.
Precedentemente tali specifiche erano riportate nel provvedimento della Dgsia del 18.7.2011 oggi sostituito dal seguente

http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=14A0345700000010110001&dgu=2014-04-30&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-04-30&art.codiceRedazionale=14A03457&art.num=1&art.tiposerie=SG

Le novità per la verità erano tutte annunciate. Tra queste le più importanti sono l’introduzione delle cosiddette firme Pades, la possibilità di allegare file in formato eml ed msg, la regolamentazione delle deleghe all’interno dei punti di accesso e la richiesta copie.

Il processo al processo telematico

Meno 73. Sono questi i giorni mancanti al prossimo 30 giugno quando, volenti o nolenti saremmo obbligati ad adeguarci ad un nuovo modo di lavorare. La domanda è sempre la stessa, ed è quella che ci accompagna da quando è nato questo blog, ovvero: Siamo pronti?

La risposta questa volta è non lo so e, lo ammetto, persino io, a volte a ho avuto un po’ di paura ad effettuare i consueti depositi telematici.

I motivi? Ve li volevo raccontare da molto tempo ma, la paura di spaventare i colleghi ha sempre preso il sopravvento. Tuttavia in occasione della relazione “il processo al processo telematico” presentata durante il convegno e-privacy tenutosi a Firenze il 4 e 5 aprile scorso ho avuto modo di spiegare le vulnerabilità e di parlare di qualche soluzione. Le slide e la registrazione della relazione li trovate al seguente link: http://e-privacy.winstonsmith.org/interventi.html mentre, se volete andare avanti con la lettura non posso che dirvi buon divertimento.

Immaginate, dunque, di preparare il vostro atto con il vostro fidato programma di videoscrittura e di salvarlo in formato pdf testuale. Immaginate poi di preparare la busta telematica con il vostro redattore atti PCT e di allegare l’atto precedentemente convertito in pdf. Ovviamente controllerete sia prima che dopo aver firmato digitalmente l’atto la corretta visibilità dell’atto e l’atto sarà regolarmente leggibile. A questo punto invierete l’atto al Tribunale di destinazione e riceverete le 3 PEC di accettazione, consegna ed esito dei controlli automatici.

Apparentemente nessun errore. L’atto è giunto a destinazione e i controlli automatici non rilevano alcun errore, possiamo chiudere lo studio e rientrare a casa convinti che, un piccione viaggiatore chiamato PEC, ha regolarmente recapitato il nostro atto.

Cosa può essere successo in fondo? L’atto è firmato digitalmente e nessuno lo può alterare a meno che…

…A meno che in fase di controlli automatici il file firmato digitalmente non venga estratto, verificato e traslato su un nuovo file pdf contente al suo interno una rappresentazione grafica della firma digitale del firmatario, con tanto di coccardina per “rassicurare” i fruitori di quel file, archiviando poi il file originale con estensione .p7m nei sistemi informatici del Tribunale, rendendolo di fatto inaccessibile a chiunque. (http://www.quandoilprocessoetelematico.it/quando-il-processo-e-psicopatico/)

Un attimo però, perché, rileggendo l’articolo sopracitato, sembra che nei controlli automatici avvenga proprio questo e se la procedura non dovesse riuscire, le conseguenze potrebbero essere devastanti.

Tra il 24 e il 28 febbraio, ad esempio, si sono verificati seri problemi in tutta Italia con atti che partivano leggibili ed arrivavano completamente bianchi con la sola coccardina della firma. La cosa strana é che, l’esito dei controlli automatici, in questi casi era sempre positivo. Episodi del genere si sono verificati tra giovedì e venerdì in tutta Italia, personalmente ho avuto segnalazioni da un collega di Bari e uno di Taranto e venerdì mattina, ne ho fatto personalmente io le spese con un deposito su Milano.

In realtà vi confesso che ero perfettamente a conoscenza del problema che si stava verificando ma, reputandomi il San Tommaso della situazione, ho voluto rischiare, partendo dalla consapevolezza che avere in mano la ricevuta di avvenuta consegna mi avrebbe garantito dal punto di vista legale sulla tempestività del deposito.

