Archivio dell'autore: Nicola Gargano

Quando il processo non è più telematico! PECcato!

E fu così che dopo mezza giornata di segnalazioni di malfunzionamenti e di ricevute di avvenuta consegna non restituite al mittente sul portale dei servizi telematici comparve il seguente avviso:

“Problemi gestore PEC – 27/11/14

Si informa che i problemi di connettività subiti dal gestore di PEC del Ministero nella giornata di oggi sono rientrati a partire dalle ore 15.45 di oggi stesso. A causa del grande numero di messaggi rimasti in coda, l’elaborazione delle ricevute è rallentata.

http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=homepage&contentId=NEW1716

E’ legittimo a questo punto chiedersi cosa potrebbe succedere se le ricevute di avvenuta consegna dei malcapitati colleghi che hanno depositato telematicamente i propri atti in scadenza oggi, dovessero giungere come una cenerentola telematica oltre la mezzanotte?

Probabilmente gli atti si trasformerebbero non in zucche, bensì in atti depositati fuori termine e, poichè ai sensi del comma 7 del’art. 16bis del D.l. 179/2012 il deposito telematico si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia, si dovrà ricorrere al secondo comma dell’art. 153 del codice di procedura civile ovvero, la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma.

Infatti, in questo caso, con l’allegazione della ricevuta di accettazione e della notizia allegata all’inzio del post, si potrà concretamente dimostrare di non essere incorsi nel termine decadenziale per causa a noi imputabile ed ottenere una sacrosanta rimessione in termini. (cfr.Tribunale di Ivrea, sentenza del 18.7.2014 , Ordinanza , Tribunale di Bari – Sezione Lavoro – dott.sa Procoli – 30.4.2014)

Si aggiunga poi che in quest’ultimo caso ci si ritroverà anche nella casistica prevista dall’ottavo comma dell’art. 16 bis ovvero “fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.”

Ma tutto ciò e legittimo?

Ai sensi dell’articolo 13 del D.P.R. dell’11 febbraio 2005, n. 68 evidentemente no! Infatti il predetto articolo I gestori di posta elettronica certificata sono tenuti ad assicurare il livello minimo di servizio previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 17.

Ma quali sono questi livelli minimi di servizio? L’articolo 12 delle regole tecniche (Decreto 2 novembre 2005 “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica  certificata”  in G.U. 15 novembre 2005, n. 266) prevede rispettivamente ai commi 3,4 e 5 prevede quanto di seguito:

3. La disponibilità nel tempo del servizio di posta elettronica certificata deve essere maggiore o  uguale al 99,8% del periodo temporale di riferimento.

4. Il periodo temporale di riferimento, per il calcolo della disponibilità del servizio di posta  elettronica certificata, è  pari ad un quadrimestre.

5. La durata massima di ogni evento di indisponibilità del servizio di posta elettronica certificata deve essere minore, o uguale, al 50% del totale previsto per l’intervallo di tempo  di riferimento.

Che significa tradotto in lancette di orologio? Non sono bravo in matematica ma, calcolando che un quadrimestre è composto da 120 giorni ovvero 2880 ore, dovrà calcolarsi lo 0,2% di tale tempo che equivale a circa 6 ore. Ma vi è di più, poiché il comma cinque prevede che il periodo di ogni evento di indisponibilità non può superare il 50% del totale e quindi 3 ore deve dedursi che siamo ben oltre i livelli minimi di servizio che devono essere assicurati dal gestore PEC, in questo caso quello del ministero.

Non sappiamo al momento quali saranno le sorti dei depositi telematici effettuati in data odierna e se effettivamente giungeranno agli avvocati telematici ricevute di consegna o (presumibilmente) di mancata consegna, essendo talmente eccessiva la mole di dati in sospeso che, al riavvio dei server alcuni atti telematici potrebbero non giungere neanche a destinazione.  E’ lecito dunque attendersi già nel corso della giornata di domani una valanga di istanze di rimessione in termini in tutti i Tribunali italiani.

nel frattempo non possiamo far altro che incrociare le dita e ripassare ciò che in realtà avevamo già detto sulle pagine di questo blog “il processo al processo telematico” e in una ormai famosa relazione con l’amico Massimiliano Ponchio http://youtu.be/diCxHTja4I4  ed è lecito chiedersi il 31.12.2014 i sistemi informatici ministeriali reggeranno al sopravvenuto carico di atti?

to be continued….

Aggiornamento alle ore 19:26: A quanto ci risulta alcune ricevute di avvenuta consegna sono state recapitate ma ancora adesso risultano disservizi in ordine a depositi effettuati pochi minuti fa contrariamente alla comunicazione del ministero che annunciava la risoluzione del problema alle ore 15.45 di oggi

Aggiornamento 28.11.2014 ho predispostoun modello di istanza di rimessione in termini scaricabile al seguente link

Nicola Gargano

 

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Convegni e dintorni: Deposito telematico di atti introduttivi e prossimi convegni (Perugia 23.10, Ancona 25.10 e Bari 28.10)

Nell’ultimo post di questo blog segnalavo la mozione sull’allargamento del PCT agli atti introduttivi e di costituzione in giudizio e mi sento pertanto in dovere di aggiornare i miei lettori, rimandandovi alla lettura del post eventum del congresso nazionale forense sul sito web Amadir,  in cui è contenuto anche il resoconto di ciò che è accaduto alla #mozione34

http://www.amadir.it/documenti/archivio/materiale-vario/quando-il-congresso-e-nazionale-e-lo-spritz-e-telematico-il-congresso-nazionale-forense-visto-da-amadir/

l’invito è far girare questo link sui social utilizzando l’apposito hashtag #mozione34

Vi segnalo inoltre un mio commento sulla rivista on line Diritto e Giustizia ad una recentissima ordinanza del Tribunale di Milano che ammette il deposito degli atti costituzione in giudizio a prescindere dal decreto DGSIA: http://www.dirittoegiustizia.it/news/8/0000070304/Il_PCT_non_e_nato_il_30_giugno_2014.html?cnt=1

Infine vi allego le locandine di 3 eventi in cui sarò relatore e che si terranno rispettivamente a Perugia 23.10, Ancona 25.10 e Bari 28.10.

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Quando lo spritz è telematico: un aperitivo insieme per discutere di processo civile telematico, per trovare e proporre soluzioni

Dopo la mozione non potevamo mancare con un evento ad HOC!.

Tre associazioni Amadir, Il Commentario de Merito e Movimento Forense con il sostegno di Giuffrè Editore saranno presenti al congresso con un aperitivo telematico che si terrà Giovedì 9 Ottobre 2014 dalle ore 18 presso la Prosciutteria Dall’Ava a Rialtro – Sestiere San Marco, 3989. L’evento sponsorizzato da Giuffrè informatica sarà gratuito sino all’esaurimento dei 40 posti disponibili. Per informazioni e iscrizioni info@giuffrevenezia.it. Sarà inoltre possibile prenotare il proprio intervento programmato inviando una mail all’indirizzo info@amadir.it. Nell’occasione presenteremo la nostra mozione congressuale volta ad estendere il deposito telematico degli atti processuali a tutti gli atti del processo.

