Archivio dell'autore: Nicola Gargano

Convegni e dintorni: E-Privacy spring edition 2014

Vi segnalo che, il prossimo sabato 5 aprile, presenterò all’annuale convegno e-privacy una relazione dal titolo: “ll processo al processo telematico. Problemi, vulnerabilità, soluzioni e prospettive nel processo civile telematico a pochi mesi dell’obbligatorietà”. Come si intuirà dal titolo è una relazione diversa dal solito, dove non si parlerà neanche per un attimo dell’ospite tanto atteso in tutti i convegni sul processo telematico ovvero sua maestà “La busta”.

Piuttosto questa volta ho pensato di orientarmi su qualcosa di diverso, cercando di raccontare tuto quello che avreste voluto sapere sul processo telematico e nessuno vi ha mai detto.

Ovvero quali saranno gli effettivi flussi? I sistemi riusciranno a reggere l’improvvisa molte di dati?

I numeri ci dicono che, nel 2013, gli avvocati che hanno effettuato depositi telematici sono passati dai 5.415 nel mese di Gennaio fino ai 10.204 nel dicembre del 2013. Numeri ancora troppo bassi, se si pensa che gli avvocati in tutta Italia sono poco meno di 250.000 e, dal 30 giugno 2014, saranno tutti inevitabilmente obbligati a depositare i propri atti per via telematica.

Tutto questo e altro ancora lo racconterò il prossimo sabato 5 aprile ad E-Privacy che si terrà a Firenze, presso Palazzo Vecchio, Sala della Miniatura (III piano), Piazza della Signoria 1.

La partecipazione sarà libera e gratuità. Di seguito allego il programma completo del convegno che inizierà venerdì 4 aprile alle ore 14 per concludersi sabato 5 aprile alle 18 e 30. Ulteriri info sono reperibili sul sito della manifestazione http://e-privacy.winstonsmith.org/

Inizio Fine Relatore Titolo
Venerdi 4 – Pomeriggio
14:00 14:10 Marco Calamari, Tommaso Grassi Saluto degli organizzatori
14:10 14:40 Diego Giorio Quale privacy verrà dalle grandi banche-dati pubbliche?
14:40 14:55 Carola Moncada Impact of relationship sicurezza e privacy nei social network (JUST/2011-2012/DAP/AG/3255)
14:55 15:25 Avv. Giuseppe Nicosia Processo telematico, avvocati telematici e privacy.
15:25 16:05 Andrea Rui I giovani, la Privacy ed il loro (e nostro) futuro
16:05 16:20 Intervallo
16:20 17:00 Avv. Marcello Bergonzi Perrone La controversa giurisprudenza sui reati di opinione a mezzo internet, e sulla responsabilità del provider
17:00 17:30 Epto OnionMail
17:30 18:10 Simone Bonavita, Carlo Bernardi, Mattia Reggiani Frontiere future e futuribili della Social Media Security
18:10 18:40 Avv. Valentina Longo Educazione Digitale: un efficace antivirus contro il cyberbullismo
   
Sabato 5 – Mattina
09:30 10:00 Avv. Marco Ciurcina Corpo digitale e sovranità tecnologica
10:00 10:30 Avv. Prof. Stefano Aterno Il Privacy Officer: questo sconosciuto.
10:30 10:55 Avv. Fulvio Sarzana di S.Ippolito La privacy dei cittadini e delle imprese negli ordini di blocco all’accesso nei confronti degli intermediari delle autorità penali ed amministrative
10:55 11:25 Avv. Nicola Gargano Il processo al processo telematico. Problemi, vulnerabilità, soluzioni e prospettive nel processo civile telematico a pochi mesi dell’obbligatorietà
16:05 16:20 Intervallo
11:40 12:00 Avv. Nicola Fabiano Il futuro della privacy: dalla Privacy by Design ad uno standard
12:00 12:40 Dott. Francesco Stabile B.Y.O.D. ­ Utilizzare i propri dispositivi in ambito lavorativo
12:40 13:00 Fernanda Faini Quale equilibrio fra trasparenza, apertura e privacy nello scenario del d.lgs. 33/2013?
   