Sono partiti così due depositi telematici, il primo diretto al Tribunale di Bari, andato regolarmente a buon fine, ed il secondo al Tribunale di Milano.

Paradossalmente, proprio il deposito presso il Tribunale più telematico d’Italia si è rivelato quello dagli esiti più sorprendenti. Infatti, dopo aver ricevuto le prime tre ricevute regolarmente, al posto

della quarta PEC, che dovrebbe indicare l’accettazione del deposito, è giunta in studio la telefonata da parte della cancelleria del Tribunale di Milano che ci comunicava gravi problemi nella visualizzazione del pdf, ovvero documento completamente bianco e, magra consolazione, coccardina perfettamente visibile.

Purtroppo ancora più imbarazzanti sono state le vicende successive poichè, invece di lasciare il deposito in stand by nell’attesa di risolvere il problema, la cancelleria ha rifiutato esponendoci al concreto rischio di far saltare il termine per il deposito.

Certo, come anticipato precedentemente, con la ricevuta di avvenuta consegna in mano potevo dormire sonni tranquilli, potendo godere di una rimessione in termini, ma avendo circa mezz’ora di tempo prima dello scoccare delle ore 14, abbiamo preferito effettuare nuovamente il deposito ricevendo la fatidica RdAc entro le ore 14.

Il deposito successivo è stato poi accettato regolarmente lunedì 3 marzo e gli atti questa volta risultavano regolarmente leggibili. Tutto ciò lascia pensare che, l’aggiornamento dei sistemi del dominio giustizia intervenuto nel pomeriggio di venerdì 28 febbraio possa aver risolto il problema, ma resta un dubbio: Cosa è successo?

Questa domanda non trova ancora una risposta ma, nel frattempo, conviene chiederci dal punto di vista giuridico cosa poteva succedere se, a quel deposito rifiutato, non si fosse susseguito un nuovo deposito entro le 14.

Per capirlo meglio è evidentemente necessario partire da quell’imprescindibile dato normativo dell’art.13 del d.m. 44/2011, il quale dispone che, gli atti del processo in forma di documenti informatici, si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.

E’ evidente dunque che, il nostro atto dovrà intendersi depositato nei termini e, senza neanche scomodare l’istituto della rimessione in termini previsto dall’art. 153 del codice di procedura civile, sarà lo stesso cancelliere a doversi preoccupare di accettare un nuovo deposito da parte dell’avvocato, cartaceo o telematico, specificando l’inconveniente verificatosi.

Il cancelliere per la verità non dovrebbe neanche aspettare l’impulso dell’avvocato ed evidentemente non potrà permettersi di rifiutare il deposito, cercando di capire meglio le problematiche tecniche, ma soprattutto capire se quel pdf è arrivato veramente vuoto o se è stato successivamente “svuotato” per via di qualche errore nei sistemi informatici della cancelleria.

Certo, tutto sarebbe più semplice se, il file atto.pdf.p7m non fosse custodito come segreto di stato, e fosse messo a disposizione di tutti (avvocati, cancellieri e magistrati) come avevo suggerito tempo fa: (http://www.quandoilprocessoetelematico.it/quando-il-processo-e-psicopatico/)

Purtroppo però, nell’Italia dei balzelli, la paura di perdere introiti facili da diritti di copia sempre più difficili da giustificare, renderà molto complicato liberalizzare il diritto di scaricarsi un file originale per verificarne l’autenticità, anche se ciò, come si è visto, potrebbe minare l’intero funzionamento e credibilità del processo civile telematico.

Un altro curioso caso da segnalare è la sporadica eventualità in cui i controlli automatici non dovessero giungere in tempi consoni, ovvero non giungere mai. Il suddetto caso per la verità è stato vissuto dal sottoscritto in un deposito telematico inviato presso il Tribunale di Monza nella notte tra domenica e lunedì ma sono stati segnalati altri casi in giro per l’italia.

In quest’ultimo caso, avendo il tempo di effettuare un nuovo deposito, ho ridepositato la stessa memoria presso il Tribunale di Monza nella mattinata di lunedì ricevendo nel giro di pochi minuti anche la terza ricevuta.

