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Post Eventum, varie ed eventuali

Sperando di fare un gradito regalo ai miei lettori pubblico anche su questo Blog il Post Eventum del convegno Tenutosi a Bari in data 11.10.2013 presso l’aula V dell’Università degli Studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza in collaborazione con Amadir e il Commentario del Merito. Alla fine del post eventum troverete anche le slide del mio intervento e i link ai video con le relazioni integrali. Approfitto del post per segnalarvi che corrono voci incontrastate su un ulteriore aumento della marca per le iscrizioni a ruolo da 25 a 27 di cui si è parlato nel post precedente e nel corso del mio intevento su Radio Radicale nella trasmissione Presi per il Web del 21 ottobre scorso.

Per quanto mi riguarda preferisco rinviare ogni ulteriore commento dopo aver letto quanto meno una bozza di testo di legge. Ad oggi infatti mi sembra che vi sia ancora troppa confusione, sopratutto in ordine alla presunta notizia (purtroppo non verificabile da fonti ufficiali) che la marca/balzello non sarebbe dovuta in caso di costituzione con modalità informatica, cosa però ad oggi possibile sono nei procedimenti iniziati con ricorso.

Chiusa questa piccolissima parentesi vi lascio al post eventum:

Venerdì 11 Ottobre 2013 nell’aula V della Facoltà di Girurirsprudenza dell’Università degli Studi di Bari si è tenuto il convegno: Quando il Processo è Telematico Istruzioni per l’uso, in collaborazione con il Commentario del Merito. Prima di tutto mi preme segnalare l’eccellente risposta di tutti i colleghi del foro di Bari e in particolare dei nostri soci baresi, che hanno partecipato con entusiasmo al convegno. Un convegno a dire il vero che, pur riproponendo un tema ripetutamente trattato, ha richiamato quasi 200 persone nell’aula V della facoltà di giurisprudenza di Bari, regalando, a questa terza puntata degli eventi baresi sul tema dell’avvocato digitale, una atmosfera unica. Un ringraziamento particolare è doveroso anche all’avv. Giuseppe Basciani e al Commentario del Merito, un grandissimo gruppo al servizio dell’avvocatura che come noi propone formazione animati dallo “spirito di servizio”, “spirito di servizio” che, come ha ricordato l’avv. Giovanni Stefanì portando i saluti dell’Ordine degli Avvocati di Bari, deve essere l’elemento fondamentale che anima associazioni come le nostre.

Dopo il saluti dell’avv. Stefanì il convegno è proseguito con l’avv. Nicola Frivoli che, dopo aver portato i saluti del Commentario del Merito, ha passato la parola all’avv. Giorgio Poli, assegnista di ricerca presso l’università degli Studi di Roma Tre e moderatore dell’incontro. L’avv. Poli ha introdotto l’argomento del giorno ricordando che il processo telematico non è più un qualcosa di astratto come qualche anno fa, ma una realtà regolata da tante nuove norme di legge, come ad esempio l’obbligatorietà del deposito degli atti dal 2014 e la novità, introdotta dal decreto sviluppo del 2012, della possibilità per gli avvocati abilitati ai sensi della legge 53/1994 di notificare in proprio a mezzo PEC. La parola è passata poi al Dott. Pierpaolo Beluzzi (Giudice presso il Tribunale di Cremona, componente della struttura tecnica organizzativa del CSM (SO) e responsabile del progetto Digit Cremona), che ha illustrato ad una entusiasta platea il progetto DigitCremona consistente nella dematerializzazione del fascicolo cartaceo e all’introduzione di forme di “collaboration on line” basate sulla teleconferenza e telepresenza. Il dott. Beluzzi ha inoltre spiegato come, l’attuale architettura del processo telematico, potrebbe essere migliorata nell’ottica di rendere il servizio più facilmente fruibile. Il tutto è stato supportato poi da una interessante relazione accompagnata, oltre che dalle consuete slides, anche da filmati, rappresentando una realtà realmente nuova, possibile e sostenibile in grado peraltro di sopperire alla recente chiusura di alcuni Tribunali. Dopo lo sguardo al futuro il convegno è proseguito con la mia relazione, che ho ovviamente aperto portando il saluto di Amadir e spiegando brevemente le nostre attività. Ho ricordato inoltre che l’evento si è svolto a distanza di un anno esatto dall’ultimo evento pugliese di Amadir e che, in questi 12 mesi, anche a Bari siamo passati da una fase di sperimentazione del PCT ad una fase pratica in cui è finalmente possibile depositare, con pieno valore legale, la stragrande maggioranza degli atti presso Tribunale e Corte d’Appello. Ho aperto la presentazione con una dimostrazione pratica effettuando in tempo reale il deposito di un decreto ingiuntivo telematico e affrontando, in rapida successione, le problematiche tecniche e giuridiche correlate al deposito. Prima di passare la parola alla dott.sa Attolino ho effettuato una panoramica sulle notificazioni in proprio a mezzo PEC analizzando le problematiche ma anche i vantaggi in un imminente futuro. La dott.sa Attolino (Giudice presso il Tribunale di Bari) ha infine illustrato qualche problematica lato ufficio giudiziario rimarcando l’attenzione sull’utilizzo consapevole di strumenti quali la firma digitale e la PEC. Infine, dopo oltre tre ore di intense relazioni, c’è stato anche il tempo per qualche domanda utile a stimolare un interessante dibattito.

Di seguito pubblichiamo le slide e i link alle registrazioni del convegno:

Intervento Dott. Beluzzi: Video

Intervento Avv. Gargano: video slides

Intervento Dott.sa Attollino: Video 

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Prime riflessioni telematiche sul disegno di legge di stabilità

In genere commentare i disegni di legge non è un bene, ma il disegno di legge di stabilità oggi al vaglio del Senato contiene novità importanti in relazione agli argomenti trattati da questo blog. Prima di esaminare le due novità, come sempre una buona e una cattiva, pongo ai lettori una domanda retorica: quando il processo è telematico i costi si abbassano?