VI ricordiamo che i testo della mozione è disponibile al seguente link:

http://www.amadir.it/documenti/archivio/materiale-vario/mozione-congressuale-sull2019introduzione-della-facolta2019-di-deposito-telematico-di-tutti-gli-atti-processuali

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MOZIONE SULL’INTRODUZIONE DELLA FACOLTA’ DI DEPOSITO TELEMATICO DI TUTTI GLI ATTI PROCESSUALI

Come sapete la prossima settimana si terrà a Venezia il XXII congresso forense. I temi esulano dal PCT ma, il titolo del congresso “Oltre il Mercato – La nuova avvocatura per la società del cambiamento”, credo lasci spazio ad argomenti che vadano ben oltre la cosiddetta rappresentanza politica dell’avvocatura e che possano essere trasversali, come quello che sto per proporre. Partendo proprio dal titolo del congresso, credo che il cambiamento principe con cui l’avvocatura sta facendo i conti e proprio il tanto amato e odiato PCT, tema di questo blog. Tra i tanti dubbi e paure quella affrontata più volte qui è la famosa questione del deposito telematico degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio, di cui peraltro si è tanto dibattuto in dottrina. Ad oggi, infatti, pur iniziando a poter contare su una giurispruenza favorevole quale quella di Vercelli, dopo le scellerate pronuncie di Pavia, Foggia, Torino e Padova, rimane da abbattere l’ultimo muro! Un articolo di legge che chiarisca con certezza che possiamo depositare telematicamente qualsiasi cosa, ponendo fine ad ogni dubbio e polemica. Per questo motivo io e la collega Maela Coccato rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione Amadir abbiamo pensato, con il sostegno di altre associazioni forensi (Il Commentario del Merito, Movimento Forense e UDAI) di preparare questa bozza di mozione che trovate in calce a questo post e che potete trovare anche al seguente link accompagnata da un nostro comunicato http://www.amadir.it/documenti/archivio/articoli/amadir-verso-il-xxxii-congresso-nazionale-forense-mozione-congressuale-sull2019introduzione-della-facolta2019-di-deposito-telematico-di-tutti-gli-atti-processuali
Ai lettori di questo blog chiedo di farsi portavoci nei rispettivi fori di appartenenza e condividendo tramite i social il link della mozione. In ogni caso, se potete, vi pregherei di condividere e sostenere l’iniziativa per il bene di tutti, per essere liberi da dubbi amletici su cosa si può fare e cosa non si può fare in telematico, per dire addio alla indegne file al di fuori delle cancellerie e raggiungere finalmente il traguardo di una completa digitalizzazione della giustizia.

to be continueed……..

Nicola Gargano

MOZIONE CONGRESSUALE SULL’INTRODUZIONE DELLA FACOLTA’ DI DEPOSITO TELEMATICO DI TUTTI GLI ATTI PROCESSUALI

Proposta da associazione A.Ma.Di.R. Alumni Master Diritto della Rete (nelle persone del presidente Avv. Nicola Gargano del foro di Bari e vicepresidente Avv. Maela Coccato del foro di Venezia)

E con il sostegno di:

Il commentario del Merito                        Movimento Forense                            U.D.A.I.

Premesso

–          Che l’art. 16bis del decreto legge 179/2014, coordinato con l’art. 44 del decreto legge 90/2014 prevede che, a decorrere dal  30  giugno 2014 per i giudizi iniziati dopo tale termine, e dal 31 dicembre 2014 per tutti i giudizi pendenti,  nei  procedimenti   civili,   contenziosi   o   di   volontaria giurisdizione,  innanzi  al  tribunale,  il   deposito   degli   atti processuali e dei  documenti  da  parte  dei  difensori  delle  parti precedentemente costituite  ha  luogo  esclusivamente  con  modalità telematiche,  nel  rispetto  della  normativa   anche   regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei documenti informatici.

–          Che l’articolo 44 del dl 90/2014 prevede altresì che, prima del 31 dicembre 2014 nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con modificazioni, dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  gli  atti processuali ed i documenti possono essere  depositati  con  modalità telematiche e in tal caso il deposito  si  perfeziona  esclusivamente con tali modalità.

–          Che tale formulazione esclude la facoltà di deposito telematico degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio, tutt’ora possibile solo in quei Tribunali provvisti di decreti dirigenziali del Ministero della Giustizia emessi ai sensi dell’art.35 D.M. 21.2.2011 n.44,  che contemplino l’attivazione del processo civile telematico (trasmissione dei documenti informatici) anche per quegli atti non previsti dalla legge come obbligatori.

–          Che, tale grave limitazione, pone gli avvocati in una situazione di assoluta incertezza allorquando, al momento di depositare un atto introduttivo o di costituzione in giudizio, li costringe a verificare di volta in volta attraverso il portale ministeriale (pst.giustizia.it) i tribunali realmente abilitati al deposito telematico di tali atti.

–          Che non vi è alcun impedimento o filtro tecnico ostativo affinché tali atti siano effettivamente depositati e successivamente accettati dal cancelliere che dovrà inserirli nel fascicolo informatico e sottoporli all’attenzione del magistrato.

–          Che la stessa circolare del ministero della giustizia del 27.6.2014 prevede che, nelle ipotesi in cui le parti procedano al deposito telematico dell’atto introduttivo o di costituzione in giudizio in assenza di specifica abilitazione per il tribunale in cui si procede, la valutazione circa la legittimità di tali depositi, involgendo profili prettamente processuali, sarà di esclusiva competenza del giudice. Di conseguenza non spetta al cancelliere la possibilità di rifiutare il deposito degli atti introduttivi (e/o di costituzione in giudizio) inviati dalle parti, anche presso quelle sedi che non abbiano ottenuto l’abilitazione ex art. 35 d.m. n.44/11.

–          Che tuttavia in giurisprudenza si sono sviluppate opinioni contrastanti in tema di legittimità di tali depositi, in taluni casi dichiarando la contumacia del convenuto costituitosi telematicamente. (cfr. Tribunale di Foggia, ordinanza 10.04.2014[1]; Tribunale di Pavia, sez. Civile, ordinanza 22 luglio 2014; Tribunale di Torino, sez. I Civile, ordinanza 15 luglio 2014[2]; in particolare sulla contumacia cfr. Tribunale Padova, ordinanza 28.08.2014[3]; Tribunale di Vercelli 31.7.2014[4])

–          Che non sussiste alcuna motivazione tecnico-giuridica ostativa ad estendere la facoltà di deposito telematico a tutti gli atti e in tutti  procedimenti   civili,   contenziosi, di   volontaria giurisdizione ed esecutivi, in ragione anche delle recenti modifiche, apportante in sede di conversione del d.l. 90, agli articoli 111 e 137 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, per cui se ne esclude l’applicabilità nell’eventualità di deposito telematico[5].

