MOZIONE SULL’INTRODUZIONE DELLA FACOLTA’ DI DEPOSITO TELEMATICO DI TUTTI GLI ATTI PROCESSUALI

Come sapete la prossima settimana si terrà a Venezia il XXII congresso forense. I temi esulano dal PCT ma, il titolo del congresso “Oltre il Mercato – La nuova avvocatura per la società del cambiamento”, credo lasci spazio ad argomenti che vadano ben oltre la cosiddetta rappresentanza politica dell’avvocatura e che possano essere trasversali, come quello che sto per proporre. Partendo proprio dal titolo del congresso, credo che il cambiamento principe con cui l’avvocatura sta facendo i conti e proprio il tanto amato e odiato PCT, tema di questo blog. Tra i tanti dubbi e paure quella affrontata più volte qui è la famosa questione del deposito telematico degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio, di cui peraltro si è tanto dibattuto in dottrina. Ad oggi, infatti, pur iniziando a poter contare su una giurispruenza favorevole quale quella di Vercelli, dopo le scellerate pronuncie di Pavia, Foggia, Torino e Padova, rimane da abbattere l’ultimo muro! Un articolo di legge che chiarisca con certezza che possiamo depositare telematicamente qualsiasi cosa, ponendo fine ad ogni dubbio e polemica. Per questo motivo io e la collega Maela Coccato rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione Amadir abbiamo pensato, con il sostegno di altre associazioni forensi (Il Commentario del Merito, Movimento Forense e UDAI) di preparare questa bozza di mozione che trovate in calce a questo post e che potete trovare anche al seguente link accompagnata da un nostro comunicato http://www.amadir.it/documenti/archivio/articoli/amadir-verso-il-xxxii-congresso-nazionale-forense-mozione-congressuale-sull2019introduzione-della-facolta2019-di-deposito-telematico-di-tutti-gli-atti-processuali
Ai lettori di questo blog chiedo di farsi portavoci nei rispettivi fori di appartenenza e condividendo tramite i social il link della mozione. In ogni caso, se potete, vi pregherei di condividere e sostenere l’iniziativa per il bene di tutti, per essere liberi da dubbi amletici su cosa si può fare e cosa non si può fare in telematico, per dire addio alla indegne file al di fuori delle cancellerie e raggiungere finalmente il traguardo di una completa digitalizzazione della giustizia.

to be continueed……..

Nicola Gargano

MOZIONE CONGRESSUALE SULL’INTRODUZIONE DELLA FACOLTA’ DI DEPOSITO TELEMATICO DI TUTTI GLI ATTI PROCESSUALI

Proposta da associazione A.Ma.Di.R. Alumni Master Diritto della Rete (nelle persone del presidente Avv. Nicola Gargano del foro di Bari e vicepresidente Avv. Maela Coccato del foro di Venezia)

E con il sostegno di:

Il commentario del Merito                        Movimento Forense                            U.D.A.I.

Premesso

–          Che l’art. 16bis del decreto legge 179/2014, coordinato con l’art. 44 del decreto legge 90/2014 prevede che, a decorrere dal  30  giugno 2014 per i giudizi iniziati dopo tale termine, e dal 31 dicembre 2014 per tutti i giudizi pendenti,  nei  procedimenti   civili,   contenziosi   o   di   volontaria giurisdizione,  innanzi  al  tribunale,  il   deposito   degli   atti processuali e dei  documenti  da  parte  dei  difensori  delle  parti precedentemente costituite  ha  luogo  esclusivamente  con  modalità telematiche,  nel  rispetto  della  normativa   anche   regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei documenti informatici.

–          Che l’articolo 44 del dl 90/2014 prevede altresì che, prima del 31 dicembre 2014 nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con modificazioni, dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  gli  atti processuali ed i documenti possono essere  depositati  con  modalità telematiche e in tal caso il deposito  si  perfeziona  esclusivamente con tali modalità.

–          Che tale formulazione esclude la facoltà di deposito telematico degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio, tutt’ora possibile solo in quei Tribunali provvisti di decreti dirigenziali del Ministero della Giustizia emessi ai sensi dell’art.35 D.M. 21.2.2011 n.44,  che contemplino l’attivazione del processo civile telematico (trasmissione dei documenti informatici) anche per quegli atti non previsti dalla legge come obbligatori.