Teoricamente si e, quanto meno lato avvocati, non ho mai smesso di sottolineare questo aspetto. Depositare un atto per via telematica infatti ci consente di risparmiare benzina per raggiungere un tribunale e risparmiare tempo in inutili e lunghe code in cancelleria.

E lato cancelleria invece? In una indagine del ministero della giustizia risalente all’aprile del 2012 (http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/resources/Diffusione_PCT_aprile_2012.pdf) veniva stimato un risparmio di costi delle comunicazioni di cancelleria trasmesse a mezzo ufficiale giudiziario stimabile in 84.000.0000 di euro l’anno riferendosi a tutto il territorio italiano. Numeri che già di per se giustificherebbero una sensibile diminuzione dei costi vivi per l’accesso alla giustizia. Tuttavia, il dato in controtendenza è invece di un aumento progressivo degli importi del contributo unificato.

Se c’era un costo invece che, quantomeno sino ad oggi, si manteneva stabile era proprio la famosa “marca da 8 euro” prevista dall’art 30 del testo unico sulle spese di giustizia che prevede che la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l´assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all´ufficio, in modo forfettizzato.

Dalla lettura testuale sembrerebbe un vero PECcato non aver eliminato questo pagamento forfettizzato, in un un’epoca in cui indennità di trasferta e spese di spedizione sono anacronistiche dal momento che ufficiali giudiziari e postini bussano sempre meno alla porta dei nostri studi sostituiti da una più economica PEC. Purtroppo invece non solo questo “pagamento forfettizzato” non è stato mai eliminato o ridotto ma, nel disegno di legge di stabilità all’esame del Senato, si è pensato di portarlo a ben 25 euro promuovendolo, evidentemente, a vero e proprio balzello.

Fin qui dunque la notizia cattiva ma, fortunatamente, nel disegno di legge di stabilità è contenuta anche una buona notizia (o meglio più che buona neutra!) ovvero la previsione del mancato pagamento dei diritti di copia non autentica per le parti che si costituiscono con modalità telematiche e che con le stesse modalità accedono al fascicolo elettronico.

Tradotto in soldoni, purtroppo non c’è nulla di nuovo, se non il consolidamento di una prassi già in uso presso molti tribunali di non far pagare i diritti di copia sulle copie semplici e la legittimazione del pieno diritto da parte dell’avvocato di scaricare liberamente le copie di atti, provvedimenti del giudice e sentenze da polisweb. Rimane tuttavia ancora aperto il problema di cui abbiamo parlato prima della pausa estiva sulla possibilità di richiedere copie autentiche ed esecutive per via telematica, funzionalità già attiva ma di fatto inapplicata, sia sul portale dei servizi telematici e su alcuni punti di accesso.

E’ auspicabile poi un chiarimento sul requisito della costituzione con modalità telematica poiché, ad oggi, la costituzione per via telematica è possibile solo per il convenuto o per il ricorrente, mentre non è ancora possibile iscrivere a ruolo una causa per via telematica se la stessa viene introitata con citazione. E’ auspicabile dunque che, nel testo di legge definitivo, venga mantenuto solo il secondo requisito onde evitare una ingiustificata disparità di trattamento e una difficile regolamentazione tecnica nell’impostare i permessi di accesso ai dati via punto di accesso.

Via libera dunque ad upload e dowload di tutti gli atti nel fascicolo telematico che si spera diventi sempre più sostituto del fascicolo cartaceo.

Come sempre questo articolo è “to be continued” nel frattempo vi segnalo che questa sera sarò in diretta su Radio Radicale nel corso della trasmissione “Prersi per il web” condotta da Marco Perduca, Fulvio Sarzana e Marco Scialdone per parlare di digitalizzazione della giustizia. Per chi mi volesse ascoltare l’appuntamento è dalle 19 e 45 alle 20.30 sulle frequenze di Radio Radicale. Stay Tunned!!!

Nicola Gargano

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Quando il trasloco è telematico

Nel post che precede vi avevo promesso aggiornamenti sull’avanzamento del cosiddetto “trasloco telematico”, ovvero la migrazione dei dati informatici dei procedimenti dagli archivi informatici delle sezioni distaccate agli archivi informatici dei Tribunali circondariali.

Un operazione che, per come era stata descritta nella nota della DGSIA pubblicata la scorsa settimana, sarebbe dovuta essere indolore e, semplicemente, avremmo ritrovato i nostri fascicoli pendenti presso le sezioni distaccate cercandoli su polisweb presso il Tribunale circondariale, con un nuovo numero di ruolo costituito da un prefisso che identifica la ex sezione distaccata e numero di ruolo originario.

Tutto molto semplice insomma. Tutto semplice, se la DGSIA avesse diramato un elenco ufficiale dei prefissi associati ad ogni sezione distaccata o se, per ogni fascicolo, fosse partita una PEC con l’indicazione del nuovo numero di ruolo.

Il condizionale purtroppo è d’obbligo poiché, ad oggi, non solo la DGSIA non ha diramato un elenco ufficiale dei prefissi associati alle sezioni distaccate soppresse, ma non esiste alcun criterio ufficiale che consente di ricavarli.

Cosa succede dunque oggi nello studio di un avvocato che dovesse avere la comprensibile necessità rintracciare le proprie cause pendenti presso le sezioni distaccate su polisweb?

Vi porto il mio esempio di questa mattina. Lunedì mattina ho udienza presso il Tribunale di Monza ex sezione distaccata di Desio. Alla precedente udienza la stessa viene rinviata presso il Tribunale di Monza poiché la sezione distacca di Desio dal 13.9.2013 risulta soppressa. La scorsa settimana ricevo un biglietto di cancelleria che mi informa che la causa è stata rimessa al presidente del Tribunale di Monza e, successivamente, rimessa alla prima sezione del Tribunale di Monza.

