Archivio della categoria: Processo Telematico

Il processo al processo telematico

Meno 73. Sono questi i giorni mancanti al prossimo 30 giugno quando, volenti o nolenti saremmo obbligati ad adeguarci ad un nuovo modo di lavorare. La domanda è sempre la stessa, ed è quella che ci accompagna da quando è nato questo blog, ovvero: Siamo pronti?

La risposta questa volta è non lo so e, lo ammetto, persino io, a volte a ho avuto un po’ di paura ad effettuare i consueti depositi telematici.

I motivi? Ve li volevo raccontare da molto tempo ma, la paura di spaventare i colleghi ha sempre preso il sopravvento. Tuttavia in occasione della relazione “il processo al processo telematico” presentata durante il convegno e-privacy tenutosi a Firenze il 4 e 5 aprile scorso ho avuto modo di spiegare le vulnerabilità e di parlare di qualche soluzione. Le slide e la registrazione della relazione li trovate al seguente link: http://e-privacy.winstonsmith.org/interventi.html mentre, se volete andare avanti con la lettura non posso che dirvi buon divertimento.

Immaginate, dunque, di preparare il vostro atto con il vostro fidato programma di videoscrittura e di salvarlo in formato pdf testuale. Immaginate poi di preparare la busta telematica con il vostro redattore atti PCT e di allegare l’atto precedentemente convertito in pdf. Ovviamente controllerete sia prima che dopo aver firmato digitalmente l’atto la corretta visibilità dell’atto e l’atto sarà regolarmente leggibile. A questo punto invierete l’atto al Tribunale di destinazione e riceverete le 3 PEC di accettazione, consegna ed esito dei controlli automatici.

Apparentemente nessun errore. L’atto è giunto a destinazione e i controlli automatici non rilevano alcun errore, possiamo chiudere lo studio e rientrare a casa convinti che, un piccione viaggiatore chiamato PEC, ha regolarmente recapitato il nostro atto.

Cosa può essere successo in fondo? L’atto è firmato digitalmente e nessuno lo può alterare a meno che…

…A meno che in fase di controlli automatici il file firmato digitalmente non venga estratto, verificato e traslato su un nuovo file pdf contente al suo interno una rappresentazione grafica della firma digitale del firmatario, con tanto di coccardina per “rassicurare” i fruitori di quel file, archiviando poi il file originale con estensione .p7m nei sistemi informatici del Tribunale, rendendolo di fatto inaccessibile a chiunque. (http://www.quandoilprocessoetelematico.it/quando-il-processo-e-psicopatico/)

Un attimo però, perché, rileggendo l’articolo sopracitato, sembra che nei controlli automatici avvenga proprio questo e se la procedura non dovesse riuscire, le conseguenze potrebbero essere devastanti.

Tra il 24 e il 28 febbraio, ad esempio, si sono verificati seri problemi in tutta Italia con atti che partivano leggibili ed arrivavano completamente bianchi con la sola coccardina della firma. La cosa strana é che, l’esito dei controlli automatici, in questi casi era sempre positivo. Episodi del genere si sono verificati tra giovedì e venerdì in tutta Italia, personalmente ho avuto segnalazioni da un collega di Bari e uno di Taranto e venerdì mattina, ne ho fatto personalmente io le spese con un deposito su Milano.

In realtà vi confesso che ero perfettamente a conoscenza del problema che si stava verificando ma, reputandomi il San Tommaso della situazione, ho voluto rischiare, partendo dalla consapevolezza che avere in mano la ricevuta di avvenuta consegna mi avrebbe garantito dal punto di vista legale sulla tempestività del deposito.

Sono partiti così due depositi telematici, il primo diretto al Tribunale di Bari, andato regolarmente a buon fine, ed il secondo al Tribunale di Milano.

Paradossalmente, proprio il deposito presso il Tribunale più telematico d’Italia si è rivelato quello dagli esiti più sorprendenti. Infatti, dopo aver ricevuto le prime tre ricevute regolarmente, al posto

della quarta PEC, che dovrebbe indicare l’accettazione del deposito, è giunta in studio la telefonata da parte della cancelleria del Tribunale di Milano che ci comunicava gravi problemi nella visualizzazione del pdf, ovvero documento completamente bianco e, magra consolazione, coccardina perfettamente visibile.

Purtroppo ancora più imbarazzanti sono state le vicende successive poichè, invece di lasciare il deposito in stand by nell’attesa di risolvere il problema, la cancelleria ha rifiutato esponendoci al concreto rischio di far saltare il termine per il deposito.

Certo, come anticipato precedentemente, con la ricevuta di avvenuta consegna in mano potevo dormire sonni tranquilli, potendo godere di una rimessione in termini, ma avendo circa mezz’ora di tempo prima dello scoccare delle ore 14, abbiamo preferito effettuare nuovamente il deposito ricevendo la fatidica RdAc entro le ore 14.

Il deposito successivo è stato poi accettato regolarmente lunedì 3 marzo e gli atti questa volta risultavano regolarmente leggibili. Tutto ciò lascia pensare che, l’aggiornamento dei sistemi del dominio giustizia intervenuto nel pomeriggio di venerdì 28 febbraio possa aver risolto il problema, ma resta un dubbio: Cosa è successo?

Questa domanda non trova ancora una risposta ma, nel frattempo, conviene chiederci dal punto di vista giuridico cosa poteva succedere se, a quel deposito rifiutato, non si fosse susseguito un nuovo deposito entro le 14.

Per capirlo meglio è evidentemente necessario partire da quell’imprescindibile dato normativo dell’art.13 del d.m. 44/2011, il quale dispone che, gli atti del processo in forma di documenti informatici, si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.

E’ evidente dunque che, il nostro atto dovrà intendersi depositato nei termini e, senza neanche scomodare l’istituto della rimessione in termini previsto dall’art. 153 del codice di procedura civile, sarà lo stesso cancelliere a doversi preoccupare di accettare un nuovo deposito da parte dell’avvocato, cartaceo o telematico, specificando l’inconveniente verificatosi.

Il cancelliere per la verità non dovrebbe neanche aspettare l’impulso dell’avvocato ed evidentemente non potrà permettersi di rifiutare il deposito, cercando di capire meglio le problematiche tecniche, ma soprattutto capire se quel pdf è arrivato veramente vuoto o se è stato successivamente “svuotato” per via di qualche errore nei sistemi informatici della cancelleria.

Certo, tutto sarebbe più semplice se, il file atto.pdf.p7m non fosse custodito come segreto di stato, e fosse messo a disposizione di tutti (avvocati, cancellieri e magistrati) come avevo suggerito tempo fa: (http://www.quandoilprocessoetelematico.it/quando-il-processo-e-psicopatico/)

Purtroppo però, nell’Italia dei balzelli, la paura di perdere introiti facili da diritti di copia sempre più difficili da giustificare, renderà molto complicato liberalizzare il diritto di scaricarsi un file originale per verificarne l’autenticità, anche se ciò, come si è visto, potrebbe minare l’intero funzionamento e credibilità del processo civile telematico.