Tuttavia, come abbiamo preannunciato, nei casi sopra esaminati possiamo stare tranquilli perché, fino a quando c’è una ricevuta di avvenuta consegna giunta entro le ore 14, possiamo dormire sonni tranquilli.

Ma cosa succede invece se questa ricevuta manca…

…Come pensavate che l’articolo fosse finito?

Bhe no perché visto che siamo in ballo ve ne racconto un’altra, ovvero casi in cui il deposito parte ma non arriva o meglio al posto di una “Ricevuta di avvenuta consegna” ci ritroviamo un “Avviso di mancata consegna”.

Di casi del genere per la verità me ne sono stati segnalati 3 o 4 in tutta Italia e tutt’ora, dal punto di vista tecnico non vi sono risposte, come non vi sono risposte circa “Ricevute di avvenuta consegna” giunte quasi 10 minuti dopo la ricevuta di accettazione.

E dal punto di vista giuridico?

E’ abbastanza evidente che, in questi ultimi casi si possa ricorrere al secondo comma dell’art. 153 del codice di procedura civile ovvero, la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma.

Ne consegue che soluzioni alle possibili falle del PCT esistono e, come avvocati, non dobbiamo scoraggiarci di fronte a rare ipotesi di malfunzionamenti. Tuttavia ritengo che, in attesa dell’imminente obbligatorietà prevista per il 30 giugno, certe carenze dovranno essere prese in esame dalla DGSIA sia in fase di elaborazione delle nuove regole tecniche – che evidentemente dovrebbero attribuire il valore del depositato, non più alla ricevuta di avvenuta consegna, ma a quella di accettazione, prevedendo una espressa possibilità di depositare nuovamente l’atto in caso di avviso di mancata consegna documentando l’effettivo invio del precedente atto inserendo nella busta la ricevuta di accettazione – e sia in fase di richiesta di un numero più elevato di risorse tecniche, tali da garantire la regolarità dei flussi di atti telematici, e perché no consentire l’accessibilità ai file firmati.

Sperando di non avervi spaventato troppo, vi assicuro che nonostante tutto nel processo civile telematico bisogna continuare a crederci!

Convegni e dintorni: E-Privacy spring edition 2014

Vi segnalo che, il prossimo sabato 5 aprile, presenterò all’annuale convegno e-privacy una relazione dal titolo: “ll processo al processo telematico. Problemi, vulnerabilità, soluzioni e prospettive nel processo civile telematico a pochi mesi dell’obbligatorietà”. Come si intuirà dal titolo è una relazione diversa dal solito, dove non si parlerà neanche per un attimo dell’ospite tanto atteso in tutti i convegni sul processo telematico ovvero sua maestà “La busta”.

Piuttosto questa volta ho pensato di orientarmi su qualcosa di diverso, cercando di raccontare tuto quello che avreste voluto sapere sul processo telematico e nessuno vi ha mai detto.

Ovvero quali saranno gli effettivi flussi? I sistemi riusciranno a reggere l’improvvisa molte di dati?

I numeri ci dicono che, nel 2013, gli avvocati che hanno effettuato depositi telematici sono passati dai 5.415 nel mese di Gennaio fino ai 10.204 nel dicembre del 2013. Numeri ancora troppo bassi, se si pensa che gli avvocati in tutta Italia sono poco meno di 250.000 e, dal 30 giugno 2014, saranno tutti inevitabilmente obbligati a depositare i propri atti per via telematica.

Tutto questo e altro ancora lo racconterò il prossimo sabato 5 aprile ad E-Privacy che si terrà a Firenze, presso Palazzo Vecchio, Sala della Miniatura (III piano), Piazza della Signoria 1.