–          Che, tale grave limitazione, pone gli avvocati in una situazione di assoluta incertezza allorquando, al momento di depositare un atto introduttivo o di costituzione in giudizio, li costringe a verificare di volta in volta attraverso il portale ministeriale (pst.giustizia.it) i tribunali realmente abilitati al deposito telematico di tali atti.

–          Che non vi è alcun impedimento o filtro tecnico ostativo affinché tali atti siano effettivamente depositati e successivamente accettati dal cancelliere che dovrà inserirli nel fascicolo informatico e sottoporli all’attenzione del magistrato.

–          Che la stessa circolare del ministero della giustizia del 27.6.2014 prevede che, nelle ipotesi in cui le parti procedano al deposito telematico dell’atto introduttivo o di costituzione in giudizio in assenza di specifica abilitazione per il tribunale in cui si procede, la valutazione circa la legittimità di tali depositi, involgendo profili prettamente processuali, sarà di esclusiva competenza del giudice. Di conseguenza non spetta al cancelliere la possibilità di rifiutare il deposito degli atti introduttivi (e/o di costituzione in giudizio) inviati dalle parti, anche presso quelle sedi che non abbiano ottenuto l’abilitazione ex art. 35 d.m. n.44/11.

–          Che tuttavia in giurisprudenza si sono sviluppate opinioni contrastanti in tema di legittimità di tali depositi, in taluni casi dichiarando la contumacia del convenuto costituitosi telematicamente. (cfr. Tribunale di Foggia, ordinanza 10.04.2014[1]; Tribunale di Pavia, sez. Civile, ordinanza 22 luglio 2014; Tribunale di Torino, sez. I Civile, ordinanza 15 luglio 2014[2]; in particolare sulla contumacia cfr. Tribunale Padova, ordinanza 28.08.2014[3]; Tribunale di Vercelli 31.7.2014[4])

–          Che non sussiste alcuna motivazione tecnico-giuridica ostativa ad estendere la facoltà di deposito telematico a tutti gli atti e in tutti  procedimenti   civili,   contenziosi, di   volontaria giurisdizione ed esecutivi, in ragione anche delle recenti modifiche, apportante in sede di conversione del d.l. 90, agli articoli 111 e 137 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, per cui se ne esclude l’applicabilità nell’eventualità di deposito telematico[5].

In ragione di quanto esposto i delegati firmatari della presente mozione

C H I E D O N O

Al congresso Nazionale Forense e al CNF di approvare e fare i propri i contenuti della presente mozione sollecitando un intervento normativo, affinché in sede di conversione in legge del decreto legge 132 del 12 settembre 2014 si specifichi che l’art. 16 bis del D.L. 179/2012, convertito con legge 221/2012 deve essere interpretato nel senso che, fermi restando i casi di obbligatorietà del deposito telematico previsti dal predetto articolo, è sempre in facoltà delle parti depositare telematicamente gli atti introduttivi o di costituzione in giudizio, anche in assenza di D.M. emesso ai sensi dell’art. 35 del D.M. 44/2011 presso i Tribunali e le Corti di Appello.  Si auspica altresì che l’applicazione della predetta norma possa essere estesa agli uffici del Giudice di Pace e alla Corte Suprema di Cassazione non appena le circostanze tecniche la rendano applicabile ai predetti uffici.


[1] in Altalex, 18 giugno 2014. Nota di Maurizio Reale (http://www.altalex.com/index.php?idnot=67989)

[3] In Altalex, 8 settembre 2014. Nota di Maurizio Reale (http://www.altalex.com/index.php?idnot=68683 )

[5] L’art. 111 disp. Att. c.p.c infatti prevede che  il cancelliere non deve  consentire  che  s’inseriscano nei  fascicoli  di  parte  comparse   che   non   risultano comunicate  alle  altre  parti  e  di  cui  non  gli   sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera  per il fascicolo  d’ufficio  e  per  gli  altri  componenti  il collegio. Ebbene tra le modifiche introdotte dalla legge di conversione si prevede che  quando le comparse sono depositate con  modalità telematiche, il presente comma non si applica. Disposizione speculare è stata prevista per i procedimenti pendenti presso la Suprema Corte di Cassazione laddove, l’art. 137 delle disposizioni di attuazione prevede che le parti debbono depositare insieme col ricorso  o  col controricorso almeno tre copie in carta  libera  di  questi atti e della sentenza  o  decisione  impugnata. Ebbene anche in questo caso è stata posta una determinante aggiunta che prevede che, quando  il ricorso o il controricorso sono  depositati  con  modalità telematiche, il presente comma non si applica.

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