Un altro curioso caso da segnalare è la sporadica eventualità in cui i controlli automatici non dovessero giungere in tempi consoni, ovvero non giungere mai. Il suddetto caso per la verità è stato vissuto dal sottoscritto in un deposito telematico inviato presso il Tribunale di Monza nella notte tra domenica e lunedì ma sono stati segnalati altri casi in giro per l’italia.

In quest’ultimo caso, avendo il tempo di effettuare un nuovo deposito, ho ridepositato la stessa memoria presso il Tribunale di Monza nella mattinata di lunedì ricevendo nel giro di pochi minuti anche la terza ricevuta.

Tuttavia, come abbiamo preannunciato, nei casi sopra esaminati possiamo stare tranquilli perché, fino a quando c’è una ricevuta di avvenuta consegna giunta entro le ore 14, possiamo dormire sonni tranquilli.

Ma cosa succede invece se questa ricevuta manca…

…Come pensavate che l’articolo fosse finito?

Bhe no perché visto che siamo in ballo ve ne racconto un’altra, ovvero casi in cui il deposito parte ma non arriva o meglio al posto di una “Ricevuta di avvenuta consegna” ci ritroviamo un “Avviso di mancata consegna”.

Di casi del genere per la verità me ne sono stati segnalati 3 o 4 in tutta Italia e tutt’ora, dal punto di vista tecnico non vi sono risposte, come non vi sono risposte circa “Ricevute di avvenuta consegna” giunte quasi 10 minuti dopo la ricevuta di accettazione.

E dal punto di vista giuridico?

E’ abbastanza evidente che, in questi ultimi casi si possa ricorrere al secondo comma dell’art. 153 del codice di procedura civile ovvero, la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma.

Ne consegue che soluzioni alle possibili falle del PCT esistono e, come avvocati, non dobbiamo scoraggiarci di fronte a rare ipotesi di malfunzionamenti. Tuttavia ritengo che, in attesa dell’imminente obbligatorietà prevista per il 30 giugno, certe carenze dovranno essere prese in esame dalla DGSIA sia in fase di elaborazione delle nuove regole tecniche – che evidentemente dovrebbero attribuire il valore del depositato, non più alla ricevuta di avvenuta consegna, ma a quella di accettazione, prevedendo una espressa possibilità di depositare nuovamente l’atto in caso di avviso di mancata consegna documentando l’effettivo invio del precedente atto inserendo nella busta la ricevuta di accettazione – e sia in fase di richiesta di un numero più elevato di risorse tecniche, tali da garantire la regolarità dei flussi di atti telematici, e perché no consentire l’accessibilità ai file firmati.

Sperando di non avervi spaventato troppo, vi assicuro che nonostante tutto nel processo civile telematico bisogna continuare a crederci!

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Convegni e dintorni: E-Privacy spring edition 2014

Vi segnalo che, il prossimo sabato 5 aprile, presenterò all’annuale convegno e-privacy una relazione dal titolo: “ll processo al processo telematico. Problemi, vulnerabilità, soluzioni e prospettive nel processo civile telematico a pochi mesi dell’obbligatorietà”. Come si intuirà dal titolo è una relazione diversa dal solito, dove non si parlerà neanche per un attimo dell’ospite tanto atteso in tutti i convegni sul processo telematico ovvero sua maestà “La busta”.

Piuttosto questa volta ho pensato di orientarmi su qualcosa di diverso, cercando di raccontare tuto quello che avreste voluto sapere sul processo telematico e nessuno vi ha mai detto.

Ovvero quali saranno gli effettivi flussi? I sistemi riusciranno a reggere l’improvvisa molte di dati?

I numeri ci dicono che, nel 2013, gli avvocati che hanno effettuato depositi telematici sono passati dai 5.415 nel mese di Gennaio fino ai 10.204 nel dicembre del 2013. Numeri ancora troppo bassi, se si pensa che gli avvocati in tutta Italia sono poco meno di 250.000 e, dal 30 giugno 2014, saranno tutti inevitabilmente obbligati a depositare i propri atti per via telematica.

Tutto questo e altro ancora lo racconterò il prossimo sabato 5 aprile ad E-Privacy che si terrà a Firenze, presso Palazzo Vecchio, Sala della Miniatura (III piano), Piazza della Signoria 1.

La partecipazione sarà libera e gratuità. Di seguito allego il programma completo del convegno che inizierà venerdì 4 aprile alle ore 14 per concludersi sabato 5 aprile alle 18 e 30. Ulteriri info sono reperibili sul sito della manifestazione http://e-privacy.winstonsmith.org/

Inizio Fine Relatore Titolo
Venerdi 4 – Pomeriggio
14:00 14:10 Marco Calamari, Tommaso Grassi Saluto degli organizzatori
14:10 14:40 Diego Giorio Quale privacy verrà dalle grandi banche-dati pubbliche?
14:40 14:55 Carola Moncada Impact of relationship sicurezza e privacy nei social network (JUST/2011-2012/DAP/AG/3255)
14:55 15:25 Avv. Giuseppe Nicosia Processo telematico, avvocati telematici e privacy.
15:25 16:05 Andrea Rui I giovani, la Privacy ed il loro (e nostro) futuro
16:05 16:20 Intervallo
16:20 17:00 Avv. Marcello Bergonzi Perrone La controversa giurisprudenza sui reati di opinione a mezzo internet, e sulla responsabilità del provider
17:00 17:30 Epto OnionMail
17:30 18:10 Simone Bonavita, Carlo Bernardi, Mattia Reggiani Frontiere future e futuribili della Social Media Security
18:10 18:40 Avv. Valentina Longo Educazione Digitale: un efficace antivirus contro il cyberbullismo
   
Sabato 5 – Mattina
09:30 10:00 Avv. Marco Ciurcina Corpo digitale e sovranità tecnologica
10:00 10:30 Avv. Prof. Stefano Aterno Il Privacy Officer: questo sconosciuto.
10:30 10:55 Avv. Fulvio Sarzana di S.Ippolito La privacy dei cittadini e delle imprese negli ordini di blocco all’accesso nei confronti degli intermediari delle autorità penali ed amministrative
10:55 11:25 Avv. Nicola Gargano Il processo al processo telematico. Problemi, vulnerabilità, soluzioni e prospettive nel processo civile telematico a pochi mesi dell’obbligatorietà
16:05 16:20 Intervallo
11:40 12:00 Avv. Nicola Fabiano Il futuro della privacy: dalla Privacy by Design ad uno standard
12:00 12:40 Dott. Francesco Stabile B.Y.O.D. ­ Utilizzare i propri dispositivi in ambito lavorativo
12:40 13:00 Fernanda Faini Quale equilibrio fra trasparenza, apertura e privacy nello scenario del d.lgs. 33/2013?
   