Sabato 5 – Pomeriggio
14:00 14:30 Carlo Blengino e Monica A. Senor Una ragionevole aspettativa di privacy
14:30 15:05 Ing. Giovanni Pellerano Whistleblowing: GlobaLeaks ed i suoi utilizzatori
15:05 15:45 Avv. Francesco Paolo Micozzi Il d.lgs. 33/2013. Trasparenza e privacy: una coesistenza possibile?
16:05 16:20 Intervallo
16:00 16:40 Avv. Giovanni Battista Gallus Là dove osano i Droni, part 2
16:40 17:15 Avv. Valerio Vertua Ipad come strumento di lavoro: tutela della privacy
17:15 17:45 Avv, Monica Gobbato #oltrelaprivacy ossessione, perversione ma anche reputazione di una vita-connessa
17:45 18:15 Maria Grazia Porcedda Presentazione dei risultati del progetto “SURPRISE”
18:15 18:30 Giulia Petragnani Gelosi Geotagging e privacy locazionale: vantaggi e rischi

Organizzazione

La manifestazione e’ organizzata dal Progetto Winston Smith e da HERMES – Centro Studi Trasparenza e Diritti Umani Digitali.

Progetto Winston Smith è un’associazione senza fini di lucro che si occupa della difesa del diritto alla privacy in Rete e fuori

HERMES – Centro Studi Trasparenza e Diritti Umani Digitali.

Contatti

Per contatti generali e per la stampa: eprivacy@winstonsmith.org , per i relatori coordinamento-eprivacy@winstonsmith.org .

Organizzatori, sponsor e partecipanti di e-privacy

 

 

Commenta questo articolo

Quando il processo non ha orari

Ok, questa volta arrivo tardi, visto che la notizia è di venerdì e ha già fatto il giro dell’Italia digitale, ma, è talmente eclatante da meritare una breve menzione. Si può partire dal presupposto che, nel PCT, ci sono delle certezze tra cui un orario di chiusura della cancelleria telematica.

Infatti, l’articolo 13 terzo comma del DM 44/11 sancisce che, quando la ricevuta di avvenuta consegna dell’atto inviato telematicamente è rilasciata dopo le ore 14, il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.

Fino ad oggi ho sempre detto nei convegni di prestare molta attenzione al termine delle ore 14 e, soprattutto di inviare prudenzialmente le proprie comparse per via telematica non troppo a ridosso delle ore 14 considerato che, in caso di mail pesanti, vi è il concreto rischio di una discrasia di qualche minuto tra la ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna.

Nei post precedenti avevo inoltre rielaborato questa nota massima:

Ore 11.30. L’avvocato analogico esce dallo studio e sa che dovrà correre più veloce del cancelliere che non vede l’ora di chiudere la cancelleria (alle ore 12). Ore 11.30. L’avvocato digitale sa che non deve correre perché la cancelleria telematica chiude alle ore 14! Non importa che tu sia analogico o digitale comincia a depositare (telematicamente!).

In pratica un invito a depositare gli atti telematicamente, in modo da poter avere comunque qualche ora in più rispetto all’orario di apertura di cancelleria.

Il Tribunale di Milano però, con sentenza 19 febbraio 2014, depositata il 3 marzo 2014, n. 3115 (Pres. Manfredini, est. Rosa Muscio), è andato ben oltre e ha, di fatto, disapplicato l’articolo 13 del DM 44/2011, sostenendo che, tale norma deve considerarsi di naturare regolamentare e pertanto di rango inferiore rispetto alla norma primaria, che nulla statuisce circa gli orari di deposito.

L’art. 155 del codice di procedura civile statuisce infatti che, la scadenza del termine a giorni, coincide con lo spirare dell’ultimo giorno utile.

Dobbiamo dunque ipotizzare che, qualora la cancelleria fosse aperta fino a mezzanotte, ben potremmo depositare in termini un atto in scadenza in forma cartacea, come per la verità, in alcuni Tribunali, vengono regolarmente accettati gli atti in scadenza ove il deposito venga effettuato nei pomeriggi di Martedì e Giovedì, giornate di rientro pomeridiano per le cancellerie.

Nel caso di specie, il Tribunale meneghino, ha sancito la validità del deposito di una comparsa conclusionale per via telematica la cui ricevuta di avvenuta consegna è stata rilasciata dopo le ore 14 del giorno del scadenza.

La giurisprudenza dunque ha anticipato di gran lunga le nuove regole tecniche che, stando a ricorrenti voci, prorogherebbero il termine previsto dall’art. 13 del dm 44/2011 dalle ore 14 alle ore 24. Permettetemi però di consigliarvi massima prudenza in merito al predetto orientamento attendendo magari che, l’orientamento del Tribunale di Milano possa essere confermato da una revisione delle regole tecniche.