La partecipazione sarà libera e gratuità. Di seguito allego il programma completo del convegno che inizierà venerdì 4 aprile alle ore 14 per concludersi sabato 5 aprile alle 18 e 30. Ulteriri info sono reperibili sul sito della manifestazione http://e-privacy.winstonsmith.org/

Inizio Fine Relatore Titolo
Venerdi 4 – Pomeriggio
14:00 14:10 Marco Calamari, Tommaso Grassi Saluto degli organizzatori
14:10 14:40 Diego Giorio Quale privacy verrà dalle grandi banche-dati pubbliche?
14:40 14:55 Carola Moncada Impact of relationship sicurezza e privacy nei social network (JUST/2011-2012/DAP/AG/3255)
14:55 15:25 Avv. Giuseppe Nicosia Processo telematico, avvocati telematici e privacy.
15:25 16:05 Andrea Rui I giovani, la Privacy ed il loro (e nostro) futuro
16:05 16:20 Intervallo
16:20 17:00 Avv. Marcello Bergonzi Perrone La controversa giurisprudenza sui reati di opinione a mezzo internet, e sulla responsabilità del provider
17:00 17:30 Epto OnionMail
17:30 18:10 Simone Bonavita, Carlo Bernardi, Mattia Reggiani Frontiere future e futuribili della Social Media Security
18:10 18:40 Avv. Valentina Longo Educazione Digitale: un efficace antivirus contro il cyberbullismo
   
Sabato 5 – Mattina
09:30 10:00 Avv. Marco Ciurcina Corpo digitale e sovranità tecnologica
10:00 10:30 Avv. Prof. Stefano Aterno Il Privacy Officer: questo sconosciuto.
10:30 10:55 Avv. Fulvio Sarzana di S.Ippolito La privacy dei cittadini e delle imprese negli ordini di blocco all’accesso nei confronti degli intermediari delle autorità penali ed amministrative
10:55 11:25 Avv. Nicola Gargano Il processo al processo telematico. Problemi, vulnerabilità, soluzioni e prospettive nel processo civile telematico a pochi mesi dell’obbligatorietà
16:05 16:20 Intervallo
11:40 12:00 Avv. Nicola Fabiano Il futuro della privacy: dalla Privacy by Design ad uno standard
12:00 12:40 Dott. Francesco Stabile B.Y.O.D. ­ Utilizzare i propri dispositivi in ambito lavorativo
12:40 13:00 Fernanda Faini Quale equilibrio fra trasparenza, apertura e privacy nello scenario del d.lgs. 33/2013?
   
Sabato 5 – Pomeriggio
14:00 14:30 Carlo Blengino e Monica A. Senor Una ragionevole aspettativa di privacy
14:30 15:05 Ing. Giovanni Pellerano Whistleblowing: GlobaLeaks ed i suoi utilizzatori
15:05 15:45 Avv. Francesco Paolo Micozzi Il d.lgs. 33/2013. Trasparenza e privacy: una coesistenza possibile?
16:05 16:20 Intervallo
16:00 16:40 Avv. Giovanni Battista Gallus Là dove osano i Droni, part 2
16:40 17:15 Avv. Valerio Vertua Ipad come strumento di lavoro: tutela della privacy
17:15 17:45 Avv, Monica Gobbato #oltrelaprivacy ossessione, perversione ma anche reputazione di una vita-connessa
17:45 18:15 Maria Grazia Porcedda Presentazione dei risultati del progetto “SURPRISE”
18:15 18:30 Giulia Petragnani Gelosi Geotagging e privacy locazionale: vantaggi e rischi

Organizzazione

La manifestazione e’ organizzata dal Progetto Winston Smith e da HERMES – Centro Studi Trasparenza e Diritti Umani Digitali.

Progetto Winston Smith è un’associazione senza fini di lucro che si occupa della difesa del diritto alla privacy in Rete e fuori

HERMES – Centro Studi Trasparenza e Diritti Umani Digitali.

Contatti

Per contatti generali e per la stampa: eprivacy@winstonsmith.org , per i relatori coordinamento-eprivacy@winstonsmith.org .

Organizzatori, sponsor e partecipanti di e-privacy

 

 

Quando il processo non ha orari

Ok, questa volta arrivo tardi, visto che la notizia è di venerdì e ha già fatto il giro dell’Italia digitale, ma, è talmente eclatante da meritare una breve menzione. Si può partire dal presupposto che, nel PCT, ci sono delle certezze tra cui un orario di chiusura della cancelleria telematica.

Infatti, l’articolo 13 terzo comma del DM 44/11 sancisce che, quando la ricevuta di avvenuta consegna dell’atto inviato telematicamente è rilasciata dopo le ore 14, il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.