In ragione di quanto esposto i delegati firmatari della presente mozione

C H I E D O N O

Al congresso Nazionale Forense e al CNF di approvare e fare i propri i contenuti della presente mozione sollecitando un intervento normativo, affinché in sede di conversione in legge del decreto legge 132 del 12 settembre 2014 si specifichi che l’art. 16 bis del D.L. 179/2012, convertito con legge 221/2012 deve essere interpretato nel senso che, fermi restando i casi di obbligatorietà del deposito telematico previsti dal predetto articolo, è sempre in facoltà delle parti depositare telematicamente gli atti introduttivi o di costituzione in giudizio, anche in assenza di D.M. emesso ai sensi dell’art. 35 del D.M. 44/2011 presso i Tribunali e le Corti di Appello.  Si auspica altresì che l’applicazione della predetta norma possa essere estesa agli uffici del Giudice di Pace e alla Corte Suprema di Cassazione non appena le circostanze tecniche la rendano applicabile ai predetti uffici.


[1] in Altalex, 18 giugno 2014. Nota di Maurizio Reale (http://www.altalex.com/index.php?idnot=67989)

[3] In Altalex, 8 settembre 2014. Nota di Maurizio Reale (http://www.altalex.com/index.php?idnot=68683 )

[5] L’art. 111 disp. Att. c.p.c infatti prevede che  il cancelliere non deve  consentire  che  s’inseriscano nei  fascicoli  di  parte  comparse   che   non   risultano comunicate  alle  altre  parti  e  di  cui  non  gli   sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera  per il fascicolo  d’ufficio  e  per  gli  altri  componenti  il collegio. Ebbene tra le modifiche introdotte dalla legge di conversione si prevede che  quando le comparse sono depositate con  modalità telematiche, il presente comma non si applica. Disposizione speculare è stata prevista per i procedimenti pendenti presso la Suprema Corte di Cassazione laddove, l’art. 137 delle disposizioni di attuazione prevede che le parti debbono depositare insieme col ricorso  o  col controricorso almeno tre copie in carta  libera  di  questi atti e della sentenza  o  decisione  impugnata. Ebbene anche in questo caso è stata posta una determinante aggiunta che prevede che, quando  il ricorso o il controricorso sono  depositati  con  modalità telematiche, il presente comma non si applica.

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Quando il processo è esecutivo e soprattutto telematico (le novità del decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014 e vademecum per il deposito di atti telematici nelle procedure esecutive)

Siamo già alla seconda settimana di ripresa dopo la sospensione feriale e torno a pieno ritmo su questo blog, dopo una estate fatta di qualche straordinario, per via della conversione in legge del d.l. 90 ma anche per le puntuali urgenze che, come ogni estate, arrivano puntuali.

Una sospensione che, (aimè!) proprio a causa della norma in commento non sarà più così lunga come lo è stata quest’anno e un rientro che si apre con le numerose novità introdotte dal decreto legge n. 132/2014 che influiranno anche nel PCT e precisamente nell’ambito delle procedure esecutive.

Ma cosa cambia esattamente? Di fatto non sarà più l’ufficiale giudiziario a depositare in cancelleria il verbale del pignoramento, titoli e precetto, e non sarà più la cancelleria a creare il fascicolo dell’esecuzione ed il relativo fascicolo informatico.  Si realizzerà, invece, ciò che di fatto si è sperimentato in questi anni nei Tribunali in cui, nelle procedure esecutive immobiliari il pignoramento veniva parallelamente inviato telematicamente all’ufficio giudiziario e consegnato all’ufficiale giudiziario cartaceamente. Con queste modalità, infatti,  si consentiva una facile iscrizione da parte del cancelliere che, invece di inserire manualmente i dati del pignoramento nel SIECIC ricopiandoli dagli atti restituiti dall’ufficiale giudiziario, avrebbe semplicemente accettato il deposito telematico dopo aver ricevuto dall’ufficiale giudiziario il pignoramento cartaceo, su cui, l’avvocato della parte istante, avrebbe dovuto preventivamente evidenziare l’avvenuto deposito telematico.

Ebbene, tale modus operandi, viene di fatto recepito nelle modifiche apportate al libro terzo del codice di procedura civile che viene modificato come segue:

    a) l’articolo 518, sesto comma (esecuzioni mobiliari presso il debitore), è sostituito dal seguente:

    «Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario  consegna  senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo  esecutivo  e  il precetto.  Il  creditore  deve  depositare  nella   cancelleria   del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a  ruolo, con copie conformi degli atti di cui  al  periodo  precedente,  entro dieci giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento  del  deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui  all’articolo  497  copia  del  processo  verbale  è  conservata dall’ufficiale  giudiziario   a   disposizione   del   debitore.   Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a  ruolo  e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente  comma  sono depositate oltre  il  termine  di  dieci  giorni  dalla  consegna  al creditore.»;

    b) l’articolo 543, quarto comma (esecuzioni mobiliari presso terzi), è sostituito dal seguente:

    «Eseguita   l’ultima   notificazione,   l’ufficiale   giudiziario consegna  senza  ritardo  al  creditore  l’originale   dell’atto   di citazione.  Il  creditore  deve  depositare  nella  cancelleria   del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a  ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta  giorni  dalla  consegna.  Il  cancelliere  al momento  del  deposito  forma  il   fascicolo   dell’esecuzione.   Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a  ruolo  e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre  il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.»;

    c) l’articolo 557 (esecuzioni immobiliari), è sostituito dal seguente:

    «Art.  557  (Deposito  dell’atto  di  pignoramento).  –  Eseguita l’ultima  notificazione,  l’ufficiale  giudiziario   consegna   senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il creditore deve  depositare  nella  cancelleria  del  tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con  copie conformi  del  titolo   esecutivo,   del   precetto,   dell’atto   di pignoramento e della nota di trascrizione entro  dieci  giorni  dalla consegna dell’atto di pignoramento. Nell’ipotesi di cui  all’articolo 555,  ultimo  comma,  il  creditore  deve  depositare  la   nota   di trascrizione  appena  restituitagli  dal  conservatore  dei  registri immobiliari. Il   cancelliere   forma   il   fascicolo   dell’esecuzione.   Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a  ruolo  e le copie dell’atto  di  pignoramento,  del  titolo  esecutivo  e  del precetto sono depositate oltre  il  termine  di  dieci  giorni  dalla consegna al creditore.».

Ebbene, dalla lettura dei predetti articoli si evince che le incombenze che ora appartengono all’ufficiale giudiziario, vengono di fatto trasferite all’avvocato che dovrà egli stesso ritirare il verbale, i titoli ed il precetto e procedere con l’iscrizione a ruolo rispettando la ristretta tempistica indicata nei suddetti articoli.

La novità più eclatante tuttavia sarà che, i predetti depositi, dovranno effettuarsi esclusivamente con modalità telematiche a partire dal 31 marzo 2015. Si prescrive poi che, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo  sono  depositati,  con  le  medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli  518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma,  del  codice  di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.

Cresce dunque il potere di certificazione dei legali che potranno attestare la conformità all’originale delle copie informatiche dei documenti allegati al deposito telematico del pignoramento, a mio avviso semplicemente inserendo tale attestazione nell’indice o nella nota di deposito che allegheremo come atto principale in corrispondenza di ogni documento.

Tra le modifiche segnaliamo inoltre che, la nota di iscrizione a ruolo delle procedure esecutive, dovrà contenere, ai sensi dell’art. 159bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, l’indicazione  delle  parti,  nonchè  le  generalità  e  il  codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la  causa  a  ruolo, del difensore, della cosa o del  bene  oggetto  di  pignoramento.  Si prevede inoltre che, il Ministro della giustizia,  con  proprio  decreto  avente  natura  non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.