Non ricevo più alcuna comunicazione a mezzo PEC ma, per mero scrupolo, vorrei verificare se la data di udienza è confermata. Ovviamente questa mattina, cercando la causa nel ruolo dell’ex sezione distaccata di Desio, con il numero di ruolo in mio possesso non trovo nulla e ne tantomeno trovo nulla cercando con lo stesso numero di ruolo sul Tribunale di Monza. Non sapendo dunque come rintracciare il nuovo numero di ruolo, effettuo una ricerca con il nome delle parti e, finalmente, scopro che il nuovo numero di ruolo è costituito dal precedente con l’aggiunta del suffisso numerico 1100.

Miglior sorte invece è capitata per alcuni fascicoli pendenti presso le sezioni distaccate del Tribunale di Bari, per i quali invece è stato comunicato il nuovo numero di ruolo in occasione della comunicazione del rinvio dell’udienza.

Si scopre dunque che non esiste alcuna prassi condivisa tra i Tribunali e, per avere un quadro più completo della situazione, parte il classico brainstorming telefonico tra colleghi e addetti ai lavori, anche al fine di ricostruire un elenco attendibile dei prefissi dei Tribunali soppressi.

In particolare nel mio brainstorming telefonico mi riferisce l’amico Paolo Della Costanza di Giuffrè Informatica che, il nuovo numero di ruolo, in alcuni casi è costituito da un prefisso numerico, mentre in altri da un numero che viene sommato al numero di ruolo originario.

Mi viene riferito infatti che, quest’ultima soluzione, è stata attuata nei Tribunali delle Marche con l’indiscutibile vantaggio di generare nuovi numeri di ruolo più brevi. Nei Tribunali pugliesi invece le soluzioni non si sono rivelate mai univoche e, smanettando su polisweb, capita di ritrovare numeri di ruolo di ben otto cifre per procedimenti che, prima della migrazione, presentavano un numero di ruolo a sole tre cifre.

Ancora una volta si è dunque persa un occasione per ordinare una situazione, già evidentemente ingarbugliata dal trasloco dei fascicoli.

Rischiamo infatti, in una situazione non chiara, di disperdere tanto il cartaceo quanto il telematico poiché, mentre i fascicoli rimangono chiusi negli scatoloni e potrebbe tornare utile effettuare i depositi per via telematica, ci si trova nella situazione paradossale di non poter effettuare nemmeno il deposito telematico poiché risulta sconosciuto il numero di ruolo.

Quando il processo trasloca dunque, i rischi di smarrimenti, cartacei o telematici che siano, sono sempre in agguato. I rimedi a mio modesto parere esistono (o meglio esistevano). Ad esempio, in tempi di spending review ben si poteva pensare di sostituire il trasloco materiale dei fascicoli cartacei, con una procedura di digitalizzazione dei fascicoli (peraltro in perfetta ottica giugno 2014 e forse più economica di un materiale trasloco), semplicemente archiviando i fascicoli cartacei in poche stanze dei palazzi di giustizia soppressi, e risparmiando i pochi spazi dei tribunali circondariali che, al contrario saranno sempre più sommersi dalla carta.

Chiudiamo l’aggiornamento odierno con un primo elenco di prefissi da aggiungere ai numeri di ruolo delle ex sezioni distaccate. Un elenco che provvederò ad aggiornare con regolarità anche sulla base delle vostre segnalazioni che potete inviarmi tramite commento qui in basso oppure mediante il modulo di contatto del blog

Tribunale di Bari:

Ex sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti: 91000

Ex sezione distaccata di Bitonto: 930

Tribunale di Trani

Ex sezione distaccata di Molfetta: 94000

Tribunale di Monza

Tribunale di Desio: 1100

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Quando il Tribunale chiude

Il titolo del post può sembrare un controsenso rispetto alla data in cui viene scritto ma, aimè, alla vigilia della ripresa a pieno regime delle attività dei Tribunali italiani, il mondo giustizia si trova a fare i conti con un cambiamento epocale, ovvero l’attuazione del d. lgs. 155/2012 e la conseguente chiusura di alcuni Tribunali circondariali e di tutte le sezioni distaccate dei Tribunali circondariali.

Lasciando da parte le mille polemiche sulla chiusura dei tribunali, polemiche che probabilmente si trascineranno per ancora molto tempo, cercheremo oggi di occuparci dei problemi legati all’accorpamento e, ovviamente, cercheremo di farlo dal nostro punto di vista, ovvero quello telematico.

Infatti, se da una parte il personale degli uffici giudiziari accorpati si trova a fare i conti con un trasloco fisico non si può non pensare ad un “trasloco” non meno importante, ovvero quello telematico.

Ma cosa succede quando il trasloco è telematico?

Ce lo siamo chiesti sicuramente in molti durante questa calda estate e, soprattutto, ci siamo chiesti cosa ne sarà di quei migliaia di numeri di ruolo delle sezioni distaccate, che sicuramente non potrebbero essere trasferiti tout court nei registri di cancelleria dei tribunali di distrettuali.

Cosa succederà poi in quegli uffici che di fatto sono stati cancellati ma di fatto continueranno ad essere aperti per i prossimi 5 anni come articolazione del Tribunale circondariale e non più come sezione distacca del Tribunale circondariale. (cfr. Per il Tribunale di Bari http://www.ordineavvocati.bari.it/fckeditor/userfiles/file/savino%282%29.pdf)

Qualche risposta la fornisce il portale dei servizi telematici che, nella giornata di oggi ci avvisa che i servizi telematici erogati dal dominio Giustizia non saranno disponibili dalle ore 14.00 di venerdì 13 settembre e fino alle ore 11.00 di lunedì 16 settembre, per consentire l’aggiornamento tecnico a seguito di entrata in vigore della nuova organizzazione degli Uffici Giudiziari di cui al d. lgs. 155/2012.

In attesa di lunedì 16 però, qualche informazione in più possiamo ricavarla dalle indicazioni della DGSIA pubblicate qualche giorno fa qui: http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/AccorpamentoUUGGistruzioniservizitelematiciv51.pdf

Per quanto riguarda le sezioni distaccate verranno dunque dismessi gli indirizzi PEC, e le comunicazioni e le notificazioni relative ai procedimenti pendenti saranno inviate dall’indirizzo di PEC dell’ufficio accorpante, mentre, stando a quanto si legge nella nota rimarranno attivi gli archivi informatici che cambieranno la denominazione ufficio assumendo la denominazione del Tribunale circondariale affiancato dalla dicitura “ex sezione distacca di”.