Fino ad oggi ho sempre detto nei convegni di prestare molta attenzione al termine delle ore 14 e, soprattutto di inviare prudenzialmente le proprie comparse per via telematica non troppo a ridosso delle ore 14 considerato che, in caso di mail pesanti, vi è il concreto rischio di una discrasia di qualche minuto tra la ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna.

Nei post precedenti avevo inoltre rielaborato questa nota massima:

Ore 11.30. L’avvocato analogico esce dallo studio e sa che dovrà correre più veloce del cancelliere che non vede l’ora di chiudere la cancelleria (alle ore 12). Ore 11.30. L’avvocato digitale sa che non deve correre perché la cancelleria telematica chiude alle ore 14! Non importa che tu sia analogico o digitale comincia a depositare (telematicamente!).

In pratica un invito a depositare gli atti telematicamente, in modo da poter avere comunque qualche ora in più rispetto all’orario di apertura di cancelleria.

Il Tribunale di Milano però, con sentenza 19 febbraio 2014, depositata il 3 marzo 2014, n. 3115 (Pres. Manfredini, est. Rosa Muscio), è andato ben oltre e ha, di fatto, disapplicato l’articolo 13 del DM 44/2011, sostenendo che, tale norma deve considerarsi di naturare regolamentare e pertanto di rango inferiore rispetto alla norma primaria, che nulla statuisce circa gli orari di deposito.

L’art. 155 del codice di procedura civile statuisce infatti che, la scadenza del termine a giorni, coincide con lo spirare dell’ultimo giorno utile.

Dobbiamo dunque ipotizzare che, qualora la cancelleria fosse aperta fino a mezzanotte, ben potremmo depositare in termini un atto in scadenza in forma cartacea, come per la verità, in alcuni Tribunali, vengono regolarmente accettati gli atti in scadenza ove il deposito venga effettuato nei pomeriggi di Martedì e Giovedì, giornate di rientro pomeridiano per le cancellerie.

Nel caso di specie, il Tribunale meneghino, ha sancito la validità del deposito di una comparsa conclusionale per via telematica la cui ricevuta di avvenuta consegna è stata rilasciata dopo le ore 14 del giorno del scadenza.

La giurisprudenza dunque ha anticipato di gran lunga le nuove regole tecniche che, stando a ricorrenti voci, prorogherebbero il termine previsto dall’art. 13 del dm 44/2011 dalle ore 14 alle ore 24. Permettetemi però di consigliarvi massima prudenza in merito al predetto orientamento attendendo magari che, l’orientamento del Tribunale di Milano possa essere confermato da una revisione delle regole tecniche.

Prima di lasciarvi inoltre vi ricordo alcuni appuntamenti sul processo telematico che mi vedranno protagonista in qualità di relatore nei prossimi giorni:

Lodi c/o Sala dei comuni della Provincia di Lodi, 11 marzo 2014, IL PROCESSO TELEMATICO (Ordine avvocati di Lodi  e Giuffrè Editore)

Vigevano, 12.3.2014

Vi ricordo poi che il prossimo venerdì 14 marzo e sabato 15 marzo si terrà a Carpi (MO) presso il Cinema Corso, Corso Manfredo Fanti, 91 la seconda edizione del convegno Agenda Digitale Giustizia, un appuntamento importantissimo anche alla luce della prossima scadenza del 30.6.2014. Pur non partecipando in qualità di relatore ritengo importante segnalare l’evento assicurando la massima diffusione.

http://www.agendadigitalegiustizia.it/

To be continued

Nicola Gargano

Video del convegno sul processo Telematico organizzato dall’Udai sezione BAT tenutosi in data 21.2.2014

 

E’ disponibile sul canale you tube dell’associazione UDAI sezione Bat la video registrazione del convegno sul processo Telematico organizzato  tenutosi in data 21.2.2014.