Si prevede infine che, tali disposizioni  si  applicano  ai procedimenti esecutivi iniziati a  decorrere  dal  trentesimo  giorno successivo all’entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del decreto-legge. (cfr. art. 18 co. 3 d.l. 132/2014 “ Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  ai procedimenti esecutivi iniziati a  decorrere  dal  trentesimo  giorno successivo all’entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto-legge”)

Quanto invece alle norme sul potere di certificazione, a parere di chi scrive, le stesse devono intendersi immediatamente in vigore in quanto, lo spostamento dell’entrata in vigore, riguarda per espressa previsione normativa i soli commi 1 e 2 e non i successivi, in cui sono contenute le norme sulla data di entrata in vigore dell’obbligatorietà del deposito telematico e l’estensione del potere certificatorio del difensore per gli atti contenuti negli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma,  del  codice  di procedura civile che peraltro, pur non essendo ancora in vigore nella loro nuova formulazione, già contengono l’indicazione di titolo esecutivo e precetto.

Tuttavia la domanda che, citando un noto conduttore televisivo, nasce spontanea è quid juris prima del 31 marzo 2015?

La norma attualmente in vigore (art. 16bis co. 2 dl 179/2012) prevede infatti, che nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile, la disposizione di cui al comma 1 (deposito telematico obbligatorio) si applichi successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione. Tuttavia, la disposizione di cui al comma 1 prevede che, condicio sine qua non della natura obbligatoria del deposito telematico, sia la previa costituzione in giudizio della parte, requisito sicuramente improprio nel processo esecutivo dove, allo stato attuale, non esiste un vero e proprio atto o momento di costituzione in giudizio,  atteso che, fino all’entrata in vigore delle nuove norme, il fascicolo d’ufficio dell’esecuzione verrà formato dal cancelliere, che, inoltre, indicherà anche gli estremi del difensore del creditore e nel contempo creerà sul SIECIC il fascicolo telematico, inserendo quindi il codice fiscale dell’avvocato della parte richiedente il pignoramento, che potrà così ritrovarsi il fascicolo su polisweb semplicemente cercandolo nella sezione esecuzioni tra i fascicoli personali inserendo semplicemente il nome della parte e così venendo a conoscenza del numero di ruolo, elemento indispensabile per depositare l’istanza di vendita, nelle procedure esecutive mobiliari presso il debitore e immobiliari, e la nota di iscrizione a ruolo con relativi allegati, nelle procedure esecutive presso terzi.

Seguendo il ragionamento anzidetto, peraltro già condiviso da un buon numero di tribunali, ne consegue che, l’avvocato della parte creditrice, dovrà fin da ora depositare telematicamente l’istanza di vendita e, nei pignoramenti presso terzi, la nota di iscrizione a ruolo unitamente al titolo esecutivo ed al precetto (che ai sensi dell’art. 543 attualmente in vigore vengono restituiti al creditore) e se presente la dichiarazione del terzo. A parere di chi scrive, infatti, l’obbligo di deposito telematico, che scatterà il 31 marzo 2015 è da riferirsi ai nuovi adempimenti previsti dalla riforma del dl 132/2014 e non a quelli attualmente in vigore.

A parere di chi scrive inoltre nel regime transitorio, ovvero tra l’entrata in vigore delle norme del DL. 132/2014 ed il 31 marzo 2015 il deposito degli atti e documenti previsti 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma,  del  codice  di procedura civile potrà in ogni caso effettuarsi per via telematica a prescindere da una specifica abilitazione del Tribunale ai sensi del decreto DGSIA, in quanto lo stesso articolo 44 del dl 90/2014 prevede che, gli atti e documenti indicati nell’art. 16 bis del dl 179/2012, tra cui rientrano anche gli atti delle procedure esecutive, possono essere  depositati  con  modalità telematiche e in tal caso il deposito  si  perfeziona  esclusivamente con tali modalità.

Tuttavia rimane il dubbio sulla effettiva volontà del legislatore e del significato che si è voluto dare al termine del 31 marzo 2015, che, secondo alcuni studiosi di PCT, sembrerebbe voler escludere l’attuale obbligatorietà del primo atto successivo al pignoramento. (cfr. Luca Sileni)

Al momento tuttavia, ancora in mancanza di un regime certo e chiaro, ci si deve purtroppo affidare ancora una volta alle discutibili prassi dei tribunali che, nella maggior parte dei casi, richiedono fin da ora il deposito telematico del primo atto successivo al pignoramento, con notevoli problemi di carattere pratico.

In primo luogo infatti si rimarca come tali atti non potranno essere depositati, qualora non si conosca il numero di ruolo del procedimento che tuttavia, se il cancelliere ha già provveduto alla formazione del fascicolo informatico, potrà essere agevolmente reperito da una ricerca dal punto di accesso o dal PST sezione esecuzioni, utilizzando la funzione “agenda” o “pratiche” e cercando il fascicolo con il nome di una delle parti.

Quanto poi alla tipologia di atto da depositare, non si dovrà depositare un atto introduttivo ovvero “atto di pignoramento”, almeno fino all’entrata in vigore della nuova normativa che prevedrà una vera e propria iscrizione a ruolo e quindi un deposito di atto introduttivo senza numero di ruolo. Dovrà depositarsi invece un tipo di atto denominato “istanza di vendita” oppure, nel caso di pignoramento presso terzi, una “memoria generica” o “atto non codificato”.

Nel caso di istanza di vendita l’atto principale sarà costituito dall’istanza di vendita convertita in pdf testuale e firmata digitalmente all’interno del redattore, mentre, nel caso di pignoramento presso terzi, l’atto principale potrà essere una semplice nota di deposito di cui riporto un esempio:

T R I B U N A L E D I _______

Giudice dott. ________ – RGE: ______

NOTA DI DEPOSITO DOCUMENTI

Per ___________ (CF: _________), rappresentata e difesa dall’Avv. _________ (CF: _________)

–          Creditore procedente –

c o n t r o

sig. ____________ (CF: ___________)

–          Debitore

Nonché

Banca__________________________ (CF: __________)

–          Terzo pignorato

*****

Facendo seguito all’atto di pignoramento presso terzi notificato/o consegnato per la notifica in data ___________, si depositano i seguenti documenti:

1) Nota di iscrizione a ruolo

2) Mandato

3) Copia titolo esecutivo di cui si attesta la conformità  all’originale  ai sensi dell’art. 16bis comma 2 del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179

4) Copia precetto di cui si attesta la conformità  all’originale  ai sensi dell’art. 16bis comma 2 del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179

5) Copia dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c.

6) Ricevuta pagamento contributo unificato

Data e luogo                                               Avv. Nicola Gargano

Come potete notare ho già inserito la formuletta per attestare la conformità del titolo e precetto già pienamente operativa, nonché mandato, che come sempre potrà essere scansionato e rifirmato digitalmente all’interno del redattore, ricevuta del pagamento del contributo unificato, nota di iscrizione a ruolo ed infine la dichiarazione del terzo, qualora ne fossimo già in possesso.