I fascicoli in corso risulteranno “definiti per trasferimento ad altra sede” ed assumeranno un nuovo numero di ruolo che sarà costituito dal vecchio numero di ruolo con l’aggiunta di un suffisso numerico fisso associato alla sezione distaccata soppressa.

Purtroppo, allo stato non vi è modo di evincere i suffissi delle sezioni distaccate e, pertanto, sarebbe auspicabile che venga quantomeno inviato un biglietto di cancelleria con l’indicazione del nuovo numero di ruolo, in modo da non dover costringere l’avvocato a verificare il nuovo numero di ruolo fascicolo per fascicolo.

Quanto ai depositi telematici invece, si legge nella nota, che gli stessi dovranno essere indirizzati sempre all’indirizzo PEC del Tribunale circondariale con il nuovo numero di ruolo.

La stessa regola andrà evidentemente rispettata nella compilazione della nota di iscrizione a ruolo, in cui dovrà essere indicato come ufficio giudiziario il Tribunale circondariale.

Quanto alle sezioni distaccate rimaste sotto il nome di articolazioni, la nota non prevede alcuna regola differente ed è pertanto presumibile che, il personale di cancelleria delle sezioni distaccate sopravvissute (ora diventate articolazioni), abbia accesso ai registri di cancelleria del Tribunale circondariale e che i numeri di ruolo dei fascicoli vengano assegnati secondo le regole sin qui esaminate.

Quanto invece ai Tribunali circondariali soppressi la nota non prevede alcuna modifica, sia per gli indirizzi PEC e sia i registri di cancelleria, salvo che per la denominazione dell’ufficio che, nel registro informatico, assumerà il nome di “Tribunale ordinario di (Tribunale accorpante) – ex Tribunale di (Tribunale soppresso)”. Non verrà dunque effettuata alcuna migrazione dei fascicoli e, i numeri di ruolo dei procedimenti in corso, rimarranno invariati prevedendo che, sia i depositi telematici e sia le comunicazioni e notificazioni, avvengano tramite l’indirizzo PEC del Tribunale circondariale soppresso. Depositi e iscrizioni a ruolo inerenti nuovi procedimenti, invece, dovranno invece essere indirizzati alle caselle di PEC  del Tribunale accorpante in base alla competenza.

In ultimo richiamiamo l’ultimo paragrafo della nota ministeriale che ci ricorda che, a decorrere dalla data di soppressione di un ufficio giudiziario, il valore legale relativo ai depositi telematici è conferito dal decreto ministeriale (ai sensi dell’art. 35 comma 1 del D.M. 44/2011) emesso per l’ufficio accorpante.

Ne consegue che, i vantaggi offerti dal processo telematico si estenderanno anche ai Tribunali soppressi qualora nel Tribunale accorpante fosse già possibile depositare telematicamente a valore legale, indubbiamente un vantaggio che, almeno in parte, potrà coprire i disagi subiti dagli avvocati che esercitano abitualmente nei Tribunali soppressi.

Quanto invece ai disagi e alle altre novità apportate dal “trasloco telematico” non ci resta che attendere l’ora X, ovvero le ore 11 del 16 settembre 2013.

(to be continued)

Nicola Gargano

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varie ed eventuali alle porte della sospensione feriale

Siamo al primo agosto, le vacanze sono alle porte e, almeno noi civilisti, possiamo tirare un sospiro di sollievo per la finalmente tanto attesa sospensione feriale che inizia oggi e si concluderà il 15 settembre.

Un periodo di vacanza serve a tutti ed è bello sapere che, salvo urgenze, quantomeno per il prossimo mese e mezzo potremo stare al riparo da atti e scadenze.

Senza scadenze anche questo blog andrà in ferie e, salvo cataclismi telematici che non ci auguriamo, ci rivedremo a settembre sperando che il caldo e le vacanze portino un po’ di belle novità e soprattutto un po’ di consapevolezza in più.

Ho detto consapevolezza perché è questa la parolina magica che voglio lasciare a tutti miei lettori come spunto di riflessione sotto gli ombrelloni. Consapevolezza perché ho notato, in questi primi 15 giorni di valore legale presso il Tribunale di Bari, che, di consapevolezza, ce n’è veramente poca. Il countdown verso il 30 giugno del 2014 inesorabilmente prosegue e, purtroppo, non è raro trovare, sia tra il personale di cancelleria e sia tra i colleghi una totale indifferenza verso ciò che sarà il futuro ma che, in realtà, è già un presente.

Non mi stanco infatti di predicare che, fin da oggi, nei fori in cui è presente il valore legale si potrebbero ridurre almeno del 60% gli accessi in cancelleria se tutti gli avvocati costituiti depositassero i propri atti per via telematica.

Purtroppo invece, soprattutto nel foro di Bari, succede ben altro e, se qualche giorno fa ho raccontato un bella storia a lieto fine fatta di cancellieri volenterosi di imparare e capire, oggi devo raccontarne un’altra, aimè senza lieto fine.

La scena grosso modo è stata questa. Ieri mattina decidiamo in studio di effettuare l’ultimo deposito prima della tanto desiderata sospensione feriale per via telematica.