Saluti ed apertura dei lavori
Avv. Tommaso Divincenzo Presidente U.D.A.I. Barletta Andria Trani
Dott. Filippo Bortone Presidente del Tribunale di Trani
Avv. Francesco Logrieco Presidente del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Trani
Introduce e modera
Prof. Matteo Montanari Docente in Informatica Giuridica dell’Università LUM “ Jean Monnet”
Ne parliamo con
Dott. Massimo Terzi Presidente del Tribunale di Verbania
Dott. Gaetano Labianca Giudice Sezione Civile Tribunale di Trani
Dott.ssa Antonietta Lanotte Chirone Giudice della Sezione Lavoro e Previdenza Tribunale di Trani
Avv. Nicola Gargano Presidente Amadir

convegno U.D.A.I. ” il Processo Telematico”

Quando il processo è ibrido: copie di cortesia

Capita spesso di chiedersi se con il processo telematico riusciremo ad abbandonare definitivamente la carta sostituendola con i bit. Bhe uno degli argomenti più scottanti su cui spesso ci si trova a fare i conti sono le copie di cortesia. Devono essere depositate o no? In una fase transitoria può essere prevista una copia di cortesia degli atti da depositarsi non nei termini di legge ma, ad es. Entro l’udienza o qualche giorno prima (nel caso di deposito di note istruttorie). Si tratta in ogni caso di una buona prassi di cortesia e non di un obbligo.

Se vogliamo dare un tocco in più possiamo al nostro deposito di cortesia, in una copisteria di Milano ho trovato questo simantico timbro! Lo so è un non senso, ma in tempi di doppio binario può essere utile.

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To be continued…

Nicola Gargano

Quando il processo è sempre più telematico

Non scrivo da molto sul blog e precisamente da quasi un mese ma, per fortuna, ogni tanto anche io devo fare l’avvocato e il tempo per tenere aggiornato questo spazio a volte manca.

In verità avrei voluto scriverne tanti di post, perché tante sono le novità di questi giorni, e fortunatamente non solo sul fronte processo civile.

In ordine di tempo la prima riguarda la pubblicazione, lo scorso venerdì 14 febbraio, del del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze  n. 163 del  23 dicembre 2013  in Gazzetta Ufficiale.

L’argomento, visto il tema del blog è facilmente intuibile, ovvero il PTT che sta per Processo Tributario Telematico. Per la verità il predetto decreto, che si compone di venti articoli, non è del tutto esauriente rimandando a sua volta a “uno o piu’  decreti  del  Ministero  dell’economia  e  delle finanze, sentiti l’Agenzia per l’Italia Digitale e, limitatamente  ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il  Garante  per la  protezione  dei  dati  personali,  sono  individuate  le   regole tecnico-operative per  le  operazioni  relative  all’abilitazione  al S.I.Gi.T., alla costituzione  in  giudizio  mediante  deposito,  alla comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al  rilascio di copie del fascicolo informatico, all’assegnazione  dei  ricorsi  e all’accesso dei soggetti di cui al comma  2  del  presente  articolo, nonche’ alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze.  Con  i  medesimi  decreti  sono   stabilite   le   regole tecnico-operative finalizzate all’archiviazione e alla  conservazione dei documenti informatici,  in  conformita’  a  quanto  disposto  dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni.”

Come per il Processo Civile, si dovranno attendere ulteriori provvedimenti che definiranno, tanto le commissioni tributarie che inizieranno a sperimentare il cosiddetto PTT, tanto le regole tecniche per l’invio degli atti che, stando a quanto si legge, avverrà tramite la piattaforma proprietaria S.I.Gi.T. gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Tanto viene confermato anche dall’art. 20 che, ai comma 1 e 2, recita: “le disposizioni del presente regolamento si applicano ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al  decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del primo  decreto  di  cui  all’articolo  3,  comma  3,  e depositati  presso  le  Commissioni  tributarie  individuate  con  il medesimo decreto. Con successivi  decreti  del  Ministero  dell’economia  e  delle finanze sono individuate le ulteriori Commissioni tributarie  per  lequali trovano gradualmente applicazione le disposizioni del  presente regolamento.”

Proseguendo con la lettura delle novità, in data 17 febbraio 2014 sul portale dei servizi telematici sono comparsi i seguenti avvisi:

Avvio test Deposito Atti presso il Model Office della Corte di Cassazione

Facendo seguito alla comunicazione del 30/07/2013, si comunica che a decorrere dal 03/03/2014 sarà disponibile il sistema di Model Office della Cassazione per eseguire test di Deposito telematico di atti giudiziari quali Ricorso, Controricorso, Controricorso con ricorso incidentale e Atti successivi per i procedimenti civili presso la Corte Suprema di Cassazione.