Sabato 5 – Pomeriggio
14:00 14:30 Carlo Blengino e Monica A. Senor Una ragionevole aspettativa di privacy
14:30 15:05 Ing. Giovanni Pellerano Whistleblowing: GlobaLeaks ed i suoi utilizzatori
15:05 15:45 Avv. Francesco Paolo Micozzi Il d.lgs. 33/2013. Trasparenza e privacy: una coesistenza possibile?
16:05 16:20 Intervallo
16:00 16:40 Avv. Giovanni Battista Gallus Là dove osano i Droni, part 2
16:40 17:15 Avv. Valerio Vertua Ipad come strumento di lavoro: tutela della privacy
17:15 17:45 Avv, Monica Gobbato #oltrelaprivacy ossessione, perversione ma anche reputazione di una vita-connessa
17:45 18:15 Maria Grazia Porcedda Presentazione dei risultati del progetto “SURPRISE”
18:15 18:30 Giulia Petragnani Gelosi Geotagging e privacy locazionale: vantaggi e rischi

Organizzazione

La manifestazione e’ organizzata dal Progetto Winston Smith e da HERMES – Centro Studi Trasparenza e Diritti Umani Digitali.

Progetto Winston Smith è un’associazione senza fini di lucro che si occupa della difesa del diritto alla privacy in Rete e fuori

HERMES – Centro Studi Trasparenza e Diritti Umani Digitali.

Contatti

Per contatti generali e per la stampa: eprivacy@winstonsmith.org , per i relatori coordinamento-eprivacy@winstonsmith.org .

Organizzatori, sponsor e partecipanti di e-privacy

 

 

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Quando il processo non ha orari

Ok, questa volta arrivo tardi, visto che la notizia è di venerdì e ha già fatto il giro dell’Italia digitale, ma, è talmente eclatante da meritare una breve menzione. Si può partire dal presupposto che, nel PCT, ci sono delle certezze tra cui un orario di chiusura della cancelleria telematica.

Infatti, l’articolo 13 terzo comma del DM 44/11 sancisce che, quando la ricevuta di avvenuta consegna dell’atto inviato telematicamente è rilasciata dopo le ore 14, il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.

Fino ad oggi ho sempre detto nei convegni di prestare molta attenzione al termine delle ore 14 e, soprattutto di inviare prudenzialmente le proprie comparse per via telematica non troppo a ridosso delle ore 14 considerato che, in caso di mail pesanti, vi è il concreto rischio di una discrasia di qualche minuto tra la ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna.

Nei post precedenti avevo inoltre rielaborato questa nota massima:

Ore 11.30. L’avvocato analogico esce dallo studio e sa che dovrà correre più veloce del cancelliere che non vede l’ora di chiudere la cancelleria (alle ore 12). Ore 11.30. L’avvocato digitale sa che non deve correre perché la cancelleria telematica chiude alle ore 14! Non importa che tu sia analogico o digitale comincia a depositare (telematicamente!).

In pratica un invito a depositare gli atti telematicamente, in modo da poter avere comunque qualche ora in più rispetto all’orario di apertura di cancelleria.

Il Tribunale di Milano però, con sentenza 19 febbraio 2014, depositata il 3 marzo 2014, n. 3115 (Pres. Manfredini, est. Rosa Muscio), è andato ben oltre e ha, di fatto, disapplicato l’articolo 13 del DM 44/2011, sostenendo che, tale norma deve considerarsi di naturare regolamentare e pertanto di rango inferiore rispetto alla norma primaria, che nulla statuisce circa gli orari di deposito.

L’art. 155 del codice di procedura civile statuisce infatti che, la scadenza del termine a giorni, coincide con lo spirare dell’ultimo giorno utile.

Dobbiamo dunque ipotizzare che, qualora la cancelleria fosse aperta fino a mezzanotte, ben potremmo depositare in termini un atto in scadenza in forma cartacea, come per la verità, in alcuni Tribunali, vengono regolarmente accettati gli atti in scadenza ove il deposito venga effettuato nei pomeriggi di Martedì e Giovedì, giornate di rientro pomeridiano per le cancellerie.

Nel caso di specie, il Tribunale meneghino, ha sancito la validità del deposito di una comparsa conclusionale per via telematica la cui ricevuta di avvenuta consegna è stata rilasciata dopo le ore 14 del giorno del scadenza.

La giurisprudenza dunque ha anticipato di gran lunga le nuove regole tecniche che, stando a ricorrenti voci, prorogherebbero il termine previsto dall’art. 13 del dm 44/2011 dalle ore 14 alle ore 24. Permettetemi però di consigliarvi massima prudenza in merito al predetto orientamento attendendo magari che, l’orientamento del Tribunale di Milano possa essere confermato da una revisione delle regole tecniche.

Prima di lasciarvi inoltre vi ricordo alcuni appuntamenti sul processo telematico che mi vedranno protagonista in qualità di relatore nei prossimi giorni:

Lodi c/o Sala dei comuni della Provincia di Lodi, 11 marzo 2014, IL PROCESSO TELEMATICO (Ordine avvocati di Lodi  e Giuffrè Editore)

Vigevano, 12.3.2014

Vi ricordo poi che il prossimo venerdì 14 marzo e sabato 15 marzo si terrà a Carpi (MO) presso il Cinema Corso, Corso Manfredo Fanti, 91 la seconda edizione del convegno Agenda Digitale Giustizia, un appuntamento importantissimo anche alla luce della prossima scadenza del 30.6.2014. Pur non partecipando in qualità di relatore ritengo importante segnalare l’evento assicurando la massima diffusione.

http://www.agendadigitalegiustizia.it/

To be continued

Nicola Gargano

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Quando il processo è sempre più telematico

Non scrivo da molto sul blog e precisamente da quasi un mese ma, per fortuna, ogni tanto anche io devo fare l’avvocato e il tempo per tenere aggiornato questo spazio a volte manca.

In verità avrei voluto scriverne tanti di post, perché tante sono le novità di questi giorni, e fortunatamente non solo sul fronte processo civile.

In ordine di tempo la prima riguarda la pubblicazione, lo scorso venerdì 14 febbraio, del del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze  n. 163 del  23 dicembre 2013  in Gazzetta Ufficiale.

