Legge di stabilità e informatizzazione della giustizia

L’articolo di oggi in realtà ha poco a che fare con il processo telematico in senso stretto, ma, visto che sulle pagine di questo blog si era parlato di legge di stabilità già dallo scorso ottobre, credo sia doveroso un piccolo commento sulla legge di stabilità di cui finalmente circola il testo definivo.

La prima riflessione è che, se la finanziaria 2013 aveva introdotto grandi novità nella digitalizzazione della giustizia, nel 2014 ritroviamo ben poco, se non la conferma della previsione del mancato pagamento dei diritti di copia non autentica, per le parti che si costituiscono con modalità telematiche e che con le stesse modalità accedono al fascicolo elettronico.

Via libera dunque a quella consolidata prassi di non  richiedere il pagamento dei diritti di copia sulle copie semplici e la legittimazione del pieno diritto da parte dell’avvocato di scaricare liberamente le copie di atti, provvedimenti del giudice e sentenze da polisweb.

Non si può però non sottolineare una grande incongruenza della norma che prevede due requisiti, che le parti si siano costituite con modalità telematiche e che accedano con medesime modalità al fascicolo informatico.

Ebbene, l’incongruenza è proprio sul primo requisito in quanto, ad oggi, sono veramente pochi i Tribunali dove è possibile costituirsi con modalità telematiche al di fuori del procedimento monitorio.

E’ evidente dunque che, ancora una volta, la mano destra non è a conoscenza dell’operato della mano sinistra, ed è altrettanto evidente che,  qualora si riuscissero effettivamente a regolamentare tecnicamente le autorizzazioni di accesso ai documenti all’interno di polisweb, vi sarebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra gli avvocati che si costituiscono per via telematica e gli avvocati dei fori in cui è ancora impossibile costituirsi con modalità telematiche.

Infatti, se da un lato può essere giusto attribuire un  vantaggio agli utenti del processo civile telematico, dall’altro è ingiusto privare di questo vantaggio chi continua ad avvalersi del processo cartaceo non per propria scelta, ma semplicemente perché nel proprio distretto alcuni servizi di deposito telematico non sono disponibili. Questi ultimi infatti,  continuerebbero (o inizierebbero) a pagare ingiustamente i diritti di copia semplice, per degli atti che potrebbero e dovrebbero trovarsi nel fascicolo informatico e ai quali le parti costituite dovrebbero avere libero accesso.

Un’altra occasione persa poi è stata la mancata regolamentazione della funzionalità “richiesta copie” esistente ma ancora inattuata, sia sul portale dei servizi telematici e sia su alcuni punti di accesso.

Quando invece si tratta di aumentare i costi della giustizia invece le occasioni non si perdono mai, infatti, è divenuto realtà l’annunciato aumento della “marca da 8 euro”, prevista dall’art 30 del testo unico sulle spese di giustizia secondo il quale, la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l´assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all´ufficio, in modo forfettizzato.

Su quanto queste spese possano essere anacronistiche in un’epoca in cui indennità di trasferta e spese di spedizione sono evidentemente azzerate ne abbiamo già parlato ma, evidentemente , le nostre critiche sono state ignorate e il comma 606 dell’unico articolo della legge di stabilità recita: “Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 30, comma 1, le parole: «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 27»”.

Dal primo Gennaio dunque non più 8, non più 25 ma sono ben 27 gli euro necessari per acquistare quella famosa “marca” la cui ratio è la copertura di spese ora non più esistenti.

In questo caso nessuna pietà neanche per chi si avvale del processo telematico perché, al contrario quanto riferito da alcune inattendibili fonti, i 27 euro di diritti di cancelleria dovranno essere corrisposti nella stessa misura anche dagli avvocati che si costituiscono con modalità telematiche, non essendo prevista alcuna riduzione o esenzione.

Nicola Gargano

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