A tale scopo si informa che gli schemi XSD a disposizione delle software house per sviluppare o aggiornare gli applicativi messi a disposizione dei professionisti sono messi a disposizione nella sezione Download dei File Ufficiali del Processo Civile Telematico.

Per le modalità di esecuzione dei test fare riferimento alla nuova versione dei documenti disponibili nell’area Documenti.

Processo telematico – Aggiornamento Specifiche tecniche deposito atti

Al fine di consentire di sviluppare o aggiornare gli applicativi messi a disposizione dei professionisti si rilascia una nuova versione, da intendersi come una “beta release”, degli schemi XSD del Processo Telematico riguardanti alcune nuove funzionalità che vengono descritte nel seguente documento PDF.

Si comunica che il Model Office DGSIA è stato già predisposto e quindi disponibile per eseguire test di trasmissione di atti telematici al fine di accertarsi dell’idoneità degli strumenti informatici realizzati.

Si informa infine che tutti i sistemi di produzione degli uffici giudiziari di primo e secondo grado verranno allineati alle seguenti specifiche a decorrere dal 24 febbraio p.v.

La prima novità di fatto apre la nuova era del processo telematico presso la Corte di Cassazione per la felicità di tutti gli avvocati cassazionisti che, finalmente, potranno depositare tutti gli atti per via telematica senza dover ricorrere ad un domiciliatario. Stando a quanto si legge dal comunicato, per ora verrà avviata solo la fase di test e, a conclusione di questa fase, si concluderà un processo iniziato con la modifica dell’art. 366 cpc che consente, in luogo dell’elezione di domicilio in Roma di eleggere il domicilio presso la propria casella PEC comunicata al consiglio dell’ordine di appartenenza.

La seconda novità riguarda invece l’inserimento nelle specifiche tecniche della possibilità di depositare file con estensione .eml e .msg.

Una grande novità che ci consentirà di superare la problematica indicata nei precedenti post ovvero la impossibilità, allo stato di allegare tramite busta telematica le ricevute di avvenuta consegna e accettazione di una notifica effettuata in proprio dall’avvocato a mezzo PEC.

Stando al testo della new le predette modifiche saranno implementate nei sistemi informatici degli uffici giudiziari a partire dal prossimo 24 febbario. Tuttavia,dal comunicato non si comprende se le specifiche di cui al DM 44/2011 siano già state aggiornate o se si debba attendere un ulteriore comunicazione in tal senso. Ad ogni buon conto i passi verso un processo sempre più telematico si compiono e il 30 giugno fa sempre meno paura.

Vi segnalo infine alcuni prossime eventi in cui sarò presente in qualità di relatore:

Barletta C/O Hotel “La Terrazza”, Venerdì 21 Febbraio 2014, IL PROCESSO TELEMATICO (UDAI B.A.T. e Giuffrè Editore)

Salerno, Mercoledì 26 Febbraio 2014 (Ordine avvocati di Salerno  e Giuffrè Editore)

Bari c/o Sala delle Adunanze del Consiglio dell’Ordine di Bari, Venerdì 28 Febbraio 2014, Le notifiche per via telematica: Le notifiche a mezzo PEC; le nottiche dirette dell’avvocato (Fondazione Scuola Forense Barese – Scuola di Aggiornamento Professionale e Commissione Informatica dell’Ordine degli Avvocati di Bari)

Lodi c/o Sala dei comuni della Provincia di Lodi, 11 marzo 2014, IL PROCESSO TELEMATICO (Ordine avvocati di Lodi  e Giuffrè Editore)

Nicola Gargano

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Legge di stabilità e informatizzazione della giustizia

L’articolo di oggi in realtà ha poco a che fare con il processo telematico in senso stretto, ma, visto che sulle pagine di questo blog si era parlato di legge di stabilità già dallo scorso ottobre, credo sia doveroso un piccolo commento sulla legge di stabilità di cui finalmente circola il testo definivo.