L’argomento, visto il tema del blog è facilmente intuibile, ovvero il PTT che sta per Processo Tributario Telematico. Per la verità il predetto decreto, che si compone di venti articoli, non è del tutto esauriente rimandando a sua volta a “uno o piu’  decreti  del  Ministero  dell’economia  e  delle finanze, sentiti l’Agenzia per l’Italia Digitale e, limitatamente  ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il  Garante  per la  protezione  dei  dati  personali,  sono  individuate  le   regole tecnico-operative per  le  operazioni  relative  all’abilitazione  al S.I.Gi.T., alla costituzione  in  giudizio  mediante  deposito,  alla comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al  rilascio di copie del fascicolo informatico, all’assegnazione  dei  ricorsi  e all’accesso dei soggetti di cui al comma  2  del  presente  articolo, nonche’ alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze.  Con  i  medesimi  decreti  sono   stabilite   le   regole tecnico-operative finalizzate all’archiviazione e alla  conservazione dei documenti informatici,  in  conformita’  a  quanto  disposto  dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni.”

Come per il Processo Civile, si dovranno attendere ulteriori provvedimenti che definiranno, tanto le commissioni tributarie che inizieranno a sperimentare il cosiddetto PTT, tanto le regole tecniche per l’invio degli atti che, stando a quanto si legge, avverrà tramite la piattaforma proprietaria S.I.Gi.T. gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Tanto viene confermato anche dall’art. 20 che, ai comma 1 e 2, recita: “le disposizioni del presente regolamento si applicano ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al  decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del primo  decreto  di  cui  all’articolo  3,  comma  3,  e depositati  presso  le  Commissioni  tributarie  individuate  con  il medesimo decreto. Con successivi  decreti  del  Ministero  dell’economia  e  delle finanze sono individuate le ulteriori Commissioni tributarie  per  lequali trovano gradualmente applicazione le disposizioni del  presente regolamento.”

Proseguendo con la lettura delle novità, in data 17 febbraio 2014 sul portale dei servizi telematici sono comparsi i seguenti avvisi:

Avvio test Deposito Atti presso il Model Office della Corte di Cassazione

Facendo seguito alla comunicazione del 30/07/2013, si comunica che a decorrere dal 03/03/2014 sarà disponibile il sistema di Model Office della Cassazione per eseguire test di Deposito telematico di atti giudiziari quali Ricorso, Controricorso, Controricorso con ricorso incidentale e Atti successivi per i procedimenti civili presso la Corte Suprema di Cassazione.

A tale scopo si informa che gli schemi XSD a disposizione delle software house per sviluppare o aggiornare gli applicativi messi a disposizione dei professionisti sono messi a disposizione nella sezione Download dei File Ufficiali del Processo Civile Telematico.

Per le modalità di esecuzione dei test fare riferimento alla nuova versione dei documenti disponibili nell’area Documenti.

Processo telematico – Aggiornamento Specifiche tecniche deposito atti

Al fine di consentire di sviluppare o aggiornare gli applicativi messi a disposizione dei professionisti si rilascia una nuova versione, da intendersi come una “beta release”, degli schemi XSD del Processo Telematico riguardanti alcune nuove funzionalità che vengono descritte nel seguente documento PDF.

Si comunica che il Model Office DGSIA è stato già predisposto e quindi disponibile per eseguire test di trasmissione di atti telematici al fine di accertarsi dell’idoneità degli strumenti informatici realizzati.

Si informa infine che tutti i sistemi di produzione degli uffici giudiziari di primo e secondo grado verranno allineati alle seguenti specifiche a decorrere dal 24 febbraio p.v.

La prima novità di fatto apre la nuova era del processo telematico presso la Corte di Cassazione per la felicità di tutti gli avvocati cassazionisti che, finalmente, potranno depositare tutti gli atti per via telematica senza dover ricorrere ad un domiciliatario. Stando a quanto si legge dal comunicato, per ora verrà avviata solo la fase di test e, a conclusione di questa fase, si concluderà un processo iniziato con la modifica dell’art. 366 cpc che consente, in luogo dell’elezione di domicilio in Roma di eleggere il domicilio presso la propria casella PEC comunicata al consiglio dell’ordine di appartenenza.

La seconda novità riguarda invece l’inserimento nelle specifiche tecniche della possibilità di depositare file con estensione .eml e .msg.

Una grande novità che ci consentirà di superare la problematica indicata nei precedenti post ovvero la impossibilità, allo stato di allegare tramite busta telematica le ricevute di avvenuta consegna e accettazione di una notifica effettuata in proprio dall’avvocato a mezzo PEC.

Stando al testo della new le predette modifiche saranno implementate nei sistemi informatici degli uffici giudiziari a partire dal prossimo 24 febbario. Tuttavia,dal comunicato non si comprende se le specifiche di cui al DM 44/2011 siano già state aggiornate o se si debba attendere un ulteriore comunicazione in tal senso. Ad ogni buon conto i passi verso un processo sempre più telematico si compiono e il 30 giugno fa sempre meno paura.

Vi segnalo infine alcuni prossime eventi in cui sarò presente in qualità di relatore:

Barletta C/O Hotel “La Terrazza”, Venerdì 21 Febbraio 2014, IL PROCESSO TELEMATICO (UDAI B.A.T. e Giuffrè Editore)

Salerno, Mercoledì 26 Febbraio 2014 (Ordine avvocati di Salerno  e Giuffrè Editore)

Bari c/o Sala delle Adunanze del Consiglio dell’Ordine di Bari, Venerdì 28 Febbraio 2014, Le notifiche per via telematica: Le notifiche a mezzo PEC; le nottiche dirette dell’avvocato (Fondazione Scuola Forense Barese – Scuola di Aggiornamento Professionale e Commissione Informatica dell’Ordine degli Avvocati di Bari)

Lodi c/o Sala dei comuni della Provincia di Lodi, 11 marzo 2014, IL PROCESSO TELEMATICO (Ordine avvocati di Lodi  e Giuffrè Editore)

Nicola Gargano

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Quando l’augurio e telematico

Si lo so, il titolo del post è scontato ma non poteva essere diverso visto che, come ogni blog che si rispetti, anche noi prenderemo qualche giorno di pausa per dedicarci ai festeggiamenti del Natale e del nuovo anno che, come sappiamo, sarà ricco di telematiche novità.

Il 2014 infatti sarà l’anno epocale per il processo telematico poiché il 30 giugno 2014 vi sarà un parziale “switch off” del processo analogico per passare interamente al processo telematico, quantomeno per i ricorsi per decreto ingiuntivo i processi esecutivi (per tutti gli atti successivi al pignoramento) e per gli atti endoprocessuali. Un passaggio atteso e annunciato per la verità da molto tempo, nonché un passaggio che pone interrogativi pesanti tra gli addetti ai lavori che possono riassumersi in due domande principali: Verrà prorogato? Siamo pronti?