Prima di lasciarvi inoltre vi ricordo alcuni appuntamenti sul processo telematico che mi vedranno protagonista in qualità di relatore nei prossimi giorni:

Lodi c/o Sala dei comuni della Provincia di Lodi, 11 marzo 2014, IL PROCESSO TELEMATICO (Ordine avvocati di Lodi  e Giuffrè Editore)

Vigevano, 12.3.2014

Vi ricordo poi che il prossimo venerdì 14 marzo e sabato 15 marzo si terrà a Carpi (MO) presso il Cinema Corso, Corso Manfredo Fanti, 91 la seconda edizione del convegno Agenda Digitale Giustizia, un appuntamento importantissimo anche alla luce della prossima scadenza del 30.6.2014. Pur non partecipando in qualità di relatore ritengo importante segnalare l’evento assicurando la massima diffusione.

http://www.agendadigitalegiustizia.it/

To be continued

Nicola Gargano

Commenta questo articolo

Video del convegno sul processo Telematico organizzato dall’Udai sezione BAT tenutosi in data 21.2.2014

 

E’ disponibile sul canale you tube dell’associazione UDAI sezione Bat la video registrazione del convegno sul processo Telematico organizzato  tenutosi in data 21.2.2014.

Saluti ed apertura dei lavori
Avv. Tommaso Divincenzo Presidente U.D.A.I. Barletta Andria Trani
Dott. Filippo Bortone Presidente del Tribunale di Trani
Avv. Francesco Logrieco Presidente del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Trani
Introduce e modera
Prof. Matteo Montanari Docente in Informatica Giuridica dell’Università LUM “ Jean Monnet”
Ne parliamo con
Dott. Massimo Terzi Presidente del Tribunale di Verbania
Dott. Gaetano Labianca Giudice Sezione Civile Tribunale di Trani
Dott.ssa Antonietta Lanotte Chirone Giudice della Sezione Lavoro e Previdenza Tribunale di Trani
Avv. Nicola Gargano Presidente Amadir

convegno U.D.A.I. ” il Processo Telematico”

Commenta questo articolo

Quando il processo è ibrido: copie di cortesia

Capita spesso di chiedersi se con il processo telematico riusciremo ad abbandonare definitivamente la carta sostituendola con i bit. Bhe uno degli argomenti più scottanti su cui spesso ci si trova a fare i conti sono le copie di cortesia. Devono essere depositate o no? In una fase transitoria può essere prevista una copia di cortesia degli atti da depositarsi non nei termini di legge ma, ad es. Entro l’udienza o qualche giorno prima (nel caso di deposito di note istruttorie). Si tratta in ogni caso di una buona prassi di cortesia e non di un obbligo.

Se vogliamo dare un tocco in più possiamo al nostro deposito di cortesia, in una copisteria di Milano ho trovato questo simantico timbro! Lo so è un non senso, ma in tempi di doppio binario può essere utile.

fotofoto 2

To be continued…

Nicola Gargano

Commenta questo articolo

Quando il processo è sempre più telematico

Non scrivo da molto sul blog e precisamente da quasi un mese ma, per fortuna, ogni tanto anche io devo fare l’avvocato e il tempo per tenere aggiornato questo spazio a volte manca.

In verità avrei voluto scriverne tanti di post, perché tante sono le novità di questi giorni, e fortunatamente non solo sul fronte processo civile.

In ordine di tempo la prima riguarda la pubblicazione, lo scorso venerdì 14 febbraio, del del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze  n. 163 del  23 dicembre 2013  in Gazzetta Ufficiale.

L’argomento, visto il tema del blog è facilmente intuibile, ovvero il PTT che sta per Processo Tributario Telematico. Per la verità il predetto decreto, che si compone di venti articoli, non è del tutto esauriente rimandando a sua volta a “uno o piu’  decreti  del  Ministero  dell’economia  e  delle finanze, sentiti l’Agenzia per l’Italia Digitale e, limitatamente  ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il  Garante  per la  protezione  dei  dati  personali,  sono  individuate  le   regole tecnico-operative per  le  operazioni  relative  all’abilitazione  al S.I.Gi.T., alla costituzione  in  giudizio  mediante  deposito,  alla comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al  rilascio di copie del fascicolo informatico, all’assegnazione  dei  ricorsi  e all’accesso dei soggetti di cui al comma  2  del  presente  articolo, nonche’ alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze.  Con  i  medesimi  decreti  sono   stabilite   le   regole tecnico-operative finalizzate all’archiviazione e alla  conservazione dei documenti informatici,  in  conformita’  a  quanto  disposto  dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni.”