Provvedo così a creare la busta ed inviarla a mezzo PEC in pochissimi minuti. Dopo qualche minuto ricevo le due ricevute di accettazione consegna, nonchè l’esito dei controlli automatici. Seguendo le indicazioni del nostro CISIA, che ha cortesemente pregato noi avvocati di recarci in ogni caso in cancelleria per vedere se il tutto funziona, ed eventualmente per depositare copia di cortesia, vado in tribunale e riferisco al cancelliere la solita pappardella “ho fatto il deposito telematico lo può accettare? Se non lo sa fare la aiuto io, in ogni caso ho anche il cartaceo” come risposta mi becco un secco rifiuto coadiuvato dalla classiche frasi di circostanza, pronunciate indicando il computer: “perchè qui non funziona niente”,”perchè mica qui è tutto facile come pensate voi”,”perchè io devo aspettare due giorni per avere le ricevute di una pec”,”perchè qui finchè non ci danno degli strumenti adeguati”, “perché tanto io prima del 30 giugno 2014 me me vado in pensione”. Il sottoscritto invece, continuando a non perdere le speranze, risponde: “ma guardi che a Bari il valore legale c’è già e che succedeva se non venivo a portare il cartaceo?  Per me il depositato é già la ricevuta della pec” risposta: “beh poi si pensava”!

Inutile dire che, per estrema ratio di salvaguardia dei rapporti avvocato cancelliere, non me la sono sentita di insistere e ho depositato il cartaceo con una espressione alquanto affranta.

Sicuramente, anche in questa occasione, non me la sento di colpevolizzare il cancelliere, ma a chi ha il dovere di insegnarli, non solo ad accettare quel deposito, ma a renderlo appunto “consapevole”! Consapevole di quanto possa essere importante il processo telematico in un ottica di semplificazione del sistema giustizia; consapevole che, accettare un atto telematico, è un’operazione più facile e veloce rispetto all’apposizione di un timbro con conseguente inserimento dell’atto in un fascicolo di carta; consapevole che, se quell’atto fosse stato accettato per via telematica, la controparte potrebbe visualizzarlo e scaricarlo direttamente da Polisweb senza dover accedere in cancelleria.

Prima di augurarvi buone vacanze approfitto di questo post per segnalarvi corsi e convegni sul PCT e non  che si terranno a cavallo tra Settembre e Ottobre ed in cui avrò modo di relazionare sul processo telematico, sperando di trasmettere un po’ di consapevolezza in più.

–          “Corso teorico pratico sul PCT” – 10.9.2013 (Gioia del Colle), 13.9.2013 (Acquaviva delle Fonti) e 16.9.2013 (Santeramo in Colle) in collaborazione con Giuffrè e Associazione Avvocati e Praticanti del Tribunale di Acquaviva delle Fonti,

–          “L’AVVOCATO DIGITALE: ASSISTERE IL CLIENTE 2.0 NELLO STUDIO DEL FUTURO” – 4.10.2013 (Lecce) – in collaborazione con Amadir e Camera Civile di Lecce;

–          “Quando il processo è telematico: istruzioni per l’uso”, 11.10.2013  (Bari)  presso l’aula magna Aldo Moro dell’università degli Studi di Bari Facoltà di Giurisprudenza – in collaborazione con Amadir e il Commentario del Merito;

L’elenco è ancora provvisorio e provvederò ad aggiornarvi su queste pagine in caso di cambiamenti ed ulteriori eventi. Per il momento consentitemi di augurarvi buone vacanze sperando, al nostro rientro, di ritrovarci un processo sempre più telematico.

Nicola Gargano

 

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Quando il processo non è più telematico

foto

La tanto attesa sospensione feriale si avvicina ma, prima di andare in ferie, non posso non divulgare una immagine che dallo scorso venerdì impazza sui social e nelle mailing list che si occupano di processo telematico.

La foto si commenta da se, ma è lecito porsi qualche domanda ovvero: “perché a Forlì il processo telematico non si può fare?”

La domanda è a risposta chiusa e le possibili risposte sono tre:

a)      Il giudice non ha il pc

b)      Il giudice non ha sul proprio pc la consolle del magistrato

c)      Il ministero non ha mai fatto dei corsi per insegnare al magistrato a visualizzare i ricorsi depositati per via telematica

Escludendo la A, in quanto il provvedimento è evidentemente dattiloscritto, pur se stampato in una situazione di “emergenza toner e tamburo” rimangono le risposte B e C, che portano in ogni caso ad una ulteriore domanda.

Presso il Tribunale di Forlì il decreto della DGSIA per l’invio degli atti telematici a valore legale è datato 16.5.2012. Si presuppone dunque che, la DGSIA, abbia accertato il funzionamento e l’avvenuta installazione degli applicativi idonei ad assicurare il funzionamento del PCT effettuando anche la prescritta attività di formazione.

Che è successo dunque in quel di Forlì e soprattutto riusciremo un giorno non troppo lontano a non leggere più provvedimenti del genere?

La risposta temo che si farà attendere, per adesso buone vacanze.

Nicola Gargano

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Quando il processo è telematico ma nessuno lo sa

Dopo storie di ordinaria cancelleria oggi raccontiamo un’altra storia a lieto fine. La storia del primo deposito telematico a valore effettuato dal sottoscritto presso il Tribunale di Bari. La storia inizia il 22 luglio alle ore 21 e si conclude questa mattina (23 luglio 2013) alle ore 13.30 con una piacevole chiacchierata con il personale di cancelleria del Tribunale di Bari.

Alle ore 21 avendo una memoria di replica in scadenza decidiamo di avvalerci per la prima volta della procedura telematica, attiva sul Tribunale di Bari dal 15 luglio scorso. Dopo aver creato con molta celerità la busta alle ore 21:07:01 dallo studio legale parte una PEC contenente la memoria di replica e, come allegato semplice la nota spese. Rispettivamente alle ore 21:07:05 e 21:07:09 giungono le ricevute di accettazione e consegna e con buona pace del sottoscritto alle 21:08:15,  un positivo esito dei controlli automatici mi consente di chiudere lo studio con la tranquillità di chi sa che, l’indomani, il cancelliere accetterà il deposito telematico evitandomi una inutile passeggiata in Tribunale.

Questa mattina invece nessuna risposta dalla cancelleria sino alle ore 11.30 e, alle ore 11.45, pur essendo sicuro di poter dare la mia memoria di replica per depositata, – ricordo infatti che il depositato telematico è costituito dalla ricevuta di avvenuta consegna che, nel mio caso, è giunta alle ore 21:07:09 del 23.7.2013 – decido di recarmi materialmente in cancelleria con gli atti cartacei pronti, confidando tuttavia in una pronta accettazione del telematico.