Entrambe le domande in realtà meriterebbero di scomodare la famosa sfera di cristallo poiché se da una parte ci si può aspettare il classico effetto “mille proroghe” tutto italiano, dall’altra il recente esempio della chiusura delle sezioni distaccate dei tribunali fa capire come il tempo delle proroghe ci appartiene sempre meno. Dal mio punto di vista mi auguro che proroghe non ve ne siano soprattutto perché il processo telematico deve essere visto come un opportunità per gli avvocati e non come un semplice obbligo da vedere con sospetto. Nei post di questo blog abbiamo esaminato più volte i vantaggi del PCT sottolineando come, la possibilità di usufruire di questi vantaggi, passi proprio dall’obbligatorietà del deposito telematico, che consentirà a tutti gli avvocati di depositare le proprie memorie e ritirare quelle avversarie senza muoversi dal proprio studio.

E’ evidente però che si potrebbe fare ancora di più. La chiusura delle sezioni distaccate ha portato gli uffici di iscrizione a ruolo dei tribunali distrettuali al limite del collasso. Ancora più paradossale é che oggi, in gran parte dei tribunali italiani dove il pct é attivo il  processo debba necessariamente iniziare con la carta e proseguire per via telematica poiché il valore legale, nella maggioranza dei casi non riguarda gli atti introduttivi ma solo gli atti endoprocessuali e i decreti ingiuntivi. Tuttavia Nei giorni scorsi navigando sul pst mi sono accorto che in una piccola parte di tribunali italiani il pct é già attivo per la  presentazione dell’iscrizione a ruolo, degli atti di citazione e dei ricorsi.
Peraltro Il problema principale della mancata possibilità di allegare, nel caso della citazione, un atto principale che non potrà essere in formato  testuale viene ovviato dalla allegazione di una “velina” consistente nella  citazione convertita in PDF e firmata digitalmente. Questa soluzione peraltro é riportata sullo stesso portale dei servizi telematici.

Non pare poi che, l’art. 16 bis del decreto sviluppo 2.0, precluda la possibilità di compiere un passo in avanti, sopratutto laddove vi siano i decreti della Dgsia che, avendo anch’essi valore di legge, ben potrebbero estendere il valore legale del processo telematico anche agli atti introduttivi. A questo punto sarà l’avvocato a poter scegliere se iniziare telematicamente il processo, magari notificando in proprio la citazione a mezzo PEC e recandosi in Tribunale solo per le udienze, oppure se iniziarlo cartaceo per poi proseguirlo in forma telematica. Peraltro, l’articolo 16bis, non m sembra  ricomprendere una implicita abrogazione delle precedenti norme che delegavano alla Dgsia il compito di decretare per ogni tribunale  il valore legale e l’elenco degli atti che potevano essere trasmessi telematicamente. Se così fosse saremmo veramente nella sagra dell’assurdo e penso che sarebbe oltremodo penalizzante per quei tribunali, che hanno fatto  dell’efficenza del processo telematico il loro fiore all’occhiello.

A proposito dell’estensione dei servizi vi segnalo questa interessante petizione proposta dal Movimento Forense e sottoscrivibile a questo link e che vi invito a firmare.

Quanto alla seconda domanda, invece, dovremmo ricorrere ancora alla sfera di cristallo o attendere cosa accadrà nei prossimi mesi in cui evidentemente dovranno essere colmate a tempo di record tutte le carenze formative in capo al personale degli uffici giudiziari, magistrati e avvocati. Sicuramente non un’impresa epica, ma sarà necessario dover assicurare la massima copertura formativa, affinché il passaggio epocale che stiamo affrontando sia meno traumatico per tutti, cercando di far cogliere il passaggio come una opportunità, ovvero l’opportunità di riprenderci il nostro tempo prezioso che non  dovrà più essere sprecato in code. Vi sarà poi la necessità, lato Ministero della Giustizia, di potenziare le infrastrutture informatiche proprio in virtù dell’esponenziale aumento del flusso di dati dal 30 giugno 2014.

Da parte mia invece, oltre al migliore augurio per un sereno Natale e un telematico 2014, rinnovo l’impegno di esserci e continuare a discutere con voi di PCT tramite questo blog anche nel nuovo anno.

Auguri telematici

Nicola Gargano

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Post Eventum, varie ed eventuali

Sperando di fare un gradito regalo ai miei lettori pubblico anche su questo Blog il Post Eventum del convegno Tenutosi a Bari in data 11.10.2013 presso l’aula V dell’Università degli Studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza in collaborazione con Amadir e il Commentario del Merito. Alla fine del post eventum troverete anche le slide del mio intervento e i link ai video con le relazioni integrali. Approfitto del post per segnalarvi che corrono voci incontrastate su un ulteriore aumento della marca per le iscrizioni a ruolo da 25 a 27 di cui si è parlato nel post precedente e nel corso del mio intevento su Radio Radicale nella trasmissione Presi per il Web del 21 ottobre scorso.

Per quanto mi riguarda preferisco rinviare ogni ulteriore commento dopo aver letto quanto meno una bozza di testo di legge. Ad oggi infatti mi sembra che vi sia ancora troppa confusione, sopratutto in ordine alla presunta notizia (purtroppo non verificabile da fonti ufficiali) che la marca/balzello non sarebbe dovuta in caso di costituzione con modalità informatica, cosa però ad oggi possibile sono nei procedimenti iniziati con ricorso.

Chiusa questa piccolissima parentesi vi lascio al post eventum:

Venerdì 11 Ottobre 2013 nell’aula V della Facoltà di Girurirsprudenza dell’Università degli Studi di Bari si è tenuto il convegno: Quando il Processo è Telematico Istruzioni per l’uso, in collaborazione con il Commentario del Merito. Prima di tutto mi preme segnalare l’eccellente risposta di tutti i colleghi del foro di Bari e in particolare dei nostri soci baresi, che hanno partecipato con entusiasmo al convegno. Un convegno a dire il vero che, pur riproponendo un tema ripetutamente trattato, ha richiamato quasi 200 persone nell’aula V della facoltà di giurisprudenza di Bari, regalando, a questa terza puntata degli eventi baresi sul tema dell’avvocato digitale, una atmosfera unica. Un ringraziamento particolare è doveroso anche all’avv. Giuseppe Basciani e al Commentario del Merito, un grandissimo gruppo al servizio dell’avvocatura che come noi propone formazione animati dallo “spirito di servizio”, “spirito di servizio” che, come ha ricordato l’avv. Giovanni Stefanì portando i saluti dell’Ordine degli Avvocati di Bari, deve essere l’elemento fondamentale che anima associazioni come le nostre.