Come per il Processo Civile, si dovranno attendere ulteriori provvedimenti che definiranno, tanto le commissioni tributarie che inizieranno a sperimentare il cosiddetto PTT, tanto le regole tecniche per l’invio degli atti che, stando a quanto si legge, avverrà tramite la piattaforma proprietaria S.I.Gi.T. gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Tanto viene confermato anche dall’art. 20 che, ai comma 1 e 2, recita: “le disposizioni del presente regolamento si applicano ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al  decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del primo  decreto  di  cui  all’articolo  3,  comma  3,  e depositati  presso  le  Commissioni  tributarie  individuate  con  il medesimo decreto. Con successivi  decreti  del  Ministero  dell’economia  e  delle finanze sono individuate le ulteriori Commissioni tributarie  per  lequali trovano gradualmente applicazione le disposizioni del  presente regolamento.”

Proseguendo con la lettura delle novità, in data 17 febbraio 2014 sul portale dei servizi telematici sono comparsi i seguenti avvisi:

Avvio test Deposito Atti presso il Model Office della Corte di Cassazione

Facendo seguito alla comunicazione del 30/07/2013, si comunica che a decorrere dal 03/03/2014 sarà disponibile il sistema di Model Office della Cassazione per eseguire test di Deposito telematico di atti giudiziari quali Ricorso, Controricorso, Controricorso con ricorso incidentale e Atti successivi per i procedimenti civili presso la Corte Suprema di Cassazione.

A tale scopo si informa che gli schemi XSD a disposizione delle software house per sviluppare o aggiornare gli applicativi messi a disposizione dei professionisti sono messi a disposizione nella sezione Download dei File Ufficiali del Processo Civile Telematico.

Per le modalità di esecuzione dei test fare riferimento alla nuova versione dei documenti disponibili nell’area Documenti.

Processo telematico – Aggiornamento Specifiche tecniche deposito atti

Al fine di consentire di sviluppare o aggiornare gli applicativi messi a disposizione dei professionisti si rilascia una nuova versione, da intendersi come una “beta release”, degli schemi XSD del Processo Telematico riguardanti alcune nuove funzionalità che vengono descritte nel seguente documento PDF.

Si comunica che il Model Office DGSIA è stato già predisposto e quindi disponibile per eseguire test di trasmissione di atti telematici al fine di accertarsi dell’idoneità degli strumenti informatici realizzati.

Si informa infine che tutti i sistemi di produzione degli uffici giudiziari di primo e secondo grado verranno allineati alle seguenti specifiche a decorrere dal 24 febbraio p.v.

La prima novità di fatto apre la nuova era del processo telematico presso la Corte di Cassazione per la felicità di tutti gli avvocati cassazionisti che, finalmente, potranno depositare tutti gli atti per via telematica senza dover ricorrere ad un domiciliatario. Stando a quanto si legge dal comunicato, per ora verrà avviata solo la fase di test e, a conclusione di questa fase, si concluderà un processo iniziato con la modifica dell’art. 366 cpc che consente, in luogo dell’elezione di domicilio in Roma di eleggere il domicilio presso la propria casella PEC comunicata al consiglio dell’ordine di appartenenza.

La seconda novità riguarda invece l’inserimento nelle specifiche tecniche della possibilità di depositare file con estensione .eml e .msg.

Una grande novità che ci consentirà di superare la problematica indicata nei precedenti post ovvero la impossibilità, allo stato di allegare tramite busta telematica le ricevute di avvenuta consegna e accettazione di una notifica effettuata in proprio dall’avvocato a mezzo PEC.

Stando al testo della new le predette modifiche saranno implementate nei sistemi informatici degli uffici giudiziari a partire dal prossimo 24 febbario. Tuttavia,dal comunicato non si comprende se le specifiche di cui al DM 44/2011 siano già state aggiornate o se si debba attendere un ulteriore comunicazione in tal senso. Ad ogni buon conto i passi verso un processo sempre più telematico si compiono e il 30 giugno fa sempre meno paura.

Vi segnalo infine alcuni prossime eventi in cui sarò presente in qualità di relatore:

Barletta C/O Hotel “La Terrazza”, Venerdì 21 Febbraio 2014, IL PROCESSO TELEMATICO (UDAI B.A.T. e Giuffrè Editore)

Salerno, Mercoledì 26 Febbraio 2014 (Ordine avvocati di Salerno  e Giuffrè Editore)

Bari c/o Sala delle Adunanze del Consiglio dell’Ordine di Bari, Venerdì 28 Febbraio 2014, Le notifiche per via telematica: Le notifiche a mezzo PEC; le nottiche dirette dell’avvocato (Fondazione Scuola Forense Barese – Scuola di Aggiornamento Professionale e Commissione Informatica dell’Ordine degli Avvocati di Bari)

Lodi c/o Sala dei comuni della Provincia di Lodi, 11 marzo 2014, IL PROCESSO TELEMATICO (Ordine avvocati di Lodi  e Giuffrè Editore)