Sperando di essere stato esaustivo e, ripromettendovi di aggiornare le mie conclusioni anche a seguito di ulteriori “indagini” presso le cancellerie dei tribunali, vi ricordo che le novità introdotte dal dl 132/2014 non si fermano a quelle commentate e comprendono qualche altra novità telematica e non,  tra cui la  ricerca con  modalità  telematiche  dei  beni  da pignorare e il monitoraggio delle procedure esecutive individuali  e  concorsuali  e deposito  della  nota  di  iscrizione   a   ruolo   con modalità telematiche, per l’approfondimento delle quali vi rimando alla lettura integrale del decreto legge.

to be continued…

Nicola Gargano

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Quando il decreto è convertito: le novità introdotte dalla legge di conversione del D.l. 90/2014

Avevo annunciato gli straordinari del blog e puntualmente non si sono fatti attendere. Con la legge n. 114 dell’11 agosto 2014, il D.L. 90/2014 è legge e con esso sono salve, oltre alla proroga del PCT, anche le altri importanti misure previste nel testo originario del decreto.

Le novità rispetto al testo originario sono in realtà poche e, prima di riassumerle non posso non sottolineare il disappunto verso quella che era, a mio avviso, una splendida occasione per fare chiarezza su molte zone grigie del PCT.

In primo luogo si è persa l’occasione per disciplinare definitivamente e con chiarezza i depositi telematici degli atti non obbligatori, magari rendendoli finalmente facoltativi in tutti i tribunali a prescindere dall’esistenza o meno dei decreti dirigenziali risolvendo definitivamente una problematica che ha interessato non pochi Tribunali, con precedenti come quello foggiano e del Tribunale di Pavia, sicuramente poco confortanti per chi, come me spera in un processo sempre più telematico riducendo, se non addirittura eliminando l’accesso fisico alle cancellerie.

Tuttavia entrando nel merito delle modifiche apportate dalla legge di conversione sicuramente vi sono segnali positivi e, sicuramente, si possono riscontrare dei piccoli passi verso una sempre più necessaria integrazione tra le norme speciali sul processo telematico e il codice di procedura civile.

Determinanti infatti, a mio avviso, le modifiche agli articoli 111 e 137 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nella misura in cui escludono l’applicabilità di alcuni rigidi formalismi del processo cartaceo all’eventualità di deposito telematico.

Il 111 infatti prevede che  il cancelliere non deve  consentire  che  s’inseriscano nei  fascicoli  di  parte  comparse   che   non   risultano comunicate  alle  altre  parti  e  di  cui  non  gli   sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera  per il fascicolo  d’ufficio  e  per  gli  altri  componenti  il collegio. Ebbene tra le modifiche introdotte dalla legge di conversione si prevede che  quando le comparse sono depositate con  modalità telematiche, il presente comma non si applica.

Disposizione speculare è stata prevista per i procedimenti pendenti presso la Suprema Corte di Cassazione laddove, l’art. 137 delle disposizioni di attuazione prevede che le parti debbono depositare insieme col ricorso  o  col controricorso almeno tre copie in carta  libera  di  questi atti e della sentenza  o  decisione  impugnata. Ebbene anche in questo caso è stata posta una determinante aggiunta che prevede che, quando  il ricorso o il controricorso sono  depositati  con  modalità telematiche, il presente comma non si applica.

Una disposizione quest’ultima che fa ben sperare in un imminente avvio del processo telematico in Cassazione.

La previsione del 111 invece, unitamente alla modifica del comma 7 dell’art. 16bis del dl 179 del 2012 lascia intravedere la volontà del legislatore di non disciplinare i soli depositi telematici previsti dalla legge come obbligatori, ma quella di riconoscere l’effettiva esistenza di una facoltà più ampia di deposito degli atti allargando anche a questi ultimi il beneficio di poter depositare fino alle ore 24 nel rispetto dei principi dettati dal codice di procedura civile.

Il comma 7 infatti prevede che il deposito con  modalita’  telematiche  si  ha  per avvenuto al momento in cui viene generata  la  ricevuta  di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il  deposito  e’ tempestivamente eseguito quando  la  ricevuta  di  avvenuta consegna e’ generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’art. 155, quarto  e quinto comma, del codice di  procedura  civile.  Quando  il messaggio  di  posta  elettronica  certificata  eccede   la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche  del responsabile per i sistemi  informativi  automatizzati  del ministero della giustizia, il deposito  degli  atti  o  dei documenti puo’ essere eseguito mediante gli invii  di  piu’ messaggi di posta elettronica certificata. Il  deposito  e’ tempestivo quando e’ eseguito entro la fine del  giorno  di scadenza.

Nella versione precedente infatti il riferimento esplicito ai soli depositi di cui ai commi da 1 a 4 limitava l’applicabilità dell’art. 155 cpc ai soli depositi previsti dalla legge come obbligatori, lasciano nell’incertezza i depositi telematici non previsti dalla legge come obbligatori ai quali si sarebbe continuata ad applicare la discutibile limitazione delle ore 14 prevista dalle regole tecniche.

E’ evidente inoltre che, pur non inserendo una esplicita indicazione sulla disciplina dei depositi telematici di atti non previsti dalla legge come obbligatori, il legislatore ha implicitamente riconosciuto la possibilità che tali depositi possano essere effettuati preoccupandosi addirittura di disciplinarne gli orari.

Quanto alle ulteriori novità invece deve essere segnalata la modifica all’art. 133, secondo comma, laddove oltre a specificarsi che la sentenza deve essere comunicata per intero si aggiunto l’inciso per cui, tale comunicazione  non  e’ idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui  all’art. 325 c.p.c., inciso a mio avviso ultroneo, poiché la stessa lettura dell’art. 285 c.p.c. chiarisce che la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’articolo 170.

Di rilevante importanza invece appare l’inserimento nel d.l. 179/2012 dell’articolo 16-septies riguardante il tempo delle notificazioni con modalità telematiche che, se effettuate dopo le ore 21, si considereranno perfezionate il giorno successivo. Una modifica quest’ultima che probabilmente trova la sua ratio, come nelle notifiche cartacee nell’esigenza di tutela della tranquillità e del riposo dei cittadini, una tutela che continua ad essere assicurata da una finestra notturna di tranquillità (dalle 21 alle 7) in qui potremo ritenerci esonerati dal controllo nella nostra PEC poiché qualsiasi notificazione dovesse giungere dopo il predetto orario spiegherà i suoi effetti dalle ore 7 del giorno successivo.

Un ulteriore importante novità invece è finalmente l’eliminazione dell’indicazione della PEC negli atti introduttivi, prescrizione ultronea poiché il domicilio informatico dell’avvocato non è costituito dalla PEC indicata in atti, bensì da quella comunicata al REGINDE.

Rimane tuttavia ferma l’ipotesi prevista per il ricorso per cassazione nel quale, ai sensi dell’art. 366 cpc, il ricorrente potrà indicare il proprio indirizzo PEC in luogo dell’indicazione di domicilio in Roma, onde poter ricevere le comunicazioni e notifiche presso il proprio indirizzo PEC comunicato mediante inserimento nell’atto.