Dopo il saluti dell’avv. Stefanì il convegno è proseguito con l’avv. Nicola Frivoli che, dopo aver portato i saluti del Commentario del Merito, ha passato la parola all’avv. Giorgio Poli, assegnista di ricerca presso l’università degli Studi di Roma Tre e moderatore dell’incontro. L’avv. Poli ha introdotto l’argomento del giorno ricordando che il processo telematico non è più un qualcosa di astratto come qualche anno fa, ma una realtà regolata da tante nuove norme di legge, come ad esempio l’obbligatorietà del deposito degli atti dal 2014 e la novità, introdotta dal decreto sviluppo del 2012, della possibilità per gli avvocati abilitati ai sensi della legge 53/1994 di notificare in proprio a mezzo PEC. La parola è passata poi al Dott. Pierpaolo Beluzzi (Giudice presso il Tribunale di Cremona, componente della struttura tecnica organizzativa del CSM (SO) e responsabile del progetto Digit Cremona), che ha illustrato ad una entusiasta platea il progetto DigitCremona consistente nella dematerializzazione del fascicolo cartaceo e all’introduzione di forme di “collaboration on line” basate sulla teleconferenza e telepresenza. Il dott. Beluzzi ha inoltre spiegato come, l’attuale architettura del processo telematico, potrebbe essere migliorata nell’ottica di rendere il servizio più facilmente fruibile. Il tutto è stato supportato poi da una interessante relazione accompagnata, oltre che dalle consuete slides, anche da filmati, rappresentando una realtà realmente nuova, possibile e sostenibile in grado peraltro di sopperire alla recente chiusura di alcuni Tribunali. Dopo lo sguardo al futuro il convegno è proseguito con la mia relazione, che ho ovviamente aperto portando il saluto di Amadir e spiegando brevemente le nostre attività. Ho ricordato inoltre che l’evento si è svolto a distanza di un anno esatto dall’ultimo evento pugliese di Amadir e che, in questi 12 mesi, anche a Bari siamo passati da una fase di sperimentazione del PCT ad una fase pratica in cui è finalmente possibile depositare, con pieno valore legale, la stragrande maggioranza degli atti presso Tribunale e Corte d’Appello. Ho aperto la presentazione con una dimostrazione pratica effettuando in tempo reale il deposito di un decreto ingiuntivo telematico e affrontando, in rapida successione, le problematiche tecniche e giuridiche correlate al deposito. Prima di passare la parola alla dott.sa Attolino ho effettuato una panoramica sulle notificazioni in proprio a mezzo PEC analizzando le problematiche ma anche i vantaggi in un imminente futuro. La dott.sa Attolino (Giudice presso il Tribunale di Bari) ha infine illustrato qualche problematica lato ufficio giudiziario rimarcando l’attenzione sull’utilizzo consapevole di strumenti quali la firma digitale e la PEC. Infine, dopo oltre tre ore di intense relazioni, c’è stato anche il tempo per qualche domanda utile a stimolare un interessante dibattito.

Di seguito pubblichiamo le slide e i link alle registrazioni del convegno:

Intervento Dott. Beluzzi: Video

Intervento Avv. Gargano: video slides

Intervento Dott.sa Attollino: Video 

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Convegni e dintorni

Venerdì 11 Ottobre 2013 si terrà a Bari alle ore 15.30 presso l’aula V sita al piano terra della facoltà di Giurisprudenza di Bari  il convegno dal titolo: “Quando il processo è telematico: Istruzioni per l’uso” organizzato dall’associazione Amadir e il Commentario del Merito, gruppo di studio facente capo al consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Bari avv. Giuseppe Basciani.

All’incontro, saranno presenti in qualità di relatori, oltre al presidente di Amadir avv. Nicola Gargano,la dott.sa Maria Attollino magistrato del Tribunale di Bari, il dott. Pierpaolo Beluzzi magistrato presso il Tribunale di Cremona e l’avv. Giorgio Poli in veste di moderatore. Un appuntamento importantissimo, in vista della sempre più vicina scadenza del 30 giugno 2014 quando tutti gli atti processuali dovranno essere trasmessi tramite PEC, appuntamento che sarà reso ancora più accattivante e utile dalla prova pratica di invio di un atto telematico che verrà effettuata dall’avv. Nicola Gargano.

Per informazioni ed iscrizioni potete contattarci all’indirizzo info@amadir.it oppure iscrivervi direttamente attraverso il portale formazione del COA di Bari all’indirizzo http://avvocatibari.formazionecontinua.lextel.it/default.do

Per chi invece non potrà presenziare personalmente verrà predisposta una diretta streaming a cura dello Studio Del Core visibile al seguente link: http://www.youtube.com/user/StudioDelCore?feature=watch mentre gli atti del convegno e le registrazioni video saranno disponibili dopo qualche giorno sul nostro blog e  canale youtube dell’associazione Amadir https://www.youtube.com/user/associazioneamadir.

Di seguito alleghiamo il programma del convegno:

foto

Approfitto del post inoltre per segnalare ulteriori appuntamenti in cui sarò presente in qualità di relatore e in particolare il giorno 12.10.2013 presso l’ex sezione distaccata di Monopoli (di cui allego locandina), il 18.10.2013 a Milano per un Business Cappuccino organizzato da Marianna Valletta e il 30.10.2013 presso il Tribunale di Brindisi.

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Nicola Gargano

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Prefissi e dintorni

 

Si lo so mi sono fatto attendere, ma speravo di poter fornire informazioni più precise circa i prefissi attribuiti ai fascicoli provenienti dalle sezioni distaccate.

Nel frattempo peraltro è apparsa sul portale dei servizi telematici datata  23 settembre 2013 la seguente comunicazione: “Si comunica che – allo scopo di permettere l’individuazione del nuovo numero di Registro Generale (R.G.) con cui i procedimenti pendenti al 14 settembre 2013 presso le Sezioni Distaccate soppresse sono stati riassunti presso il Tribunale accorpante- i sistemi informatici in uso presso le Cancellerie, sono predisposti per consentire l’invio di un biglietto di cancelleria contenente il nuovo numero di R.G. assegnato al procedimento.”

Ad oggi si segnala che, i predetti biglietti di cancelleria non sempre giungono e pertanto propongo ai nostri lettori un aggiornamento dell’elenco dei prefissi specificando che in alcuni sarà sufficiente sommare il vecchio numero di ruolo ai numeri di seguito indicati mentre in altri casi dovrà semplicemente essere aggiunto come prefisso numerico.