La prima riflessione è che, se la finanziaria 2013 aveva introdotto grandi novità nella digitalizzazione della giustizia, nel 2014 ritroviamo ben poco, se non la conferma della previsione del mancato pagamento dei diritti di copia non autentica, per le parti che si costituiscono con modalità telematiche e che con le stesse modalità accedono al fascicolo elettronico.

Via libera dunque a quella consolidata prassi di non  richiedere il pagamento dei diritti di copia sulle copie semplici e la legittimazione del pieno diritto da parte dell’avvocato di scaricare liberamente le copie di atti, provvedimenti del giudice e sentenze da polisweb.

Non si può però non sottolineare una grande incongruenza della norma che prevede due requisiti, che le parti si siano costituite con modalità telematiche e che accedano con medesime modalità al fascicolo informatico.

Ebbene, l’incongruenza è proprio sul primo requisito in quanto, ad oggi, sono veramente pochi i Tribunali dove è possibile costituirsi con modalità telematiche al di fuori del procedimento monitorio.

E’ evidente dunque che, ancora una volta, la mano destra non è a conoscenza dell’operato della mano sinistra, ed è altrettanto evidente che,  qualora si riuscissero effettivamente a regolamentare tecnicamente le autorizzazioni di accesso ai documenti all’interno di polisweb, vi sarebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra gli avvocati che si costituiscono per via telematica e gli avvocati dei fori in cui è ancora impossibile costituirsi con modalità telematiche.

Infatti, se da un lato può essere giusto attribuire un  vantaggio agli utenti del processo civile telematico, dall’altro è ingiusto privare di questo vantaggio chi continua ad avvalersi del processo cartaceo non per propria scelta, ma semplicemente perché nel proprio distretto alcuni servizi di deposito telematico non sono disponibili. Questi ultimi infatti,  continuerebbero (o inizierebbero) a pagare ingiustamente i diritti di copia semplice, per degli atti che potrebbero e dovrebbero trovarsi nel fascicolo informatico e ai quali le parti costituite dovrebbero avere libero accesso.

Un’altra occasione persa poi è stata la mancata regolamentazione della funzionalità “richiesta copie” esistente ma ancora inattuata, sia sul portale dei servizi telematici e sia su alcuni punti di accesso.

Quando invece si tratta di aumentare i costi della giustizia invece le occasioni non si perdono mai, infatti, è divenuto realtà l’annunciato aumento della “marca da 8 euro”, prevista dall’art 30 del testo unico sulle spese di giustizia secondo il quale, la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l´assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all´ufficio, in modo forfettizzato.

Su quanto queste spese possano essere anacronistiche in un’epoca in cui indennità di trasferta e spese di spedizione sono evidentemente azzerate ne abbiamo già parlato ma, evidentemente , le nostre critiche sono state ignorate e il comma 606 dell’unico articolo della legge di stabilità recita: “Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 30, comma 1, le parole: «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 27»”.

Dal primo Gennaio dunque non più 8, non più 25 ma sono ben 27 gli euro necessari per acquistare quella famosa “marca” la cui ratio è la copertura di spese ora non più esistenti.

In questo caso nessuna pietà neanche per chi si avvale del processo telematico perché, al contrario quanto riferito da alcune inattendibili fonti, i 27 euro di diritti di cancelleria dovranno essere corrisposti nella stessa misura anche dagli avvocati che si costituiscono con modalità telematiche, non essendo prevista alcuna riduzione o esenzione.

Nicola Gargano

Buon anno telematico

Dopo le indigestioni natalizie si ricomincia veramente. C’è da dire che non ci si era mai fermati. Personalmente il 30 Dicembre ho effettuato l’ultimo deposito telematico dell’anno, nentre il primo del 2014 è stato effettuato il 3 Gennaio.

Proposito del 2014 però deve essere far diventare il telematico la regola e non l’eccezione, perchè l’anno da poco iniziato è quello dell’obbligatorietà e sarebbe bello arrrivare al 30 giugno 2014 senza neanche accorgerci del cambiamento. Buon anno a tutti voi amici di quandoilprocessoetelematico.it

to be continued….

Nicola Gargano