Nicola Gargano

1932312_280207845467627_678179364_n locandina_formaz_processo_telematico_lodi_0214_0 locandina_formaz_processo_telematico_barletta_0214

Commenta questo articolo

notifiche a mezzo PEC e organizzazione

Può capitare che devi notificare un appello a 18 controparti. Cosa succede se devi farlo a mezzo PEC? Io mi sono organizzato così. Ovviamente il tasto invia verrà premuto domani mattina, rigorosamente dopo le ore 8 😉

Immagine

Commenta questo articolo

Legge di stabilità e informatizzazione della giustizia

L’articolo di oggi in realtà ha poco a che fare con il processo telematico in senso stretto, ma, visto che sulle pagine di questo blog si era parlato di legge di stabilità già dallo scorso ottobre, credo sia doveroso un piccolo commento sulla legge di stabilità di cui finalmente circola il testo definivo.

La prima riflessione è che, se la finanziaria 2013 aveva introdotto grandi novità nella digitalizzazione della giustizia, nel 2014 ritroviamo ben poco, se non la conferma della previsione del mancato pagamento dei diritti di copia non autentica, per le parti che si costituiscono con modalità telematiche e che con le stesse modalità accedono al fascicolo elettronico.

Via libera dunque a quella consolidata prassi di non  richiedere il pagamento dei diritti di copia sulle copie semplici e la legittimazione del pieno diritto da parte dell’avvocato di scaricare liberamente le copie di atti, provvedimenti del giudice e sentenze da polisweb.

Non si può però non sottolineare una grande incongruenza della norma che prevede due requisiti, che le parti si siano costituite con modalità telematiche e che accedano con medesime modalità al fascicolo informatico.

Ebbene, l’incongruenza è proprio sul primo requisito in quanto, ad oggi, sono veramente pochi i Tribunali dove è possibile costituirsi con modalità telematiche al di fuori del procedimento monitorio.

E’ evidente dunque che, ancora una volta, la mano destra non è a conoscenza dell’operato della mano sinistra, ed è altrettanto evidente che,  qualora si riuscissero effettivamente a regolamentare tecnicamente le autorizzazioni di accesso ai documenti all’interno di polisweb, vi sarebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra gli avvocati che si costituiscono per via telematica e gli avvocati dei fori in cui è ancora impossibile costituirsi con modalità telematiche.

Infatti, se da un lato può essere giusto attribuire un  vantaggio agli utenti del processo civile telematico, dall’altro è ingiusto privare di questo vantaggio chi continua ad avvalersi del processo cartaceo non per propria scelta, ma semplicemente perché nel proprio distretto alcuni servizi di deposito telematico non sono disponibili. Questi ultimi infatti,  continuerebbero (o inizierebbero) a pagare ingiustamente i diritti di copia semplice, per degli atti che potrebbero e dovrebbero trovarsi nel fascicolo informatico e ai quali le parti costituite dovrebbero avere libero accesso.

Un’altra occasione persa poi è stata la mancata regolamentazione della funzionalità “richiesta copie” esistente ma ancora inattuata, sia sul portale dei servizi telematici e sia su alcuni punti di accesso.

Quando invece si tratta di aumentare i costi della giustizia invece le occasioni non si perdono mai, infatti, è divenuto realtà l’annunciato aumento della “marca da 8 euro”, prevista dall’art 30 del testo unico sulle spese di giustizia secondo il quale, la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l´assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all´ufficio, in modo forfettizzato.

Su quanto queste spese possano essere anacronistiche in un’epoca in cui indennità di trasferta e spese di spedizione sono evidentemente azzerate ne abbiamo già parlato ma, evidentemente , le nostre critiche sono state ignorate e il comma 606 dell’unico articolo della legge di stabilità recita: “Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 30, comma 1, le parole: «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 27»”.

Dal primo Gennaio dunque non più 8, non più 25 ma sono ben 27 gli euro necessari per acquistare quella famosa “marca” la cui ratio è la copertura di spese ora non più esistenti.

In questo caso nessuna pietà neanche per chi si avvale del processo telematico perché, al contrario quanto riferito da alcune inattendibili fonti, i 27 euro di diritti di cancelleria dovranno essere corrisposti nella stessa misura anche dagli avvocati che si costituiscono con modalità telematiche, non essendo prevista alcuna riduzione o esenzione.

Nicola Gargano

Commenta questo articolo

Buon anno telematico

Dopo le indigestioni natalizie si ricomincia veramente. C’è da dire che non ci si era mai fermati. Personalmente il 30 Dicembre ho effettuato l’ultimo deposito telematico dell’anno, nentre il primo del 2014 è stato effettuato il 3 Gennaio.