Ringrazio tutti gli amici e colleghi che mi stanno aiutando a tenere aggiornato il presente elenco, si ribadisce assolutamente indicativo e non ufficiale, che potete contribuire a mantenere aggiornato tramite commento qui in basso oppure mediante il modulo di contatto del blog

MARCHE

Tribunale di Ancona:

Ex sezione distaccata di Fabriano à 100000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Jesi à200000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Osimo à 300000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Senigallia à 400000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

PUGLIA

Tribunale di Bari:

Ex sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti à  91000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Bitonto à  930000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata ALTAMURA à 92000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata MODUGNO à 94000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata MONOPOLI à 95000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata PUTIGNANO à96000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata RUTIGLIANO à97000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Tribunale di Trani

Ex sezione distaccata di Andriaà  91000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Barletta à  92000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Canosa di Puglia à 93000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Molfetta à 94000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Ruvo di Puglaà 94000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Tribunale di Foggia

Ex sezione distaccata di Cerignola à  91000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Manfredonia à  92000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di San Severo à 92000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Trinitapoli à 94000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Tribunale di Lucera

Ex sezione distaccata di Apricena à 91000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Rodi Garganico à92000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Tribunale di Brindisi

Ex sezione distaccata di Ostuni  à 900 (prefisso da aggiungere al numero rg NO SOMMA)

LOMBARDIA

Tribunale di Monza

Ex sezione distaccata di Desio à 11000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

CAMPANIA

Tribunale di Salerno

Ex sezione distaccata di AMALFI à 10000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)
Ex sezione distaccata di CAVA DE TIRRENIà 40000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)
Ex sezione distaccata di EBOLI à 20000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)
Ex sezione distaccata di MERCATO SAN SEVERINO à 50000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)
Ex sezione distaccata di MONTECORVINO à 30000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)
Ex sezione distaccata di AMALFI à 10000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)
Ex sezione distaccata di CAVA DE TIRRENI à 40000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)
Ex sezione distaccata di EBOLI à 20000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)
Ex sezione distaccata di MERCATO SAN SEVERINO à 50000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)
Ex sezione distaccata di MONTECORVINO à 50000000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

 

UMBRIA

Tribunale di Perugia

Ex sezione distaccata di Foligno à 100000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Castello à 200000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Assisi à 300000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Todi à 40000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

EMILIA ROMAGNA

Tribunale di Modena

Ex sezione distaccata di Carpi à20000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Pavullo nel Frignano à30000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

Ex sezione distaccata di Sassuolo à40000 (si somma al vecchio numero di ruolo)

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Quando il trasloco è telematico

Nel post che precede vi avevo promesso aggiornamenti sull’avanzamento del cosiddetto “trasloco telematico”, ovvero la migrazione dei dati informatici dei procedimenti dagli archivi informatici delle sezioni distaccate agli archivi informatici dei Tribunali circondariali.

Un operazione che, per come era stata descritta nella nota della DGSIA pubblicata la scorsa settimana, sarebbe dovuta essere indolore e, semplicemente, avremmo ritrovato i nostri fascicoli pendenti presso le sezioni distaccate cercandoli su polisweb presso il Tribunale circondariale, con un nuovo numero di ruolo costituito da un prefisso che identifica la ex sezione distaccata e numero di ruolo originario.

Tutto molto semplice insomma. Tutto semplice, se la DGSIA avesse diramato un elenco ufficiale dei prefissi associati ad ogni sezione distaccata o se, per ogni fascicolo, fosse partita una PEC con l’indicazione del nuovo numero di ruolo.

Il condizionale purtroppo è d’obbligo poiché, ad oggi, non solo la DGSIA non ha diramato un elenco ufficiale dei prefissi associati alle sezioni distaccate soppresse, ma non esiste alcun criterio ufficiale che consente di ricavarli.

Cosa succede dunque oggi nello studio di un avvocato che dovesse avere la comprensibile necessità rintracciare le proprie cause pendenti presso le sezioni distaccate su polisweb?

Vi porto il mio esempio di questa mattina. Lunedì mattina ho udienza presso il Tribunale di Monza ex sezione distaccata di Desio. Alla precedente udienza la stessa viene rinviata presso il Tribunale di Monza poiché la sezione distacca di Desio dal 13.9.2013 risulta soppressa. La scorsa settimana ricevo un biglietto di cancelleria che mi informa che la causa è stata rimessa al presidente del Tribunale di Monza e, successivamente, rimessa alla prima sezione del Tribunale di Monza.

Non ricevo più alcuna comunicazione a mezzo PEC ma, per mero scrupolo, vorrei verificare se la data di udienza è confermata. Ovviamente questa mattina, cercando la causa nel ruolo dell’ex sezione distaccata di Desio, con il numero di ruolo in mio possesso non trovo nulla e ne tantomeno trovo nulla cercando con lo stesso numero di ruolo sul Tribunale di Monza. Non sapendo dunque come rintracciare il nuovo numero di ruolo, effettuo una ricerca con il nome delle parti e, finalmente, scopro che il nuovo numero di ruolo è costituito dal precedente con l’aggiunta del suffisso numerico 1100.

Miglior sorte invece è capitata per alcuni fascicoli pendenti presso le sezioni distaccate del Tribunale di Bari, per i quali invece è stato comunicato il nuovo numero di ruolo in occasione della comunicazione del rinvio dell’udienza.

Si scopre dunque che non esiste alcuna prassi condivisa tra i Tribunali e, per avere un quadro più completo della situazione, parte il classico brainstorming telefonico tra colleghi e addetti ai lavori, anche al fine di ricostruire un elenco attendibile dei prefissi dei Tribunali soppressi.

In particolare nel mio brainstorming telefonico mi riferisce l’amico Paolo Della Costanza di Giuffrè Informatica che, il nuovo numero di ruolo, in alcuni casi è costituito da un prefisso numerico, mentre in altri da un numero che viene sommato al numero di ruolo originario.

Mi viene riferito infatti che, quest’ultima soluzione, è stata attuata nei Tribunali delle Marche con l’indiscutibile vantaggio di generare nuovi numeri di ruolo più brevi. Nei Tribunali pugliesi invece le soluzioni non si sono rivelate mai univoche e, smanettando su polisweb, capita di ritrovare numeri di ruolo di ben otto cifre per procedimenti che, prima della migrazione, presentavano un numero di ruolo a sole tre cifre.

Ancora una volta si è dunque persa un occasione per ordinare una situazione, già evidentemente ingarbugliata dal trasloco dei fascicoli.

Rischiamo infatti, in una situazione non chiara, di disperdere tanto il cartaceo quanto il telematico poiché, mentre i fascicoli rimangono chiusi negli scatoloni e potrebbe tornare utile effettuare i depositi per via telematica, ci si trova nella situazione paradossale di non poter effettuare nemmeno il deposito telematico poiché risulta sconosciuto il numero di ruolo.

Quando il processo trasloca dunque, i rischi di smarrimenti, cartacei o telematici che siano, sono sempre in agguato. I rimedi a mio modesto parere esistono (o meglio esistevano). Ad esempio, in tempi di spending review ben si poteva pensare di sostituire il trasloco materiale dei fascicoli cartacei, con una procedura di digitalizzazione dei fascicoli (peraltro in perfetta ottica giugno 2014 e forse più economica di un materiale trasloco), semplicemente archiviando i fascicoli cartacei in poche stanze dei palazzi di giustizia soppressi, e risparmiando i pochi spazi dei tribunali circondariali che, al contrario saranno sempre più sommersi dalla carta.