Tornando alle novità previste dalla legge di conversione, non meno importanti sono i chiarimenti sul concetto di duplicato informatico che, nel contesto del comma 9bis dell’art. 16bis sui poteri di autentica del difensore, viene definito come documento  informatico che deve  essere  prodotto  mediante  processi  e strumenti che assicurino che, il documento informatico ottenuto  sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso, contenga  la stessa sequenza di bit del documento informatico di  origine. 

In ultimo la legge di conversione chiarisce un ulteriore problematica sulla effettiva portata del potere dell’avvocato di asseverare la conformità all’originale informatico della stampa della prova della notifica telematica che, stando alla littera legis (art. 9 legge 53/1994) sembrava limitata ai soli casi in cui il cancelliere debba prendere nota sull’originale del provvedimento della avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione.

Invece, con l’aggiunta del comma 1-ter viene chiarito che In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalita’ telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis ovvero estraendo su supporto analogico il messaggio PEC i suoi allegati e le relative ricevute di accettazione e avvenuta consegna asseverandone la conformità ai sensi dell’articolo 23 del codice dell’amministrazione digitale.

Queste dunque le novità introdotte dalla legge di conversione in tema di processo civile telematico che completano le novità già introdotte nel decreto del 24 giugno scorso e di qui avevamo già parlato nei precdenti post. 

Detto ciò non posso far altro che riprendere a godermi la sospensione feriale 😉

to be continued…

Nicola Gargano

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Quando il processo va in vacanza

Ci siamo, anche se è 6 agosto e la tanto attesa sospensione feriale è arrivata da quasi un settimana, mi ritrovo solo ora a poter spegnere il pc (si fa per dire visto il cautelare agostano sempre in agguato) e, almeno per qualche settimana, a non pensare più a redattori, PEC e affini. E’ stata una stagione intensa quella che si sta per chiudere, un “anno scolastico del PCT” che mi ha visto protagonista di tanti giri d’Italia che, a volte in solitaria e a volte insieme ad altri amici che come me si occupano di PCT, mi hanno consentito di vedere tante realtà e di crescere, aiutando numerosi colleghi a districarsi nel mare del PCT.

Un anno fatto anche di numerosi scambi di opinioni con colleghi e amici, il cui continuo confronto ha contribuito non poco alla crescita di questo blog stimolandone i post e i successivi commenti. Un anno iniziato con lo spauracchio dell’obbligatorietà e finito con una annunciata proroga, arrivata come spesso capita con un decreto legge sul filo del rasoio, la cui conversione mi porterà sicuramente a fare gli “straordinari” a fine agosto.

Un anno fatto di nuovi e vecchi amici con i quali si è parlato e discusso di PCT arricchendo sempre di più il mio bagaglio di conoscenze. I ringraziamenti sarebbero tanti ma qualcuno lo voglio fare ed è doveroso. Il primo ringraziamento va all’amico Massimiliano Ponchio, colui che mi ha spinto a crearlo il blog contribuendo il più delle volte a dare quell’apporto tecnico indispensabile quando il gioco di è fatto duro. Il secondo ringraziamento, anche qui per l’apporto tecnico, nonché per le innumerevoli segnalazioni di casistiche patologiche del PCT va all’amico Paolo Della Costanza con cui ho peraltro condiviso le mie due esperienze editoriali in materia di PCT. Un terzo ringraziamento va al gruppo del “Processo Civile Traumatico” che cito in rigoroso ordine alfabetico: Adriana Augenti, Patrizio Galeotti, Francesco Minazzi, Maurizio Reale e Fabrizio Sigillò. Un gruppo di colleghi, ma prima di tutto amici, che accompagnano le mie giornate con interessanti discussioni di PCT spesso spunto di post e di articoli. (http://www.altalex.com/index.php?idnot=67989)

In un ultimo, ma non perché è il meno importante un ringraziamento speciale va a mio padre, che oltre ad essere un padre, è anche il collega titolare dello studio dove lavoro, e che, in questi mesi ha creduto in ciò che facevo consentendo le mie “fughe” dallo studio per i numerosi viaggi del PCT.

Detto ciò mi rendo conto solo ora di aver scritto un post di soli ringraziamenti e saluti quindi, se sentivate la mancanza di un post ad alto contenuto giuridico, vi accontento regalandovi il link al mio ultimo contributo pubblicato su diritto e giustizia relativamente al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio. (http://www.dirittoegiustizia.it/news/8/0000069410/Deposito_telematico_dell_atto_di_costituzione_in_giudizio_Si_consiglia_il_rispetto_dell_elenco_di_atti_riportato_nei_decreti.html)

Quanto al resto non posso che augurarvi buone vacanze a modo mio e cioè, con una delle slide proiettate agli ultimi convegni, che rappresenta il PCT non come un obbligo ma come sinonimo di libertà, magari lasciandovi preparare una busta telematica mentre siete in aereo di certo, però, non quello che vi porterà verso le meritate vacanze.

To be continued…..

Nicola Gargano

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Tutti pazzi per la coccardina! Ovvero come ti autentico le copie scaricate dal fascicolo informatico

Analizzando le novità del D.L. 90/2014 avevano accennato della facoltà per gli avvocati telematici di autenticare le copie informatiche presenti nel fascicolo telematico, con esclusione dei provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice e con l’esclusione della copia esecutiva, il cui rilascio, rimane ovviamente prerogativa del cancelliere.

Tale previsione è stata inserita all’interno dell’art. 16bis del D.l. 179/2012 e precisamente al comma 9bis di cui riportiamo il testo integrale: le  copie  informatiche,  anche  per  immagine,  di  atti processuali di parte  e  degli  ausiliari  del  giudice  nonche’  dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti   indicati   nel    presente    articolo, [ovvero civili, di volontaria giurisdizione ed esecutivi]    equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente  tecnico,  il  professionista  delegato,  il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con  modalita’ telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli  atti  e dei provvedimenti di  cui  al  periodo  precedente  ed  attestare  la conformita’ delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine,   estratte   dal    fascicolo    informatico    e    munite dell’attestazione  di  conformita’  a  norma  del   presente   comma, equivalgono  all’originale.  Per  i  duplicati  rimane  fermo  quanto previsto dall’articolo 23-bis, comma 1,  del  decreto  legislativo  7 marzo 2005, n. 82: Le disposizioni .di cui al presente comma  non  si applicano  agli  atti  processuali   che   contengono   provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di  denaro  vincolate all’ordine del giudice.

Nei post precedenti avevo precisato che, tale autentica, non comporta l’onere di pagamento di alcun diritto di copia e avevo suggerito una formuletta per autenticare le copie scaricate da polisweb. Tuttavia, in questo primo mese di applicazione della norma sono stato sommerso da domande relativamente alla reale portata della norma, ed è comprensibile che, una norma così innovativa portasse con se uno strascico di scetticismo, soprattutto se si pensa che la norma stessa è alquanto approssimativa nell’indicare le modalità di autentica.