Proposito del 2014 però deve essere far diventare il telematico la regola e non l’eccezione, perchè l’anno da poco iniziato è quello dell’obbligatorietà e sarebbe bello arrrivare al 30 giugno 2014 senza neanche accorgerci del cambiamento. Buon anno a tutti voi amici di quandoilprocessoetelematico.it

to be continued….

Nicola Gargano

Commenta questo articolo

Quando l’augurio e telematico

Si lo so, il titolo del post è scontato ma non poteva essere diverso visto che, come ogni blog che si rispetti, anche noi prenderemo qualche giorno di pausa per dedicarci ai festeggiamenti del Natale e del nuovo anno che, come sappiamo, sarà ricco di telematiche novità.

Il 2014 infatti sarà l’anno epocale per il processo telematico poiché il 30 giugno 2014 vi sarà un parziale “switch off” del processo analogico per passare interamente al processo telematico, quantomeno per i ricorsi per decreto ingiuntivo i processi esecutivi (per tutti gli atti successivi al pignoramento) e per gli atti endoprocessuali. Un passaggio atteso e annunciato per la verità da molto tempo, nonché un passaggio che pone interrogativi pesanti tra gli addetti ai lavori che possono riassumersi in due domande principali: Verrà prorogato? Siamo pronti?

Entrambe le domande in realtà meriterebbero di scomodare la famosa sfera di cristallo poiché se da una parte ci si può aspettare il classico effetto “mille proroghe” tutto italiano, dall’altra il recente esempio della chiusura delle sezioni distaccate dei tribunali fa capire come il tempo delle proroghe ci appartiene sempre meno. Dal mio punto di vista mi auguro che proroghe non ve ne siano soprattutto perché il processo telematico deve essere visto come un opportunità per gli avvocati e non come un semplice obbligo da vedere con sospetto. Nei post di questo blog abbiamo esaminato più volte i vantaggi del PCT sottolineando come, la possibilità di usufruire di questi vantaggi, passi proprio dall’obbligatorietà del deposito telematico, che consentirà a tutti gli avvocati di depositare le proprie memorie e ritirare quelle avversarie senza muoversi dal proprio studio.

E’ evidente però che si potrebbe fare ancora di più. La chiusura delle sezioni distaccate ha portato gli uffici di iscrizione a ruolo dei tribunali distrettuali al limite del collasso. Ancora più paradossale é che oggi, in gran parte dei tribunali italiani dove il pct é attivo il  processo debba necessariamente iniziare con la carta e proseguire per via telematica poiché il valore legale, nella maggioranza dei casi non riguarda gli atti introduttivi ma solo gli atti endoprocessuali e i decreti ingiuntivi. Tuttavia Nei giorni scorsi navigando sul pst mi sono accorto che in una piccola parte di tribunali italiani il pct é già attivo per la  presentazione dell’iscrizione a ruolo, degli atti di citazione e dei ricorsi.
Peraltro Il problema principale della mancata possibilità di allegare, nel caso della citazione, un atto principale che non potrà essere in formato  testuale viene ovviato dalla allegazione di una “velina” consistente nella  citazione convertita in PDF e firmata digitalmente. Questa soluzione peraltro é riportata sullo stesso portale dei servizi telematici.

Non pare poi che, l’art. 16 bis del decreto sviluppo 2.0, precluda la possibilità di compiere un passo in avanti, sopratutto laddove vi siano i decreti della Dgsia che, avendo anch’essi valore di legge, ben potrebbero estendere il valore legale del processo telematico anche agli atti introduttivi. A questo punto sarà l’avvocato a poter scegliere se iniziare telematicamente il processo, magari notificando in proprio la citazione a mezzo PEC e recandosi in Tribunale solo per le udienze, oppure se iniziarlo cartaceo per poi proseguirlo in forma telematica. Peraltro, l’articolo 16bis, non m sembra  ricomprendere una implicita abrogazione delle precedenti norme che delegavano alla Dgsia il compito di decretare per ogni tribunale  il valore legale e l’elenco degli atti che potevano essere trasmessi telematicamente. Se così fosse saremmo veramente nella sagra dell’assurdo e penso che sarebbe oltremodo penalizzante per quei tribunali, che hanno fatto  dell’efficenza del processo telematico il loro fiore all’occhiello.

A proposito dell’estensione dei servizi vi segnalo questa interessante petizione proposta dal Movimento Forense e sottoscrivibile a questo link e che vi invito a firmare.