Con mia grande sorpresa all’ingresso della cancelleria scopro l’amara verità ovvero: “avvocato ma come si fa? Lo devo stampare?” a cui è seguita la mia forse meno scontata risposta: “non si preoccupi se vuole la aiuto io”.

Fu così che nel giro di pochi minuti la cancelleria si affollò di facce curiose e stranite allo stesso tempo, facce nelle quali si leggeva una sola domanda: “ma che state facendo”?

“stiamo accettando un atto telematico” rispondiamo in coro io, la cancelliera e il cancelliere smanettone chiamato in soccorso nel frattempo, ma arrivato quando il deposito era già stato accettato anche grazie al mio aiuto.

Dopo aver accettato il deposito iniziano a piovere sulla testa del sottoscritto mille domande. “Avvocato ma la nota spese dov’è?” e io “E’ allegata alla busta ma nei depositi che faccio su Milano l’ho sempre allegata così”, “ma no doveva fare un altro atto” risponde lei, “ma la nota spese non è un atto previsto come depositabile nel redattore” rispondo io.

Per farla breve, nel giro di pochi minuti inizia una piacevolissima chiacchierata sull’opportunità di creare delle prassi condivise tra avvocati, magistrati e cancellieri anche nel foro di Bari. Nel caso della nota spese, stamattina, la stessa è stata annotata come se fosse un deposito cartaceo, aimè, senza alcuna possibilità di creare un rimando al documento allegato alle repliche, mentre, l’altro cancelliere, sosteneva che, la stessa, andrebbe depositata come memoria generica e poi valorizzata come nota spese all’atto dell’accettazione.

Tante domande dunque ma prima fra tutte: a che punto siamo nella formazione lato cancellerie?

Stando all’esperienza di questa mattina ancora molto indietro ma, sicuramente, la buona volontà dei cancellieri che stamattina si sono prestati, prima ad ascoltare le mie dritte e dopo a lasciarsi andare in una piacevolissima chiacchierata sul PCT, fa ben sperare in un futuro roseo.

Fa ben sperare poi che, nel corso della chiacchierata, si è parlato di rilascio copie cartacee ed informatiche. A quanto pare, infatti, l’infrastruttura, sia lato PDA per l’avvocato e sia lato SICID per il cancelliere, è pronta, così come lo sono i pagamenti telematici per i diritti di copia, effettuabili sin da ora dal PST (http://pst.giustizia.it/PST/). Cosa manca? Forse tutto o forse niente, o meglio qualche decreto dirigenziale.

In compenso il 19 luglio è passato e, fortunatamente, quello che avevamo anticipato in questo articolo non si è avverato http://www.quandoilprocessoetelematico.it/quando-il-processo-e-psicopatico/ , una colossale marcia indietro o un giustificabile ritardo? Io come sempre spero nella prima ipotesi come sapete amo il lieto fine.

Nicola Gargano

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Storie di ordinaria cancelleria

A volte capita, in una giornata come tante, di recarsi in Tribunale per la normale attività di udienza e trovarsi a dover improvvisare lezioni di Processo Telematico, non certamente per puro diletto ma solo per poter ottenere una rimessione in termini.

Infatti, qualche settimana fa ho vissuto sulla mia pelle un episodio raccapricciante che poteva costare carissimo.

Telefonata in studio del collega di controparte: “Collega dove sei qui c’è il teste arrivato da Roma per l’udienza”. Risposta della segretaria: “quale udienza? A noi risulta ancora riservata”. Collega di controparte: “ma no é arrivata la PEC con lo scioglimento di riserva, l’ordinanza di ammissione prove é di febbraio e rinviava all’udienza di oggi per l’escussione dei testi”.

Non vi racconto il panico del momento, condito dalla quasi consapevolezza di essere decaduti dalla prova ma con un dubbio sullo sfondo. Possibile che ci sia sfuggito un biglietto di cancelleria in uno studio in cui le PEC vengono lette dai rispettivi avvocati, nonché dalla segretaria, nonché veicolate sulla mail tradizionale e sul punto di acceso?

La segretaria mi chiama trasmettendomi le stesse sensazioni di panico e, la prima cosa che faccio in udienza dopo aver mantenuto il necessario sangue freddo, é recarmi dalla cancelliera e chiedere di mostrarmi le ricevute della PEC che sosteneva di aver inviato.

La cosa che più mi ha colpito sono state proprio le parole della cancelliera. No, non c’è bisogno di controllare c’è la PEC, c’è il processo telematico, il biglietto di cancelleria non può non essere arrivato.

Dopo insistenze varie controlliamo sui terminali della cancelleria e troviamo il provvedimento scansionato. Per la cancelliera continuava ad essere tutto ok ma, quando le ho fatto notare che mancavano completamente le ricevute di accettazione consegna, si è dovuta arrendere all’evidenza. Quella pec, infatti,  non solo non era mai arrivata, ma non era neanche mai partita!

Morale della favola mancavano completamente le ricevute delle PEC ed evidentemente, il collega di controparte, avrà visto il provvedimento su polisweb sognandosi una PEC, mentre per il nostro studio c’è stato quel lieto fine chiamato rimessione in termini.

Inutile dire che ho fatto presente al personale della cancelleria che, per effettuare una comunicazione via PEC, non basta caricare il provvedimento sul SICID e premere il fatidico “bottone” che fa partire la comunicazione, ma occorre verificare le successive ricevute di avvenuta accettazione e consegna.

Quanto a noi avvocati, invece, è opportuno sottolineare, quanto sia frustante non poter controllare attraverso polisweb l’esito delle comunicazioni di cancelleria, con la aberrante conseguenza di non poter verificare la correttezza e la data di una comunicazione.