Il primo problema che mi è stato più volte posto, è l’eventuale applicazione retroattiva della norma, su cui a mio avviso non possono essere sollevati dubbi, non essendo prevista alcuna norma transitoria e nessuna distinzione tra vecchi e nuovi processi. In mancanza di tale specificazione la norma è da intendersi di immediata applicazione anche per i giudizi in corso a patto che, il fascicolo informatico, sia popolato di documenti informatici.

Il secondo problema invece pur nascendo da una problematica tecnica, può portare a pensare a serie conseguenze giuridiche, considerata la possibile difformità tra ciò che è accessibile all’avvocato che accede al fascicolo telematico e l’effettivo documento che si trova nel fascicolo informatico.

Mi riferisco in particolare alla famosa “coccardina” che, per gli assidui frequentatori del blog, è ormai un tormentone che risale ad un anno fa, quando la DGSIA blocco lo scaricamento dei file originali con estensione p7m digitalmente firmati.

Ad oggi dunque vi è una difformità del file visibile via Polisweb rispetto a quello accessibile lato cancelleria e giudice in cui, a differenza del file visibile lato avvocati, è presente la famosa “coccardina” che riporta gli estremi della firma digitale del firmatario. Ripeto però ancora una volta che, quella “coccardina” è solo una interpolazione del file originale, che viene effettuata in fase di controlli automatici del ministero che, tecnicamente, estraggono il file firmato in p7m verificando la firma è apponendo quella “coccardina” per la comodità di chi, lato Tribunale, fruirà di quel file. Purtroppo, al momento in cui si scrive, questa interpolazione per qualche inspiegabile motivo viene effettuata solo nel file visibile dal sistema informatico del Tribunale e non nel file visibile alle parti costituite sul punto d’accesso, che è un semplice pdf estratto dal file p7m.

La procedura a mio avviso è mostruosamente imperfetta soprattutto perchè, ad oggi, il file originale atto.pdf.p7m viene di fatto “segregato” nel fascicolo informatico e reso inaccessibile ad avvocati, magistrati e cancellieri. Le ragioni del blocco, risiedevano nel timore che quel file potesse essere indebitamente utilizzato in violazione della normativa sui diritti di copia.

Ad oggi pertanto l’avvocato che accede al fascicolo informatico può scaricare solo il semplice pdf che, tuttavia, sarà sicuramente firmato poiché, prima di entrare nel fascicolo informatico viene verificato dal controllo automatico del ministero.

Ne consegue che, almeno dal mio punto di vista, quel file contenente un provvedimento del giudice o un atto dell’avvocato, non potrebbe entrare nel fascicolo informatico se non fosse stato firmato digitalmente.

Un secondo problema invece è dato dalla mancata presenza, nel file contenente un provvedimento del giudice, del numero cronologico del provvedimento e della data di pubblicazione che sono tuttavia reperibili nella riga di polisweb associata all’atto.

Sul punto, le soluzioni proposte dai vademecum  e protocolli dei Tribunali, sono molteplici e risolvono tutte il problema correttamente anche se utilizzando percorsi diversi. Un comunicato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, ad esempio, risolve il problema consigliando di utilizzare la copia del provvedimento del magistrato allegata al fascicolo informatico che, a differenza di quella estratta dal punto di accesso, presenta sia la “coccardina” e sia gli estremi del provvedimento.

Condivisibile inoltre, anche la soluzione riportata nel protocollo del Tribunale di Verbania, che suggerisce di utilizzare comunque la copia scaricata dal punto di accesso inserendo gli estremi di pubblicazione del provvedimento nella attestazione di conformità.

Pur ritenendo corrette entrambe le soluzione prediligo la soluzione proposta dal Tribunale di Verbania, più aderente alla lettera dell’art. 16bis comma 9bis laddove la copia è effettivamente estratta a cura dell’avvocato dal fascicolo informatico e non viene utilizzata una copia presente nel biglietto di cancelleria che, tuttavia, proviene anch’essa dal predetto fascicolo, ma senza che vi sia una materiale attività di estrazione da parte dell’avvocato.

In ultimo è opportuno rilevare che leggendo il testo della norma, sembrerebbe non rilevare ai fini della regolarità della attestazione, la presenza o meno di un segno grafico riportante gli estremi della firma digitale dell’avvocato o del magistrato, poiché, la littera legis prescrive che l’avvocato attesti solo la conformità del file estratto, al corrispondente documento estratto da polisweb, che è a sua volta equiparato all’originalissimo.

Via libera dunque alle attestazioni di conformità che, come detto nei precedenti post, potranno essere inserite sulla copia cartacea con sottoscrizione autografa in caso di utilizzo cartaceo, o sulla relata di notifica e/o sull’indice documenti digitalmente firmato in caso di utilizzo digitale.

Quanto all’attestazione da utilizzare si precisa che, numerosi vademecum, blog e siti dei COA ne propongono una e, in assenza di una espressa indicazione da parte della legge, è pacifico che la stessa non sia vincolata ad una particolare forma.

Ripropongo tuttavia la formula di attestazione indicata nel post dedicato al D.L. 90/2014 e vi rinvio al post sulle notifiche a mezzo PEC, ricordandovi di coordinarlo con le novità dello stesso DL 90/2014.

Nicola Gargano

Attestazione di conformità ai sensi dell’art. 16bis comma 9bis D.L. 179/2012

Si produce e/o notifica copia informatica del (indicare tutti gli estremi del provvedimento prodotto o notificato), di cui si attesta la conformità  al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico ai sensi dell’art. 16bis comma 9bis del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 come modificato dall’articolo 52 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014.

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Quando il processo è radiofonico (Podcast della puntata del 6.7.2014 di presi per il web)

La scorsa settimana ho avuto il piacere di intervenire nel corso della trasmissione Presi per il Web in onda su Radio Radicale ogni domenica alle 20, condotta da Marco Scialdone, Marco Perduca, Marco Ciaffone, e Fulvio Sarzana. Titolo della puntata era “La malagiustizia digitale? Miti, bufale e verità” e, oltre a me sono intervenuti Andrea Pontecorvo, Fabrizio Sigillò, e Giuseppe Corasaniti, creando un interessante brainstorming, a distanza di 8 mesi dalla puntata dello scorso ottobre 2013, sullo stato dell’arte del PCT, ad una settimana dal 30 giugno. La puntata si è aperta con l’importante chiarimento di Andrea Pontecorvo circa il presunto blackout dei servizi telematici verificatosi a Roma, sicuramente ingigantito rispetto alla sua reale portata. Il brainstorming telefonico invece si è aperto con le osservazioni di Fabrizio Sigillò su quanto sia importante allo stato attuale conoscere la normativa del PCT piuttosto che interrogarsi su quale firma digitale o quale redattore utilizzare .

Andrea Pontecorvo, ha inoltre evidenziato la necessità di superare le diffidenze verso il PCT cosi come lo si è fatto negli anni passati verso il fax, l’email e la PEC.

Riguardo al mio intervento ho sottolineato le recenti pronunce giurisprudenziali (Trib. di Mantova sentenza n. 98 del 03.06.2014 e Corte di Appello di Bologna 30 maggio 2014) evidenziando i rischi per il cittadino e sottolineando come, l’informatizzazione della giustizia, debba sempre passare per una piena consapevolezza del valore giuridico delle tecnologie informatiche.