Quanto alla seconda domanda, invece, dovremmo ricorrere ancora alla sfera di cristallo o attendere cosa accadrà nei prossimi mesi in cui evidentemente dovranno essere colmate a tempo di record tutte le carenze formative in capo al personale degli uffici giudiziari, magistrati e avvocati. Sicuramente non un’impresa epica, ma sarà necessario dover assicurare la massima copertura formativa, affinché il passaggio epocale che stiamo affrontando sia meno traumatico per tutti, cercando di far cogliere il passaggio come una opportunità, ovvero l’opportunità di riprenderci il nostro tempo prezioso che non  dovrà più essere sprecato in code. Vi sarà poi la necessità, lato Ministero della Giustizia, di potenziare le infrastrutture informatiche proprio in virtù dell’esponenziale aumento del flusso di dati dal 30 giugno 2014.

Da parte mia invece, oltre al migliore augurio per un sereno Natale e un telematico 2014, rinnovo l’impegno di esserci e continuare a discutere con voi di PCT tramite questo blog anche nel nuovo anno.

Auguri telematici

Nicola Gargano

Commenta questo articolo

Sotto l’albero la possibilità di notificare via PEC senza rischi

Non è un caso che questo post compaia sul blog oggi 16.12.2013 data storica per gli avvocati già abilitati a notificare in proprio ai sensi della legge 53 del 1994, che finalmente potranno definitivamente mettere da parte anche le code presso gli uffici postali.

Tutto ciò grazie all’articolo 1 della legge che prevede espressamente che l’avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell’articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto a norma dell’articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.

La notificazione, come già saprà chi ha seguito il passato il blog, si esegue all’indirizzo di posta elettronica certificata da pubblici elenchi che allo stato sono i seguenti:

–          ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente a regime dal 31.12.2014)

–          INI-PEC (www.inipec.gov.it) (a regime dal 19.12.2013)

–          ReGinDe (http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2.wp)

–          Registro Imprese (http://www.registroimprese.it/ricerca-libera-e-acquisto )

–          Indice PA (http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php)

Come già anticipato nei precedenti post sulla pubblicità di tali elenchi prima del 15.12.2013 sono già sorti numerosi dubbi affrontati da una non unanime giurisprudenza di merito. Ad oggi però, tali dubbi, sono definitivamente dipanati dalla lettera dell’articolo 16 ter del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, che specifica che, a partire dal 15.12.2013, dovranno essere intesi come pubblici ai fini delle notificazioni gli elenchi sopra elencati.

Ma come si effettua una notifica in proprio a mezzo Pec? Anche di questo abbiamo già parlato ma forse può essere utile rinfrescare la memoria ripercorrendo i passaggi principali del procedimento.

In primo luogo è opportuno ricordare che, per eseguire la notifica, non è necessario un redattore atti come per il deposito degli atti telematici ma potremo utilizzare il software di firma presente sul nostro PC o sul nostro dispositivo di firma (se si tratta di business key) e la nostra PEC tramite client o web mail.

L’atto da notificare e la relata di notifica dovranno essere redatti con un elaboratore testi e poi convertiti in formato PDF testuale che allegheremo al messaggio PEC dopo averli firmati digitalmente.

Anche per le notifiche in proprio a mezzo PEC, ai sensi dell’articolo 18 del Dm 44/2011 la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.

Qualora l’atto non dovesse consiste in un documento informatico (ad esempio una copia conforme di una sentenza rilasciata in formato cartaceo), l’avvocato, ai sensi dell’art. 3bis comma 2  provvederà ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all’originale a norma dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

La legge 53 del 94 conferisce all’avvocato la qualifica di pubblico ufficiale anche nel momento in cui attesta la conformità della copia informatica all’originale cartaceo, qualora l’atto da notificare non sia un documento informatico. Tale qualifica è espressamente attribuita dall’articolo 6 che, nella versione aggiornata, prevede che l’avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà poi obbligatoriamente riportare nell’oggetto la dicitura «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994», mentre non sarà necessario riportare alcuna dicitura nel corpo del messaggio, poiché inseriremo l’atto principale, la relata di notifica e l’eventuale procura alle liti, come file allegati firmati digitalmente in formato .p7m e, a mio parere, anche una copia di cortesia degli atti non firmati digitalmente.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 3bis della legge 53 del 1994 La relazione di notificazione dovrà contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;

b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto;

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;

f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo.”

E’ opportuno ricordare poi che all’articolo 8 si aggiunge il comma 4bis che prevede che, alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata, non si applichino le disposizioni relative alla tenuta del registro cronologico, con la logica conseguenza che le notifiche effettuate a mezzo PEC non dovranno essere annotate sullo stesso.