E’ bene ricordare infatti che laddove i termini processuali decorrano dalla data della comunicazione, gli stessi inizieranno a decorrere dalla data e ora riportata sulla ricevuta di avvenuta consegna della PEC al destinatario. Diventa dunque fondamentale rendere accessibili le predette ricevute agli avvocati, evitando inutili accessi in cancelleria che, peraltro, come nel caso di cui sopra, possono essere visti con diffidenza dal personale di cancelleria.

Nicola Gargano

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Quando il processo è psicopatico

Ieri condividevo sulla pagina facebook di questo blog (https://www.facebook.com/quandoilprocessoetelematico) un articolo di un altro blogger (http://www.processociviletelematico.eu/2013/07/atti-e-sentenze.html) sul concetto di originali e copie degli atti nell’era della telematica. Nell’era della telematica sostanzialmente non esiste più alcuna differenza tra l’originale e copia, o meglio esiste un unico documento originale riproducibile un numero infinito di volte e che non necessita di alcun tipo di asseverazione di conformità.

Nella pratica cerchiamo di analizzare quello che succede al giorno d’oggi nell’ufficio di un magistrato. Ad oggi i magistrati redigono le sentenze, ordinanze e decreti mediante strumenti informatici e, al momento di firmarle, possono percorrere due strade, ovvero stamparle e firmarle con firma autografa o, in alternativa, firmarle digitalmente mediante la consolle del magistrato.

L’articolo 15 del DM 44/2011, così come modificato dal D.M. 15.10.12 n. 209, prevede che:

1. L’atto del processo, redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale, e’ depositato telematicamente nel fascicolo informatico.

2. In caso di atto formato da organo collegiale l’originale del provvedimento e’ sottoscritto con firma digitale anche dal presidente.

3. Quando l’atto e’ redatto dal cancelliere o dal segretario dell’ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico.

4. Se il provvedimento del magistrato e’ in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell’ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34 «e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico, apponendovi la propria firma digitale» vi appone la sua firma digitale, ove previsto.

Nel primo caso viene dunque formato un file, firmato digitalmente, che viene depositato nel fascicolo informatico e costituisce a tutti gli effetti l’originalissimo della sentenza o del provvedimento.

In molti tribunali il caso previsto dal primo comma sta diventando la normalità, vista la evidente praticità del sistema, con il non trascurabile vantaggio del deposito della sentenza contestualmente alla firma.

Stando alla lettera dell’articolo 15, questo file viene depositato nel fascicolo informatico, fascicolo informatico di norma accessibile ai soggetti del processo mediante le rispettive consolle (magistrato e cancelliere) e punti di accesso (avvocati).

Quando il processo non era telematico la sentenza, invece, veniva depositata all’interno del fascicolo cartaceo accessibile agli avvocati, sia per estrarre copie uso studio (per le quali nella prassi di molti Tribunali non sono necessari diritti di copia), sia per estrarre copie conformi o esecutive (per le quali devono essere corrisposti diritti di copia), oppure semplicemente per visionarla senza estrarre alcuna copia.

Nel documento cartaceo, infatti, è possibile in maniera piuttosto agevole verificare la regolarità e la stessa esistenza della firma. Potremo quindi effettuare questa verifica semplicemente recandoci in tribunale per visualizzare l’originale del documento senza dover pagare alcun diritto di copia.  Nel documento informatico, invece, utilizzeremo un software che, attraverso una procedura di verifica, ci fornirà tutte le informazioni su quel certificato di firma digitale e potremo conoscere agevolmente la paternità, l’autenticità ed integrità del documento e della stessa firma.

Una sentenza  della Suprema Corte e precisamente la n. 17204, depositata il 21 luglio 2010, ha sancito che la sentenza non sottoscritta dal giudice è affetta da nullità assoluta ed insindacabile a meno che non sia stato inserito uno specifico riferimento all’impedimento del magistrato impossibilitato a firmare.

Diventa dunque fondamentale per l’avvocato poter accedere all’originalissimo della sentenza per verificare l’effettiva esistenza di quest’ultimo requisito.

Nel processo telematico, come si è detto, la sentenza firmata digitalmente viene inserita nel fascicolo informatico ed è (o quantomeno dovrebbe) essere accessibile, tanto alla cancelleria (che dovrà essere in grado di poter rilasciare copia cartacea certificando l’effettiva conformità ad un originale, in questo caso telematico), tanto all’avvocato mediante il proprio punto di accesso.

Nei convegni e nei corsi, ho sempre sottolineato l’importanza di verificare tutti gli atti del processo firmati digitalmente, confidando che, tale funzionalità di download dei provvedimenti del giudice nella loro versione originale firmata, fosse accessibile a tutti.

Scopro invece dall’articolo citato in premessa che il:  “documento depositato con firma digitale, o meglio ancora, la busta depositata, non è di per se accessibile ne dalla cancelleria, ne dai giudici, ne tramite il portale del ministero (il PST).”

In verità, tale dato di fatto, rappresenta solo una conferma su un sospetto confermatomi da più fonti, ma, la magra consolazione, è che i pdf visualizzati dai cancellieri e tramite PST, contengono una “coccardina” stampata su una banda laterale in formato testo, contenente una riproduzione grafica del certificato firma.

Sulla base del predetto file i cancellieri rilasciano dunque copie conformi ad un originale che non potranno mai visualizzare, mentre l’avvocato, pur potendo verificare la genuinità del documento originale firmato digitalmente dal giudice, non può ne notificarlo direttamente e ne stamparlo e certificarne la conformità ai sensi dell’art 23 del Codice dell’Amministrazione Digitale.

A titolo di esempio riportiamo il  secondo comma dell’articolo 643 del codice di procedura civile che, in ordine alla notificazione del decreto ingiuntivo, prevede che Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti.

Sempre grazie al blogger citato in premessa, apprendo che “i documenti con firma digitale vanno reperiti o via web service in forma diretta o via PDA tra quelli che consentono un accesso completo alle informazioni disponibili in termini concreti e pratici dal lontano 2007 (a  fronte del servizio realizzato, ma, non applicato del 2004).”