Ho sottolineato poi come, nella prima settimana di obbligatorietà, si sia registrata molta confusione tra i colleghi sull’effettiva portata dell’obbligatorietà del deposito telematico degli atti (per i cui chiarimenti vi rimando al mio ultimo post su queste pagine)  e sulla facoltà di notificare in proprio a mezzo PEC

Al fine di non annoiarvi preferisco non dilungarmi oltre nel racconto della puntata segnalandovi il link da cui vi sarà possibile riascoltare la registrazione: http://www.radioradicale.it/scheda/415864/presi-per-il-web

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Quando il processo è prorogato

Ok lo ammetto il titolo è troppo scontato o forse no, visto che la proroga in realtà è stata travestita da qualcos’altro, ovvero da una modifica all’art. 16 bis introdotta con il decreto legge n. 90 del 24.6.2014, che di fatto esclude l’obbligatorietà del deposito telematico per tutti i giudizi in corso, rendendo esclusivo il deposito telematico solo per quei procedimenti iscritti a ruolo dopo il 30 giugno. Tutto il resto diverrà obbligatorio solo a partire dal 31 dicembre 2014.

Restando ferme invece le esclusioni per gli atti introduttivi, l’obbligatorietà scatterà solo per le parti precedentemente costituite, eccezion fatta per il ricorso per decreto ingiuntivo.

Ne consegue che tra qualche giorno (lunedì 30 giugno 2014) chi dovrà depositare un decreto ingiuntivo potrà farlo esclusivamente in via telematica, mentre, chi dovrà iscrivere a ruolo una causa o costituirsi in giudizio potrà, a seconda del decreto dirigenziale presente nell’ufficio giudiziario (si ricorda il precedente foggiano), scegliere il deposito cartaceo o telematico.

Di fatto, tale previsione di legge, è una vera e propria proroga se si pensa che, iscrivendo una causa a ruolo dopo il 30 giugno e considerando la sospensione feriale, i primi atti in corso di causa andranno presumibilmente a scadere dopo il 31 dicembre 2014, termine fissato per l’obbligatorietà totale.

Si rammenta inoltre che l’obbligatorietà riguarderà solo i giudizi civili e di volontaria giurisdizione  dinanzi ai Tribunali, poiché per le corti d’appello il termine dell’obbligatorietà è stato fissato per la data del 30 giugno 2015 (art. 16quinquies). Quanto alle esecuzioni e agli atti del professionista delegato invece rimane tutto invariato, fermo restando che, l’obbligatorietà totale, scatterà anche nei predetti procedimenti solo a partire dal 31 dicembre 2014, rimanendo fermo il termine del 30 giugno solo per i giudizi nuovi.

In ogni caso si segnala che a partire dal 30 giugno 2014 sarà comunque possibile depositare con modalità telematica ed  valore legale tutti gli atti previsti dalla legge come obbligatori e, i singoli Tribunali potranno chiedere l’anticipazione dell’obbligatorietà del deposito telematico.

Il decreto legge tuttavia, non ci porta solo notizie di proroga, ma recepisce numerose indicazioni contenuti nei protocolli locali, nonché alcuni suggerimenti del Consiglio Nazionale Forense.

In particolare all’avvocato viene data la possibilità, ai sensi dell’art. 16bis comma 9bis del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179 inserito dal decreto legge in commento, di autenticare le copie informatiche presenti nel fascicolo telematico limitatamente ai procedimenti richiamati dall’art 16bis (civili conteziosi e di volontaria giurisdizione pendenti innanzi a Tribunali e Corti di Appello, nonché procedure esecutive), con esclusione dei provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice.

Ad avviso di chi scrive tale attestazione di conformità in caso di utilizzo telematico potrà essere effettuata nella relata di notifica o nell’indice dei documenti esibiti sottoscritte con firma digitale, mentre in caso di produzione in forma analogica potrà essere apposta sul retro del documento, munita in questo caso di firma autografa.

Suggeriamo, al fine di iniziare fin da subito ad autenticare le copie dei provvedimenti estratti da polisweb, di utilizzare la seguente formula: Si produce e/o notifica copia informatica del ______, di cui si attesta la conformità  al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico ai sensi dell’art. 16bis comma 9bis del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 come modificato dall’articolo 52 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014.

Si precisa che, tale facoltà esonera l’avvocato dal pagamento dei diritti di copia a fronte di un ulteriore aumento del contributo unificato.

Tra le ulteriori novità previste dal decreto vi è l’abilitazione a notificare a mezzo PEC per tutti gli avvocati, risolvendo di fatto la discussa problematica dell’elezione di domicilio per l’avvocato fuori distretto che potrà e dovrà ricevere tutte le notificazioni, anche quelle del difensore, al proprio indirizzo PEC comunicato al consiglio dell’ordine ed inserito nel ReGinde.

Risolta infine la discrasia dell’orario del deposito telematico degli atti, che potranno essere inviati fino alle ore 24 del giorno della scadenza e, qualora gli stessi fossero troppo pesanti, potranno inviarsi ulteriori buste telematiche contenenti i documenti che, per motivi di spazio, non possono rientrare in un’unica busta che, si ricorda, non può superare i 30 megabyte.

Tra le modifiche si segnala anche quella apportata agli articoli 207 e 126 del codice di procedura civile laddove viene eliminato l’obbligo di sottoscrizione delle parti, dei testimoni e di altri intervenuti.

Tra le notizie del giorno, inoltre, si segnala che, sul portale dei servizi telematici, è stato pubblicato un ennesimo aggiornamento degli schemi atto, che consentirà all’avvocato non costituito in giudizio di depositare per via telematica la procura alle liti corredata di una istanza di accesso al fascicolo telematico. Tale modalità, per la verità già prevista dai protocolli di alcuni Tribunali come quello di Bari e Teramo, consentirà dunque all’avvocato di estrarre copia del fascicolo telematico senza recarsi in cancelleria per esibire il mandato.

Si può dire dunque che, l’amaro in bocca lasciato dal rinvio dei festeggiamenti per l’obbligatorietà all’inizio del nuovo anno, può essere compensato dalle interessanti previsioni di semplificazione che consentiranno all’avvocato telematico di accedere con sempre meno frequenza negli uffici giudiziari.

Si riporta di seguito una breve tabella riassuntiva dei nuovi tempi previsti per l’obbligatorietà del deposito telematico se siete invece interessati ad approfondire nel dettaglio le novità potete leggere il dl 90/2014 a questo link:

30 giugno 2014

31 dicembre 2014

30 giugno 2015

Atti endoprocessuali nei procedimenti civili e di volontaria giurisdizione nelle cause iscritte a ruolo dopo tale termine Atti endoprocessuali in tutti i giudizi pendenti Atti endoprocessuali in tutti i giudizi pendenti presso le Corti d’Appello
Ricorso per decreto ingiuntivo
Atti successivi al pignoramento nelle procedure esecutive iniziate dopo tale termine Atti successivi al pignoramento in tutte le procedure esecutive pendenti
Atti del professionista delegato nelle procedure iniziate dopo tale termine Atti del professionista delegato in tutte le procedure pendenti

 

 

To be continued….

 

Nicola Gargano

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