A differenza degli atti telematici la legge prevede che la notifica si perfezioni, per il notificante con la ricevuta di accettazione (cd. RdA), mentre per il destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (cd. RdAC) che, stando alla littera legis, dovrà essere quella completa ovvero contenere il messaggio di posta elettronica e i suoi allegati per intero.

E’ importante inoltre porre l’attenzione sull’esistenza della norma dell’art. 147 c.p.c. che stabilisce che le notificazioni possono farsi dalle ore 7 alle ore 21. E’ evidentemente discutibile se tale norma possa trovare applicazione per le notifiche telematiche, poiché, la ratio della suddetta norma è garantire il rispetto della quiete negli orari destinati al riposo. Tuttavia, a mio prudente avviso, è opportuno tenere presente l’esistenza di tale norma che, seppur desueta, non è stata neanche implicitamente abrogata.

Sarà poi importante conservare le ricevute di presa in carico, consegna e relativi allegati che potranno essere stampate ed esibite in giudizio, preferibilmente in formato elettronico via PCT, allegando ricevuta di pagamento della marca per diritti di notifica da corrispondersi in via telematica. Come per le notifiche a mezzo posta le marche per diritti di notifica dovranno essere così corrisposte :

  • Euro 2,60 per le notifiche fino a due destinatari
  • Euro 7,70 per le notifiche da tre a sei destinatari
  • Euro 12,40 per atti aventi sei o più destinatari.

E’ opportuno rilevare che, attualmente, non è ancora possibile depositare via PCT la PEC, gli allegati e le relative ricevute, non essendo ancora incluso il formato .eml tra i tipi di file consentiti nei depositi telematici che, tuttavia possono essere allegate all’interno di un file .zip (soluzione da me testata con successo e utilizzata per prassi nel foro di Milano).

Resta tuttavia qualche dubbio su quest’ultima soluzione che, seppure tecnicamente corretta, a rigor di norma non pare percorribile, poiché le regole tecniche non consentono di inserire all’interno di file compressi documenti redatti in formati di file non consenti.

Ne consegue che, l’unica soluzione allo stato percorribile, è quella prospettata dall’articolo 9 della legge 53 del 1994 che prescrive che, qualora non fosse possibile depositare il messaggio di posta elettronica certificata i suoi allegati e le ricevute, è comunque possibile depositare copia analogica asseverandone la conformità ai sensi dell’articolo 23 del codice dell’amministrazione digitale, ipotesi che allo stato attuale dovrebbe essere la più frequente. In questo ulteriore caso dunque provvederemo a stampare copia di integrale del messaggio di posta elettronica con i relativi allegati e le due ricevute (RdA e RdAC) allegando in questo caso la marca per diritti di notifica in forma cartacea e non telematica. Non sembrerebbe infatti di carattere perentorio la norma che impone il pagamento dei diritti di notifica in forma telematica.

Per completare questa breve guida vi allego un esempio di relata di notifica a mezzo PEC, nonché di attestazione di conformità ai sensi degli articoli 22 e 23 del CAD. Allego poi le locandine di due eventi in cui sarò presente come relatore domani 17.12.2013 presso il Tribunale di Bari ex sezione distaccata di Rutigliano e mercoledì 18.12.2013 a Napoli presso il Centro Congressi Tiempo – Centro Direzionale is. E5.

Nicola Gargano

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Ad istanza del sig. ______ (CF:______) ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, io sottoscritto avvocato ______ del Foro di _____ (CF: ______), giusta autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di _____ datata ______, rilasciata in data _____, ho notificato ad ogni effetto di legge, copia informatica firmata digitalmente dal sottoscritto avvocato della copia conforme all’originale di______ emessa dal Tribunale di ______ sezione ______ GI dott.______ nel procedimento di cui al n. di _______ di cui si attesta la conformità alla copia conforme all’originale cartacea ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 a:

1)      ______ (CF: ____________), rappresentata e difesa dall’avv. _________ (CF: _______) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. _______ (CF: ______), in Milano, alla via _______ n. _____trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PECAVVOCATO@PEC.IT estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici tenuto presso il ministero della giustizia

Avv. _________

2)      Tizio Spa (P. IVA/CF:_______), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in ______ alla via _______ trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC@PEC.IT estratto dal registro degli indirizzi PEC delle imprese tenuto dal registro delle imprese

Avv. ________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ AI SENSI DELL’ARTICOLO 23 COMMA 1 DEL CAD

 

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1 bis e 6 comma 1 della L.  53/94 e dell’art. 23 comma 1 del  Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta.

 

Bari, 30.10.2013                                                                              Avv. Nicola Gargano

imagefoto

Commenta questo articolo