Sarebbe dunque ora di estendere il servizio a tutti, in primis cancellieri e magistrati per consentire, soprattutto, ai primi di rilasciare copie realmente conformi.

E’ di oggi però la notizia di un orientamento diverso da parte della DGSIA, che ha diramato questa mattina il comunicato che si trascrive:

Si informa che l’operazione di Download Documento riportata al paragrafo 3.1 (Elenco consultazioni fascicolo informatico) della Documentazione Servizi Web v1.5 verrà modificata al fine di non consentire il download della copia originale del documento; si interverrà quindi sul parametro original. L’originale del documento informatico sarà disponibile quando verrà completato l’intervento relativo al rilascio telematico delle copie autentiche previo pagamento dei diritti dovuti.
Rimarrà pertanto unicamente la possibilità di scaricare la versione PDF del documento privo della (eventuale) firma digitale.
La modifica verrà rilasciata a breve e verrà installata sul territorio entro il 19 luglio prossimo.
Verrà inoltre aggiornata di conseguenza la suddetta documentazione.

Al di là delle evidenti confusioni tra i concetti di originali e copie in ambito informatico, che si riscontrano nel comunicato, ne consegue che, se questo provvedimento dovesse essere confermato, dal 19 luglio prossimo, il legittimo diritto dell’avvocato di accedere al fascicolo informatico senza oneri verrà sospeso a tempo indeterminato, ovvero fino a quando non si troverà un modo di far pagare un imprecisato diritto di copia.

Rimarranno infatti disponibili, gratuitamente e senza alcun pagamento di diritti di copia, solo le semplici versioni pdf dalle quali non sarà evidentemente possibile verificare la genuinità del documento, con la conseguenza di doverci “fidare” dei controlli automatici dei sistemi informatici del Ministero della Giustizia.

Peraltro è opportuno rilevare che, se le determinazioni della DGSIA dovessero permanere, verrebbe allo stato inibito l’accesso anche a tutti gli atti processuali inviati dagli avvocati telematici, con la aberrante conseguenza, di impedire all’avvocato avversario di verificare la genuinità degli atti di causa e della stessa procura alle liti.

Ebbene quest’ultimo elemento, non è certo di poco conto, poichè nelle aule di giustizia, le eccezioni sulla validità della procura alle liti sono all’ordine del giorno e, pensare che queste eccezioni potrebbero essere sostenute solo dietro pagamento di un diritto di copia, porterebbe senza alcun dubbio alla violazione dello stesso diritto alla difesa costituzionalmente garantito.

Va rilevato inoltre che, allo stato, la funzione di richiesta copie all’interno dei punti di accesso, pur essendo prevista sulla carta, non è mai stata attuata e, dal comunicato dellla DGSIA non si evince certo che la stessa sarà operativa dal 19 luglio.

Occorrerebbe dunque, prima di chiudere i rubinetti, pensare a tutelare le garanzie di chi, alla giustizia, si affida sperando di ottenerla e che, dal processo anche se civile, sia esso cartaceo o telematico, spesso dipendono conseguenze in grado di cambiare la vita delle parti in causa.

Occorrerebbe invece, più saggiamente, prevedere delle disposizioni di legge che chiariscano la possibilità o meno di notificare un provvedimento del giudice nel suo originale informatico, chiarendo quali possano essere le conseguenze giuridiche di una notifica di un file firmato da un magistrato in formato p7m e chiarire se e come, una eventuale notifica di questo atto, possa violare la normativa sui diritti di copia.

Il quest’ultimo caso, evidentemente, possedere un file in formato p7m del procedimento di un magistrato, significherebbe possedere un file che, seppur firmato digitalmente, non potrebbe essere portato a conoscenza della controparte senza prima aver subito una asseverazione da parte del cancelliere .

Si è detto infatti che ai tempi della telematica non ha più senso parlare di originali e di copie, ma, una fictio iuris che reintroduca i due concetti nel telematico, è evidentemente l’unica strada percorribile per tutelare le garanzie delle parti, nonchè per aggiungere un altro tassello importante alla informatizzazione della giustizia, ovvero il rilascio delle copie uso notifica per via telematica evitando inutili code innanzi alle porte delle cancellerie, oltre che sprechi di carta e inchiostro per effettuare fotocopie e apporre timbri. Ma tutto ciò è veramente così difficile? Io credo di noi e voi?

P.S: ringrazio per questo articolo l’amico Massimiliano Ponchio che, oltre a gestire questo spazio con la massima disponibilità, mi ha fornito preziose indicazioni per quelle precisazioni tecniche doverose.

Nicola Gargano

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Finalmente anche a Bari il valore legale

971299_10151458976710718_624535356_nSembra quasi una coincidenza, ma il primo vero post di questo blog è la notizia che, la Direzione Generale per i Sistemi Informativi automatizza presso il Ministero della Giustizia ha emesso il Decreto, ex articolo 35, comma 1, del DM 21/01/2011 n. 44, che attribuisce il valore legale a far data dal 15 luglio 2013 ai depositi telematici effettuati presso il Tribunale di Bari. Potranno essere dunque depositate telematicamente e con pieno valore legale i ricorsi per decreto ingiuntivo e i seguenti atti in corso di causa: Comparsa di risposta, Comparsa di intervento, Comparsa conclusionale e memoria di replica, elaborati CTU, Memoria autorizzate dal Giudice, Scambio delle memorie ex art. 186 co. 6, c.p.c.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione per il foro barese e, anche se sono passati ben 8 anni da quell’ottobre del 2004 in cui si annunciava in pompa magna l’avvio della sperimentazione per il PCT a Bari in quanto sede pilota, si tratta di una vittoria! Invito tutti i colleghi del foro barese ad avvallersi dal 15 luglio di questa possibilità che, se sfruttata da tutti ci consentirà di recarci in tribunale solo per le udienze! Infatti, se tutte le controparti sono telematiche lo scambio delle memorie avverrebbe solo ed esclusivamente per via telematica scaricando gli atti direttamente da polisweb e senza doverci recare in tribunale! Una bella notizia vero?

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