Chiudiamo l’aggiornamento odierno con un primo elenco di prefissi da aggiungere ai numeri di ruolo delle ex sezioni distaccate. Un elenco che provvederò ad aggiornare con regolarità anche sulla base delle vostre segnalazioni che potete inviarmi tramite commento qui in basso oppure mediante il modulo di contatto del blog

Tribunale di Bari:

Ex sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti: 91000

Ex sezione distaccata di Bitonto: 930

Tribunale di Trani

Ex sezione distaccata di Molfetta: 94000

Tribunale di Monza

Tribunale di Desio: 1100

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Quando il Tribunale chiude

Il titolo del post può sembrare un controsenso rispetto alla data in cui viene scritto ma, aimè, alla vigilia della ripresa a pieno regime delle attività dei Tribunali italiani, il mondo giustizia si trova a fare i conti con un cambiamento epocale, ovvero l’attuazione del d. lgs. 155/2012 e la conseguente chiusura di alcuni Tribunali circondariali e di tutte le sezioni distaccate dei Tribunali circondariali.

Lasciando da parte le mille polemiche sulla chiusura dei tribunali, polemiche che probabilmente si trascineranno per ancora molto tempo, cercheremo oggi di occuparci dei problemi legati all’accorpamento e, ovviamente, cercheremo di farlo dal nostro punto di vista, ovvero quello telematico.

Infatti, se da una parte il personale degli uffici giudiziari accorpati si trova a fare i conti con un trasloco fisico non si può non pensare ad un “trasloco” non meno importante, ovvero quello telematico.

Ma cosa succede quando il trasloco è telematico?

Ce lo siamo chiesti sicuramente in molti durante questa calda estate e, soprattutto, ci siamo chiesti cosa ne sarà di quei migliaia di numeri di ruolo delle sezioni distaccate, che sicuramente non potrebbero essere trasferiti tout court nei registri di cancelleria dei tribunali di distrettuali.

Cosa succederà poi in quegli uffici che di fatto sono stati cancellati ma di fatto continueranno ad essere aperti per i prossimi 5 anni come articolazione del Tribunale circondariale e non più come sezione distacca del Tribunale circondariale. (cfr. Per il Tribunale di Bari http://www.ordineavvocati.bari.it/fckeditor/userfiles/file/savino%282%29.pdf)

Qualche risposta la fornisce il portale dei servizi telematici che, nella giornata di oggi ci avvisa che i servizi telematici erogati dal dominio Giustizia non saranno disponibili dalle ore 14.00 di venerdì 13 settembre e fino alle ore 11.00 di lunedì 16 settembre, per consentire l’aggiornamento tecnico a seguito di entrata in vigore della nuova organizzazione degli Uffici Giudiziari di cui al d. lgs. 155/2012.

In attesa di lunedì 16 però, qualche informazione in più possiamo ricavarla dalle indicazioni della DGSIA pubblicate qualche giorno fa qui: http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/AccorpamentoUUGGistruzioniservizitelematiciv51.pdf

Per quanto riguarda le sezioni distaccate verranno dunque dismessi gli indirizzi PEC, e le comunicazioni e le notificazioni relative ai procedimenti pendenti saranno inviate dall’indirizzo di PEC dell’ufficio accorpante, mentre, stando a quanto si legge nella nota rimarranno attivi gli archivi informatici che cambieranno la denominazione ufficio assumendo la denominazione del Tribunale circondariale affiancato dalla dicitura “ex sezione distacca di”.

I fascicoli in corso risulteranno “definiti per trasferimento ad altra sede” ed assumeranno un nuovo numero di ruolo che sarà costituito dal vecchio numero di ruolo con l’aggiunta di un suffisso numerico fisso associato alla sezione distaccata soppressa.

Purtroppo, allo stato non vi è modo di evincere i suffissi delle sezioni distaccate e, pertanto, sarebbe auspicabile che venga quantomeno inviato un biglietto di cancelleria con l’indicazione del nuovo numero di ruolo, in modo da non dover costringere l’avvocato a verificare il nuovo numero di ruolo fascicolo per fascicolo.

Quanto ai depositi telematici invece, si legge nella nota, che gli stessi dovranno essere indirizzati sempre all’indirizzo PEC del Tribunale circondariale con il nuovo numero di ruolo.

La stessa regola andrà evidentemente rispettata nella compilazione della nota di iscrizione a ruolo, in cui dovrà essere indicato come ufficio giudiziario il Tribunale circondariale.

Quanto alle sezioni distaccate rimaste sotto il nome di articolazioni, la nota non prevede alcuna regola differente ed è pertanto presumibile che, il personale di cancelleria delle sezioni distaccate sopravvissute (ora diventate articolazioni), abbia accesso ai registri di cancelleria del Tribunale circondariale e che i numeri di ruolo dei fascicoli vengano assegnati secondo le regole sin qui esaminate.

Quanto invece ai Tribunali circondariali soppressi la nota non prevede alcuna modifica, sia per gli indirizzi PEC e sia i registri di cancelleria, salvo che per la denominazione dell’ufficio che, nel registro informatico, assumerà il nome di “Tribunale ordinario di (Tribunale accorpante) – ex Tribunale di (Tribunale soppresso)”. Non verrà dunque effettuata alcuna migrazione dei fascicoli e, i numeri di ruolo dei procedimenti in corso, rimarranno invariati prevedendo che, sia i depositi telematici e sia le comunicazioni e notificazioni, avvengano tramite l’indirizzo PEC del Tribunale circondariale soppresso. Depositi e iscrizioni a ruolo inerenti nuovi procedimenti, invece, dovranno invece essere indirizzati alle caselle di PEC  del Tribunale accorpante in base alla competenza.

In ultimo richiamiamo l’ultimo paragrafo della nota ministeriale che ci ricorda che, a decorrere dalla data di soppressione di un ufficio giudiziario, il valore legale relativo ai depositi telematici è conferito dal decreto ministeriale (ai sensi dell’art. 35 comma 1 del D.M. 44/2011) emesso per l’ufficio accorpante.

Ne consegue che, i vantaggi offerti dal processo telematico si estenderanno anche ai Tribunali soppressi qualora nel Tribunale accorpante fosse già possibile depositare telematicamente a valore legale, indubbiamente un vantaggio che, almeno in parte, potrà coprire i disagi subiti dagli avvocati che esercitano abitualmente nei Tribunali soppressi.

Quanto invece ai disagi e alle altre novità apportate dal “trasloco telematico” non ci resta che attendere l’ora X, ovvero le ore 11 del 16 settembre 2013.

(to be continued)

Nicola Gargano

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